Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Inarcassa richiede un contributo maternità/paternità annuale (72€ nel 2025) a tutti gli iscritti e riconosce un’indennità pari all’80% di 5/12 del reddito. La domanda si presenta entro 180 giorni dall’evento.
- Il contributo maternità/paternità è fisso e dovuto da tutti gli iscritti Inarcassa; finanzia le indennità per nascita, adozione, affido e casi equiparati.
- L’indennità è pari all’80% di 5/12 del reddito professionale dell’anno precedente la domanda, con importi minimo e massimo fissati ogni anno dal Ministero del Lavoro.
- Domanda online entro 180 giorni; per la nascita si può inviare dalla 26a settimana di gravidanza. Non serve sospendere l’attività professionale.
Cos’è il contributo maternità/paternità Inarcassa e a cosa serve
Il contributo di maternità e paternità è una quota fissa che tutti gli iscritti devono versare ogni anno alla Cassa. Serve a finanziare le indennità per chi diventa genitore, con un meccanismo simile a quello previsto per la maternità ad ENPAM per i medici iscritti a quella cassa.
Per il 2025 l’importo deliberato è 72€. Per il 2026 si attende la conferma degli importi con le delibere annuali. La Cassa li comunica nei documenti contributivi.
La base normativa è nel D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico maternità/paternità), in particolare gli articoli sulle libere professioniste. Le regole attuative derivano dallo Statuto e dal Regolamento previdenziale della Cassa e dai decreti del Ministero del Lavoro che aggiornano minimo e massimo dell’indennità. Le leggi si consultano sul portale Normattiva.
Come funziona l’indennità economica: formula, minimi e massimi
La formula base
La regola generale stabilita dal D.Lgs. 151/2001 prevede: 80% di 5/12 del reddito professionale di riferimento. 5/12 rappresenta i 5 mesi di indennità coperti.
Reddito professionale significa il reddito dichiarato ai fini previdenziali, cioè compensi meno costi dell’attività. È il reddito che indichi a Inarcassa nella dichiarazione annuale.
Esempio pratico: reddito 35.000€. 5/12 = 14.583€. L’80% è 11.667€. Questo è l’importo lordo indennizzabile, salvo limiti minimo e massimo annui.
Minimo e massimo
L’indennità ha un importo minimo e uno massimo. Il Ministero del Lavoro li adegua ogni anno con decreto, sulla base degli indici ufficiali. Nel 2025, gli importi comunicati dal sistema professionale sono pari a minimo 5.611€ e massimo 28.055€.
Per il 2026 si attendono i nuovi valori ministeriali. In mancanza di aggiornamento, si applicano i limiti in vigore al momento della liquidazione. Verifica sempre le comunicazioni della Cassa.
Durata e chi ne ha diritto
La durata coperta è di 5 mesi. In caso di nascita si considera normalmente 2 mesi prima e 3 dopo il parto, secondo la cornice del D.Lgs. 151/2001. Per le libere professioniste, la legge non richiede l’astensione effettiva dal lavoro.
L’indennità spetta alle iscritte alla Cassa e attive alla data dell’evento. È riconosciuta anche per adozione o affidamento preadottivo. In casi particolari spetta al padre libero professionista (paternità sostitutiva) con le condizioni di legge.
Domande, tempistiche e documenti
Quando presentare la domanda
Le finestre sono chiare e uniformi:
- Nascita: dalla 26a settimana compiuta di gravidanza ed entro 180 giorni dalla data del parto.
- Adozione o affido: entro 180 giorni dall’ingresso del minore in famiglia.
- Interruzione di gravidanza (spontanea o terapeutica): entro 180 giorni dall’evento.
La decorrenza della tutela segue la data dell’evento o, per la nascita, anche il periodo di gravidanza finale. La data certa dei documenti è essenziale.
Come si presenta la domanda online
Accedi alla tua area riservata su Inarcassa online. Entra in “Domande e certificati”, poi “Domande” e seleziona la voce per maternità o paternità. Compila i campi richiesti.
Prepara questi allegati tipici: certificato di gravidanza con indicazione della 26a settimana, atto di nascita o certificato sostitutivo, provvedimento di adozione o affido, certificazione di interruzione di gravidanza, documento di identità e codice fiscale, IBAN per l’accredito, eventuali autodichiarazioni previste.
Conserva sempre le ricevute di invio. Servono in caso di richieste istruttorie o verifiche successive.
Quando pagano
Dopo l’istruttoria, l’indennità è di norma liquidata in un’unica soluzione. I tempi dipendono dal carico istruttorio e dalla completezza dei documenti. In media servono alcune settimane dalla chiusura dell’istruttoria.
Se la pratica è incompleta, i tempi si allungano. Rispondi subito alle richieste di integrazione per non oltrepassare i termini.
Requisiti, casi particolari e compatibilità
Requisiti di base
Serve l’iscrizione alla Cassa e l’attività professionale in corso alla data dell’evento. Devi essere in regola con la posizione contributiva, inclusi i contributi minimi e il contributo maternità/paternità.
Il reddito di riferimento è quello della dichiarazione più recente disponibile alla data della domanda, come da prassi della Cassa e nel rispetto del D.Lgs. 151/2001.
Padre libero professionista: quando spetta
Il padre ha diritto all’indennità nei casi previsti dal D.Lgs. 151/2001: decesso della madre, grave infermità, abbandono, affidamento esclusivo al padre. Vale la stessa formula, durata e finestra di domanda. Per adozione o affido, spetta al genitore che assume il collocamento del minore.
Concomitanze e altre tutele
Se hai anche un lavoro dipendente o altre coperture obbligatorie, la compatibilità va valutata con attenzione. La disciplina prevede coordinamento tra gestioni. Verifica con l’ufficio previdenza prima di inviare la domanda per evitare sovrapposizioni.
L’indennità non richiede la sospensione della partita IVA. Puoi continuare l’attività se lo ritieni compatibile con la situazione personale.
Trattamento fiscale
Le indennità erogate alle libere professioniste in base al D.Lgs. 151/2001 non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF secondo la disciplina vigente. Restano escluse dall’IVA e non sono soggette a ritenute.
Verifica sempre gli aggiornamenti normativi e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate. La prassi può aggiornarsi con provvedimenti successivi.
Contributo maternità/paternità e altri contributi Inarcassa
Quando e come si paga il contributo fisso
Il contributo maternità/paternità si paga con i minimi annuali. Di norma, le scadenze sono in due rate durante l’anno contributivo. La Cassa indica importi e scadenze nei bollettini.
Se entri a metà anno, paghi in proporzione ai mesi di iscrizione. Se ti cancelli, valgono le regole pro-quota del Regolamento.
Gli altri contributi dovuti
- Contributo soggettivo: percentuale sul reddito professionale (14,50% nella misura 2025), con un minimo annuo. Serve a costruire la pensione.
- Contributo integrativo: 4% sui compensi in fattura. È a carico del cliente e finanzia la Cassa.
- Contributo volontario: da 1% a 8,5% (misure 2025) su base facoltativa, per aumentare la posizione previdenziale.
Le aliquote e i minimi possono cambiare nel 2026 con le delibere annuali. Controlla sempre le comunicazioni della Cassa.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
- Se sei iscritta e attiva in Cassa e aspetti un figlio, allora prepara il certificato della 26a settimana e invia la domanda online. Segna 180 giorni dal parto come termine ultimo.
- Se adotti o hai un affido preadottivo, allora presenta domanda entro 180 giorni dall’ingresso del minore. Allegati: provvedimento del tribunale e documenti anagrafici.
- Se si verifica un’interruzione di gravidanza, allora invia domanda entro 180 giorni con la certificazione sanitaria. Indica la settimana di gestazione.
- Se la madre non può fruire della prestazione per i casi di legge, allora il padre libero professionista presenta domanda per paternità sostitutiva con la stessa formula di calcolo.
- Se il reddito dell’anno di riferimento è basso o nullo, allora ti spetta almeno il minimo ministeriale. Se è molto alto, si applica il tetto massimo.
Fonti e riferimenti normativi
Riferimenti essenziali
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, articoli sulla tutela economica di maternità e paternità per le libere professioniste. Regolamento generale di previdenza della Cassa professionale di ingegneri e architetti. Delibere annuali su importi e scadenze. Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che aggiornano importi minimo e massimo. Le norme si possono consultare su Normattiva e sul portale del Ministero del Lavoro.
| Scenario | Requisiti principali | Documenti chiave | Finestra domanda | Indennità (formula e limiti) | Tempistiche pagamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Nascita | Iscrizione attiva alla Cassa; regolarità contributiva; evento certificato | Certificato 26a settimana; atto di nascita; documento e IBAN | Dalla 26a settimana; entro 180 giorni dal parto | 80% di 5/12 del reddito; minimo e massimo annuali ministeriali | In un’unica soluzione dopo istruttoria completa |
| Adozione/Affido | Iscrizione attiva; provvedimento di ingresso del minore | Decreto di adozione/affido; documento e IBAN | Entro 180 giorni dall’ingresso in famiglia | Stessa formula e limiti di legge | Unica soluzione; tempi variabili in base ai controlli |
| Paternità sostitutiva | Casi di decesso/grav. infermità/abbandono madre o affidamento esclusivo | Atti che provano il caso; atto di nascita o provvedimento; IBAN | Entro 180 giorni dall’evento o dal provvedimento | Stessa formula; durata equiparata a 5 mesi | Dopo verifica dei presupposti sostitutivi |
| Interruzione di gravidanza | Iscrizione attiva; certificazione sanitaria dell’evento | Certificato medico con data e settimana; documento; IBAN | Entro 180 giorni dall’interruzione | Applicazione dei criteri di legge; verifica della settimana gestazionale | Secondo istruttoria e completezza della certificazione |
FAQ
1) Chi paga il contributo maternità/paternità e come lo trovo nelle scadenze annuali?
Lo pagano tutti gli iscritti alla Cassa, indipendentemente dal genere e dalla presenza di eventi familiari. La Cassa lo include nel quadro dei contributi minimi annuali. Di solito lo vedi nel dettaglio del bollettino insieme al contributo soggettivo minimo e al contributo integrativo minimo, con due scadenze nell’anno. Se ti iscrivi in corso d’anno, l’importo viene riproporzionato ai mesi di iscrizione. Per il 2025 la quota è 72€. Gli importi 2026 sono oggetto di conferma con le delibere annuali. Tieni d’occhio le comunicazioni ufficiali e la tua area riservata.
2) Il mio reddito dell’anno di riferimento è zero o molto basso: cosa succede all’indennità?
La formula 80% di 5/12 si applica sempre. Se il risultato è inferiore al minimo ministeriale, la Cassa liquida comunque l’importo minimo. Questo garantisce una tutela economica base, anche in assenza di reddito. I minimi e i massimi sono stabiliti ogni anno dal Ministero del Lavoro. Nel 2025 il minimo è 5.611€ e il massimo 28.055€. Per il 2026 si attendono gli eventuali aggiornamenti. Ricorda che contano i dati reddituali comunicati più di recente alla Cassa alla data della domanda.
3) Posso chiedere l’indennità se ho anche un lavoro dipendente o un’altra copertura previdenziale?
La legge prevede regole di coordinamento tra gestioni. In presenza di un rapporto di lavoro dipendente, possono valere coperture INPS dedicate. In alcuni casi non è possibile cumulare prestazioni per lo stesso evento. In altri casi le prestazioni si coordinano in base alla gestione prevalente. La prassi varia a seconda delle situazioni concrete (tipologia di contratto, periodi coperti, fonti di finanziamento). Prima di presentare la domanda, contatta l’ufficio previdenza per un parere scritto. Tieni a portata: contratto di lavoro, buste paga, eventuali certificazioni INPS e i documenti dell’evento.
4) Come si calcola esattamente la finestra dei 180 giorni e cosa succede se la supero?
I 180 giorni decorrono dalla data dell’evento che fonda il diritto: data del parto, data di ingresso del minore in famiglia per adozione o affido, data dell’interruzione di gravidanza. Per la nascita, puoi anche inviare la domanda già dalla 26a settimana. Se superi il termine di 180 giorni, la Cassa può dichiarare la decadenza dal diritto per tardività, come previsto dal Regolamento e in coerenza con il D.Lgs. 151/2001. Fai attenzione alle sospensioni di termini solo se previste da norme speciali (ad esempio emergenziali), altrimenti non si applicano. Conserva le prove di invio per dimostrare il rispetto dei termini.
5) L’indennità è tassata? Genera contributi? È compatibile con l’Assegno Unico?
Per le libere professioniste, l’indennità prevista dal D.Lgs. 151/2001 non è imponibile IRPEF secondo la disciplina vigente. Non è soggetta a IVA, ritenute o contributi previdenziali aggiuntivi. Non genera imponibile contributivo ai fini della pensione. È distinta e compatibile con l’Assegno Unico e Universale per i figli, che segue regole ISEE e condizioni proprie. L’indennità può incidere solo in termini di disponibilità finanziaria, ma non entra nel reddito fiscale. Verifica comunque eventuali aggiornamenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, perché le prassi possono cambiare con nuovi provvedimenti.
