Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Devi presentare l’Intrastat se vendi beni o servizi B2B nell’UE. Per gli acquisti, l’obbligo scatta oltre 350.000€ beni e 100.000€ servizi. Scadenza ordinaria: giorno 25 del mese successivo, invio via Intr@Web o intermediario.
- Obbligo vendite UE B2B sempre; acquisti obbligo oltre 350.000€ beni e 100.000€ servizi (soglie statistiche nazionali).
- Periodicità mensile o trimestrale in base ai volumi; scadenza ordinaria il 25 del mese successivo al periodo.
- Invio con Intr@Web (online/offline), software gestionali o intermediario abilitato; controlli VIES e codifiche corrette.
Cos’è l’Intrastat e perché esiste
L’Intrastat è l’elenco delle operazioni di scambio di beni e servizi tra soggetti IVA stabiliti in due Stati membri diversi. Serve per due scopi: fiscale e statistico.
Per “scopo fiscale” intendo il controllo dell’IVA nelle operazioni intracomunitarie. Per “scopo statistico” intendo la raccolta dati sul commercio UE per ISTAT.
Le basi normative sono: il D.L. 331/1993 (articoli sulle operazioni intracomunitarie), il Regolamento (UE) 2019/2152 sulla statistica europea d’impresa e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. In Italia, le istruzioni tecniche sono nelle Determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), aggiornate dopo il 2017 e dal 2022, e nelle note ISTAT. I testi ufficiali sono consultabili su Normattiva, ADM e ISTAT.
Chi è obbligato e quando
Soggetti IVA ordinari
Hai l’obbligo di presentare l’Intrastat se sei titolare di partita IVA e:
- Vendi beni o servizi a soggetti IVA UE (B2B). L’obbligo scatta sempre, anche per importi minimi.
- Acquisti beni o servizi da soggetti IVA UE, ma qui l’obbligo vale solo oltre soglie nazionali per finalità statistiche:
- Beni acquistati: soglia pari o superiore a 350.000€ (valore complessivo del periodo di riferimento applicato ai criteri ADM/ISTAT).
- Servizi acquistati: soglia pari o superiore a 100.000€.
Per vendite e acquisti parliamo di operazioni B2B. Quindi entrambe le parti devono avere una partita IVA attiva e valida nel VIES. Il VIES è il registro UE per verificare le partite IVA comunitarie.
Regime forfettario
Se sei in regime forfettario (regime agevolato per i piccoli contribuenti), non applichi l’IVA nelle fatture. Ma alcune comunicazioni restano.
Per l’Intrastat, in forfettario presenti solo in caso di vendita di servizi a soggetti IVA UE, a prescindere dall’importo. Per le vendite di beni e per gli acquisti resti fuori salvo diversi obblighi statistici non ricorrenti. Questo deriva dalle semplificazioni nazionali dopo le Determinazioni ADM del 2017 e gli adeguamenti al Regolamento (UE) 2019/2152.
Operazioni escluse
Fuori campo Intrastat restano: operazioni extra-UE, vendite a privati consumatori UE (B2C), importazioni ed esportazioni, prestazioni con luogo d’imposta fuori UE. Sono escluse anche le cessioni interne in Italia.
Alcune operazioni particolari (triangolazioni, lavorazioni, call-off stock) si dichiarano con codici specifici solo quando rientrano nelle regole UE/ADM.
Periodicità, scadenze e calcolo delle soglie
Periodicità per chi vende (beni e servizi)
Se vendi beni o servizi B2B UE, presenti sempre. La periodicità dipende dai volumi. In generale, se resti sotto i limiti di volume stabiliti dalle istruzioni ADM, puoi presentare trimestralmente. Se superi tali limiti, passi al mensile.
Le regole operative sulla periodicità sono nelle Determinazioni ADM e nei manuali ISTAT. Valuta sempre l’andamento dei quattro trimestri precedenti e del mese in corso.
Periodicità e obbligo per chi acquista (beni e servizi)
Per gli acquisti l’obbligo scatta oltre soglie nazionali pensate per fini statistici:
- Beni: 350.000€.
- Servizi: 100.000€.
Le soglie si verificano secondo i criteri ADM: si guarda al valore delle operazioni nel periodo di riferimento e a quelli dei quattro trimestri precedenti. Se superi la soglia, l’obbligo scatta e, in base ai volumi, presenti mensile.
Sotto soglia non presenti l’elenco acquisti. Rimangono però gli obblighi IVA interni (es. integrazione o reverse charge, se previsti), che sono cosa diversa dagli Intrastat.
Scadenze
La scadenza ordinaria è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se presenti mensile, riferisci al mese precedente. Se presenti trimestrale, riferisci al trimestre appena concluso.
Se il 25 cade in giorno festivo, si segue il primo giorno lavorativo successivo, secondo le prassi ADM.
Dati da indicare e controlli preliminari
Prima di tutto verifica la partita IVA del partner UE nel VIES. Senza VIES valido, l’operazione non è intracomunitaria e le regole cambiano.
Nei modelli Intrastat devi indicare:
- Scheda anagrafica: tuoi dati, periodo, tipo elenco.
- Per le vendite di beni: Nomenclatura Combinata a 8 cifre, natura transazione a 2 cifre, paese destinazione, condizioni di consegna (Incoterms se richiesti), modalità trasporto, quantità e peso, imponibile.
- Per i servizi resi: codice CPA o codifica richiesta, paese controparte, imponibile, natura operazione.
- Per gli acquisti (se obbligati per soglia): analoghi dati statistici, più la partita IVA del fornitore UE.
Le specifiche tecniche sono definite dall’ADM e da ISTAT in attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152 e del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197.
Modalità di invio: strumenti e prassi
Hai tre modalità operative:
- Software Intr@Web offline (INTR@WEB): lo scarichi, compili e generi il file da inviare tramite i servizi telematici doganali.
- Intr@Web OnLine: compili e invii da browser, con accesso ai servizi ADM.
- Software gestionali di terze parti: integrano tracciati Intrastat e spesso l’invio telematico.
Puoi delegare tutto a un intermediario abilitato (commercialista o consulente). In tal caso fornisci registri IVA, fatture e dettagli tecnici per una compilazione corretta.
L’accesso ai servizi ADM oggi avviene anche tramite il Portale Unico Dogane e Monopoli. Le credenziali possono essere SPID/CNS o abilitazioni ai Servizi Telematici Doganali, secondo i canali attivi.
Regola decisionale rapida
Usa questa sequenza logica, pratica e veloce:
- La controparte ha partita IVA UE valida nel VIES? Se no, niente Intrastat.
- È vendita B2B UE? Sì: Intrastat sempre. Valuta periodicità in base ai volumi.
- È acquisto B2B UE? Sì: calcola i totali. Se beni ≥ 350.000€ o servizi ≥ 100.000€, Intrastat acquisti obbligatorio; altrimenti no.
- Sei in regime forfettario? Se vendi servizi B2B UE, Intrastat obbligatorio. Altrimenti, generalmente no.
- Scadenza: invia entro il 25 del mese successivo (mese o trimestre).
Errori, rettifiche e sanzioni
Capita di sbagliare codice merce, importo o partita IVA. Se ti accorgi dell’errore, invia un elenco sostitutivo o integrativo. Le modalità sono spiegate nei manuali ADM/Intr@Web.
Per omissioni, tardività o infedeltà dei dati, si applicano le sanzioni dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Le sanzioni sono amministrative, con importi per singolo elenco. Se correggi in tempi brevi o su invito, sono previste riduzioni. I dettagli esatti dipendono dal caso concreto e dalle prassi ADM.
Conserva ricevute di invio e documentazione di supporto. In caso di controlli, aiutano a dimostrare la tua diligenza.
Novità 2024-2026: cosa tenere a mente
Dal 2022 l’Italia ha adeguato tracciati e contenuti alle regole europee EBS (Reg. UE 2019/2152 e Reg. di esecuzione 2020/1197). Le Determinazioni ADM successive hanno precisato codici e campi obbligatori, con focalizzazione statistica per gli acquisti.
Tra le novità operative consolidate entro il 2026:
- Maggiore attenzione alla qualità dei dati statistici per le spedizioni di beni (codici NC, natura transazione, paese di origine/destinazione).
- Allineamento dei codici “natura transazione” a due cifre e delle classificazioni CPA per i servizi.
- Canali telematici ADM consolidati sul Portale Unico Dogane e Monopoli, con Intr@Web Online rafforzato.
Le soglie nazionali per l’obbligo acquisti restano 350.000€ per beni e 100.000€ per servizi, come da prassi ADM/ISTAT post semplificazioni 2017 e adeguamenti EBS. Verifica sempre eventuali aggiornamenti annuali nelle istruzioni ADM.
| Scenario | Obbligo Intrastat | Periodicità | Scadenza e note operative |
|---|---|---|---|
| Vendita beni B2B UE (soggetto IVA ordinario) | Sì, sempre (INTRA-1) | Mensile se volumi oltre limiti ADM; altrimenti trimestrale | Entro il 25 del mese successivo. Verifica VIES, codici NC, natura transazione |
| Vendita servizi B2B UE (soggetto IVA ordinario) | Sì, sempre (INTRA-1) | Mensile/trimestrale secondo volumi | Entro il 25. Codici CPA, paese controparte, imponibile e natura operazione |
| Acquisto beni B2B UE (sotto 350.000€) | No (nessun elenco acquisti) | Nessuna | Gestisci obblighi IVA interni separati (integrazione se dovuta). Conserva documenti |
| Acquisto beni B2B UE (pari o oltre 350.000€) | Sì (INTRA-2) | Di norma mensile | Entro il 25. Dati statistici completi: NC, quantità, paese, natura transazione |
| Acquisto servizi B2B UE (sotto 100.000€) | No (nessun elenco acquisti) | Nessuna | Applica regole IVA interne (reverse charge/integrazione se previste) |
| Acquisto servizi B2B UE (pari o oltre 100.000€) | Sì (INTRA-2) | Di norma mensile | Entro il 25. Indica codici servizi, paese, importi e natura operazione |
| Regime forfettario: vendita servizi B2B UE | Sì (INTRA-1), a prescindere dall’importo | Mensile/trimestrale secondo volumi | Entro il 25. Fattura senza IVA ma Intrastat dovuto |
| Regime forfettario: vendita beni o acquisti UE | Generalmente no | Nessuna | Controlla comunque VIES e obblighi IVA specifici non Intrastat |
FAQ
Come calcolo le soglie 350.000€ e 100.000€ per gli acquisti UE?
Le soglie servono a capire se devi presentare gli Intrastat acquisti per finalità statistiche. Calcola il valore delle operazioni B2B UE del periodo e valuta i trend dei quattro trimestri precedenti, come indicato da ADM/ISTAT. Se in base a tali criteri superi 350.000€ per beni o 100.000€ per servizi, scatta l’obbligo. La verifica non è solo “annuale”. Pesa anche il superamento nel singolo periodo o il consolidamento su più periodi, in linea con le istruzioni ADM. Tieni un report mensile dei totali e confrontalo con i limiti. In caso di dubbio, consulta le istruzioni tecniche ADM e le note metodologiche ISTAT, che nascono dall’attuazione del Regolamento (UE) 2019/2152.
Qual è la differenza tra INTRA-1 e INTRA-2 e quali dati devo compilare?
INTRA-1 riguarda le operazioni attive: vendite di beni e servizi a controparti IVA UE. INTRA-2 riguarda le operazioni passive, cioè acquisti da fornitori IVA UE, quando sei obbligato per soglia. Nei beni, serve la Nomenclatura Combinata a 8 cifre, la natura della transazione a 2 cifre, il paese, la quantità e il valore. Nei servizi, indichi il codice servizio (classificazione CPA o quella richiesta da ADM), il paese, la natura operazione e l’imponibile. Le specifiche tecniche derivano dal Regolamento (UE) 2019/2152 e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, recepiti dalle Determinazioni ADM. Verifica sempre i manuali aggiornati, perché codici e campi possono aggiornarsi ogni anno.
Se sono in regime forfettario, quando devo presentare l’Intrastat?
Nel forfettario presenti solo se vendi servizi a soggetti IVA UE, anche per importi bassi. Se vendi beni o fai acquisti UE, di norma non presenti Intrastat per effetto delle semplificazioni nazionali avviate dal 2017 e confermate con l’adeguamento EBS. Attenzione: l’assenza di Intrastat non elimina eventuali obblighi IVA interni, come l’integrazione o il reverse charge per servizi ricevuti. Questi obblighi IVA non coincidono con Intrastat. In pratica: se fai una consulenza a un’azienda francese, presenti Intrastat vendite servizi; se compri un software da un’azienda spagnola, verifica le regole IVA interne, ma probabilmente non fai Intrastat acquisti se sei sotto soglia o in forfettario.
Ho sbagliato un elenco Intrastat: come rimediare e quali sanzioni rischio?
Se hai inviato dati incompleti o errati, trasmetti un elenco sostitutivo o integrativo tramite Intr@Web o il tuo gestionale. Correggi al più presto. Le sanzioni per omessa, tardiva o infedele presentazione sono nell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Si applicano per ciascun elenco e possono ridursi in caso di regolarizzazione tempestiva o su invito dell’amministrazione. Conserva le ricevute e la documentazione di supporto. In caso di errori minori su campi statistici, la tendenza è favorire la correzione rispetto alla sanzione, ma dipende dal caso concreto e dalle evidenze in tuo possesso.
La fattura elettronica e il VIES sostituiscono l’Intrastat? Come si coordinano?
No. La fattura elettronica e i controlli VIES non sostituiscono l’Intrastat. Sono strumenti diversi con finalità diverse. La fattura elettronica serve alla fatturazione e ai controlli fiscali interni. Il VIES verifica la validità della partita IVA UE della controparte. L’Intrastat resta l’adempimento dedicato alle statistiche e ai controlli dell’IVA intracomunitaria previsti dal D.L. 331/1993, dal Regolamento (UE) 2019/2152 e dalle Determinazioni ADM. Usa sempre il VIES prima di fatturare in esenzione IVA ai sensi delle regole UE. Poi compila l’Intrastat con i dati tecnici richiesti entro il 25 del mese successivo al periodo, scegliendo la periodicità corretta.
Come funzionano triangolazioni e dropshipping rispetto agli Intrastat?
Nelle triangolazioni UE e nel dropshipping devi capire dove avviene la cessione e chi effettua la spedizione. In alcune casistiche la tua operazione è assimilata a una cessione intracomunitaria e va in INTRA-1 con codici di natura transazione specifici. Altre volte non è un’operazione intracomunitaria dal tuo punto di vista e non entri in Intrastat. La chiave è l’analisi del flusso fisico dei beni e dei rapporti contrattuali. Le istruzioni ADM e le guide ISTAT, in attuazione del D.L. 331/1993 e dei regolamenti UE, forniscono esempi pratici. In pratica, mappa sempre: chi fattura a chi, chi spedisce a chi e da dove a dove viaggiano i beni. Da qui discende l’eventuale Intrastat e i codici corretti.
