Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se vendi online beni con e‑commerce indiretto, sei esonerato dai corrispettivi elettronici e tieni il registro corrispettivi; fanno eccezione le vendite in presenza o altri canali con obbligo.
- Esonero per vendite a distanza assimilate alla corrispondenza: articolo 2, DPR 696/1996; prassi AdE (Risoluzione 274/E/2009).
- L’obbligo di memorizzazione/trasmissione (articolo 2, D.Lgs. 127/2015; DM MEF 10/05/2019) non si applica agli esonerati.
- Registro dei corrispettivi giornaliero ai sensi dell’articolo 24, DPR 633/1972; fattura solo se richiesta o obbligatoria.
Quadro normativo: perché l’e‑commerce indiretto è esonerato
La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi nasce con l’articolo 2 del D.Lgs. 127/2015. È l’obbligo di inviare giornalmente gli incassi all’Agenzia delle Entrate.
Il DM MEF 10 maggio 2019 conferma che l’obbligo non vale per le operazioni già esonerate dalla “certificazione dei corrispettivi”. Il rinvio è all’articolo 2 del DPR 696/1996.
L’articolo 2 del DPR 696/1996 esonera le vendite per corrispondenza. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 274/E del 2009) assimila l’e‑commerce indiretto alle vendite per corrispondenza. Quindi niente scontrino, niente ricevuta fiscale, niente registratore telematico.
Resta però l’obbligo di registrare gli incassi sul registro dei corrispettivi, come prevede l’articolo 24 del DPR 633/1972. Il registro fotografa gli incassi giornalieri ai fini IVA e contabili.
Se invece vendi in presenza (negozio fisico, mercatini, consegna con pagamento alla mano), scatta l’obbligo dei corrispettivi elettronici per quelle operazioni. La regola segue il canale di vendita, non il regime fiscale.
Definizioni operative: indiretto, diretto, canali misti
E‑commerce indiretto
Vendi beni fisici. L’ordine e il pagamento avvengono online. Spedisci il prodotto al cliente. È la “vendita a distanza”. Sei esonerato dalla certificazione dei corrispettivi. Devi tenere il registro corrispettivi.
E‑commerce diretto
Vendi servizi digitali o contenuti online consegnati via internet (es. software scaricabile, abbonamenti a piattaforme, corsi on‑demand). Le regole documentali dipendono dal tipo di servizio e dal luogo del cliente. Spesso la fattura non è obbligatoria verso privati italiani, salvo richiesta, ma si applicano regole IVA specifiche UE. Verifica se usi OSS o altri regimi. In caso di incertezza, valuta l’emissione di fattura per tracciabilità.
Canali misti
Hai uno shop online e anche un punto vendita. Online sei esonerato. In negozio, invece, usi il registratore telematico e invii i corrispettivi. Distingui sempre gli incassi per canale.
Registro dei corrispettivi: come compilarlo senza errori
Il registro dei corrispettivi è il quaderno degli incassi giornalieri. Serve per l’IVA e per i controlli. La base è l’articolo 24 del DPR 633/1972. Può essere cartaceo o informatico, purché immodificabile e stampabile su richiesta.
Regola pratica: crea una pagina per ogni mese. Ogni riga è un giorno. Somma gli incassi del giorno per aliquota IVA. Se non applichi IVA (forfettario), usa una colonna “non IVA” e annota il riferimento normativo.
Cosa annotare ogni giorno:
- La data.
- Gli incassi totali del giorno, separati per aliquota IVA (4%, 5%, 10%, 22%) o “non IVA”.
- Le fatture emesse nel giorno, con numero e imponibile, in colonna dedicata.
- Eventuali importi esenti o non imponibili, con la norma (es. articolo 8 o 9 DPR 633/1972 per esportazioni/servizi internazionali; articolo 1, commi 54‑89, L. 190/2014 per regime forfettario).
A fine pagina, somma il mese. Questo facilita liquidazioni IVA e controlli. Se usi un gestionale, blocca le modifiche con sistemi di audit. Stampa mensile consigliata.
Fattura elettronica, richiesta del cliente e regimi fiscali
In e‑commerce indiretto non devi emettere fattura al consumatore finale, salvo sua richiesta. Base: articolo 22 del DPR 633/1972. Se il cliente la chiede, emetti fattura elettronica via SDI.
Dal 2024 la fattura elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti in regime forfettario. Fonti: DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 e Legge 197/2022. Restano esclusi rari casi particolari.
Se sei in forfettario, non fai liquidazioni IVA. Il registro corrispettivi diventa un registro incassi utile per i redditi e per eventuali adempimenti IVA speciali (OSS). Continua comunque a gestire le fatture su richiesta e le autofatture dove previste.
Vendite UE ed extra‑UE: OSS, soglie e impatto sui corrispettivi
Dal 2021 le vendite a distanza intra‑UE hanno una soglia unica di 10.000 euro annui per micro‑operatori. Oltre la soglia, l’IVA si applica nel Paese del cliente. Puoi usare l’OSS per versare l’IVA estera in modo semplificato attraverso l’Italia. Fonte: D.Lgs. 83/2021 (pacchetto e‑commerce UE).
L’uso dell’OSS non cambia la regola italiana sui corrispettivi elettronici del tuo shop online. Rimani esonerato per le vendite a distanza. Ma devi tenere una contabilità separata per Stato, aliquota e periodo, come richiede la disciplina OSS.
Per extra‑UE valuta IOSS per importazioni di basso valore e le regole doganali. Anche qui, l’esonero dai corrispettivi telematici italiani non ti esonera da documenti doganali e prove di esportazione.
Sanzioni e controlli: cosa rischi se sbagli
Se sei obbligato ai corrispettivi elettronici e non invii, si applica l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997. La sanzione è il 90% dell’IVA relativa all’imposta non documentata o trasmessa.
Può scattare anche la sospensione dell’attività, secondo l’articolo 12 del D.Lgs. 471/1997. La sospensione va da 3 giorni a 1 mese se le violazioni riguardano importi fino a 50.000 euro, e fino a 6 mesi sopra 50.000 euro.
Se sei esonerato (e‑commerce indiretto) ma non tieni il registro o lo compili male, rischi rilievi in sede di verifica, recuperi d’imposta, sanzioni formali e sostanziali. Cura la quadratura tra incassi, piattaforme di pagamento e registro.
Come inviare i corrispettivi elettronici se non sei esonerato
Se vendi in presenza o rientri tra gli obbligati, usa un registratore telematico. Memorizza i corrispettivi giorno per giorno e inviali. La trasmissione deve avvenire entro 12 giorni, come da articolo 17 del DL 119/2018 (convertito in L. 136/2018) e provvedimenti attuativi.
In alternativa, per volumi ridotti o casi particolari, puoi emettere il “documento commerciale online” dal portale Fatture e Corrispettivi. Compila descrizione bene/servizio, imponibile IVA, sconti, importo e mezzo di pagamento. Anche qui vale il termine dei 12 giorni.
Ricorda: se emetti fattura per una specifica operazione, non devi anche certificare quel corrispettivo con documento commerciale.
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici per capire l’obbligo in pochi secondi.
- Vendi solo online beni fisici con spedizione? Sì → Esonero dai corrispettivi elettronici. Tieni il registro corrispettivi.
- Hai anche vendite in presenza (negozio, fiere, consegna a mano)? Sì → Corrispettivi elettronici obbligatori per le sole vendite in presenza.
- Vendi servizi digitali B2C interamente online? Sì → Valuta obblighi IVA UE (OSS). In Italia, niente registratore telematico. Fattura solo su richiesta o se obbligatoria.
- Vendi tramite marketplace che incassa per tuo conto? Sì → Verifica chi è il “fornitore presunto” per l’IVA estera. In Italia, per il tuo shop proprio resta l’esonero; per il marketplace segui le sue regole.
- Cliente chiede fattura? Sì → Emetti fattura elettronica via SDI, anche se sei esonerato dai corrispettivi telematici.
Come strutturare il registro: modello pratico
Colonne minime consigliate
Imposta queste colonne: data; incassi 4%; incassi 5%; incassi 10%; incassi 22%; non IVA/forfettario (con norma); fatture del giorno (numero e imponibile); note (resi, storni, costi spedizione).
Momento di registrazione
Registra ogni giorno gli incassi del portale e dei gateway di pagamento. Se applichi il principio di cassa, prendi la data dell’incasso. Se fatturi, registri anche le fatture.
Riconciliazione
Ogni mese riconcilia registro, estratti del PSP (es. carta, PayPal), conto corrente e gestionale ordini. Il totale deve tornare. Annota eventuali resi e rimborsi con segno negativo nel giorno di competenza.
Conservazione
Conserva il registro per i termini di accertamento IVA e imposte dirette. La base è lo Statuto del contribuente e il DPR 633/1972. Se è informatico, garantisci integrità e leggibilità.
Fonti e riferimenti normativi utili da consultare
D.Lgs. 127/2015, articolo 2, su memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. DM MEF 10 maggio 2019 sui casi di esonero. DPR 696/1996, articolo 2, esoneri dalla certificazione dei corrispettivi. Risoluzione Agenzia delle Entrate 274/E del 2009 su e‑commerce indiretto come vendita per corrispondenza.
DPR 633/1972, articolo 24, registro dei corrispettivi; articolo 22, fatture non obbligatorie in certi casi retail. DL 119/2018, articolo 17, termini di trasmissione. D.Lgs. 471/1997, articoli 6 e 12, sanzioni e sospensione. D.Lgs. 83/2021 per OSS/IOSS nel pacchetto e‑commerce UE. DL 36/2022 convertito in L. 79/2022 e L. 197/2022 per estensione fattura elettronica.
| Scenario | Obbligo corrispettivi elettronici | Documentazione richiesta | Scadenze e tempistiche |
|---|---|---|---|
| E‑commerce indiretto puro (solo spedizioni B2C) | No, esonero ex art. 2 DPR 696/1996 e DM 10/05/2019 | Registro corrispettivi giornaliero; fattura solo su richiesta o se obbligatoria | Registrazione giornaliera; somma mensile; conservazione per i termini di legge |
| E‑commerce + punto vendita fisico | Sì, per le vendite in presenza; no per le vendite online | RT e documento commerciale per il negozio; registro corrispettivi per l’online | Invio entro 12 giorni per il negozio; registrazione giornaliera per l’online |
| Artigiano/commerciante senza e‑commerce | Sì, sempre per operazioni retail | RT/portale con documento commerciale; fattura se richiesta | Memorizzazione giornaliera; invio entro 12 giorni |
| Servizi digitali B2C (e‑commerce diretto) in Italia | No registratore; verifica obblighi IVA e fattura su richiesta | Eventuale fattura su richiesta; evidenze OSS se applicabile | Dichiarazioni periodiche OSS trimestrali se attive |
| Marketplace con ruolo di fornitore presunto UE | Dipende dai flussi; spesso il marketplace gestisce IVA estera | Report marketplace; fatture/registrazioni per tua provvigione | Riconciliazione mensile e adempimenti IVA secondo il modello del marketplace |
| Forfettario con e‑commerce indiretto | No, esonero invariato | Registro incassi/corrispettivi; e‑fattura se richiesta dal cliente | Registrazione giornaliera; e‑fattura tempestiva su richiesta |
FAQ
1) Ho un e‑commerce che spedisce beni in tutta Italia: devo avere un registratore telematico?
No. Se vendi solo online e spedisci la merce, rientri nelle vendite a distanza. Questa tipologia è esonerata dalla certificazione dei corrispettivi ai sensi dell’articolo 2 del DPR 696/1996. Il DM MEF del 10 maggio 2019 conferma che l’esonero vale anche per la memorizzazione e trasmissione telematica. La prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 274/E/2009) ha chiarito l’assimilazione tra e‑commerce indiretto e vendite per corrispondenza. Quindi non serve il registratore telematico e non invii i corrispettivi giornalieri. Devi però tenere il registro corrispettivi giornaliero e, su richiesta del cliente, emettere fattura elettronica. Se apri anche un punto vendita o fai vendite in presenza, per quelle operazioni il registratore è obbligatorio.
2) Come si compila in pratica il registro dei corrispettivi per un e‑commerce?
Predisponi un registro con una pagina per mese. Ogni riga è un giorno. Inserisci data e incassi lordi del giorno per aliquota IVA (4%, 5%, 10%, 22%). Se sei in forfettario o se l’operazione è non imponibile/esente, usa la colonna “non IVA” e cita la norma (es. L. 190/2014 per forfettario, articolo 8 DPR 633/1972 per esportazioni). Aggiungi la colonna “fatture del giorno” con numero e imponibile delle fatture eventualmente emesse. Annota resi e rimborsi come rettifiche nel giorno in cui accadono. Alla fine somma il mese. Conserva il registro in modo integro e leggibile. Se è digitale, assicurati che sia immodificabile e stampabile su richiesta dell’organo di controllo.
3) Vendo sia online sia al banco: come gestisco i due flussi senza errori?
Separa nettamente i canali. Per il negozio fisico usa il registratore telematico e invia i corrispettivi entro 12 giorni (DL 119/2018). Emetti il documento commerciale per ogni transazione. Per l’online, non usare il registratore: registra giornalmente gli incassi nel registro corrispettivi. In contabilità crea due sezioni o due mastri di ricavo. Riconcilia ogni mese i pagamenti elettronici del negozio con il RT e i pagamenti dell’online (carte, PayPal, PSP) con il registro. Se una vendita online viene ritirata e pagata in negozio, trattala come vendita in presenza e certifica con documento commerciale.
4) Sono in regime forfettario: cambia qualcosa per i corrispettivi?
No per l’esonero: se vendi online beni con e‑commerce indiretto, resti esonerato dai corrispettivi elettronici. La differenza riguarda l’IVA e la fatturazione. In forfettario non liquidi IVA e non detrai IVA. Dal 2024 devi emettere fatture elettroniche quando serve (DL 36/2022 e L. 197/2022). Nel registro corrispettivi usa una colonna “non IVA” con richiamo al regime. Mantieni la riconciliazione tra ordini, incassi e banca per dimostrare i ricavi. Se superi la soglia UE per vendite a distanza e attivi l’OSS, compila le dichiarazioni OSS trimestrali e conserva i registri specifici previsti dal D.Lgs. 83/2021.
5) Quali sono le sanzioni se sbaglio tra esonero e obbligo?
Se sei obbligato ai corrispettivi elettronici e non memorizzi o non trasmetti, si applica l’articolo 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997: sanzione pari al 90% dell’IVA relativa. In caso di violazioni ripetute e rilevanti, può scattare la sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 12 dello stesso decreto (da 3 giorni a 1 mese sotto 50.000 euro; fino a 6 mesi sopra 50.000 euro). Se invece sei esonerato ma non tieni correttamente il registro corrispettivi, puoi subire rilievi formali e recuperi d’imposta. Per evitare errori: verifica il canale di vendita, segui il rinvio del DM 10/05/2019 agli esoneri del DPR 696/1996, mantieni un registro aggiornato e riconcilia regolarmente i pagamenti.
