Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il regime forfettario tassa il reddito con un’imposta sostitutiva del 15% (5% per nuove attività), senza IVA e IRAP, con soglia di accesso 85.000 euro e uscita immediata oltre 100.000 euro.
- Soglie: accesso fino a 85.000 euro di ricavi/compensi; uscita immediata oltre 100.000 euro nell’anno; oltre 85.000 e fino a 100.000, uscita dall’anno successivo.
- Imposta sostitutiva: 15% ordinaria; 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start-up” previsti dalla legge.
- IVA esclusa e fatturazione elettronica obbligatoria; reddito calcolato con coefficienti per codice ATECO e principio di cassa.
Cos’è il regime forfettario e su quali norme si basa
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche titolari di partita IVA. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP con un’unica imposta sostitutiva.
La regola base è nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (fonte: Normattiva). Le modifiche più rilevanti sono nelle Leggi 208/2015, 145/2018 e 197/2022 (fonte: Normattiva). Le istruzioni operative principali sono nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate (fonte: Agenzia delle Entrate).
Funziona con il principio di cassa. Significa che contano gli incassi e non la data della fattura. L’imponibile si calcola con un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. È un “forfait” di costi: la legge presume una percentuale di spese, diversa per settore.
Requisiti di accesso e cause di esclusione
Soglie economiche e criteri oggettivi
Può entrare chi, nell’anno precedente, ha ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e applichi l’IVA dal mese successivo allo sforamento (fonte: Legge 197/2022, art. 1; Normattiva).
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, resti forfettario fino a fine anno e passi al regime ordinario dall’anno dopo. Questa è l’uscita “differita”.
Il limite si valuta per singola partita IVA persona fisica. Se svolgi più attività con diversi codici ATECO, sommi i ricavi/compensi.
Cause di esclusione soggettive
Non puoi aderire se:
- Sei non residente, salvo residenti UE/SEE che producono almeno il 75% del reddito in Italia (fonte: Legge 190/2014, comma 57; Normattiva).
- Partecipi a società di persone, associazioni professionali o S.r.l. “collegate” che svolgono attività riconducibili alla tua (fonte: Legge 190/2014; modifiche 2019; Normattiva).
- Svolgi prevalentemente attività verso un datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti, salvo praticantato obbligatorio (fonte: Legge 190/2014, con successive modifiche; Agenzia delle Entrate).
Queste regole mirano a evitare usi elusivi. Le verifiche si fanno ogni anno, guardando all’anno precedente e a quanto accade in corso d’anno.
Aliquote 15% e 5%: quando si applicano davvero
Aliquota ordinaria 15%
L’imposta sostitutiva ordinaria è il 15% sul reddito imponibile forfettario. Sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP. Resta dovuta l’IVA solo se esci dal forfettario, e i contributi previdenziali restano a parte.
Aliquota start-up 5% per 5 anni
Puoi applicare il 5% per i primi 5 anni se rispetti tre regole chiave (fonte: Legge 190/2014, comma 65 e seguenti; Normattiva):
- Non hai esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa simile a quella che avvii ora.
- La nuova attività non è mera prosecuzione di attività svolta come dipendente o collaboratore nei due anni precedenti. Fa eccezione il praticantato obbligatorio.
- Se rilevi un’attività esistente, i ricavi del cedente non devono superare la soglia di accesso.
Queste condizioni servono a premiare vere nuove iniziative e non semplici ristrutturazioni formali.
Come si calcola l’imponibile: coefficienti e principio di cassa
Coefficienti di redditività
Ogni codice ATECO ha un coefficiente che “taglia” i ricavi per stimare il reddito. Esempio: se il coefficiente è 78% e incassi 40.000 euro, l’imponibile è 31.200 euro. A questo imponibile sottrai i contributi previdenziali effettivamente pagati nell’anno. Sul risultato applichi il 15% o il 5%.
I coefficienti sono fissati per legge e variano per settore. Li trovi nell’allegato normativo alla Legge 190/2014 e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre il tuo codice ATECO prima di stimare le imposte.
Principio di cassa
Conta il momento dell’incasso. Se emetti fattura a dicembre e incassi a gennaio, tassi a gennaio. Questo vale anche per acconti e saldi. Pianifica i flussi per gestire imposte e contributi in modo sostenibile.
IVA, ritenute, fatturazione elettronica e altri adempimenti
IVA e ritenute d’acconto
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura. Indichi la dicitura di “operazione in franchigia da IVA, regime forfettario” con il riferimento normativo. Il cliente non applica ritenuta d’acconto sui tuoi compensi, perché paghi l’imposta sostitutiva (fonte: Legge 190/2014, commi 67-69; Normattiva).
Fatturazione elettronica obbligatoria
La e-fattura è obbligatoria per tutti i forfettari. L’estensione è arrivata con il DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e completata dal 1° gennaio 2024 (fonte: Normattiva; Agenzia delle Entrate). La base tecnica è nel D.Lgs. 127/2015.
Usi il Sistema di Interscambio. Per le operazioni verso l’estero invii i dati tramite SDI con il tracciato previsto, entro i termini. Eviti l’esterometro separato, salvo casi residuali indicati dall’Agenzia.
Imposta di bollo
Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, applichi 2 euro di bollo. Con la fattura elettronica, il sistema ti riporta il bollo dovuto e lo versi trimestralmente secondo le regole fissate dai decreti ministeriali e dai provvedimenti dell’Agenzia.
Contributi previdenziali: gestione e deducibilità
Gestione INPS e casse professionali
I contributi dipendono dall’attività. Professionisti senza cassa versano alla Gestione Separata INPS. Artigiani e commercianti hanno la Gestione IVS, con contributi fissi minimi e una quota percentuale. Gli iscritti a casse ordinistiche seguono i regolamenti della cassa (per esempio Inarcassa, Cassa Forense).
Le aliquote e i minimali cambiano ogni anno con circolare INPS o con delibere delle casse (fonte: INPS; casse professionali). Non esistono riduzioni automatiche per il forfettario nella Gestione Separata. Artigiani e commercianti possono chiedere la riduzione del 35% dei contributi IVS prevista dalla legge.
Deducibilità dei contributi
I contributi obbligatori pagati si deducono dal reddito forfettario prima di applicare l’imposta sostitutiva. I contributi volontari e integrativi seguono le regole generali di deducibilità. Questa deduzione è cruciale nel calcolo e riduce subito la base imponibile.
Uscita dal regime: quando e come
Uscita differita e uscita immediata
Se superi 85.000 ma resti entro 100.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Da quel momento addebiti l’IVA e torni alle regole ordinarie di IRPEF e addizionali con contabilità semplificata o ordinaria.
Se superi 100.000 euro in corso d’anno, l’uscita è immediata. Da quel mese applichi l’IVA. Regolarizzi le operazioni secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. Questa regola è stata introdotta dalla Legge 197/2022 (fonte: Normattiva).
Transizione operativa
Nell’uscita immediata, verifica le fatture emesse e da emettere. Gestisci note di variazione, pro-rata e detraibilità iniziale secondo prassi. In caso di uscita dall’anno successivo, pianifica il passaggio contabile e i registri IVA.
Regola decisionale rapida
Se devo aprire partita IVA, quale scelta faccio?
- Hai ricavi/compensi attesi entro 85.000 euro? Se sì, il forfettario è possibile. Se no, valuta il regime ordinario.
- Hai svolto attività simile negli ultimi 3 anni o prosegui un lavoro dipendente simile? Se sì, il 5% non si applica. Se no, puoi valutare il 5% per 5 anni.
- Hai partecipazioni in società che svolgono attività riconducibili alla tua? Se sì, verifica la causa di esclusione. Se no, procedi con il forfettario.
- Clienti principali sono il tuo attuale o ex datore degli ultimi 2 anni? Se sì, potresti essere escluso. Se no, nessun problema su questo punto.
- Prevedi incassi oltre 100.000 in corso d’anno? Se sì, considera fin da subito l’ordinario per evitare passaggi in corsa. Se no, il forfettario resta coerente.
Esempi pratici di calcolo e pianificazione
Esempio professionista
Compensi annui incassati: 40.000 euro. Coefficiente: 78%. Reddito forfettario: 31.200. Contributi pagati: 7.000. Base imponibile: 24.200. Imposta 15%: 3.630. Aliquota media effettiva: circa 9% sui compensi.
Esempio commerciante
Ricavi annui incassati: 60.000 euro. Coefficiente (esempio settore commercio): 40%. Reddito forfettario: 24.000. Contributi IVS: variabili, con minimo fisso più percentuale. Base imponibile meno contributi. Imposta 15% o 5% secondo requisiti start-up.
Pianificazione flussi
Se a dicembre sei vicino agli 85.000 euro, valuta la tempistica di incasso. Un incasso posticipato a gennaio può mantenerti nel regime un altro anno. Rispetta sempre sostanza economica e regole fiscali.
Riferimenti normativi e di prassi
Dove trovare le regole ufficiali
- Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: disciplina del forfettario (fonte: Normattiva).
- Leggi 208/2015, 145/2018, 197/2022: modifiche a soglie e cause di esclusione (fonte: Normattiva).
- D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022: fatturazione elettronica e trasmissione dati (fonte: Normattiva; Agenzia delle Entrate).
- Circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate: chiarimenti applicativi su accesso, uscite e adempimenti.
- Circolari INPS e regolamenti delle casse: aliquote e minimali contributivi aggiornati.
| Scenario | Requisiti/limiti | Adempimenti principali | Tempistiche chiave |
|---|---|---|---|
| Nuova attività con aliquota 5% | Nessuna attività simile nei 3 anni; non prosecuzione di lavoro dipendente simile; ricavi attesi entro 85.000 | Apertura partita IVA; scelta regime; e-fattura; bollo; verifica contributi | Aliquota 5% per 5 periodi d’imposta; verifiche annuali dei limiti entro dichiarazione |
| Professionista con ex datore di lavoro | Prevalenza verso ex datore negli ultimi 2 anni può escludere dal regime | Valutare mix clienti; documentare assenza di prevalenza; inserire diciture corrette in fattura | Controllo in corso d’anno; verifica in dichiarazione dei redditi |
| Superamento 85.000 ma entro 100.000 | Resti forfettario fino a fine anno; uscita dall’anno successivo | Pianificare passaggio a IVA dal 1° gennaio successivo; predisporre registri | Decorrenza regime ordinario dal 1° gennaio anno N+1 |
| Superamento 100.000 in corso d’anno | Uscita immediata; IVA da applicare dal mese successivo | Emettere fatture con IVA; gestire note e regolarizzazioni; aggiornare software | Effetto dal mese successivo allo sforamento, con rettifiche dove richieste |
| Artigiano/commerciante INPS | Contributi IVS con minimi e percentuali; possibile riduzione 35% su richiesta | Domanda riduzione; F24 contributi; deduzione contributi dal reddito | Acconti e saldi secondo scadenze INPS; verifica annuale con dichiarazione |
FAQ
Il limite di 85.000 euro come si calcola esattamente se ho più attività o più codici ATECO?
Il limite di 85.000 euro si riferisce alla somma di tutti i ricavi o compensi incassati con la stessa partita IVA persona fisica. Se svolgi più attività con codici ATECO diversi, devi sommare tutto. Se hai sia vendita di beni sia servizi, consideri l’incassato complessivo. Non puoi “spacchettare” i proventi in più codici per restare sotto soglia. Ricorda che il criterio è di cassa: rileva l’incasso effettivo nell’anno. Se in corso d’anno superi 100.000 euro, scatta l’uscita immediata con IVA dal mese successivo, indipendentemente dal mix di attività. La base normativa è nella Legge 190/2014 e nelle modifiche della Legge 197/2022, consultabili su Normattiva, con chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Posso fatturare al mio ex datore di lavoro e restare nel forfettario senza rischi?
La legge prevede una causa di esclusione quando l’attività in partita IVA è rivolta in via prevalente al datore di lavoro attuale o a quello dei due anni precedenti. L’obiettivo è evitare trasformazioni fittizie del rapporto di lavoro. Se il tuo ex datore pesa poco sul totale incassato e hai una clientela variata, riduci il rischio. Documenta gli incarichi, conserva preventivi e contratti, e misura la quota di fatturato. In caso di praticantato obbligatorio precedente, la regola è più flessibile. Se temi di superare la prevalenza, valuta il regime ordinario o posticipa l’ingresso nel forfettario. Per i dettagli, fai riferimento ai commi della Legge 190/2014 sulle cause di esclusione e alle circolari interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Come funziona la fatturazione elettronica per i forfettari con clienti esteri UE ed extra-UE?
La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Per clienti stabiliti in Italia, invii sempre tramite Sistema di Interscambio. Per clienti esteri, emetti un documento elettronico in formato XML con il codice destinatario convenzionale previsto e lo trasmetti via SDI. Così assolvi anche gli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere secondo le regole tecniche dell’Agenzia delle Entrate. Per le importazioni non emetti fattura; per le esportazioni e servizi extra-UE applichi le regole territoriali IVA, ma nel forfettario non addebiti l’imposta. Mantieni la dicitura di non applicazione IVA per regime forfettario. Le fonti sono il D.Lgs. 127/2015 e il DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, con i provvedimenti attuativi dell’Agenzia.
Quali costi posso “scaricare” nel regime forfettario e cosa succede ai beni strumentali?
Nel forfettario non deduci i costi analitici. I costi sono forfettizzati dal coefficiente di redditività del tuo codice ATECO. Fanno eccezione i contributi previdenziali obbligatori, che puoi dedurre integralmente. Per i beni strumentali, il costo non si ammortizza ai fini dell’imposta sostitutiva. Tuttavia, serve registrarli correttamente per finalità civilistiche, per eventuali controlli e per la gestione dell’attività. Se esci dal forfettario e passi all’ordinario, valuti il trattamento IVA e l’eventuale pro-rata di detrazione legato alle regole sulla rettifica. Le basi sono la Legge 190/2014 e le circolari dell’Agenzia delle Entrate che spiegano la forfettizzazione dei costi e la gestione dei beni.
Come si pagano imposta sostitutiva e contributi durante l’anno? Posso rateizzare?
Pareggi imposta e contributi con il meccanismo saldo e acconti. L’imposta sostitutiva segue le scadenze IRPEF: saldo dell’anno precedente e primo acconto a fine giugno, secondo acconto a fine novembre, con eventuali tolleranze previste dal MEF per i calendari annuali. I contributi INPS hanno scadenze legate al tuo inquadramento: Gestione Separata con trattenuta o F24, IVS artigiani/commercianti con minimi trimestrali e conguagli, casse professionali con calendari propri. La rateizzazione dell’imposta è possibile secondo le regole generali IRPEF; gli interessi di rateazione sono dovuti. Verifica ogni anno le scadenze aggiornate su fonti ufficiali: Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero dell’Economia e delle Finanze.
