Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
In regime forfettario devi emettere e conservare le fatture per 10 anni, applicare il bollo da 2 euro quando serve e inviare la dichiarazione con relativi F24 nei termini.
- Obbligo di fatturazione elettronica per tutti i forfettari e numerazione progressiva dei documenti (art. 21 D.P.R. 633/1972; D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022).
- Marca da bollo da 2 euro sulle fatture senza IVA sopra 77,47 euro, con versamento trimestrale (D.P.R. 642/1972; D.M. MEF 17 giugno 2014; provvedimenti Agenzia delle Entrate).
- Conservazione per 10 anni e dichiarazione Modello Redditi PF con quadro LM e F24 telematico (art. 2220 c.c.; art. 39 D.P.R. 633/1972; D.Lgs. 241/1997).
Regime forfettario oggi: base normativa e cosa comporta
Il regime forfettario è il regime agevolato per le partite IVA individuali. Nasce con la Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89 (consultabile su Normattiva). La Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha fissato la soglia di accesso a 85.000 euro e l’uscita immediata se superi 100.000 euro nell’anno.
Paghi un’imposta sostitutiva del 15% sul reddito forfetario. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti di start-up. Il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi e sottraendo i contributi previdenziali versati.
Applichi il principio di cassa. Significa che contano i compensi incassati nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate. Questo incide su quando maturi l’imposta sostitutiva e gli acconti.
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti. Non tieni registri IVA, né fai liquidazioni. Restano però obbligatori: fatture corrette e numerate, conservazione per 10 anni, marca da bollo quando dovuta, dichiarazione e relativi F24.
Fonti e prassi da conoscere
Per le norme consulta: Normattiva per leggi e decreti; il portale dell’Agenzia delle Entrate per provvedimenti e risposte; le Linee guida AgID per la conservazione digitale dei documenti informatici; il Ministero del Lavoro e l’INPS per la parte previdenziale.
Fatturazione elettronica: obblighi, contenuti e tempistiche
Dal 1° gennaio 2024 la e-fattura è obbligatoria anche per tutti i forfettari. La base è il D.L. 36/2022, convertito in L. 79/2022, e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul Sistema di Interscambio (SdI). Nel 2026 l’obbligo è a regime.
Emetti la fattura elettronica in formato XML e la invii tramite SdI. La fattura si considera emessa quando lo SdI la accetta. Se rifiutata, devi correggerla e reinviarla. Conserva la ricevuta di consegna o di messa a disposizione.
Cosa indicare in fattura
Inserisci data, numero progressivo, dati del cliente, descrizione dell’operazione, imponibile, imposta a zero e la dicitura del regime. Esempio di dicitura chiara: “Operazione in regime forfettario – art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 – non soggetta a IVA”. Indica anche se applichi il bollo da 2 euro.
Numerazione e termini di emissione
La numerazione deve essere progressiva e senza salti. Puoi usare sezionali (es. 2026/001, 2026/002). La fattura immediata si emette entro 12 giorni dalla data dell’operazione. La differita entro il 15 del mese successivo (art. 21 e 21-bis D.P.R. 633/1972).
Conservazione delle fatture per 10 anni
Devi conservare le fatture per 10 anni. Lo impongono l’art. 2220 del Codice civile e l’art. 39 del D.P.R. 633/1972. La conservazione serve a esibire i documenti in caso di controllo.
Conservare significa tenere i documenti leggibili, integri e reperibili. Per le fatture elettroniche si parla di conservazione digitale a norma. Le Linee guida AgID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici spiegano i requisiti del processo.
Fatture cartacee
Se emetti o ricevi documenti analogici, conserva l’originale in archivi ordinati per anno e numero. Evita luoghi umidi o a rischio incendio. Predisponi un indice o un registro che consenta di trovare rapidamente i documenti.
Fatture elettroniche
Per le e-fatture usa un servizio di conservazione digitale conforme alle Linee guida AgID. Molti software gestionali lo offrono. Il portale “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate consente la consultazione delle fatture transitate da SdI; il processo di conservazione a norma richiede comunque un sistema conforme con pacchetto di archiviazione e chiusura periodica.
Definisci un manuale di conservazione, indica i responsabili, stabilisci i tempi di chiusura del pacchetto di archiviazione e verifica le firme e le marche temporali quando previste. In caso di controllo, devi poter esibire i file XML originali e le ricevute SdI.
Marca da bollo sulle fatture senza IVA
La marca da bollo si applica quando la fattura è fuori campo IVA e supera 77,47 euro. L’importo è 2 euro. La base è il D.P.R. 642/1972 e le regole applicative del D.M. MEF 17 giugno 2014 per l’assolvimento virtuale sulle e-fatture.
Se emetti una fattura cartacea, apponi il contrassegno da 2 euro acquistato da un rivenditore autorizzato. Va applicato prima della consegna o spedizione del documento al cliente.
Bollo sulle fatture elettroniche
Nella e-fattura seleziona l’assolvimento dell’imposta di bollo. Lo SdI conteggia i bolli dovuti nel trimestre. Versi poi con F24 o con addebito diretto, secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. Le scadenze ordinarie sono: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
L’Agenzia può prevedere soglie minime e riporti tra trimestri. Controlla sempre l’area riservata prima delle scadenze. In caso di irregolarità, si applicano le sanzioni del D.P.R. 642/1972, con possibilità di ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Dichiarazione dei redditi e pagamenti F24
Come forfettario presenti il Modello Redditi Persone Fisiche, con il quadro LM per il calcolo dell’imposta sostitutiva. La scadenza di invio telematico è, di regola, il 30 novembre. La fonte è il D.P.R. 322/1998 e i provvedimenti annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Il versamento di saldo e acconto dell’imposta sostitutiva avviene con F24 telematico. I termini ordinari sono: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (con eventuale differimento), secondo acconto entro il 30 novembre (D.Lgs. 241/1997). Come titolare di partita IVA devi usare sempre canali telematici.
Contributi previdenziali
I contributi dipendono dalla tua gestione INPS. Artigiani e commercianti hanno contributi fissi e conguaglio sul reddito (L. 335/1995). Puoi chiedere la riduzione del 35% prevista per il forfettario (L. 190/2014). La Gestione Separata calcola i contributi solo su quanto incassato.
I contributi versati si deducono dal reddito forfetario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce l’imposta e gli acconti. Anche i contributi INAIL, se dovuti, seguono regole simili di deducibilità.
Errori frequenti e sanzioni
Saltare la numerazione o emettere in ritardo può portare a sanzioni (D.Lgs. 471/1997). Non pagare il bollo comporta sanzioni dal 100% al 500% dell’imposta (art. 25 D.P.R. 642/1972). Il ravvedimento operoso riduce le sanzioni se agisci spontaneamente e in fretta (D.Lgs. 472/1997).
Attenzione anche agli acconti. Se non versi acconti sufficienti, maturano sanzioni e interessi. Valuta se usare i metodi “storico” o “previsionale” con prudenza, per non sotto-stimare l’imposta.
Regola decisionale rapida
Se sei in regime forfettario nel 2026, allora devi emettere sempre fattura elettronica tramite SdI con numerazione progressiva e dicitura del regime.
Se la fattura è senza IVA e l’importo totale supera 77,47 euro, allora devi applicare il bollo da 2 euro. Se è e-fattura, seleziona il bollo e versa a fine trimestre. Se è cartacea, applica il contrassegno prima della consegna.
Se incassi il compenso entro il 31 dicembre, allora lo consideri nel reddito dell’anno (principio di cassa). Se incassi dal 1° gennaio, rientra nell’anno successivo.
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, allora esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000, allora esci subito e scatta l’IVA dal momento del superamento (L. 197/2022).
Se hai emesso documenti, allora devi conservarli per 10 anni. Se sono elettronici, allora attiva un sistema di conservazione digitale a norma AgID. In caso di controllo, esibisci XML e ricevute SdI.
| Scenario | Cosa fare | Riferimento normativo | Quando |
|---|---|---|---|
| Fattura elettronica in regime forfettario | Emetti XML via SdI con dicitura del regime e numerazione progressiva | D.L. 36/2022 conv. L. 79/2022; art. 21 D.P.R. 633/1972 | Entro 12 giorni (immediata) o entro il 15 del mese successivo (differita) |
| Marca da bollo su fattura senza IVA > 77,47 € | Cartacea: contrassegno; Elettronica: assolvimento virtuale e F24/addebito | D.P.R. 642/1972; D.M. MEF 17/06/2014; provvedimenti AE | Trimestralmente: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02 |
| Conservazione fatture cartacee | Archivia gli originali in ordine cronologico per 10 anni | Art. 2220 c.c.; art. 39 D.P.R. 633/1972 | Continuativa; pronta esibizione in caso di controllo |
| Conservazione fatture elettroniche | Usa conservazione digitale a norma con pacchetto di archiviazione | Linee guida AgID documenti informatici; art. 39 D.P.R. 633/1972 | Secondo il tuo manuale; chiusura entro i termini fiscali |
| Dichiarazione dei redditi (quadro LM) | Compila e invia Modello Redditi PF telematicamente | D.P.R. 322/1998; istruzioni AE | Di regola entro il 30 novembre |
| Versamenti imposta sostitutiva | Saldo e acconti con F24 telematico | D.Lgs. 241/1997 | Saldo e 1° acconto 30 giugno; 2° acconto 30 novembre |
FAQ
Quali registri devo tenere in regime forfettario e quali documenti devo conservare?
Nel forfettario non tieni i registri IVA né fai liquidazioni periodiche. Devi però emettere e conservare tutte le fatture attive e i documenti ricevuti (fatture passive, parcelle, quietanze, F24, ricevute bolli). La conservazione dura 10 anni, come previsto dall’art. 2220 del Codice civile e dall’art. 39 del D.P.R. 633/1972. Se vendi al dettaglio, potresti dover emettere documenti commerciali con registratori telematici; questi flussi vanno comunque conservati e riconciliati con gli incassi. In caso di controllo, l’Agenzia delle Entrate può chiedere fatture, contratti, estratti conto e ogni prova dell’incasso, dato che il reddito segue il principio di cassa. Tieni quindi traccia chiara dei pagamenti: bonifici, POS, contanti entro i limiti di legge. Per i documenti elettronici adotta un sistema di conservazione digitale a norma, come indicato dalle Linee guida AgID, e redigi un manuale di conservazione con ruoli e tempi.
Come gestisco le note di credito e la marca da bollo? La nota di credito ha sempre il bollo?
La nota di credito rettifica una fattura precedente. Se stai stornando parzialmente o totalmente una fattura che aveva il bollo, la nota di credito elettronica (tipo documento TD04) non richiede un nuovo bollo. Il bollo rimane legato al documento originario. Se invece la nota di credito genera un nuovo documento senza IVA oltre 77,47 euro autonomo (caso raro), allora potresti dover valutare l’imposta di bollo. Nella pratica, le note di credito si emettono richiamando la fattura iniziale e riducono base imponibile e corrispettivo. Per le fatture cartacee già bollate, non puoi recuperare fisicamente il contrassegno, ma lo storno contabile resta valido. Le regole di riferimento sono nel D.P.R. 642/1972 e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’assolvimento del bollo in modalità virtuale per e-fatture. Controlla sempre, nel portale “Fatture e Corrispettivi”, il prospetto trimestrale dei bolli calcolato dallo SdI.
Principio di cassa: come gestisco incassi a cavallo d’anno e acconti dei clienti?
Conta la data di incasso. Se emetti la fattura a dicembre ma incassi a gennaio, il compenso rientra nel reddito dell’anno nuovo. Se ricevi un acconto a novembre e il saldo a febbraio, l’acconto forma reddito nel primo anno e il saldo nel successivo. Usa estratti conto, ricevute POS e quietanze per provare l’incasso. Nel caso di bonifico con valuta futura, rileva la data di accredito effettivo. Il principio di cassa deriva dall’impostazione semplificata del forfettario prevista dalla L. 190/2014. Questo principio incide anche sugli acconti d’imposta: se prevedi incassi più bassi, puoi usare il metodo “previsionale” per calcolare acconti minori, ma se sbagli al ribasso scattano sanzioni e interessi (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 241/1997). Quindi fai una stima prudente o chiedi un consulto prima di ridurre gli acconti.
Supero 85.000 euro: cosa accade e quando esco dal regime forfettario?
Se superi 85.000 euro ma resti sotto 100.000, resti nel forfettario fino a fine anno e passi al regime IVA ordinario/semplificato dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci immediatamente e scatta l’IVA dal momento del superamento, anche per le operazioni successive nello stesso anno. Queste regole sono nella L. 197/2022. In caso di uscita, dovrai: applicare IVA, scegliere il regime contabile appropriato, attivare registri IVA e liquidazioni, gestire l’eventuale pro-rata dei beni strumentali e il passaggio delle rimanenze secondo le regole IVA del D.P.R. 633/1972. Prepara il passaggio con anticipo. Aggiorna le anagrafiche clienti, i listini (per l’effetto IVA) e i processi di fatturazione e conservazione.
Conservazione digitale in cloud: è valida? Come tutelo privacy e sicurezza?
Sì, puoi conservare in cloud se il servizio rispetta le Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici. Serve un sistema che garantisca autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità. Verifica che il fornitore specifichi ruoli, responsabilità, tempi di chiusura del pacchetto di archiviazione e modalità di esibizione. Sul profilo privacy, applica il Regolamento UE 2016/679 (GDPR): nomina il fornitore come responsabile del trattamento, verifica dove sono i dati (UE o extra-UE), usa credenziali forti e log di accesso. Prevedi copie di sicurezza e piani di continuità. In caso di controllo fiscale, devi poter esibire i file XML originali e le ricevute SdI. Ricorda che l’obbligo di conservazione per 10 anni deriva dall’art. 2220 c.c. e dall’art. 39 D.P.R. 633/1972 e non decade se cambi software o fornitore: pianifica l’eventuale migrazione dei pacchetti di archiviazione.
