Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se lavori su commessa sei un libero professionista in Gestione Separata INPS; se produci e vendi opere video sei impresa (artigiano/commerciante) in Gestione Artigiani/Commercianti. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione contributiva del 35%.
- Gestione Separata: nessun contributo minimo; versi una percentuale del reddito imponibile, calcolato a cassa.
- Gestione Artigiani/Commercianti: contributi fissi sul minimale + percentuale sul reddito eccedente; scadenze trimestrali.
- Regime forfettario: imponibile calcolato con coefficiente di redditività; imposta sostitutiva e possibile riduzione INPS del 35%.
Videomaker: professionista o impresa? La distinzione che decide tutto
Quando sei un libero professionista
Se realizzi video su richiesta di clienti (aziende o privati) e vendi la tua prestazione intellettuale, operi come libero professionista. In diritto tributario, parliamo di reddito di lavoro autonomo. È l’attività descritta all’articolo 53 del TUIR (D.P.R. 917/1986), cioè prestazioni di lavoro autonomo abituali e organizzate.
In questo caso, apri partita IVA “professionista”, scegli un codice ATECO coerente con l’attività creativa e ti iscrivi alla Gestione Separata INPS. Qui non hai contributi minimi: versi solo in base a quanto incassi.
Quando sei un’impresa artigiana o una casa di produzione
Se produci opere video per la vendita (film, corti, documentari, web series) con mezzi organizzati, maestranze e attrezzature, rientri nell’impresa. È reddito d’impresa (articolo 55 TUIR). Di norma sei “artigiano” se realizzi il prodotto con prevalenza del tuo lavoro, come definito dalla Legge-quadro per l’artigianato (Legge 443/1985).
Ti iscrivi al Registro Imprese, all’Albo Imprese Artigiane se ricorrono i requisiti, e versi i contributi nella Gestione Artigiani/Commercianti INPS. Qui paghi contributi fissi ogni anno, anche se guadagni poco.
Codici ATECO tipici nel video e ricadute fiscali
I codici più usati nel settore sono: 59.11 (produzione cinematografica, di video e programmi TV), 59.12 (post-produzione), 74.20.19 (altre attività di riprese fotografiche, spesso usato per riprese video su commissione). La scelta ATECO incide su:
- coefficiente di redditività nel forfettario (vedi Allegato 2 della Legge 190/2014);
- inquadramento previdenziale (professionista in Gestione Separata o impresa in Gestione Artigiani/Commercianti);
- obblighi camerali e artigiani.
Contributi INPS per videomaker: come si calcolano davvero
Gestione Separata INPS: professionisti senza minimi
La Gestione Separata nasce con la Legge 335/1995 (riforma pensioni). Qui versi una percentuale del reddito imponibile “a cassa” (incassato nell’anno). L’aliquota esatta è comunicata ogni anno dall’INPS con apposita circolare. Per i professionisti senza altra tutela obbligatoria si attesta intorno al 26%.
Base imponibile previdenziale:
- regime ordinario: compensi incassati meno costi deducibili effettivi;
- regime forfettario: imponibile forfettario, cioè incassi x coefficiente di redditività previsto dal tuo ATECO (Allegato 2, L. 190/2014).
Esempio numerico (solo esemplificativo): incassi 20.000 euro, coefficiente 78% (tipico delle attività professionali), imponibile 15.600 euro. Con aliquota 26% circa, contributi = 15.600 x 26% = 4.056 euro.
Nessun contributo minimo: se incassi zero, contributi zero. Attenzione agli acconti: con la dichiarazione dei redditi versi saldo e acconti, sempre con F24 e scadenze fiscali ordinarie.
Gestione Artigiani/Commercianti: fissi + percentuali sul reddito
Per imprese artigiane o commerciali, l’INPS applica:
- contributi fissi calcolati sul reddito minimale annuo (valore aggiornato ogni anno da INPS);
- contributi variabili sul reddito che supera il minimale, con aliquote diverse per scaglioni fino al massimale contributivo.
Le aliquote e i minimali sono stabiliti nelle circolari INPS annuali. Il pagamento dei fissi avviene a rate trimestrali; la parte variabile si paga a saldo e acconti con le scadenze delle imposte sui redditi.
Agevolazione forfettaria: se sei in regime forfettario, puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi dovuti (sia fissi sia variabili). La base normativa è nell’articolo 1, comma 111, della Legge 208/2015 e nelle successive circolari INPS che disciplinano modalità e termini.
Nota importante 2026: non esiste una riduzione generalizzata del 50% dei contributi per i primi 3 anni in Gestione Artigiani/Commercianti. Eventuali esoneri o sgravi straordinari vanno sempre verificati nelle circolari INPS dell’anno e nella normativa primaria.
Esempio numerico (valori ipotetici a scopo didattico): imponibile 23.400 euro in forfettario. Contributi fissi dell’anno (esempio): 4.600 euro. Parte variabile su eccedenza oltre il minimale (esempio minimale 18.800 euro): (23.400 – 18.800) x 24,5% ≈ 1.124 euro. Totale ≈ 5.724 euro. Con riduzione forfettari 35%: fisso ≈ 2.990 euro; variabile ≈ 731 euro; totale ≈ 3.721 euro. Verifica ogni anno i valori ufficiali nelle circolari INPS.
Regimi fiscali: forfettario o ordinario per chi fa video
Regime forfettario: quando conviene e come funziona
Il forfettario è disciplinato dalla Legge 190/2014 (articolo 1, commi 54-89), come modificata. A oggi la soglia di accesso/ permanenza è 85.000 euro di ricavi/compensi annui. La fuoriuscita immediata scatta se superi 100.000 euro nell’anno. Queste regole derivano dalla Legge 197/2022 e sono state confermate nelle leggi di bilancio successive.
Come si calcola l’imponibile: incassi annui x coefficiente di redditività del tuo ATECO (Allegato 2 alla L. 190/2014). Imposta sostitutiva: 15% sul reddito forfettario; 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up”. Niente IVA a debito né a credito, niente ritenute subite, contabilità semplificata.
Previdenza: versi i contributi sulla base forfettaria. In Gestione Separata, paghi solo in proporzione. In Gestione Artigiani/Commercianti puoi chiedere la riduzione del 35%.
Regime ordinario: deduci i costi reali
Nel regime ordinario deduci i costi effettivi legati all’attività. Per i professionisti si applica il principio di cassa (tassi i compensi incassati e deduci i costi pagati). Per le imprese minori si applica il criterio di cassa “rafforzato” previsto per la contabilità semplificata.
IVA: la addebiti in fattura e la versi periodicamente, detraendo l’IVA sugli acquisti. Professionisti in ordinario subiscono ritenuta d’acconto del 20% sui compensi da sostituti d’imposta (articolo 25, D.P.R. 600/1973), salvo eccezioni.
Particolarità del settore video: diritti d’autore, collaboratori, bandi
Cessione di diritti d’autore: quando usarla
Se cedi i diritti d’autore su un’opera dell’ingegno, il compenso può essere trattato come reddito diverso (articolo 67, TUIR) se non percepito nell’esercizio abituale della professione. In tal caso, di regola, non versi Gestione Separata su quel provento. Se invece l’opera rientra nella tua attività professionale abituale, il compenso entra nel reddito professionale e sconta anche i contributi.
Serve valutare caso per caso, verificando contratti, continuità e prevalenza dell’attività creativa. Resta ferma la ritenuta alla fonte sui diritti prevista dall’articolo 25 del D.P.R. 600/1973.
Coadiuvanti e collaboratori in impresa artigiana
Le imprese artigiane possono avvalersi di coadiuvanti familiari. Questi soggetti si iscrivono all’INPS e versano contributi sulla quota di reddito loro attribuita. Le regole discendono dalla Legge 443/1985 e dalla normativa previdenziale per artigiani/commercianti. Valuta costi, inquadramenti e contratti nel rispetto del D.Lgs. 81/2015 e delle regole del Ministero del Lavoro.
Regola decisionale rapida
Se allora: scegli l’inquadramento corretto
– Se il tuo lavoro consiste nel realizzare video su richiesta e fatturi la tua prestazione: sei un libero professionista, Gestione Separata INPS, reddito di lavoro autonomo (art. 53 TUIR).
– Se produci opere video da vendere come impresa (attrezzature, troupe, organizzazione di mezzi, vendita del prodotto finito): sei ditta individuale artigiana/commerciale, Gestione Artigiani/Commercianti, reddito d’impresa (art. 55 TUIR).
– Se fatturi prevalentemente diritti d’autore senza abitualità professionale: valuti il trattamento come redditi diversi (art. 67 TUIR). Se invece è nell’ambito della tua attività, resta lavoro autonomo e sconta i contributi.
– Se scegli il forfettario e rientri nei requisiti: base imponibile = incassi x coefficiente ATECO; imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up); puoi chiedere la riduzione INPS 35% se sei artigiano/commerciante.
– Se superi la soglia del forfettario o hai molti costi: l’ordinario può convenire, perché deduci i costi reali e gestisci l’IVA.
Scadenze e adempimenti 2026
Apertura attività
Professionista: apri partita IVA con modello AA9/12 e iscrizione alla Gestione Separata INPS. Impresa artigiana/commerciale: ComUnica al Registro Imprese, eventuale SCIA comunale, iscrizione all’Albo Artigiani (se ricorrono i requisiti) e alla gestione INPS Artigiani/Commercianti.
Pagamenti contributivi
Gestione Separata: versi con F24 a saldo e acconti assieme alle imposte (giugno-luglio e novembre, con eventuali proroghe). Aliquote e modalità sono definite dalle circolari INPS e dall’Agenzia delle Entrate.
Artigiani/Commercianti: contributi fissi in 4 rate trimestrali; la parte variabile si versa con saldo e acconti delle imposte. Le scadenze ordinarie cadono a maggio, agosto, novembre e febbraio per i fissi; verifica ogni anno le date INPS.
Documenti e contabilità
Forfettario: tiene un registro incassi semplificato; conserva le fatture. Ordinario: registra fatture emesse e ricevute, gestisce IVA, libri contabili. Il quadro normativo di riferimento è nel TUIR, nel D.P.R. 633/1972 per l’IVA e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti normative da conoscere
Riferimenti essenziali (citati testualmente, senza link)
– Legge 335/1995 (art. 2, comma 26 e seguenti): istituzione Gestione Separata INPS.
– Legge 443/1985: legge-quadro per l’artigianato.
– D.P.R. 917/1986 (TUIR): art. 53 lavoro autonomo; art. 55 reddito d’impresa; art. 67 redditi diversi.
– D.P.R. 633/1972: imposta sul valore aggiunto.
– D.P.R. 600/1973, art. 25: ritenute d’acconto su compensi e diritti d’autore.
– Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e Allegato 2: regime forfettario e coefficienti di redditività.
– Legge 197/2022 e leggi di bilancio successive: soglie forfettario 85.000 euro e fuoriuscita oltre 100.000 euro.
– Legge 208/2015, art. 1, comma 111: riduzione contributiva 35% per artigiani/commercianti in forfettario.
– Circolari INPS annuali: aliquote Gestione Separata; minimali e massimali artigiani/commercianti; scadenze e modalità di versamento.
| Scenario | Inquadramento fiscale | Gestione INPS | Base imponibile contributiva | Minimi/aliquote | Tempistiche pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Videomaker su commessa (servizi a clienti) | Lavoro autonomo (art. 53 TUIR); forfettario o ordinario | Gestione Separata | Ordinario: incassi – costi; Forfettario: incassi x coefficiente ATECO | Nessun minimo; aliquota intorno al 26% (circolare INPS 2026) | Saldo e acconti con imposte (giugno-luglio; novembre) |
| Produzione e vendita di opere video | Impresa (art. 55 TUIR); ditta individuale artigiana/commerciale | Artigiani/Commercianti | Reddito d’impresa (cassa/semplificata o competenza) | Fissi su minimale + variabili su eccedenza (aliquote e scaglioni INPS anno) | Fissi trimestrali; variabili a saldo/acconti con imposte |
| Forfettario professionista | Forfettario (L. 190/2014) | Gestione Separata | Incassi x coefficiente ATECO | Aliquota Gestione Separata (nessun minimo) | Con F24 a saldo/acconti |
| Forfettario impresa artigiana | Forfettario (L. 190/2014) | Artigiani/Commercianti | Reddito forfettario | Fissi + variabili; possibile riduzione 35% (L. 208/2015) | Fissi trimestrali + saldo/acconti |
| Cessione diritti d’autore occasionale | Redditi diversi (art. 67 TUIR) | Di norma non dovuti | N/A | Ritenuta alla fonte ex art. 25 D.P.R. 600/1973 | Versa il sostituto d’imposta |
| Professionista con costi elevati | Ordinario semplificato | Gestione Separata | Incassi – costi effettivi | Aliquota Gestione Separata su imponibile | Saldo/acconti con imposte |
FAQ: domande frequenti dei videomaker su tasse e contributi
1) Sono videomaker freelance: devo iscrivermi alla Gestione Separata o agli Artigiani?
Dipende da come lavori. Se vendi una prestazione professionale su commessa (riprese, montaggio, consulenza creativa), rientri nel lavoro autonomo abituale, quindi Gestione Separata INPS. La base giuridica è l’articolo 53 del TUIR e la Gestione Separata istituita dalla Legge 335/1995. Se invece organizzi un’attività produttiva che realizza opere video da commercializzare, con mezzi e personale, sei impresa artigiana/commerciale e devi iscriverti alla Gestione Artigiani/Commercianti. Verifica sempre il tuo codice ATECO: 74.20.19 è spesso usato per riprese su commessa (professionista), mentre 59.11 e 59.12 sono tipici della produzione/post-produzione (impresa). In caso di mix di attività, prevale quella prevalente per ricavi e organizzazione. Un’errata iscrizione può comportare sanzioni contributive e fiscali.
2) Come si calcolano i contributi se sono in regime forfettario?
Nel forfettario non si deducono i costi effettivi. Si moltiplicano gli incassi per il coefficiente di redditività del tuo ATECO (Allegato 2 della Legge 190/2014). Questo risultato è il tuo reddito forfettario. Sull’imponibile calcoli l’imposta sostitutiva (15% o 5% start-up) e i contributi previdenziali. In Gestione Separata versi una percentuale intorno al 26% comunicata dall’INPS ogni anno, senza minimi. In Gestione Artigiani/Commercianti versi i fissi sul minimale più i variabili sull’eccedenza. Se sei artigiano/commerciante puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi (Legge 208/2015, art. 1, comma 111). Ricorda che il coefficiente dipende dal codice ATECO scelto: per le attività professionali è spesso 78%, ma verifica sempre la tabella ufficiale.
3) È vero che nel 2026 c’è uno sconto del 50% dei contributi per chi apre ora?
No, non esiste una riduzione generalizzata del 50% dei contributi per i nuovi iscritti alla Gestione Artigiani/Commercianti nel 2026. L’agevolazione strutturale disponibile è la riduzione del 35% per chi applica il regime forfettario, prevista dalla Legge 208/2015 e attuata con circolari INPS. Nel tempo possono uscire misure straordinarie (esoneri o crediti d’imposta), ma sono temporanee e richiedono specifici requisiti e domande. Per non sbagliare, controlla sempre la circolare INPS di inizio anno e le leggi di bilancio su Normattiva o i portali istituzionali del Ministero del Lavoro e dell’INPS.
4) Posso fatturare diritti d’autore invece di prestazioni per pagare meno contributi?
Solo se cedi effettivamente diritti d’autore su un’opera originale e non svolgi quella cessione nell’ambito abituale della tua professione. In quel caso il reddito può qualificarsi come “reddito diverso” (art. 67 TUIR) e non è soggetto a Gestione Separata; resta la ritenuta alla fonte prevista dall’art. 25 del D.P.R. 600/1973. Se però crei video su commissione come attività abituale, il corrispettivo, anche se contrattualmente chiamato “diritti”, rientra nel reddito professionale e sconta i contributi. L’inquadramento dipende da contratti, continuità, rischio d’impresa e modalità di sfruttamento economico. Valuta con un consulente per evitare riqualificazioni e sanzioni.
5) Quali sono le scadenze tipiche per contributi e imposte di un videomaker?
In Gestione Separata versi contributi con F24 a saldo e acconti insieme alle imposte sui redditi: saldo e primo acconto a giugno-luglio, secondo acconto a novembre (con eventuali proroghe stabilite dall’Agenzia delle Entrate). In Gestione Artigiani/Commercianti versi i contributi fissi in quattro rate trimestrali (scadenze comunicate annualmente dall’INPS) e la parte variabile a saldo e acconti come le imposte. Per l’IVA (se sei in ordinario) i versamenti sono mensili o trimestrali; i professionisti in ordinario applicano anche la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi da clienti sostituti d’imposta (art. 25, D.P.R. 600/1973). Pianifica un calendario annuale e imposta un fondo cassa per IVA, imposta sostitutiva/IRPEF e contributi. In caso di dubbi, consulta le istruzioni fiscali aggiornate o un consulente.
