Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
I corrispettivi sono gli incassi giornalieri verso privati. Per chi vende al dettaglio sono elettronici con registratore telematico o portale. E-commerce indiretto esonerato. Invio entro 12 giorni. Sanzioni se omessi.
- I corrispettivi documentano le vendite al minuto e le prestazioni verso privati rilevanti IVA (art. 22, D.P.R. 633/1972).
- Dal 2020 sono telematici per quasi tutti (D.Lgs. 127/2015 e D.L. 119/2018). E-commerce indiretto è esonerato.
- Trasmissione entro 12 giorni tramite registratore telematico o servizio “Documento commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è il “corrispettivo” e come si collega al documento commerciale
“Corrispettivi” significa incassi giornalieri derivanti da vendite o servizi al consumatore finale. In parole semplici: soldi che prendi in cassa in quella giornata.
Queste operazioni, per legge IVA, non richiedono fattura salvo richiesta del cliente. Lo dice l’articolo 22 del D.P.R. 633/1972. Invece della fattura, rilasci un “documento commerciale”.
Il documento commerciale è il nuovo scontrino. Nasce con la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Le regole tecniche stanno nei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti del 2019.
Chi deve fare i corrispettivi (e chi no)
Deve farli chi vende al dettaglio o fa servizi a privati. Esempi: negozi, bar, parrucchieri, falegnami che lavorano per privati, manutentori domestici.
Se emetti sempre fattura per ogni operazione, non fai corrispettivi per quelle vendite. La fattura sostituisce il documento commerciale. Base giuridica: art. 22, D.P.R. 633/1972.
E-commerce: quando sei esonerato
Le vendite a distanza di beni (e-commerce “indiretto”) sono esonerate dalla certificazione dei corrispettivi. La regola sta nell’art. 2, comma 1, lettera oo), D.P.R. 696/1996. Resti esonerato anche dall’invio telematico dei corrispettivi.
In pratica, per un negozio online che spedisce merce non si emette scontrino/documento commerciale. Si emette fattura solo se il cliente la chiede. Devi però registrare i ricavi ai fini IVA e imposte. Le norme si consultano su Normattiva e negli atti dell’Agenzia delle Entrate.
Attenzione: per servizi digitali puri (e-commerce “diretto”) spesso serve la fattura o il regime OSS per l’IVA nei consumi UE. Valuta il caso con la tua situazione specifica e le regole UE.
Altri esoneri previsti
Ci sono altre attività esonerate dalla certificazione dei corrispettivi, elencate nel D.P.R. 696/1996. Esempi: alcune attività di trasporto pubblico, giornalai e rivendita di tabacchi, particolari servizi sociali ed educativi.
Se rientri in un esonero, non emetti documento commerciale e non trasmetti i corrispettivi. Ma devi comunque tenere la contabilità prevista per IVA e imposte.
Regime forfettario: cosa cambia
Il regime forfettario è un regime agevolato senza IVA. Non addebiti IVA in fattura e versi un’imposta sostitutiva. Base: legge 190/2014.
Il forfettario però non è esonerato dai corrispettivi se vende a privati. Quindi rilascia il documento commerciale e trasmette i dati. Nel tracciato si indica la natura operazione senza IVA.
Come si fanno i corrispettivi: elettronici e cartacei
Dal 1° gennaio 2020, la regola generale è elettronica. Memorizzi i corrispettivi nel registratore telematico e li invii all’Agenzia delle Entrate. Riferimenti: D.Lgs. 127/2015, art. 2; D.L. 119/2018, art. 17, convertito dalla L. 136/2018.
La modalità cartacea sopravvive solo se sei esonerato per legge o se usi la procedura di emergenza in caso di guasto o assenza di rete temporanea.
Registratore telematico: cosa fare ogni giorno
Il registratore telematico (RT) è il nuovo misuratore fiscale. Memorizza in modo sicuro i corrispettivi e li invia ai server dell’Agenzia.
Passi pratici:
- Messa in servizio e censimento dell’apparecchio sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
- Emissione del documento commerciale per ogni incasso. Può essere cartaceo o inviato via email al cliente.
- Chiusura giornaliera (detta anche “chiusura Z” digitale). Il RT crea il riepilogo e programma l’invio.
Se la connessione manca, il RT memorizza e tenta l’invio dopo. Resti tenuto a rispettare il limite dei 12 giorni.
Portale “Documento commerciale online” se non hai un RT
Se non hai un registratore telematico, puoi usare il servizio web dell’Agenzia delle Entrate. Accedi all’area “Fatture e Corrispettivi” e compili i dati del documento commerciale.
Inserisci bene descrizione, imponibile o importo, aliquota IVA o natura operazione se senza IVA, sconto, metodo e importo pagato. Questo sostituisce l’RT e invia i corrispettivi.
Modalità cartacea: quando è consentita
La carta vale se la tua attività è esonerata dalla certificazione. In quel caso puoi continuare a usare un registro dei corrispettivi, anche su software offline.
La carta vale anche come procedura di emergenza. Se il registratore è guasto o la rete non funziona, emetti un documento commerciale di emergenza e, appena possibile, recuperi la trasmissione. Le istruzioni sono nei provvedimenti tecnici dell’Agenzia e nelle risposte ufficiali consultabili su Normattiva e sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate.
Scadenze, rettifiche e sanzioni
Entro quando inviare: la regola dei 12 giorni
Devi trasmettere i corrispettivi entro 12 giorni dall’operazione. La memorizzazione è giornaliera, la trasmissione può slittare entro quel limite.
Esempio: incassi del 31 ottobre. Hai tempo fino al 12 novembre per trasmettere. Questa finestra copre anche i casi di invio tramite portale.
Resi, annulli, sconti: come gestirli
Se annulli uno scontrino, usa la funzione di annullo entro la giornata, secondo le istruzioni del tuo RT.
Per un reso, emetti un “documento commerciale di reso” con importo negativo. Associa, se possibile, il numero del documento originale. Così la trasmissione all’Agenzia resta coerente.
Gli sconti si indicano già nel documento commerciale al momento della vendita. Se lo concedi dopo, usa una rettifica come reso parziale.
Sanzioni: cosa rischi se sbagli
L’omessa o infedele memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi è equiparata alla mancata emissione dello scontrino. La sanzione segue l’art. 6, comma 3, del D.Lgs. 471/1997: dal 90% al 180% dell’IVA relativa all’imponibile non documentato, con minimo di 500 euro.
Se l’operazione non espone IVA (esente, non imponibile, o in forfettario), si applica la sanzione fissa da 500 a 1.000 euro, come previsto dalle norme sanzionatorie richiamate anche dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015.
È possibile la sospensione dell’attività da tre giorni a un mese in caso di reiterazione di violazioni, secondo l’art. 12 del D.Lgs. 471/1997. I riferimenti normativi sono consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Impatto su IVA, imposte e conservazione
IVA: ordinari e forfettari
Se applichi l’IVA, i corrispettivi confluiscono nelle liquidazioni periodiche. L’RT traccia aliquote e imponibili. Il totale va in dichiarazione IVA annuale.
Se sei in forfettario, non versi IVA sui corrispettivi. Ma il dato serve per il calcolo del reddito forfettario e per le imposte sostitutive. Anche qui, correttezza e coerenza dei dati sono fondamentali.
Conservazione e controlli
I dati transitano ai server dell’Agenzia. Tu devi conservare i documenti commerciali e le evidenze di cassa. Consulta il portale “Fatture e Corrispettivi” per verificare esiti di invio e scaricare i prospetti.
In caso di controllo, i totali giornalieri devono combaciare con i flussi telematici, con gli estratti conto e con il gestionale.
Regola decisionale rapida
Se… allora…
- Se vendi beni o servizi a privati in un negozio o studio, allora devi emettere documento commerciale e inviare i corrispettivi telematici.
- Se emetti sempre fattura per ogni operazione, allora non devi emettere documento commerciale per quelle vendite né inviare corrispettivi relativi.
- Se fai e-commerce indiretto (spedisci merce venduta online), allora sei esonerato da documento commerciale e corrispettivi. Emitti fattura solo se richiesta e tieni le registrazioni IVA.
- Se sei forfettario e vendi a privati, allora devi comunque emettere documento commerciale e trasmettere i corrispettivi senza IVA.
- Se il registratore telematico è guasto o non c’è rete, allora emetti documenti di emergenza, ripari l’apparecchio e trasmetti entro 12 giorni o appena ripristinata la connessione.
Riferimenti normativi: D.P.R. 633/1972, art. 22; D.P.R. 696/1996; D.Lgs. 127/2015, art. 2; D.L. 119/2018, art. 17; Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Le fonti sono consultabili su Normattiva e sui siti istituzionali competenti.
| Scenario | Obbligo di certificazione e invio | Strumento operativo | Termine e note |
|---|---|---|---|
| Negozio fisico con vendita al dettaglio | Sì, documento commerciale e invio corrispettivi | Registratore telematico oppure “Documento commerciale online” | Trasmissione entro 12 giorni; chiusura giornaliera obbligatoria |
| Professionista che emette sempre fattura | No per quelle operazioni fatturate | Fattura elettronica o analogica secondo regole vigenti | Nessun invio corrispettivi; conservazione fatture e registri IVA |
| E-commerce indiretto (vendita beni con spedizione) | Esonero da documento commerciale e corrispettivi | Gestione ordini e registri IVA; fattura solo su richiesta | Registrazioni contabili ordinarie; verificare regole vendite UE |
| Attività esonerata ex D.P.R. 696/1996 | Esonero secondo elenco normativo | Registro corrispettivi/contabilità interna | Applicare condizioni e limiti previsti dall’esonero |
| RT guasto o assenza rete | Sì, con procedura di emergenza | Documento di emergenza e successivo invio via RT o portale | Trasmettere entro 12 giorni o alla ripresa del servizio |
FAQ
1) Sono un parrucchiere in regime forfettario: devo emettere i corrispettivi elettronici?
Sì. Il regime forfettario riguarda come calcoli e paghi le imposte, non l’obbligo di certificazione. Se fai servizi a privati, devi rilasciare il documento commerciale e inviare i corrispettivi. Lo prevede l’art. 22 del D.P.R. 633/1972, insieme alle regole del D.Lgs. 127/2015 sulla memorizzazione e trasmissione. Nel tracciato, la tua operazione risulterà “senza IVA” (regime agevolato). Puoi usare un registratore telematico o il servizio “Documento commerciale online” dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda la chiusura giornaliera e la trasmissione entro 12 giorni. Conserva gli scontrini e controlla periodicamente gli esiti sul portale “Fatture e Corrispettivi”.
2) Ho un e-commerce che vende beni e spedisce con corriere: devo fare scontrino elettronico o inviare corrispettivi?
No, se fai e-commerce indiretto (vendita a distanza di beni) sei esonerato dalla certificazione dei corrispettivi. La base è l’art. 2, comma 1, lettera oo), del D.P.R. 696/1996. In pratica non devi emettere il documento commerciale e non devi usare un registratore telematico. Emetti fattura solo se il cliente la richiede. Devi però registrare i ricavi in contabilità e applicare le regole IVA sulle vendite a distanza, soprattutto se vendi in altri paesi UE. In quel caso valuta soglie, OSS o IOSS per l’IVA estera. Conserva estratti conto, report del gateway di pagamento e bolle di spedizione per una riconciliazione puntuale in caso di controlli.
3) Mi sono dimenticato di chiudere e trasmettere i corrispettivi di alcuni giorni: come rimediare e quali sono i rischi?
Se sei entro 12 giorni dall’operazione, trasmetti subito. La norma permette l’invio differito entro quel limite. Se hai superato i 12 giorni, invia comunque i dati appena possibile e ripristina la regolarità. L’omessa o tardiva memorizzazione/trasmissione è sanzionata come omessa certificazione dei corrispettivi (art. 6, comma 3, D.Lgs. 471/1997, richiamato dall’art. 2 del D.Lgs. 127/2015). La sanzione va dal 90% al 180% dell’IVA relativa, con minimo 500 euro; se l’operazione non espone IVA, sanzione fissa da 500 a 1.000 euro. In caso di reiterazione sono possibili sanzioni accessorie come la sospensione dell’attività (art. 12, D.Lgs. 471/1997). Per dimostrare la buona fede, conserva le evidenze del guasto o del disservizio e i documenti di emergenza emessi.
4) Posso tenere un registro corrispettivi cartaceo o un file Excel al posto del registratore telematico?
Solo se rientri tra gli esonerati dalla certificazione, come indicato nel D.P.R. 696/1996. Dal 2020, per la generalità dei commercianti al minuto e assimilati vale l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica (D.Lgs. 127/2015 e D.L. 119/2018). Il registro cartaceo o un file Excel non sostituiscono il registratore telematico né il servizio “Documento commerciale online” dell’Agenzia. Puoi usare documenti cartacei solo come emergenza in caso di guasti o assenza rete, e poi devi recuperare l’invio entro i 12 giorni. Se non sei esonerato e non trasmetti, rischi le sanzioni previste per l’omessa certificazione.
5) Come gestisco acconti, caparre e resi nei corrispettivi telematici?
Per un acconto incassato da un privato devi emettere un documento commerciale per l’importo ricevuto. Alla consegna o al saldo, emetti un altro documento con l’importo residuo. Il totale dei documenti deve eguagliare quanto pagato dal cliente. Per le caparre confirmatorie in senso civilistico, valuta se generano o meno incasso imponibile ai fini IVA: se l’importo è semplicemente trattenuto a titolo di caparra senza esecuzione della vendita, l’IVA potrebbe non essere dovuta; confronta il caso concreto con le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate. Per i resi, usa il “documento commerciale di reso” con importo negativo e, se disponibile, richiama il documento originario. Tutte queste operazioni concorrono alla memorizzazione giornaliera e rientrano nelle regole tecniche dei Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla memorizzazione e trasmissione dei dati. Conserva le pezze giustificative (ricevute POS, note interne, e-mail del cliente) per chiudere i controlli incrociati.
