No, se hai un ecommerce, sei esonerato dall’obbligo di emissione dei corrispettivi elettronici qualsiasi sia il regime fiscale adottato.
In questo caso dovrai continuare a tenere il registro dei corrispettivi in formato “cartaceo” senza dover effettuare le comunicazioni giornaliere all’agenzia delle entrate.
Devi compilare il registro dei corrispettivi ogni giorno, inserendo i seguenti dati:
- indica il mese su ciascuna pagina. Ad ogni pagina deve corrispondere un mese dell’anno
- per ogni giorno del mese, registra gli incassi totali, divisi in una colonna per ciascuna percentuale IVA applicata
- nell’ultima riga in fondo alla pagina, scrivi gli incassi totali del mese
- devi registrare anche le eventuali fatture emesse, indicando anche il numero, nella relativa colonna
- eventuali importi esenti dall’IVA, vanno registrati nella colonna dedicata, indicando la normativa di riferimento
Se, invece, sei un commerciante o un artigiano e non hai un e-commerce devi certificare e trasmettere i corrispettivi all’agenzia delle entrate in modalità elettronica. In alternativa, devi munirti di un registratore di cassa abilitato per emettere scontrini elettronici.
Non sei obbligato a registrare una transazione con i corrispettivi elettronici per le operazioni per le quali hai emesso una fattura.
Per inviare i corrispettivi elettronici tramite il sito dell’agenzia delle entrate devi:
- accedere al portale Fatture e Corrispettivi
- compilare il documento commerciale inserendo:
- descrizione del bene o del servizio venduto
- imponibile IVA
- eventuale sconto
- importo pagato e metodo di pagamento
La trasmissione telematica dei corrispettivi all’agenzia delle entrate deve essere effettuata entro i 12 giorni successivi. Questo obbligo riguarda anche i giorni di chiusura dell’esercizio ed i giorni in cui i corrispettivi sono stati pari a zero.
In caso di mancato invio all’agenzia delle entrate dei corrispettivi telematici sono previste sanzioni.
La mancata o la tardiva comunicazione dei corrispettivi o l’invio di corrispettivi non completi o non corrispondenti alle entrate reali comporta l’applicazione di una sanzione del 90% dell’imposta.
A questa sanzione può essere aggiunta anche la sospensione dell’esercizio dell’attività per:
- un periodo che va da un minimo di 3 giorni ad un massimo di un mese per importi non comunicati correttamente inferiori a 50.000€
- un periodo massimo di 6 mesi per importi non comunicati correttamente superiori a 50.000€
Per analizzare l’obbligo di invio dei corrispettivi telematici nel tuo caso specifico, il commercialista è il professionista giusto a cui rivolgerti.
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