Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Sì: se rientri tra gli esercenti al dettaglio obbligati, devi memorizzare e inviare i corrispettivi anche in regime forfettario, con registratore telematico oppure tramite la procedura “Documento commerciale online”.
- Obbligo per chi vende al dettaglio o presta servizi B2C: deriva dal D.Lgs. 127/2015, art. 2.
- Due vie di adempimento: registratore telematico omologato oppure portale Fatture e Corrispettivi.
- Esoneri specifici: DM 10 maggio 2019 e regole per operatori che inviano al Sistema Tessera Sanitaria.
Cosa sono i corrispettivi elettronici e perché riguardano anche i forfettari
I corrispettivi elettronici sono gli incassi giornalieri memorizzati e trasmessi all’Agenzia delle Entrate in forma digitale. Hanno sostituito scontrini e ricevute fiscali.
La base giuridica è nel D.Lgs. 127/2015, art. 2, che impone la memorizzazione e trasmissione per chi effettua operazioni verso consumatori finali. È una regola IVA che vale a prescindere dal tuo regime contabile.
Se sei in regime forfettario, non applichi l’IVA per legge (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89). Ma l’obbligo dei corrispettivi resta: documenti l’incasso con “documento commerciale” e invii i dati giornalieri.
Definizioni essenziali
Documento commerciale: è lo scontrino “nuovo”. Prova la vendita al cliente e alimenta i corrispettivi. Non è una fattura.
Registratore telematico (RT): è la cassa abilitata che memorizza e invia automaticamente i corrispettivi all’Agenzia.
Principio di cassa: incassi quando il denaro entra. Per i corrispettivi conta il momento dell’operazione o del pagamento, che fai coincidere con l’emissione del documento commerciale.
Chi è obbligato, chi è esonerato e quando
Obbligati: negozi, bar, ristoranti, artigiani e professionisti che vendono o prestano servizi a privati. Rientrano anche attività itineranti e ambulanti.
Esonerati: alcune attività elencate dal DM 10 maggio 2019 (ad esempio, trasporto pubblico collettivo, giornali, tabacchi, alcuni servizi marginali) e gli operatori che trasmettono al Sistema Tessera Sanitaria per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche, secondo le regole dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate.
Tempi: la memorizzazione è contestuale all’operazione; la trasmissione avviene di norma giornalmente. In caso di impossibilità tecnica sono previste modalità e termini differiti dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (Provvedimento 28 ottobre 2016 e successive modifiche, consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate).
Regole speciali e casi particolari
Operatori sanitari: se invii i dati al Sistema Tessera Sanitaria per prestazioni rese a persone fisiche, sei esonerato dall’e-fattura e dalla trasmissione dei corrispettivi per quelle operazioni, in base alla normativa di settore (DL 119/2018 art. 10-bis e atti attuativi MEF; verifica sempre le proroghe vigenti su Normattiva e Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Vending machine: hanno regole tecniche dedicate, con memorizzazione e invio tramite dispositivi interni o server, come previsto dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Attività miste B2B/B2C: se il cliente chiede fattura, emetti fattura (elettronica) e quell’operazione non confluisce nei corrispettivi; se non la chiede, emetti documento commerciale.
Come adempiere: registratore telematico o portale web
1) Registratore telematico (RT)
Scegli un modello omologato e attivalo sul portale Fatture e Corrispettivi. Un tecnico abilitato effettua l’installazione e la messa in servizio.
Ogni giorno il RT chiude i totali (“chiusura Z”) e invia automaticamente i dati. Serve la connessione internet. In caso di guasto, annoti gli incassi nel registro di emergenza e invii i dati alla ripresa, come da Provvedimento AdE 28 ottobre 2016.
Manutenzione: è richiesta la verificazione periodica a cura di soggetti autorizzati, secondo la normativa metrologica e fiscale vigente del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e del MEF.
2) Procedura “Documento commerciale online” (DCOL)
Accedi all’area Fatture e Corrispettivi con SPID/CIE/CNS. Apri un punto cassa virtuale. Emetti i documenti commerciali, incassi e chiudi la giornata.
La procedura genera e invia i corrispettivi senza hardware dedicato. È adatta a volumi ridotti, attività itineranti o start-up che vogliono testare il mercato.
Strumenti terzi: puoi usare anche software o app abilitati, purché conformi alle specifiche tecniche dell’Agenzia.
Contenuti obbligatori del documento commerciale per i forfettari
Indica data e ora, descrizione beni/servizi, imponibile o corrispettivo, mezzo di pagamento e dati dell’esercente. Per il regime forfettario, indica che l’IVA non si applica.
Puoi usare la dicitura semplice: “Operazione senza addebito IVA – Regime forfettario (L. 190/2014)”. Molti RT gestiscono un’aliquota 0 o natura operazione non imponibile.
Se il cliente chiede fattura, la emetti in formato elettronico via Sistema di Interscambio. Quella vendita non rientra nei corrispettivi del giorno.
Resi, annulli e correzioni
I resi si gestiscono con le funzioni di storno o reso del RT o della procedura web. Il sistema allinea i totali giornalieri e la trasmissione.
Se hai emesso per errore, usa la funzione di annullo secondo le istruzioni del costruttore e le regole operative dell’Agenzia. Evita cancellazioni manuali non tracciate.
Regola decisionale rapida
Sei in regime forfettario e vendi a privati?
Sì → Devi memorizzare e trasmettere i corrispettivi.
No → Se fatturi solo a imprese o professionisti e rilasci sempre fattura elettronica, non usi i corrispettivi.
Come adempi?
Volumi medio-alti, punto vendita fisso, necessità di velocità → Registratore telematico.
Volumi bassi, attività mobile, budget ridotto o fase iniziale → Procedura Documento commerciale online.
Rientri in un esonero?
Sì (DM 10 maggio 2019 o invio a Sistema Tessera Sanitaria per operazioni sanitarie) → Non trasmetti i corrispettivi per le sole operazioni esonerate.
No → Applica la regola generale del D.Lgs. 127/2015.
Sanzioni e controlli: cosa rischi e come prevenirlo
Le sanzioni per omessa o infedele memorizzazione o trasmissione derivano dal D.Lgs. 471/1997 e dalle norme attuative del D.Lgs. 127/2015.
In sintesi: per irregolarità che incidono sul calcolo dell’imposta si applicano sanzioni percentuali rilevanti. Sono previste sanzioni fisse per violazioni formali e, nei casi reiterati, la sospensione dell’attività commerciale (art. 12 D.Lgs. 471/1997).
Prevenzione: usa RT aggiornato, effettua la chiusura giornaliera, verifica l’esito di invio, conserva le ricevute di trasmissione e i registri di emergenza. Se sbagli, regolarizza subito seguendo le istruzioni dell’Agenzia.
Pagamenti elettronici e lotteria degli scontrini
L’obbligo di accettare pagamenti elettronici è previsto dal DL 179/2012, come modificato. Sono previste sanzioni per rifiuto del POS. Verifica su Normattiva i dettagli attuali.
La lotteria degli scontrini richiede RT o soluzioni web aggiornate. Non incide sull’obbligo dei corrispettivi, ma può richiedere adeguamenti tecnici del dispositivo.
| Scenario operativo | Chi è obbligato/esonerato | Come adempiere | Tempistiche e note |
|---|---|---|---|
| Bar/negozio al dettaglio in regime forfettario | Obbligato (D.Lgs. 127/2015 art. 2) | RT omologato con chiusura Z giornaliera; in alternativa DCOL | Memorizzazione contestuale; invio giornaliero. In caso di guasto: registro emergenza e invio successivo |
| Professionista forfettario con clientela mista | Obbligato per B2C; fattura elettronica per B2B su richiesta/accordo | Documento commerciale per B2C; FE via SdI per B2B o su richiesta del cliente | Le fatture non entrano nei corrispettivi; chiudi e invii i corrispettivi solo per il B2C |
| Operatore sanitario che invia al STS | Esonerato per le prestazioni sanitarie verso persone fisiche | Trasmetti al STS; eventuali operazioni non sanitarie: corrispettivi o fattura | Esonero definito da MEF e Agenzia; controlla proroghe vigenti su Normattiva e portali istituzionali |
| Attività ambulante/stagionale | Obbligato salvo esoneri specifici DM 10/05/2019 | RT portatile o DCOL su dispositivo mobile | Stesse regole: memorizza all’operazione e invia giornalmente quando hai connettività |
| Vending machine | Obbligato con disciplina tecnica ad hoc | Dispositivo interno o server RT; configurazione secondo specifiche AdE | Invio automatizzato; controlla periodicamente gli esiti e la sincronizzazione |
FAQ
Sono in regime forfettario e vendo sia a privati sia a imprese: devo usare i corrispettivi per tutto?
No. Devi distinguere. Per le vendite a privati (B2C) usi il documento commerciale e i corrispettivi elettronici. Per le vendite a imprese o professionisti (B2B), emetti fattura elettronica via Sistema di Interscambio. Le operazioni fatturate non rientrano nei corrispettivi giornalieri. In pratica, a fine giornata chiudi e invii solo i corrispettivi delle transazioni B2C. Ricorda che, se un privato chiede la fattura, puoi emetterla e in quel caso la singola operazione esce dai corrispettivi. Questa distinzione discende dal D.Lgs. 127/2015 (documento commerciale per B2C) e dall’obbligo generalizzato di fattura elettronica per le cessioni B2B, fatti salvi esoneri specifici previsti da norme settoriali.
Quali diciture devo inserire sul documento commerciale se sono forfettario? Serve indicare l’IVA o la ritenuta?
Nel regime forfettario l’IVA non si applica. Sul documento commerciale indica una dicitura chiara, ad esempio “Operazione senza addebito IVA – Regime forfettario (L. 190/2014)”. Non indichi ritenute perché il documento commerciale non è una fattura e non rileva ai fini della ritenuta d’acconto. Se invece il cliente ti chiede una fattura, userai il formato elettronico e potrai inserire le diciture tipiche del forfettario, come la non applicazione dell’IVA e la non soggezione a ritenuta. I registratori telematici consentono di impostare un’aliquota zero o una natura operazione compatibile; imposta correttamente il profilo con il tecnico abilitato.
Non ho un registratore telematico: posso adempiere solo con il portale “Fatture e Corrispettivi”? Ci sono limiti di volume?
Sì, puoi usare la procedura “Documento commerciale online” senza acquistare un RT. È una soluzione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate. Non ci sono limiti normativi di volume, ma considera i vincoli pratici: emissione manuale di ogni documento, gestione della chiusura giornaliera e maggior tempo operativo. Se hai molti scontrini al giorno, un RT ti fa risparmiare tempo e riduce il rischio di errori. Per attività con pochi incassi giornalieri, stagionali o itineranti, la procedura web è spesso sufficiente. In entrambi i casi, devi rispettare memorizzazione all’operazione e invio giornaliero, come indicato nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia.
Il mio RT si è guastato durante il servizio: cosa devo fare per non prendere sanzioni?
Attiva la procedura di emergenza prevista dal Provvedimento dell’Agenzia del 28 ottobre 2016. In sintesi: annota gli incassi su un registro di emergenza (cartaceo o digitale, con data, importi, mezzi di pagamento), rilascia al cliente un documento non fiscale che prova il pagamento, e, ripristinato il RT o tramite la procedura web, registra e invia i corrispettivi relativi al periodo di fermo. Conserva la documentazione tecnica del guasto e dell’intervento del manutentore. Se la trasmissione subisce un ritardo per causa tecnica documentata e recuperi l’invio appena possibile, limiti fortemente il rischio sanzionatorio. In caso di fermo prolungato, valuta l’uso temporaneo del DCOL per continuare a operare in regola.
Quali sono le sanzioni se dimentico di inviare i corrispettivi o sbaglio importi? Posso rimediare?
La disciplina sanzionatoria è nel D.Lgs. 471/1997. Se l’irregolarità incide sui tributi (ad esempio importi non memorizzati o inferiori al reale), si applicano sanzioni percentuali rilevanti calcolate sull’imposta correlata, con possibili aggravanti in caso di recidiva. Per violazioni formali o invii tardivi senza impatto sui tributi, sono previste sanzioni fisse. In caso di reiterazione di violazioni, può scattare la sospensione dell’attività (art. 12). Puoi e devi rimediare subito: correggi gli importi con le funzioni di storno/reso, trasmetti i dati mancanti, conserva le ricevute, e — ove applicabile — valuta l’istituto del ravvedimento operoso per i tributi interessati. Consulta sempre le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e verifica su Normattiva eventuali aggiornamenti in vigore.
