Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il modello Intrastat riepiloga beni e servizi scambiati nella UE. È sempre obbligatorio per le vendite; per gli acquisti scatta oltre 350.000 euro annui. Invio telematico entro il 25 del mese successivo.
- Vendite UE: Intrastat sempre dovuto; periodicità mensile oltre 50.000 euro nel trimestre mobile, altrimenti trimestrale.
- Acquisti UE: obbligo oltre 350.000 euro annui; modelli e dati principalmente statistici.
- Scadenza: 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale con firma digitale.
Cos’è il modello Intrastat e perché esiste
Intrastat è l’elenco delle operazioni intracomunitarie di beni e servizi tra soggetti IVA stabiliti in Stati membri UE. Serve a fini fiscali e statistici.
La base normativa è l’articolo 50, comma 6, del decreto-legge 331/1993, convertito in legge 427/1993, consultabile su Normattiva. A livello europeo si applicano il Regolamento (UE) 2019/2152 e il Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197, che fissano variabili e codifiche statistiche.
In Italia i modelli, le istruzioni e le soglie operative sono stabiliti da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat. Gli aggiornamenti 2022-2026 hanno adeguato i campi statistici e confermato gli schemi di periodicità.
Chi deve presentarlo e per quali operazioni
Devono presentarlo i soggetti passivi IVA stabiliti in Italia, iscritti al VIES. Rientrano anche stabili organizzazioni e identificati diretti.
Per vendite UE (cessioni di beni e prestazioni di servizi “generiche” B2B), l’obbligo sussiste sempre, anche con importi minimi. La periodicità dipende dalle soglie.
Per acquisti UE (acquisti di beni e servizi ricevuti), l’obbligo scatta se superi la soglia annua indicata dalle determinazioni ADM e dalle istruzioni Istat. Nel 2026 la prassi operativa considera 350.000 euro annui complessivi come riferimento di esonero/obbligo.
Operazioni incluse: cosa entra e cosa resta fuori
Beni: cessioni e acquisti intracomunitari, trasferimenti a sé stessi tra magazzini UE, call-off stock, triangolazioni se rilevanti. Si escludono vendite a consumatori finali UE.
Servizi: prestazioni “generiche” B2B ex articolo 7-ter del DPR 633/1972, ad esempio consulenze, marketing, licenze software. Restano fuori vari servizi con regole territoriali speciali.
Le note di variazione seguono la stessa periodicità dell’operazione originaria e si indicano come rettifica con segno opposto o come modulo di correzione.
Periodicità, soglie e calcolo degli importi
Vendite di beni: Intrastat INTRA-1 bis. Mensile se l’ammontare complessivo delle cessioni UE è pari o superiore a 50.000 euro in uno dei quattro trimestri mobili. Altrimenti trimestrale.
Servizi resi: INTRA-1 quater. Stessa logica di soglia dei 50.000 euro per definire la periodicità mensile o trimestrale.
Acquisti di beni: INTRA-2 bis. Obbligo in prevalenza statistico. Scatta se superi la soglia annua di riferimento (operativamente 350.000 euro). Se stai sotto, sei esonerato.
Servizi ricevuti: INTRA-2 quater. Stesso principio degli acquisti di beni. Valuti la soglia annua complessiva e, se superata, presenti con periodicità mensile o come richiesto dalle istruzioni vigenti.
Il calcolo delle soglie si fa sul totale fatturato per tipologia (beni o servizi), al netto dell’IVA, registrato ai fini IVA in Italia, considerando i quattro trimestri mobili o, per gli acquisti, l’anno di riferimento indicato nelle istruzioni Istat.
Compilazione: modelli, dati chiave e standard 2026
Modelli vendite: INTRA-1 bis (beni) e INTRA-1 quater (servizi). Devi indicare controparte con partita IVA UE, codice paese, valore, condizioni di consegna (Incoterms), modalità di trasporto, natura della transazione, codice merce (NC) e quantità.
Per i servizi resi inserisci il codice CPV/CPA del servizio, l’importo e la partita IVA del committente estero. Indica il paese di consumo e la modalità di pagamento, se prevista.
Modelli acquisti: INTRA-2 bis (beni) e INTRA-2 quater (servizi). Gli acquisti sono soprattutto statistici. Richiedono campi come codice merce, massa netta, unità supplementari, valore statistico, paese d’origine merce.
Le variabili statistiche e le codifiche sono allineate al Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. Le determinazioni ADM e le istruzioni Istat aggiornate al 2026 precisano modalità e casi particolari.
Prepara i dati coerenti con le fatture e con i registri IVA. In caso di discrepanze tra documento e spedizione, usa le regole di competenza previste dalle istruzioni Intrastat.
Scadenze, canali e formato dell’invio
Scadenza: il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Se il 25 cade in un festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo.
Canali: invio esclusivamente telematico tramite il Servizio Telematico Doganale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Serve abilitazione e firma digitale.
Formato: utilizza il tracciato record ufficiale o il software di compilazione conforme alle specifiche ADM. Conserva la ricevuta di protocollazione.
Regola decisionale rapida
1) Sei un soggetto IVA stabilito in Italia e iscritto al VIES? Se no, non puoi fare operazioni UE B2B; prima richiedi l’iscrizione. Se sì, vai al punto 2.
2) Hai effettuato vendite UE B2B nel periodo? Se sì, Intrastat è sempre dovuto: valuta la periodicità. Se no, vai al punto 3.
3) Hai effettuato acquisti UE B2B nel periodo? Se l’ammontare annuo stimato/superato è sotto 350.000 euro, sei esonerato. Se pari o sopra 350.000 euro, presenti Intrastat acquisti.
4) Soglia vendite 50.000 euro in uno dei quattro trimestri mobili superata? Se sì, periodicità mensile. Se no, trimestrale.
5) Scadenza: predispone l’invio entro il 25 del mese successivo. Se hai errori, invia una rettifica appena possibile.
Rettifiche, errori e sanzioni
Se sbagli dati quantitativi o qualitativi, invia un modello di rettifica per il periodo corretto. Se hai saltato un periodo, invia l’omesso con ravvedimento.
Le sanzioni per omessa, incompleta o tardiva presentazione derivano dall’articolo 11 del decreto legislativo 471/1997. L’importo varia in base alla gravità e alla recidiva.
Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, se regolarizzi spontaneamente prima di controlli formali.
Conserva le ricevute di invio e la documentazione di supporto per almeno i termini ordinari di accertamento. In caso di richiesta, esibisci i file esportati dal software e le fatture collegate.
Riferimenti normativi e prassi di lavoro
Le regole Intrastat discendono da: decreto-legge 331/1993 (Normattiva), Regolamento (UE) 2019/2152 e Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197. I modelli e le istruzioni 2022-2026 sono definiti da determinazioni direttoriali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dalle istruzioni Istat.
L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su VIES, territorialità IVA e note di variazione. Consulta sempre le versioni aggiornate dei provvedimenti prima dell’invio periodico.
| Scenario operativo | Modello da usare | Periodicità e soglie | Scadenza e canale |
|---|---|---|---|
| Vendita di beni a soggetto IVA UE | INTRA-1 bis | Sempre obbligatorio; mensile se ≥ 50.000 euro in uno dei 4 trimestri mobili, altrimenti trimestrale | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
| Prestazione di servizi “generici” a soggetto IVA UE | INTRA-1 quater | Sempre obbligatorio; mensile se ≥ 50.000 euro in uno dei 4 trimestri mobili, altrimenti trimestrale | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
| Acquisto intracomunitario di beni | INTRA-2 bis | Obbligo in prevalenza statistico; scatta oltre 350.000 euro annui complessivi | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
| Servizi ricevuti da soggetto IVA UE | INTRA-2 quater | Obbligo in prevalenza statistico; scatta oltre 350.000 euro annui complessivi | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
| Trasferimento di beni propri verso deposito UE (call-off stock) | INTRA-1 bis o INTRA-2 bis, secondo il flusso | Regole vendite/acquisti; indicazioni specifiche su natura della transazione | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
| Triangolazione comunitaria con tre partite IVA UE | INTRA-1 bis per il cedente intermedio stabilito in Italia | Come vendite; compilazione con codici natura transazione dedicati | 25 del mese successivo; invio via Servizio Telematico Doganale |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo presentare l’Intrastat?
Sì, se effettui operazioni B2B intracomunitarie e sei iscritto al VIES. Il regime forfettario è un regime agevolato con imposta sostitutiva, ma resti un soggetto passivo ai fini IVA europeo. Se vendi beni o presti servizi “generici” a soggetti IVA UE, compili i modelli INTRA-1 (bis o quater) con la stessa logica di soglia per la periodicità. Per gli acquisti UE, verifichi la soglia annua operativa (350.000 euro). Se la superi, scatta l’obbligo statistico su INTRA-2. Se non sei ancora nel VIES, non puoi emettere fatture B2B UE. In tal caso, chiedi l’inclusione prima di operare. La fonte di riferimento è l’articolo 50 del decreto-legge 331/1993 per gli elenchi riepilogativi e i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla banca dati VIES.
2) Come si calcola la soglia di 50.000 euro per le vendite e quella di 350.000 euro per gli acquisti?
Per le vendite, considera l’ammontare delle cessioni di beni e dei servizi “generici” resi a soggetti IVA UE registrati ai fini IVA in Italia. Valuta ciascuno dei precedenti quattro trimestri mobili: se in uno solo superi 50.000 euro, passi al mensile. Per gli acquisti, somma l’ammontare degli acquisti di beni e/o servizi ricevuti da soggetti IVA UE registrati ai fini IVA in Italia nell’anno di riferimento. Se raggiungi o superi 350.000 euro complessivi, scatta l’obbligo di presentare i modelli acquisti per finalità statistiche. Gli importi vanno calcolati al netto dell’IVA, facendo riferimento alle registrazioni nei registri IVA secondo le regole di competenza del periodo di riferimento delle istruzioni Intrastat.
3) Devo compilare Intrastat per vendite con consegna in UE ma cliente senza partita IVA (B2C)?
No. Intrastat riguarda esclusivamente scambi tra soggetti passivi IVA (B2B). Se vendi a privati consumatori UE, non compili Intrastat. Devi però gestire correttamente l’IVA con le regole sul commercio elettronico e le soglie OSS/IOSS, se applicabili. Queste regole non rientrano negli elenchi riepilogativi e seguono prassi e normative diverse. Se una posizione cliente non ha un numero IVA valido nel VIES, trattala come B2C, salvo prova contraria, e adegua fatturazione e imposte.
4) Ho inviato Intrastat con un errore nel codice merce o nell’importo: come rimediare?
Invia una rettifica riferita allo stesso periodo, seguendo i modelli di correzione previsti dalle istruzioni ADM/Istat. Correggi codici NC o CPA errati, importi, natura della transazione, paese, o partita IVA controparte. Se l’errore cambia il flusso (ad esempio, hai indicato una vendita come servizio), annulla e reinvia correttamente. In caso di omissione, invia l’Intrastat mancante con ravvedimento. Le sanzioni per errori, omissioni o ritardi discendono dall’articolo 11 del decreto legislativo 471/1997; puoi ridurle con il ravvedimento operoso dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, se ti attivi spontaneamente prima di controlli.
5) Come gestire triangolazioni, dropshipping e call-off stock negli Intrastat?
Nelle triangolazioni comunitarie il cedente intermedio stabilito in Italia compila INTRA-1 bis per la cessione al cliente UE, indicando la natura della transazione adeguata e, se richiesto, informazioni sul paese d’origine e sulle condizioni di consegna. Nel dropshipping con beni spediti direttamente dal fornitore UE al cliente UE, valuta chi effettua il trasferimento e chi fattura: la partita IVA che effettua la cessione intracomunitaria compila l’Intrastat vendite. Nel call-off stock, i trasferimenti a sé stessi verso un deposito UE sono rilevanti ai fini statistici e seguono codifiche specifiche sulla natura dell’operazione. In tutti i casi applica le definizioni del Regolamento (UE) 2019/2152, del Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 e delle istruzioni ADM/Istat aggiornate, che dettano i campi obbligatori, i codici e la corretta imputazione del periodo.
