Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il reddito imponibile si ottiene sommando le categorie di reddito dell’art. 6 TUIR e sottraendo gli oneri deducibili dell’art. 10 TUIR. Nel forfettario si applica il coefficiente di redditività e si deducono solo i contributi.
- Le categorie di reddito sono definite dall’art. 6 del TUIR (DPR 917/1986) e includono dipendente, autonomo, impresa, capitale, fondiari e diversi.
- Gli oneri deducibili dell’art. 10 TUIR riducono l’imponibile; le detrazioni dell’art. 13 e 15 TUIR riducono l’imposta, non l’imponibile.
- Nel regime forfettario (L. 190/2014) l’imponibile è ricavi incassati per coefficiente; si deducono solo i contributi previdenziali pagati.
Cos’è il reddito imponibile e perché conta
Il reddito imponibile è la base su cui si calcola l’IRPEF. In parole semplici: è il tuo reddito “netto fiscale” prima delle detrazioni d’imposta.
La norma di riferimento è il TUIR, DPR 917/1986. L’art. 6 elenca le categorie di reddito. L’art. 10 indica gli oneri deducibili. Gli articoli 13 e 15 trattano le detrazioni.
Conoscere la differenza tra deduzione e detrazione evita errori. La deduzione toglie reddito. La detrazione abbatte l’imposta calcolata dopo.
Le categorie di reddito secondo l’art. 6 TUIR
Lavoro dipendente
Sono gli stipendi, i salari e le pensioni. Rientrano anche i fringe benefit. Il datore trattiene le ritenute mensili. In dichiarazione si sommano i redditi da tutte le CU.
Le spese di lavoro dipendente non si deducono. Incidono invece le detrazioni per lavoro e per carichi di famiglia, che riducono l’imposta.
Lavoro autonomo
È il reddito da professioni e arti. Si calcola di solito per “principio di cassa”. Significa: contano solo i compensi incassati e le spese pagate nell’anno.
Base normativa: art. 53 e 54 TUIR. Le spese devono essere inerenti, documentate e pagate. Si deducono i contributi previdenziali versati.
Reddito d’impresa
È il reddito di chi esercita attività commerciale in forma individuale o societaria. Si calcola per “principio di competenza”. Conta quando maturano ricavi e costi, non quando incassi o paghi.
Base normativa: artt. 55 e seguenti TUIR. Per le imprese vale anche l’IRAP, con base imponibile diversa e autonoma.
Redditi di capitale
Interessi, dividendi, proventi da strumenti finanziari. Spesso sono tassati alla fonte con imposta sostitutiva. Quando non lo sono, concorrono all’imponibile secondo le regole del TUIR.
La tassazione sostitutiva è disciplinata dal TUIR e dai decreti attuativi. Verifica sempre la natura del provento indicata in attestazione.
Redditi fondiari
Derivano da terreni e fabbricati. Per le locazioni abitative puoi scegliere la cedolare secca. È un’imposta sostitutiva. In tal caso il canone non va nell’imponibile IRPEF.
La rendita catastale concorre all’imponibile in assenza di locazione o per usi diversi. Riferimento: TUIR, capo sui redditi fondiari.
Redditi diversi
Qui rientrano i redditi non inquadrati altrove. Esempi: plusvalenze su immobili, redditi occasionali, alcuni premi. Le regole variano a seconda del caso.
La tassazione dipende dalla tipologia indicata dal TUIR. Verifica sempre la voce normativa di riferimento.
Oneri deducibili: cosa abbassa l’imponibile
Principali voci dell’art. 10 TUIR
Gli oneri deducibili riducono il reddito complessivo. Ecco i più frequenti, secondo l’art. 10 TUIR:
– Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e contributi INPS di artigiani, commercianti e professionisti. Deduzione al 100% se pagati.
– Contributi a forme pensionistiche complementari. Deducibili entro il limite annuo previsto (attualmente 5.164,57 euro).
– Assegni periodici al coniuge separato o divorziato stabiliti dal giudice. Non si deduce quanto destinato ai figli.
– Alcune erogazioni a enti del Terzo Settore danno deduzione o detrazione, secondo il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017, art. 83).
Attenzione a non confondere deduzione e detrazione
Molte spese note sono detraibili, non deducibili. Esempi: spese mediche, interessi sul mutuo prima casa, spese scolastiche. Agiscono sull’imposta al 19% o con altre aliquote, non sull’imponibile.
Le detrazioni principali sono nell’art. 15 TUIR. Le detrazioni per lavoro dipendente e pensioni sono nell’art. 13 TUIR.
Calcolo pratico dell’imponibile: metodo passo-passo
Step 1: somma i redditi per categoria
Individua tutte le tue fonti di reddito. Usa le CU per il lavoro dipendente. Usa il tuo registro incassi e pagamenti per il lavoro autonomo. Per i fabbricati considera rendita e canoni.
Somma i redditi di ciascuna categoria. Ottieni il reddito complessivo lordo.
Step 2: sottrai gli oneri deducibili
Elenca i contributi previdenziali pagati. Inserisci i contributi alla previdenza complementare. Aggiungi eventuali assegni periodici al coniuge e le altre voci dell’art. 10 TUIR.
Sottrai questi importi dal reddito complessivo lordo. Ottieni il reddito imponibile IRPEF.
Step 3: calcola l’imposta e applica le detrazioni
Sull’imponibile applichi gli scaglioni IRPEF e le addizionali regionali e comunali in vigore per l’anno. Le aliquote e le soglie possono cambiare con le leggi di bilancio.
Poi applichi le detrazioni per lavoro, famiglia e oneri detraibili. Queste riducono l’imposta netta, non l’imponibile.
Regime forfettario: calcolo diverso per autonomi e ditte individuali
Regole base
Il regime forfettario è regolato dalla L. 190/2014, art. 1 commi 54-89 e successive modifiche. È un regime agevolato per persone fisiche con ricavi contenuti.
L’accesso dipende dal limite annuo dei ricavi/compensi. Il limite attuale è 85.000 euro, salvo modifiche future. Controlla sempre l’ultima legge di bilancio.
Come si calcola l’imponibile in forfettario
Si parte dai ricavi/compensi incassati nell’anno, principio di cassa. Si applica il coefficiente di redditività in base al codice ATECO. Si ottiene così il reddito imponibile lordo.
Dal reddito imponibile lordo si deducono solo i contributi previdenziali pagati. Non si deducono altre spese. L’imposta è sostitutiva (in genere 15% o 5% per start-up, se spettante).
Esempio numerico
Professionista con ricavi incassati di 40.000 euro, coefficiente 78%. Reddito imponibile lordo: 31.200 euro. Contributi pagati: 4.000 euro. Reddito imponibile: 27.200 euro.
Su 27.200 euro si calcola l’imposta sostitutiva. Le detrazioni del TUIR non si applicano all’imposta sostitutiva.
Esempi pratici di calcolo
Esempio 1: lavoratore dipendente con deduzioni
Reddito da CU: 32.000 euro. Contributi previdenziali complementari deducibili: 2.000 euro. Assegni periodici al coniuge: 3.000 euro. Imponibile: 32.000 – 2.000 – 3.000 = 27.000 euro.
Questo ricalca l’esempio classico: somma redditi, sottrai gli oneri deducibili. Poi calcola IRPEF e addizionali. Applica le detrazioni spettanti.
Esempio 2: autonomo in ordinario
Compensi incassati: 50.000 euro. Spese inerenti pagate: 15.000 euro. Reddito di lavoro autonomo: 35.000 euro. Contributi previdenziali: 5.000 euro. Reddito complessivo imponibile: 30.000 euro.
All’imponibile IRPEF aggiungi le addizionali. Le detrazioni abbattono l’imposta, non la base.
Esempio 3: forfettario
Ricavi incassati: 60.000 euro. Coefficiente: 67%. Reddito imponibile lordo: 40.200 euro. Contributi: 4.500 euro. Reddito imponibile: 35.700 euro. Imposta sostitutiva applicata su 35.700 euro.
Regola decisionale rapida
In 5 mosse
1) Identifica il regime: ordinario o forfettario. Se ordinario, vai per categoria TUIR. Se forfettario, usa il coefficiente.
2) Somma tutti i redditi per tipologia. Includi CU, incassi professionali, rendite, canoni, plusvalenze.
3) Elenca gli oneri deducibili pagati (art. 10 TUIR). Deduci contributi, previdenza complementare, assegni al coniuge.
4) Ottieni l’imponibile. Calcola IRPEF con scaglioni vigenti e addizionali. Nel forfettario applica l’imposta sostitutiva.
5) Applica le detrazioni spettanti (artt. 13 e 15 TUIR). Verifica crediti e acconti versati. Determina saldo e acconti.
Riferimenti normativi e fonti istituzionali
Dove verificare le regole aggiornate
– TUIR (DPR 917/1986): articoli 6, 10, 13, 15, 53-56. Consultabile sul portale Normattiva.
– Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, per il regime forfettario. Testo e aggiornamenti su Normattiva.
– Decreto Legislativo 117/2017, art. 83, per deduzioni/detrazioni relative agli ETS.
– Agenzia delle Entrate: istruzioni modelli 730 e Redditi Persone Fisiche, circolari e risoluzioni sul calcolo dell’imponibile.
– Ministero dell’Economia e delle Finanze per leggi di bilancio e aggiornamenti IRPEF. Ministero del Lavoro per inquadramenti contrattuali.
Scadenze 2026 e adempimenti
Calendario operativo
Modello 730/2026: invio entro la scadenza fissata dal legislatore (in genere entro fine settembre). Verifica l’atto annuale.
Modello Redditi PF/2026: invio telematico entro il 30 novembre, salvo proroghe. Allegare quadri reddituali e oneri.
Versamenti: saldo e primo acconto entro fine giugno, con eventuale rateazione. Secondo acconto a fine novembre. Controlla eventuali rinvii.
| Scenario | Determinazione della base imponibile | Oneri deducibili ammessi | Tempistiche 2026 | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Lavoro dipendente | Somma redditi da CU; imponibile = redditi – oneri art. 10 | Previdenza complementare; assegni al coniuge; contributi volontari | 730 entro fine settembre; versamenti a conguaglio in busta paga | Controlla CU multiple; verifica detrazioni lavoro e familiari |
| Lavoro autonomo ordinario | Compensi incassati – spese pagate = reddito; poi – contributi | Contributi previdenziali; previdenza complementare (limite annuo) | Redditi PF entro 30 novembre; acconti giugno/novembre | Conserva fatture e quietanze; principio di cassa ex art. 54 |
| Regime forfettario | Ricavi incassati x coefficiente = reddito; poi – contributi | Solo contributi previdenziali effettivamente pagati | Redditi PF entro 30 novembre; imposta sostitutiva | Verifica limite 85.000; causa di esclusione e uscita |
| Reddito d’impresa | Per competenza; variazioni fiscali TUIR; poi – oneri art. 10 | Contributi; previdenza complementare; altri oneri art. 10 | Redditi PF/Società entro 30 novembre; IRAP separata | Scritture contabili complete; gestione rimanenze e ammortamenti |
| Redditi fondiari e canoni | Rendita catastale o canone; cedolare secca esclude IRPEF | Oneri art. 10 su reddito complessivo, non sul canone cedolare | 730 o Redditi PF; acconti secondo regole generali | Valuta la cedolare; verifica addizionali e IMU dovuta |
FAQ: domande frequenti sul reddito imponibile
Qual è la differenza tra reddito complessivo, imponibile e base per imposte sostitutive?
Il reddito complessivo è la somma dei redditi di tutte le categorie dell’art. 6 TUIR, al lordo. Il reddito imponibile IRPEF si ottiene sottraendo gli oneri deducibili dell’art. 10 TUIR al reddito complessivo. Su questo si calcolano IRPEF e addizionali.
La base per le imposte sostitutive, come cedolare secca e forfettario, segue regole proprie. Con la cedolare secca la base è il canone di locazione ridotto secondo le norme della cedolare. Con il forfettario la base è il prodotto ricavi x coefficiente meno i contributi previdenziali pagati. Queste basi non si sommano all’imponibile IRPEF, perché sostituiscono l’IRPEF su quei redditi.
Quali spese sono deducibili e quali sono solo detraibili? Puoi darmi esempi chiari?
Deducibili (art. 10 TUIR) sono, tra le principali: contributi previdenziali obbligatori e volontari, contributi a previdenza complementare entro il limite annuo vigente (attualmente 5.164,57 euro), assegni periodici al coniuge stabiliti dal giudice, alcune erogazioni a enti del Terzo Settore secondo il D.Lgs. 117/2017. Queste spese riducono direttamente il reddito imponibile.
Detraibili (art. 15 TUIR e norme speciali) sono, ad esempio: spese sanitarie oltre la franchigia, interessi passivi sul mutuo prima casa, spese scolastiche e universitarie entro limiti, spese funebri, assicurazioni vita/infortuni, spese veterinarie. Queste non riducono l’imponibile, ma riducono l’imposta con una percentuale (spesso 19%) o altre aliquote. Ricorda: prima calcoli l’imponibile, poi l’imposta, poi applichi le detrazioni.
In forfettario posso dedurre spese diverse dai contributi? Come incidono i bonus e il welfare?
Nel forfettario la regola è semplice: niente deduzione analitica delle spese, tranne i contributi previdenziali pagati. Tutte le altre spese sono “assorbite” dal coefficiente di redditività. Il reddito imponibile forfettario è dato da ricavi/compensi incassati moltiplicati per coefficiente, meno i soli contributi.
Bonus e welfare seguono il loro regime fiscale specifico. Se un contributo o rimborso non concorre a formare reddito per legge, resta fuori dalla base. Se invece costituisce ricavo o compenso, entra nel calcolo secondo il principio di cassa. In caso di dubbi verifica le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e le circolari sul regime forfettario, richiamando la L. 190/2014.
Ho più categorie di reddito. Posso compensare perdite e utili? Cosa succede se il lavoro autonomo va in perdita?
La compensazione tra categorie ha limiti. In generale, le perdite di lavoro autonomo non imprenditoriale non si riportano agli anni successivi se superano i compensi. Se le spese di un professionista superano i compensi, l’eccedenza non genera una perdita riportabile.
Le perdite d’impresa seguono regole diverse. Possono essere utilizzate in compensazione e riportate negli anni successivi secondo l’art. 8 e seguenti del TUIR e le modifiche introdotte nel tempo (in genere riporto senza limiti temporali ma con limiti percentuali sul reddito). La gestione varia per imprese in contabilità semplificata o ordinaria. Verifica la disciplina vigente nell’anno e le istruzioni dei modelli dichiarativi.
Quali sono gli errori più frequenti nel calcolo dell’imponibile e come evitarli?
Primo errore: confondere deduzione e detrazione. Soluzione: separa sempre le due liste. Porta in deduzione solo gli oneri dell’art. 10 TUIR e la previdenza complementare nei limiti. Metti le altre spese tra le detrazioni.
Secondo errore: ignorare la natura sostitutiva di alcuni regimi. Se scegli la cedolare secca o sei in forfettario, quei redditi non entrano nell’imponibile IRPEF. Terzo errore: dimenticare contributi pagati a cavallo d’anno. Vale la data di pagamento. Conserva le quietanze.
Quarto errore: scadenze mancate. Usa il calendario: 730 entro fine settembre, Redditi PF entro il 30 novembre, versamenti a giugno e novembre. Controlla ogni anno eventuali proroghe. Riferimenti utili: istruzioni Agenzia delle Entrate, testi normativi su Normattiva, comunicazioni del MEF e del Ministero del Lavoro per inquadramenti e novità contrattuali.
