Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se lavori come truccatore senza altra Cassa, versi i contributi alla Gestione separata INPS sul tuo imponibile netto. Paghi saldo e acconti (acconto 80%) con F24, alle scadenze di giugno e novembre.
- Inquadramento: Gestione separata INPS per il truccatore professionista; Artigiani INPS se impresa estetica; Fondo Lavoratori dello Spettacolo se attività nello spettacolo.
- Imponibile: ordinario = ricavi meno costi; forfettario = incassi moltiplicati per il coefficiente (di norma 67% per servizi alla persona).
- Versamenti: saldo e acconti con F24; acconto contributi Gestione separata pari all’80% del saldo; possibilità di rateizzare con interessi.
Chi versa alla Gestione separata INPS e chi no
La regola di base: se sei un truccatore che opera come libero professionista con partita IVA e non hai una Cassa dedicata, versi alla Gestione separata INPS. La Gestione separata è la gestione previdenziale per chi non ha altra tutela pensionistica obbligatoria (fondata dalla Legge 335/1995, reperibile su Normattiva).
Attenzione alle eccezioni. Se svolgi attività di estetista o gestisci un’attività d’impresa (es. centro estetico, trucco semipermanente) e ti iscrivi al Registro Imprese come artigiano, versi alla Gestione Artigiani e Commercianti INPS. Qui paghi contributi fissi minimi più una percentuale sul reddito eccedente.
Se lavori nello spettacolo (set cinematografico, televisivo, teatrale) in forme riconducibili al lavoro nello spettacolo, puoi rientrare nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (ex ENPALS). La riforma è nel Decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche, consultabili su Normattiva e sul Ministero del Lavoro. In questo caso la contribuzione segue regole diverse (spesso giornaliere) e non si usa la Gestione separata.
Come si calcola l’imponibile previdenziale
Regime ordinario
Nel regime ordinario applichi il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e i pagamenti effettivi dell’anno. L’imponibile previdenziale è il reddito netto: ricavi meno costi inerenti all’attività.
Esempio: incassi 60.000 euro. Costi deducibili 10.000. Reddito netto 50.000. Su 50.000 calcoli i contributi dovuti alla Gestione separata.
Regime forfettario
Nel forfettario non deduci i costi reali. Applichi il coefficiente di redditività al totale incassato. Il coefficiente è una percentuale che rappresenta il margine “forfettario” su cui paghi imposte e contributi.
Per i servizi alla persona (dove spesso rientra il truccatore con codici ATECO della sezione 96), il coefficiente è in genere 67%. La mappa dei coefficienti deriva dal DM 17 gennaio 2015 e dalle leggi sul forfettario (Legge 190/2014 e successive, tra cui Legge 197/2022). Verifica sempre il tuo codice ATECO per conferma.
Esempio forfettario: incassi 20.000 euro. Imponibile previdenziale 20.000 × 67% = 13.400 euro. Su 13.400 calcoli i contributi dovuti.
Aliquote, massimali e minimale di accredito nella Gestione separata (2026)
L’aliquota della Gestione separata per i professionisti senza altra copertura previdenziale è fissata ogni anno da INPS con una circolare. Negli ultimi anni si è attestata intorno al 26% (comprensiva delle aliquote aggiuntive per maternità e tutele minori). Consulta la circolare INPS annuale sulle aliquote 2026 per il valore ufficiale.
Massimale contributivo: esiste un tetto di reddito oltre il quale non versi più contributi per quell’anno. INPS lo aggiorna ogni anno. Oltre il massimale non maturi ulteriore contribuzione.
Minimale di accredito: se il tuo reddito annuo è inferiore a una soglia fissata dall’INPS, non perdi il versamento, ma maturi mesi di contribuzione proporzionalmente ridotti. Nella Gestione separata non è previsto un contributo minimo da pagare, ma si riduce l’accredito pensionistico se il reddito è troppo basso.
Fonti: Legge 335/1995; circolari INPS annuali su aliquote, massimali e minimale di accredito (reperibili su INPS e Normattiva).
Versamenti: saldo, acconti, rate e F24
Scadenze principali
Paghi i contributi insieme alle imposte dei redditi. Di norma:
• 30 giugno: saldo dell’anno precedente e primo acconto dell’anno in corso. Puoi versare entro fine luglio con la maggiorazione dello 0,40% se previsto dai decreti annuali. Se la data cade di sabato o festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo (Legge 212/2000).
• 30 novembre: secondo acconto dell’anno in corso.
Le scadenze possono variare per proroghe legate agli ISA o a decreti ad hoc. Controlla ogni anno i comunicati dell’Agenzia delle Entrate e i DPCM sui versamenti (Decreto legislativo 241/1997 per rate e interessi).
Come si calcola l’acconto contributi
L’acconto della Gestione separata è pari all’80% dei contributi a saldo dovuti per l’anno precedente. Lo dividi in due rate: 40% a giugno e 60% a novembre.
Esempio (ipotesi aliquota 26,23% per illustrare il metodo): imponibile 13.400 euro. Contributi a saldo 13.400 × 26,23% = 3.519, per arrotondamento. Acconto totale 80% = 2.815. Prima rata giugno 1.126 (40%). Seconda rata novembre 1.689 (60%). I numeri reali dipendono dall’aliquota ufficiale dell’anno.
Rateizzazione
Puoi rateizzare gli importi di giugno. Applichi interessi legali o di rateazione come da Decreto legislativo 241/1997 e provvedimenti annuali. La seconda rata di acconto (novembre) di norma non si rateizza oltre novembre, salvo ravvedimento.
Puoi scegliere cosa rateizzare: solo il primo acconto, solo il saldo, oppure entrambi. Rispetta sempre le scadenze delle rate successive fissate ogni anno dai provvedimenti sulla rateizzazione.
F24: compilazione essenziale
Versi con modello F24, sezione INPS. Indichi la gestione “Gestione separata – liberi professionisti”. Inserisci la causale contributo prevista per la Gestione separata, il periodo di riferimento e l’importo. Le causali e i codici da usare sono quelli indicati da INPS nelle istruzioni aggiornate ogni anno. I software dell’Agenzia delle Entrate e dei professionisti precompilano spesso i campi corretti.
Regola decisionale rapida
• Lavori come libero professionista, emetti fattura e non sei iscritto a una Cassa? Vai in Gestione separata INPS. Calcolo su imponibile netto. Aliquota fissata annualmente.
• Gestisci un’attività di estetica come impresa (iscrizione in Camera di Commercio)? Vai in INPS Artigiani. Paghi contributi fissi minimi più percentuale sull’eccedenza.
• Operi nello spettacolo con inquadramento previsto dalla riforma? Vai nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo. Regole contributive specifiche.
• Sei in regime ordinario? Imponibile = ricavi meno costi pagati nell’anno (principio di cassa: contano incassi e pagamenti effettivi).
• Sei in forfettario? Imponibile = incassi × coefficiente di redditività. Per i servizi alla persona spesso 67%. Verifica il tuo codice ATECO e il relativo coefficiente del DM 17/01/2015.
Errori frequenti e come evitarli
Errore 1: usare il coefficiente sbagliato nel forfettario. Soluzione: verifica il tuo ATECO e la tabella dei coefficienti del DM 17/01/2015. Se svolgi consulenza d’immagine come professionista, il coefficiente può essere diverso da 67%.
Errore 2: confondere Gestione separata e Artigiani. Soluzione: controlla se sei iscritto al Registro Imprese come artigiano. Se sì, non versi alla Gestione separata ma alla gestione Artigiani.
Errore 3: ignorare massimale e minimale di accredito. Soluzione: leggi la circolare INPS annuale. Se il reddito è basso potresti maturare meno mesi di contributi.
Errore 4: saltare il secondo acconto di novembre. Soluzione: pianifica liquidità tutto l’anno. Ricorda che l’acconto totale è l’80% del saldo precedente, ripartito 40/60.
Errore 5: non dedurre i contributi nel modello Redditi. Soluzione: i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1, lettera e) del TUIR). Dedurli riduce l’IRPEF.
Fonti e riferimenti normativi
• Legge 335/1995 (istituzione della Gestione separata INPS) – consulta il testo su Normattiva.
• Decreto legislativo 36/2021 e successive modifiche (riforma dello spettacolo e Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo) – consulta Normattiva e il Ministero del Lavoro.
• Legge 190/2014 e successive modifiche (regime forfettario). Limiti e regole aggiornati dalle leggi di bilancio recenti, tra cui la Legge 197/2022 – consulta Normattiva.
• DM 17 gennaio 2015 (coefficienti di redditività del forfettario) – consulta Normattiva.
• Decreto legislativo 241/1997 (versamenti con F24 e rateizzazione) – consulta Normattiva.
• Art. 10, comma 1, lett. e) del TUIR (deducibilità contributi previdenziali) – consulta Normattiva.
• Circolari INPS annuali su aliquote, massimali e minimale di accredito della Gestione separata – consulta INPS.
| Scenario | Requisiti/Inquadramento | Base imponibile contributiva | Aliquota e versamenti | Tempistiche |
|---|---|---|---|---|
| Truccatore professionista (Gestione separata INPS) | Partita IVA senza Cassa; non iscritto come artigiano; non rientra nello spettacolo | Ordinario: ricavi – costi (principio di cassa). Forfettario: incassi × coefficiente (spesso 67% per servizi alla persona) | Aliquota fissata da INPS ogni anno; acconto 80% del saldo precedente (40% giugno, 60% novembre). F24 sezione INPS | Saldo e 1° acconto entro 30 giugno (o fine luglio con 0,40% se previsto); 2° acconto 30 novembre; rate giugno con interessi |
| Impresa estetica/artigiana (INPS Artigiani) | Iscrizione in Camera di Commercio; attività d’impresa con dipendenti/attrezzature tipiche | Reddito d’impresa (regime adottato). Nel forfettario applica il coefficiente ATECO | Contributi fissi minimi + percentuale su eccedenza. Versamenti trimestrali INPS + saldo/ acconti in dichiarazione | Scadenze INPS trimestrali per minimi; saldo/acconti con imposte a giugno/novembre |
| Lavoratore dello spettacolo (FPLS) | Inquadramenti previsti dal D.Lgs. 36/2021; contratti nello spettacolo | Regole specifiche, spesso su base giornaliera/compenso | Aliquote e minimi FPLS; non si applica la Gestione separata per queste prestazioni | Secondo regole e calendari FPLS; verifica circolari INPS settore spettacolo |
| Forfettario puro (servizi alla persona) | Partita IVA forfettaria; ATECO tipico della sezione 96; requisiti di accesso al regime | Incassi × coefficiente 67% (salvo ATECO diverso) | Contributi Gestione separata su imponibile forfettario; acconto 80%; deducibilità contributi dal reddito complessivo | Saldo/1° acconto a giugno; 2° acconto novembre; possibili proroghe/0,40% |
FAQ
Come scelgo tra Gestione separata, Artigiani e Lavoratori dello Spettacolo se faccio il truccatore?
Parti dall’inquadramento. Se lavori con partita IVA come libero professionista e non ti iscrivi al Registro Imprese, di norma versi alla Gestione separata INPS (Legge 335/1995). Se avvii un’attività d’impresa di estetica o simili e ti iscrivi in Camera di Commercio, entri nella gestione Artigiani, dove paghi contributi fissi minimi più una percentuale sul reddito eccedente. Se operi nello spettacolo con contratti e ruoli rientranti nel perimetro del Fondo Lavoratori dello Spettacolo, allora versi nel FPLS secondo le regole specifiche introdotte e ampliate dal Decreto legislativo 36/2021. Se alterni attività, potresti avere più gestioni in base ai singoli incarichi. In caso di dubbio, verifica contratto, ATECO e iscrizioni. Consulta sempre le circolari INPS e le norme su Normattiva o le schede del Ministero del Lavoro.
Come calcolo i contributi se sono in forfettario e sono un truccatore “ibrido” tra consulenza e servizi alla persona?
Nel forfettario l’imponibile previdenziale si ottiene moltiplicando gli incassi annui per il coefficiente di redditività assegnato al tuo ATECO. Se svolgi “servizi alla persona” con ATECO della sezione 96, di regola si usa il 67%. Se invece l’attività prevalente è consulenza d’immagine o servizi professionali assimilati, potresti avere un coefficiente diverso. Il riferimento è il DM 17 gennaio 2015. Procedura pratica: identifica l’ATECO prevalente; verifica il coefficiente nella tabella ministeriale; calcola incassi × coefficiente; applica l’aliquota Gestione separata fissata da INPS per l’anno. Ricorda che i contributi obbligatori sono deducibili dal reddito complessivo ai fini IRPEF (art. 10 TUIR), riducendo l’imposta dovuta.
Quanto pago di acconti e come funzionano le rate?
L’acconto contributivo della Gestione separata è pari all’80% dei contributi a saldo dell’anno precedente. Lo versi in due tranche: 40% a giugno, 60% a novembre. L’importo di giugno può essere rateizzato con gli interessi di rateazione previsti dal Decreto legislativo 241/1997 e dai provvedimenti annuali. La scadenza di novembre di norma non è rateizzabile oltre il mese, salvo ravvedimento operoso. Puoi scegliere cosa rateizzare (saldo, primo acconto, o entrambi). Rispetta sempre il calendario aggiornato, che può prevedere lo slittamento per week-end o proroghe ISA. Usa il modello F24, sezione INPS, con causali identificate da INPS nelle istruzioni del periodo d’imposta.
Come compilo l’F24 per i contributi della Gestione separata se sono truccatore professionista?
Usa l’F24 sezione INPS. Indica la gestione corretta (Gestione separata – liberi professionisti). Compila periodo di riferimento (mese/anno o anno, secondo istruzioni), importi e causale contributo specifica prevista da INPS per il saldo, l’acconto o la rateazione. Le causali e i codici sono indicati nelle istruzioni ufficiali INPS aggiornate ogni anno. Se utilizzi software professionali o i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la procedura propone i campi corretti. Conserva le ricevute di invio e l’F24 quietanzato. In caso di errore su causale o periodo, è possibile chiedere correzione con istanza all’INPS o compensare/riliquidare con un successivo F24, seguendo le regole del D.Lgs. 241/1997.
Quali norme devo conoscere per essere in regola come truccatore nel 2026?
Per la previdenza: Legge 335/1995 (Gestione separata) e circolari INPS annuali su aliquote, massimali e minimale di accredito. Per lo spettacolo: Decreto legislativo 36/2021 e relative circolari INPS sul Fondo Lavoratori dello Spettacolo. Per il forfettario: Legge 190/2014 e successive modifiche, tabella dei coefficienti del DM 17 gennaio 2015, nonché gli aggiornamenti delle leggi di bilancio recenti. Per versamenti e rate: Decreto legislativo 241/1997. Per la deducibilità dei contributi: art. 10 del TUIR. I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva; le prassi su INPS e Ministero del Lavoro. Verifica ogni anno le scadenze, perché decreti e proroghe possono modificarle.
