Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Gli estremi di una fattura coincidono con i dati obbligatori su emittente, cliente e operazione. Sono definiti dall’art. 21 del DPR 633/1972 e, in formato elettronico, dalle specifiche SdI dell’Agenzia delle Entrate.
- Contenuto obbligatorio: dati completi di emittente e cliente, numero e data, descrizione, base imponibile, aliquota o natura IVA, imposta o dicitura di esenzione, totale.
- Fattura elettronica: invio tramite SdI con campi XML specifici (es. BolloVirtuale, RegimeFiscale, CodiceDestinatario). Eccezioni per prestazioni sanitarie a persone fisiche.
- Bollo da 2 euro: si applica se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. In elettronico si indica nel file e si versa per trimestre.
Che cosa sono gli “estremi” di una fattura e dove trovarli nella norma
Gli estremi sono i dati minimi che rendono valida la fattura. La regola generale sta nell’art. 21 del DPR 633/1972 (fonte: Normattiva). Per la fattura elettronica valgono anche le specifiche tecniche del Sistema di Interscambio, fissate da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
In pratica, senza questi elementi la fattura è incompleta o nulla. L’assenza può comportare sanzioni amministrative tributarie (fonte: D.Lgs. 471/1997).
Nella fattura devi inserire tre blocchi di informazioni: emittente, cliente e operazione. Vediamoli in dettaglio e come compilarli nel formato elettronico.
Dati dell’emittente: chi emette la fattura
Servono:
- Nome e cognome se ditta individuale; denominazione o ragione sociale se società.
- Indirizzo completo della sede (via, CAP, comune, provincia, Stato).
- Partita IVA e, se previsto, codice fiscale.
- Numero REA e capitale sociale solo se obbligati a indicarlo negli atti (società di capitali, fonte: Codice civile e norme sul registro imprese).
- Regime fiscale applicato. Nel file XML: campo RegimeFiscale (es. RF01 ordinario, RF19 forfettario, fonte: specifiche tecniche SdI – Agenzia delle Entrate).
- Canale di ricezione: PEC o Codice Destinatario se ricevi a tua volta fatture. Nelle fatture che emetti, inserisci il canale del cliente.
Dati del cliente: chi riceve la fattura
Per clienti con Partita IVA in Italia:
- Denominazione o nome e cognome.
- Indirizzo completo della sede.
- Partita IVA; se manca, almeno il codice fiscale (per privati senza P. IVA).
- Codice Destinatario o PEC per la consegna via SdI.
Per clienti UE:
- Partita IVA comunitaria valida (verifica VIES). In XML: IdFiscaleIVA con paese e numero.
- Regole IVA specifiche: spesso inversione contabile per servizi generici (art. 7-ter, DPR 633/1972). Si usa un codice “natura” al posto dell’aliquota.
Per clienti extra-UE:
- Dati identificativi completi e Paese.
- Operazioni non imponibili o fuori campo secondo gli articoli applicabili (ad es. art. 8, 9, 71 o art. 7-ter DPR 633/1972).
Per Pubblica Amministrazione:
- Codice Ufficio IPA obbligatorio.
- Eventuali CUP/CIG se richiesti dalla commessa (in XML: DatiOrdineAcquisto, DatiContratto, ecc.).
Dati dell’operazione: che cosa hai venduto o prestato
Devi indicare:
- Data e numero progressivo della fattura. Il numero deve essere unico nell’anno o sezionale (art. 21 DPR 633/1972). In XML: Numero e Data.
- Descrizione chiara di beni o servizi. Quantità, unità di misura se utile.
- Corrispettivo, sconti, spese accessorie. La base imponibile è l’importo su cui calcoli l’IVA.
- Aliquota IVA e imposta. Oppure la “natura” dell’operazione se senza IVA (es. N1 escluse, N2 non soggette, N3 non imponibili, N4 esenti, N6 inversione contabile) più la norma di riferimento.
- Eventuale ritenuta d’acconto se sei un professionista in regime ordinario e fatturi a un sostituto d’imposta (art. 25 DPR 600/1973). In XML: DatiRitenuta.
- Eventuale contributo integrativo previdenziale della cassa professionale o rivalsa INPS 4% per Gestione Separata. In XML: DatiCassaPrevidenziale.
- Eventuale bollo da 2 euro se dovuto. In XML: DatiBollo con BolloVirtuale=“SI”.
- Totale documento.
Fattura elettronica nel 2026: obblighi, eccezioni e tempi
L’emissione della fattura elettronica via SdI è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA stabiliti in Italia, indipendentemente dal regime fiscale. L’estensione ai contribuenti in regime forfettario si è completata dal 1° gennaio 2024 (fonte: art. 18, DL 36/2022, conv. in L. 79/2022; provvedimenti Agenzia delle Entrate).
Eccezione stabile: divieto di e-fattura per le prestazioni sanitarie rese a persone fisiche da soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria. L’eccezione discende da norme di tutela dei dati sanitari e da proroghe annuali del legislatore e del Garante Privacy. Resta ammessa la e-fattura quando il cliente non è una persona fisica o quando richiesto dalla PA per canali dedicati. Verifica ogni anno le istruzioni di Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia.
Tempistiche di emissione:
- Fattura immediata: entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione (art. 21, comma 4, DPR 633/1972).
- Fattura differita: entro il 15 del mese successivo, riepilogando consegne o prestazioni documentate (DDT o documenti idonei, art. 21, comma 4, lett. a).
- Operazioni estere: integrazione/autofattura via e-fattura con tipi documento TD17, TD18, TD19, entro i termini previsti dal provvedimento AdE 30 aprile 2018 e successive modifiche.
Imposta di bollo da 2 euro: quando e come si paga
Si applica il bollo fisso da 2 euro quando la fattura è senza IVA (esente, non imponibile o fuori campo) e l’importo del documento supera 77,47 euro. Base normativa: DPR 642/1972, Tariffa, Allegato A, art. 13 e note.
Nella fattura elettronica:
- Imposta di bollo si indica nel file XML (BolloVirtuale=“SI”). Il SdI calcola il dovuto del trimestre.
- Il pagamento avviene per trimestre tramite la piattaforma Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate, con addebito diretto o modello F24 (codici tributo dedicati). Le scadenze sono fissate dall’Agenzia e possono prevedere slittamenti se gli importi sono contenuti, secondo i provvedimenti vigenti del MEF e dell’Agenzia.
- Se dimentichi il bollo, l’Agenzia può ricalcolare e richiedere il dovuto con sanzioni e interessi. Puoi regolarizzare con ravvedimento operoso (fonte: Agenzia delle Entrate; DPR 642/1972; D.Lgs. 472/1997).
Numerazione, sezionali, correzioni e note di variazione
La numerazione deve essere progressiva e univoca per anno o per sezionale. I sezionali aiutano a distinguere linee diverse (es. IT, estero, PA).
Gli errori si correggono con nota di credito o di debito (art. 26 DPR 633/1972). In elettronico si usa il tipo documento TD04 per nota di credito e TD05 per nota di debito, richiamando la fattura originale.
Non si cancella mai un documento già trasmesso a SdI: si rettifica con un nuovo documento di storno o integrazione.
Regime forfettario: cosa cambia negli estremi
Se sei in regime forfettario (regime agevolato per piccole attività), applichi il principio di cassa: tassazione sul pagato, non sull’emesso. In fattura:
- Niente IVA in addebito. Indica la dicitura di legge di esenzione per regime forfettario (fonte: L. 190/2014, art. 1, commi 54-89, e norme successive).
- Niente ritenuta d’acconto subita: inserisci la dicitura che il compenso non è soggetto a ritenuta ai sensi della L. 190/2014.
- Bollo da 2 euro se la fattura supera 77,47 euro.
Ricorda che dal 2024 anche i forfettari emettono e-fattura (fonte: DL 36/2022). Nel file XML usa il RegimeFiscale corretto.
Regola decisionale rapida
Decidi IVA, bollo, ritenuta e campi XML in 6 passaggi
- Cliente italiano con Partita IVA? Applica IVA salvo eccezioni (esenzioni specifiche o reverse charge). In XML: aliquota e imposta; se reverse charge, usa Natura N6 con norma.
- Cliente privato senza Partita IVA? Emessa e-fattura con CF del cliente. IVA di norma si applica. Se l’operazione è esente/non imponibile, usa Natura N3/N4 e valuta il bollo.
- Cliente UE con Partita IVA valida per servizi generici? Non addebiti IVA, indichi inversione contabile e Natura corretta. Niente bollo in genere. Verifica art. 7-ter e regole specifiche.
- Cliente extra-UE per servizi generici? Operazione non imponibile ex art. 7-ter. Usa Natura N2.1 o N3 in base alle specifiche. Valuta bollo se dovuto.
- Sei in regime forfettario? Mai IVA, mai ritenuta. Inserisci dicitura di legge e valuta bollo oltre 77,47 euro.
- Prestazione sanitaria a persona fisica e sei soggetto TS? Non emettere e-fattura via SdI per quella operazione. Segui le regole del Sistema Tessera Sanitaria e la normativa privacy vigente.
Fonti normative di riferimento: DPR 633/1972 art. 21 e seguenti; DPR 642/1972 (imposta di bollo); DPR 600/1973 art. 25 (ritenute); DL 36/2022 conv. in L. 79/2022 (estensione e-fattura); provvedimenti Agenzia delle Entrate su SdI e specifiche tecniche; disposizioni su Sistema Tessera Sanitaria e provvedimenti del Garante Privacy. Consulta i testi su Normattiva, Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Errori comuni e sanzioni: come evitarli
Errori tipici:
- Numero o data incoerenti. Risolvi con nota di variazione o annulla/riemetti se ancora scartata da SdI.
- Aliquota o natura IVA sbagliate. Correggi con nota di credito e nuova fattura corretta. Attenzione ai codici Natura.
- Bollo omesso su fatture senza IVA oltre 77,47 euro. Integra e versa il bollo del trimestre; usa ravvedimento se scaduto.
- Ritenuta d’acconto gestita male. Ricorda: il committente sostituto trattiene e versa; il prestatore la indica correttamente.
Sanzioni: per omessa o tardiva fattura si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997. Per bollo, sanzioni del DPR 642/1972. Il ravvedimento operoso riduce gli importi se ti metti in regola spontaneamente (D.Lgs. 472/1997).
Tabella scenari, requisiti e tempistiche
| Scenario | Estremi/dati obbligatori aggiuntivi | Riferimento normativo | Tempistiche e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Professionista regime ordinario verso azienda italiana (con ritenuta) | Ritenuta d’acconto indicata; aliquota IVA; eventuale cassa previdenziale; canale SdI cliente | DPR 633/1972 art. 21; DPR 600/1973 art. 25; specifiche SdI | Emissione entro 12 giorni; invio SdI; versamento ritenute dal committente; conservazione 10 anni |
| Forfettario verso privato italiano | Dicitura esenzione regime forfettario; niente ritenuta; bollo da 2 euro se >77,47 euro | L. 190/2014; DPR 642/1972; specifiche SdI (RF19) | E-fattura entro 12 giorni; bollo trimestrale su portale AdE; conservazione digitale |
| Prestazione sanitaria a persona fisica | Emissione secondo regole TS; no e-fattura via SdI per tutela privacy; diciture fiscali ordinarie | Norme TS e privacy; provvedimenti Garante; istruzioni AdE | Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria nei termini; conservazione come da linee guida |
| Servizio generico a soggetto IVA UE | Natura IVA con inversione contabile; P. IVA cliente valida VIES; dicitura art. 7-ter | DPR 633/1972 art. 7-ter; specifiche SdI (Natura/N6) | E-fattura senza imposta; integrazione/elenco operazioni estere tramite XML; conservazione |
| Cessione intracomunitaria di beni | Indicazione non imponibile art. 41 DL 331/1993; P. IVA UE cliente; prova trasporto | DL 331/1993 art. 41; DPR 633/1972 art. 21 | Fattura entro i termini; gestione prove di spedizione; elenchi riepilogativi se richiesti |
| Fattura a Pubblica Amministrazione | Codice Ufficio IPA; CUP/CIG se previsti; termini pagamento PA | DM 55/2013 (formato PA); Codice appalti; specifiche SdI | Invio via SdI PA; possibile split payment se applicabile; conservazione digitale |
FAQ: domande frequenti sugli estremi di una fattura
Quali sono esattamente gli estremi obbligatori secondo l’art. 21 DPR 633/1972 e come si compilano nella e-fattura?
L’art. 21 richiede: data di emissione; numero progressivo; dati di emittente e cliente (denominazione, indirizzo, Partita IVA o codice fiscale); descrizione, quantità e qualità dei beni o servizi; corrispettivi, sconti, oneri; base imponibile; aliquota e imposta; riferimento alla norma per operazioni senza IVA; data di effettuazione se diversa dalla data documento. Nella e-fattura trovi gli stessi elementi nei blocchi XML: DatiGeneraliDocumento (Data, Numero, Divisa, Causale), CedentePrestatore e CessionarioCommittente (anagrafiche e fiscali), DatiBeniServizi (linee, importi, aliquote o Natura), DatiRiepilogo (totali per aliquota/natura), DatiPagamento se inserisci le modalità. Se serve, compili DatiRitenuta, DatiCassaPrevidenziale, DatiBollo e i riferimenti all’ordine o al contratto. Le specifiche sono emanate dall’Agenzia delle Entrate e costituiscono la cornice tecnica dell’obbligo.
Quando si applica la ritenuta d’acconto in fattura e come si gestisce nel file XML?
La ritenuta si applica sui compensi di lavoro autonomo e assimilati corrisposti da sostituti d’imposta (imprese, enti, PA) a professionisti in regime ordinario, secondo l’art. 25 del DPR 600/1973. Il committente trattiene una percentuale sul compenso imponibile e la versa al Fisco. In fattura, il professionista indica base di calcolo e importo della ritenuta. Nel file XML compila il blocco DatiRitenuta con tipo ritenuta, aliquota e importo. La ritenuta non si applica se il prestatore è in regime forfettario: in quel caso si inserisce la dicitura di esclusione prevista dalla L. 190/2014. La ritenuta non si applica nemmeno a cessioni di beni o ad altre operazioni escluse dalla norma. Ricorda che la ritenuta riduce il netto a pagare, ma non il totale del documento.
Come funziona l’imposta di bollo sulle fatture senza IVA e quali sono le scadenze di pagamento?
L’imposta di bollo da 2 euro è dovuta sulle fatture senza IVA (esenti, non imponibili, fuori campo) con importo superiore a 77,47 euro, salvo specifiche esclusioni. Su fatture elettroniche, la indichi selezionando BolloVirtuale=“SI”. Il Sistema di Interscambio rileva il numero di documenti con bollo e popola il totale dovuto per trimestre nell’area Fatture e Corrispettivi. Il pagamento avviene tipicamente con addebito diretto o F24 entro le scadenze trimestrali stabilite dall’Agenzia delle Entrate; in presenza di importi contenuti sono possibili slittamenti secondo provvedimenti del MEF e dell’Agenzia. Se dimentichi di indicare il bollo, l’Agenzia può integrare il conteggio e richiedere l’importo con sanzioni; puoi sanare con ravvedimento operoso versando bollo, interessi e sanzione ridotta.
Come devo fatturare a un cliente estero e quali “estremi” cambiano?
Per clienti UE con Partita IVA valida, i servizi generici rientrano di norma nell’art. 7-ter del DPR 633/1972: non addebiti l’IVA italiana e indichi inversione contabile, usando un codice Natura idoneo in XML e la P. IVA comunitaria del cliente. Per cessioni di beni intracomunitarie, la fattura è non imponibile ex art. 41 DL 331/1993; serve la prova del trasporto verso altro Stato membro e la corretta indicazione dei dati del cliente UE. Per clienti extra-UE, i servizi generici sono normalmente non imponibili in Italia per territorialità (art. 7-ter), mentre per esportazioni di beni valgono gli articoli 8 e seguenti del DPR 633/1972. In tutti i casi, compila con precisione il blocco anagrafico del cliente con Paese e identificativo fiscale; usa i codici Natura corretti; valuta l’imposta di bollo: in molte operazioni non imponibili il bollo non è dovuto, ma verifica la casistica specifica in base alla tariffa del DPR 642/1972 e alle istruzioni dell’Agenzia.
Per quanto tempo devo conservare le fatture elettroniche e con quali regole?
La conservazione è obbligatoria per 10 anni. Le fatture elettroniche vanno conservate in modalità digitale a norma, garantendo autenticità, integrità, leggibilità e reperibilità. Il quadro normativo è nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 82/2005) e nelle Linee guida AgID sulla conservazione dei documenti informatici, oltre alle disposizioni fiscali specifiche. Puoi usare un servizio di conservazione accreditato o il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate. La conservazione deve includere sia il file XML originale trasmesso/ricevuto via SdI, sia le relative ricevute (esito di consegna o scarto). È buona prassi conservare anche i documenti collegati (ordini, DDT, contratti) per sostenere la prova dell’operazione in caso di controllo. La mancata conservazione può generare sanzioni e problemi probatori in contenzioso tributario.
Conclusione operativa
Compila sempre gli estremi in modo completo e coerente con l’art. 21 del DPR 633/1972 e con le specifiche SdI. Decidi correttamente tra aliquota IVA o natura, verifica l’eventuale ritenuta, applica il bollo quando serve e rispetta tempi e conservazione. In questo modo riduci rischi di scarto, sanzioni e contestazioni.
