Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se non hai inviato i corrispettivi, puoi regolarizzare entro 12 giorni online; oltre, usa il ravvedimento operoso. Se il registratore è guasto, attiva la procedura “fuori servizio” e usa il registro di emergenza.
- La sanzione base è il 90% dell’IVA sui corrispettivi non trasmessi, minimo 500 euro (art. 6, D.Lgs. 471/1997).
- Se i dati sono confluiti nella liquidazione IVA, la sanzione è fissa: 100 euro per invio irregolare.
- Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni fino a 1/6 del minimo (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Cos’è l’invio dei corrispettivi telematici e quando scatta l’obbligo
I corrispettivi telematici sono i dati giornalieri delle vendite al dettaglio. Il registratore telematico, chiamato RT, li memorizza e li trasmette all’Agenzia delle Entrate.
Il documento rilasciato al cliente si chiama documento commerciale. Sostituisce lo scontrino fiscale. Lo emetti al momento della vendita, anche se il pagamento avviene dopo.
L’obbligo di memorizzazione e invio nasce con ogni corrispettivo incassato o non incassato. La trasmissione può avvenire entro 12 giorni dall’operazione. La base normativa è nel D.Lgs. 127/2015, nel D.L. 119/2018 e nei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi.
Fonti normative di riferimento
Per le sanzioni: D.Lgs. 471/1997, in particolare l’articolo 6 e l’articolo 12 per le sanzioni accessorie. Per il ravvedimento operoso: D.Lgs. 472/1997, articolo 13. Per le regole tecniche degli RT: Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le leggi sono consultabili su Normattiva. Le istruzioni operative sono rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Entro 12 giorni: come regolarizzare senza sanzioni
Se ti accorgi entro 12 giorni di non aver inviato i corrispettivi, puoi rimediare subito. Accedi con SPID o CIE al portale Fatture e Corrispettivi. Usa la funzione per compilare e trasmettere il documento commerciale mancante.
Devi indicare: la descrizione dei beni o servizi, gli importi riscossi in contanti e con strumenti elettronici, le quote non incassate, l’aliquota IVA o il regime di esenzione, eventuali sconti. Inserisci i dati corretti per ogni riga.
La trasmissione entro 12 giorni è considerata tempestiva. In questo caso, non scattano sanzioni. Mantieni sempre la prova dell’invio (ricevuta telematica) per i controlli.
Se il registratore telematico è guasto
Se l’RT non funziona, attiva la procedura “fuori servizio”. Lo fai dall’area dedicata del portale dell’Agenzia delle Entrate o tramite il tecnico abilitato. Questo passaggio comunica il guasto.
Chiama un tecnico abilitato per la riparazione o sostituzione. Nel frattempo usa il registro di emergenza. È un registro cartaceo o elettronico, numerato, dove annoti ogni operazione giornaliera con data, imponibile, IVA e totale. Al ripristino, riversi i dati nel sistema e trasmetti i corrispettivi memorizzati secondo le regole del DM 7 dicembre 2016 e dei Provvedimenti AdE.
Oltre 12 giorni: ravvedimento operoso e calcolo delle sanzioni
Se superi i 12 giorni, scattano le sanzioni. Puoi però ridurle con il ravvedimento operoso. È una procedura volontaria che premia chi regolarizza spontaneamente prima di controlli o contestazioni.
Sanzione ordinaria: 90% dell’IVA relativa ai corrispettivi non trasmessi, con minimo 500 euro per ciascuna violazione. Se i corrispettivi sono stati considerati nella liquidazione IVA, si applica una sanzione fissa di 100 euro per trasmissione errata, non per ogni singola operazione (art. 6, D.Lgs. 471/1997).
Riduzioni del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997):
- Entro 90 giorni: sanzione ridotta a 1/9 del minimo.
- Entro 1 anno: sanzione ridotta a 1/8 del minimo.
- Entro 2 anni: sanzione ridotta a 1/7 del minimo.
- Oltre 2 anni e prima di contestazione: sanzione ridotta a 1/6 del minimo.
- Dopo processo verbale di constatazione, ma prima della notifica dell’atto: sanzione ridotta a 1/5 del minimo.
Per ravvederti: trasmetti i dati mancanti, versa la sanzione ridotta e, se dovuta, versa anche l’IVA e gli interessi legali. Conserva le ricevute dei versamenti e delle trasmissioni.
Esempi di calcolo
Esempio 1: IVA sui corrispettivi non trasmessi pari a 1.000 euro. Sanzione ordinaria 900 euro (90%). Ravvedimento entro 90 giorni: 900 × 1/9 = 100 euro. Totale da versare: 100 euro sanzione, più IVA e interessi se dovuti.
Esempio 2: corrispettivi non trasmessi, ma già inclusi in liquidazione IVA. Sanzione fissa 100 euro per trasmissione irregolare. Ravvedimento entro 90 giorni: 100 × 1/9 ≈ 11,11 euro (arrotondamenti secondo le regole di versamento).
Correzione di invii errati: come rettificare
Se hai inviato dati sbagliati, non cancelli i file già trasmessi. Devi segnalare l’anomalia e inviare i dati corretti. Accedi al portale Fatture e Corrispettivi, sezione Monitoraggio delle ricevute dei file trasmessi.
Individua la trasmissione errata. Seleziona “trasmissione anomala”. Compila il campo “motivazione” spiegando l’errore (importo, aliquota, doppio invio, data). Segui le istruzioni per inviare il flusso di rettifica o il file sostitutivo, se previsto dal tracciato tecnico.
Per resi o storni, emetti un documento commerciale di reso. Questo documento rettifica operazioni precedenti e aggiorna la base imponibile del periodo.
Documenti da conservare
Conserva: ricevute telematiche di trasmissione, stampe di chiusura giornaliera (segno Z), registro di emergenza, verbali del tecnico, documenti commerciali di reso. Il termine ordinario di conservazione fiscale è di 10 anni.
Sanzioni accessorie: sospensione licenza e come evitarla
Oltre alla sanzione pecuniaria, la legge prevede sanzioni accessorie. L’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 stabilisce due casi di sospensione.
- Da tre giorni a un mese: se commetti quattro violazioni in cinque anni, anche non consecutive.
- Da uno a sei mesi: se l’importo dei corrispettivi irregolari supera 50.000 euro.
Il ravvedimento operoso tempestivo ti aiuta a evitare queste sanzioni accessorie. Regolarizza prima che l’ufficio contesti la violazione.
Regola decisionale rapida
In 60 secondi capisci cosa fare
Se mancano invii ma sei entro 12 giorni: accedi al portale e trasmetti subito i dati completi. Salva la ricevuta.
Se mancano invii e sono passati più di 12 giorni: calcola la sanzione, applica il ravvedimento in base ai giorni trascorsi, versa e trasmetti i dati mancanti.
Se l’RT è guasto: segnala “fuori servizio”, chiama il tecnico, usa il registro di emergenza, riversa e trasmetti i dati al ripristino.
Se l’invio è errato: marca la “trasmissione anomala”, spiega la motivazione, invia il flusso di rettifica o il documento di reso se serve.
Se hai già conteggiato quei corrispettivi in liquidazione IVA: puoi usare la sanzione fissa di 100 euro per trasmissione e ravvederti con riduzione.
Passaggi operativi passo-passo
Invio o integrazione entro 12 giorni
- Accedi al portale Fatture e Corrispettivi con SPID o CIE.
- Sezione Corrispettivi: crea o integra il documento commerciale.
- Compila dati di dettaglio: descrizione, quantità, aliquota IVA, pagamenti e sconti.
- Invia e scarica la ricevuta.
Ravvedimento oltre 12 giorni
- Recupera i dati mancanti o errati dalle chiusure giornaliere e dal gestionale.
- Calcola la sanzione base e applica la riduzione di ravvedimento operoso.
- Versa con modello F24 la sanzione e, se dovuta, l’IVA e gli interessi legali.
- Trasmetti i dati corretti dal portale e conserva le ricevute.
RT fuori servizio
- Segnala lo stato di “fuori servizio” nel portale o tramite tecnico abilitato.
- Usa il registro di emergenza per ogni operazione.
- Ripristino: riversa i dati nell’RT e invia i corrispettivi secondo i tracciati AdE.
Rettifica invii anomali
- Vai in Monitoraggio ricevute e individua il file anomalo.
- Spunta “trasmissione anomala” e descrivi l’errore.
- Invia il flusso di correzione o il documento di reso, se pertinente.
| Scenario | Requisiti/condizioni | Azioni operative | Sanzioni e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Invio entro 12 giorni dall’operazione | Operazione recente, dati disponibili; RT funzionante o uso portale | Compilazione documento commerciale; invio dal portale; conservazione ricevuta | Nessuna sanzione se nei 12 giorni; ricevuta immediata |
| Oltre 12 giorni, corrispettivi non in liquidazione IVA | Mancata memorizzazione/trasmissione; corrispettivi esclusi da liquidazione | Trasmissione dati; F24 per sanzione 90% IVA (min. 500) con ravvedimento | Riduzioni: 1/9 entro 90 gg, 1/8 entro 1 anno, 1/7 entro 2 anni, 1/6 oltre |
| Oltre 12 giorni, corrispettivi già in liquidazione IVA | Dati confluiti in liquidazione periodica | Segnala anomalia; invio rettifica; F24 sanzione fissa con ravvedimento | Sanzione 100 euro per trasmissione; riducibile come da art. 13 |
| Registratore telematico guasto (“fuori servizio”) | RT non operativo; guasto certificato da tecnico | Segnalazione AdE; registro di emergenza; riversamento e invio a ripristino | Niente sanzioni se procedura e tempi rispettati; conserva verbali |
FAQ: domande frequenti su corrispettivi non inviati o errati
1) Come si calcola esattamente la sanzione del 90%? Faccio un esempio numerico completo.
La sanzione è il 90% dell’IVA relativa ai corrispettivi non memorizzati o non trasmessi. Serve prima isolare l’IVA. Esempio: imponibile 10.000 euro, IVA 22% = 2.200 euro. Se non hai trasmesso questi corrispettivi e non li hai considerati in liquidazione, la sanzione base è 90% di 2.200, quindi 1.980 euro. Con ravvedimento entro 90 giorni, applichi la riduzione a 1/9 del minimo: 1.980 × 1/9 = 220 euro. Se ravvedi entro 1 anno, 1.980 × 1/8 = 247,50 euro; entro 2 anni, 1.980 × 1/7 ≈ 282,86 euro; oltre 2 anni e prima di contestazione, 1.980 × 1/6 = 330 euro. Ricorda di aggiungere eventuale IVA omessa e interessi legali giornalieri. Se invece quei corrispettivi sono già confluiti nella liquidazione IVA, usi la sanzione fissa di 100 euro per trasmissione irregolare, poi applichi il ravvedimento alla sanzione fissa (esempio: 100 × 1/9 ≈ 11,11 euro entro 90 giorni).
2) Devo indicare anche i corrispettivi “non riscosso”? Come li tratto nel documento commerciale e negli invii?
Sì. Il documento commerciale consente di indicare importi pagati e non pagati. “Non riscosso” significa che hai consegnato il bene o erogato il servizio ma il cliente pagherà dopo. Nel documento separi le voci: contanti, elettronico e non riscosso. L’RT memorizza comunque l’operazione ai fini dei corrispettivi. Dal lato IVA, in regime ordinario la cessione al dettaglio è imponibile al momento dell’effettuazione, non dell’incasso, salvo regimi speciali. Quindi l’IVA si considera maturata. Se successivamente incassi con mezzi tracciati, non devi reinviare il corrispettivo: registri l’incasso nella contabilità gestionale. Se l’importo non riscosso cambia (acconti, saldi, storni), usa un documento commerciale di reso o integrazione, secondo le specifiche AdE, per allineare importi e basi imponibili.
3) Ho applicato uno sconto dopo l’emissione o ho fatto un reso: come correggo senza rischiare sanzioni?
Usa il documento commerciale di reso o storno. È il modo corretto per rettificare una vendita già memorizzata e trasmessa. Indica il riferimento del documento originario, la data, le quantità restituite, l’aliquota IVA e l’importo da stornare. L’RT genera un flusso di correzione che va in detrazione nel periodo di competenza. Se avevi sbagliato aliquota o importo, puoi anche utilizzare la funzione “trasmissione anomala” nel portale Fatture e Corrispettivi, descrivere la motivazione e inviare il flusso sostitutivo laddove previsto dai tracciati. Agendo tempestivamente e documentando la rettifica, eviti contestazioni. Le basi tecniche sono nei Provvedimenti AdE e nel DM 7 dicembre 2016.
4) Cosa devo conservare e per quanto tempo in caso di controlli?
Conserva: ricevute telematiche di invio, stampe Z di chiusura giornaliera, registro di emergenza con numerazione progressiva e pagine senza salti, eventuali verbali del tecnico che attestano il guasto e la riparazione, documenti commerciali di reso e le evidenze delle “trasmissioni anomale” con motivazione. Il termine generale di conservazione fiscale è di 10 anni. Questi documenti provano che hai rispettato le regole tecniche e i tempi di invio. In caso di RT fuori servizio, il registro di emergenza è decisivo per escludere l’intento evasivo e applicare correttamente le procedure previste dalle norme tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
5) Qual è la differenza tra mancata memorizzazione, mancata trasmissione e invio errato? Cambiano le sanzioni?
La mancata memorizzazione avviene quando non registri l’operazione sull’RT o sul registro di emergenza. La mancata trasmissione avviene quando memorizzi ma non invii i dati all’Agenzia. L’invio errato è quando trasmetti dati inesatti (importi, aliquote, duplicazioni). Tutte sono violazioni sanzionabili ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. La sanzione base è il 90% dell’IVA, minimo 500 euro per singola violazione. Se però i corrispettivi sono stati comunque considerati nella liquidazione IVA, l’ordinamento prevede la sanzione fissa di 100 euro per trasmissione. Il ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, si applica in tutti i casi e riduce le sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione. Se correggi un invio errato con la funzione “trasmissione anomala” e invii i dati corretti subito, normalmente eviti sanzioni, perché la rettifica è spontanea e tempestiva.
