Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il totale di una fattura si ottiene sommando imponibile, rivalse e bollo, aggiungendo l’IVA se dovuta e sottraendo le ritenute. Cambia tra regime forfettario e ordinario.
- Regime forfettario: niente IVA e niente ritenuta d’acconto. Possibile rivalsa previdenziale 4% e bollo da 2 euro oltre 77,47 euro.
- Regime ordinario: si applicano IVA sull’imponibile (più rivalse) e ritenuta d’acconto se il cliente è sostituto d’imposta.
- Le regole derivano da DPR 633/1972 (IVA), DPR 600/1973 (ritenute), DPR 642/1972 (bollo), L. 190/2014 e L. 197/2022 (forfettario), D.Lgs. 127/2015 (fattura elettronica).
Che cos’è il “totale della fattura” e come si compone
Il totale da pagare è l’importo che il cliente versa al professionista o all’impresa. Si calcola a partire dall’imponibile. L’imponibile è il compenso o il prezzo al netto delle imposte.
Alcune voci aumentano il totale: rivalsa previdenziale (maggiorazione per i contributi), spese anticipare in nome e per conto escluse art. 15 DPR 633/1972 se ricorrono i requisiti, marca da bollo quando dovuta. L’IVA si aggiunge solo se prevista.
Altre voci lo diminuiscono: la ritenuta d’acconto. È un anticipo d’imposta che il cliente-sostituto trattiene al fornitore. La disciplina è nel DPR 600/1973, in particolare art. 25 per i professionisti.
Il quadro normativo essenziale
L’IVA si applica secondo il DPR 633/1972: aliquota ordinaria 22% (art. 16), ridotte 10%, 5% e 4% per specifiche operazioni. La base imponibile comprende anche le rivalse previdenziali (art. 13, comma 1).
La ritenuta d’acconto si applica ai compensi dei professionisti quando il committente è sostituto d’imposta (DPR 600/1973, art. 25). Aliquota ordinaria 20% sull’imponibile al netto delle spese escluse; non si applica ai privati né ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione, né ai forfettari.
La marca da bollo su fatture esenti o non soggette ad IVA oltre 77,47 euro è disciplinata dal DPR 642/1972 e dal DM 17 giugno 2014 per il bollo virtuale sulle e-fatture. L’importo è 2 euro.
Il regime forfettario è previsto dalla L. 190/2014 (commi 54-89), come modificata da L. 145/2018 e L. 197/2022. Prevede franchigia IVA e niente ritenute subite, con dichiarazione al cliente. La soglia di accesso/permanenza è 85.000 euro; superamento oltre 100.000 euro comporta uscita immediata ai fini IVA nel corso dell’anno.
La fatturazione elettronica B2B e B2C è obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA dal 2024 in poi (D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate). Le regole tecniche sono nel tracciato FatturaPA.
Regime forfettario: regole di calcolo e diciture
Principi pratici
Nel forfettario non applichi l’IVA. Non subisci ritenuta d’acconto. Devi inserire in fattura la dicitura che operi in franchigia IVA ai sensi della L. 190/2014 e che il cliente non deve applicare ritenute (art. 1, comma 67, L. 190/2014).
Puoi addebitare la rivalsa previdenziale. Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS è prassi il 4% (L. 335/1995, art. 2, comma 26). È una facoltà, non un obbligo di legge. Le casse ordinistiche prevedono percentuali diverse secondo i regolamenti interni.
Applichi la marca da bollo di 2 euro se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. Nelle e-fatture, attiva il bollo virtuale e paghi trimestralmente tramite F24.
Esempio numerico completo
Imponibile: 1.400 euro. Rivalsa INPS 4%: 56 euro. IVA: non si applica. Ritenuta: non si applica. Bollo: 2 euro.
Totale da pagare = 1.400 + 56 + 2 = 1.458 euro.
Fonti: L. 190/2014 (regime forfettario), L. 335/1995 (Gestione Separata), DPR 642/1972 e DM 17/06/2014 (bollo), D.Lgs. 127/2015 (e-fattura).
Regime ordinario: regole di calcolo e diciture
Professionisti con ritenuta
Se il cliente è sostituto d’imposta, si applica la ritenuta del 20% sull’imponibile dei servizi professionali (DPR 600/1973, art. 25). L’IVA si applica sull’imponibile più la rivalsa previdenziale (DPR 633/1972, art. 13).
Formula: Totale = (Imponibile + Rivalsa) + IVA su (Imponibile + Rivalsa) − Ritenuta su Imponibile + Bollo se fattura senza IVA. Se la fattura è con IVA, niente bollo.
Esempio numerico completo
Imponibile: 1.400 euro. Rivalsa INPS 4%: 56 euro. Base IVA: 1.456 euro. IVA 22%: 320,32 euro. Ritenuta 20% su 1.400: 280 euro. Bollo: non dovuto perché c’è IVA.
Totale da pagare = 1.456 + 320,32 − 280 = 1.496,32 euro.
Fonti: DPR 633/1972 (IVA), DPR 600/1973 (ritenute), L. 335/1995 e regolamenti delle casse previdenziali.
Imprese senza ritenuta
Per le imprese che vendono beni o servizi non professionali non si applica la ritenuta d’acconto. Il totale è semplicemente imponibile più IVA, oltre a eventuali spese escluse art. 15 se legittime.
Se sono presenti rivalse previdenziali (tipiche dei professionisti), entrano nella base IVA e nel totale.
Casi particolari che modificano il totale
Split payment con Pubblica Amministrazione
Nello split payment la PA paga al fornitore solo l’imponibile (più eventuali rivalse). Versa l’IVA direttamente all’Erario (art. 17-ter DPR 633/1972, come introdotto dal D.L. 50/2017). Il totale incassato dal fornitore è quindi senza IVA.
Reverse charge
Nel reverse charge l’IVA non si addebita in fattura. Il cliente integra e versa l’imposta. Il totale coincide con l’imponibile più eventuali rivalse e senza bollo se fattura con IVA non addebitata? Il bollo non si applica perché l’operazione è soggetta ad IVA, anche se assolta dal cliente.
Operazioni esenti o non imponibili
Per operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972) o non imponibili (art. 8, 8-bis, 9) non c’è IVA. Se l’importo supera 77,47 euro, si applica la marca da bollo di 2 euro. Il totale include il bollo.
Spese art. 15 DPR 633/1972
Le spese anticipate in nome e per conto del cliente, se rispettano i requisiti formali, sono escluse dalla base imponibile IVA. Si sommano al totale senza generare IVA o ritenuta.
Soglie del forfettario superate in corso d’anno
Se superi 85.000 euro resti nel forfettario fino a fine anno, salvo superamento di 100.000 euro. Se superi 100.000 euro, esci dal forfettario ai fini IVA dal giorno successivo (L. 197/2022). Da quel momento addebiti l’IVA e cambia il calcolo del totale.
Regola decisionale rapida
Come scegliere cosa entra nel totale
1) Chiedi: sei in forfettario? Se sì, non addebiti IVA e non subisci ritenuta. Valuta rivalsa 4% se Gestione Separata o secondo la tua cassa. Se la fattura supera 77,47 euro ed è senza IVA, aggiungi bollo.
2) Se sei in ordinario: verifica l’aliquota IVA (22%, 10%, 5% o 4%). Aggiungi rivalse. Calcola IVA sulla somma. Se il cliente è sostituto d’imposta e sei un professionista, applica ritenuta 20% sull’imponibile. Se c’è IVA, niente bollo.
3) Se il cliente è PA e c’è split payment: non incassi l’IVA. Se c’è reverse charge: non addebiti IVA. Per operazioni esenti o non imponibili: niente IVA, valuta bollo.
4) Controlla sempre la corretta dicitura normativa in fattura. Inserisci il riferimento a L. 190/2014 per la franchigia IVA, al DPR 633/1972 per IVA/operazione, e al DPR 642/1972 per il bollo.
Adempimenti, scadenze e diciture obbligatorie
Versamenti IVA
Liquidazione mensile o trimestrale. Versamento entro il giorno 16 del mese successivo. I trimestrali aggiungono l’interesse dell’1% (DPR 633/1972 e DPR 542/1999). Comunicazioni LIPE e dichiarazione annuale IVA secondo il calendario fiscale vigente.
In split payment l’IVA è versata dal cliente PA. In reverse charge l’IVA è assolta dal cliente con integrazione.
Ritenute d’acconto
Il sostituto versa le ritenute entro il 16 del mese successivo con F24 (DPR 600/1973). Certifica al percipiente le ritenute nella CU entro i termini di legge. Il percipiente conteggia le ritenute nel quadro RE/LM/RU secondo il regime.
Bollo su e-fatture
Il bollo virtuale si paga trimestralmente con F24. Scadenze tipiche: 31 maggio e 30 settembre per il primo semestre, 30 novembre per il terzo trimestre, 28 febbraio dell’anno successivo per il quarto. L’Agenzia delle Entrate rende disponibile l’importo dovuto nel cassetto fiscale.
Sanzioni e interessi si applicano in caso di omesso o tardivo pagamento (DPR 642/1972). È possibile il ravvedimento operoso.
Diciture chiave da inserire in fattura
- Forfettario: “Operazione in franchigia da IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i. – Non soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi del comma 67”.
- Esente/Non imponibile: indicazione dell’articolo del DPR 633/1972 applicabile (es. “Operazione esente art. 10…”, “Non imponibile art. 8…”).
- Split payment: “Scissione dei pagamenti – art. 17-ter DPR 633/1972”.
- Reverse charge: “Inversione contabile – art. 17 DPR 633/1972”.
- Bollo: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DM 17/06/2014”.
Esempi di calcolo passo-passo
Forfettario con rivalsa 4% e bollo
1) Imponibile: 1.000. 2) Rivalsa 4%: 40. 3) Niente IVA. 4) Niente ritenuta. 5) Bollo: 2 (perché senza IVA e oltre 77,47). Totale: 1.042 euro.
Ordinario professionista con cliente sostituto
1) Imponibile: 2.000. 2) Rivalsa 4%: 80. 3) Base IVA: 2.080. 4) IVA 22%: 457,60. 5) Ritenuta 20% su 2.000: 400. Totale: 2.080 + 457,60 − 400 = 2.137,60 euro.
Ordinario impresa senza ritenuta
1) Imponibile: 3.000. 2) Nessuna rivalsa. 3) IVA 22%: 660. 4) Nessuna ritenuta. Totale: 3.660 euro.
Operazione esente art. 10 con bollo
1) Imponibile: 900. 2) Nessuna IVA. 3) Bollo: 2 (oltre 77,47). Totale: 902 euro.
| Scenario | Elementi che entrano nel totale pagato al fornitore | Requisiti e diciture | Tempistiche/versamenti collegati |
|---|---|---|---|
| Forfettario standard | Imponibile + eventuale rivalsa previdenziale + bollo (se > 77,47 e senza IVA) | Franchigia IVA L. 190/2014; no ritenuta comma 67; bollo DPR 642/1972, DM 17/06/2014 | Bollo trimestrale; nessuna liquidazione IVA; imposta sostitutiva in dichiarazione |
| Forfettario con superamento 100.000 | Dal giorno successivo: imponibile + rivalsa + IVA; niente ritenuta; niente bollo su fatture con IVA | Uscita immediata ai fini IVA L. 197/2022; diciture aggiornate in fattura | Liquidazioni IVA da periodo successivo al superamento; bollo solo su fatture senza IVA precedenti |
| Ordinario professionista con sostituto | Imponibile + rivalsa + IVA − ritenuta su imponibile | DPR 633/1972 art. 13 e 16; DPR 600/1973 art. 25 | IVA entro il 16 del mese successivo; ritenute versate dal cliente entro il 16 del mese successivo |
| Ordinario impresa (niente ritenuta) | Imponibile + IVA | DPR 633/1972 aliquote e natura operazione | Liquidazioni IVA periodiche; nessuna ritenuta |
| Split payment con PA | Imponibile + eventuale rivalsa (l’IVA non si incassa) | “Scissione dei pagamenti” art. 17-ter DPR 633/1972 | PA versa IVA all’Erario; fornitore registra e non versa quell’IVA |
| Reverse charge | Imponibile + eventuale rivalsa (senza addebito IVA) | “Inversione contabile” art. 17 DPR 633/1972 | Cliente integra e versa IVA; fornitore non versa quell’IVA |
FAQ
Come si calcola il totale di una fattura con più righe a diverse aliquote IVA?
Calcola prima l’imponibile per ogni riga. Applica la corretta aliquota IVA per ciascuna riga (22%, 10%, 5% o 4%). Se c’è una rivalsa previdenziale unica, somma tutti gli imponibili, calcola la rivalsa sul totale e poi ripartiscila proporzionalmente sulle righe imponibili ai soli fini della base IVA, perché la rivalsa entra nella base imponibile IVA (DPR 633/1972, art. 13). Somma le singole IVA per ottenere l’IVA totale. Se sei un professionista con ritenuta, calcola la ritenuta del 20% solo sull’imponibile delle prestazioni professionali (non su beni né su spese escluse art. 15). Il totale finale sarà: somma imponibili + rivalsa + somma IVA − ritenuta + eventuale bollo se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro.
La ritenuta d’acconto è sempre il 20%? Quando non si applica e come influisce sul totale?
Per i professionisti soggetti al DPR 600/1973 art. 25, l’aliquota ordinaria è il 20% sull’imponibile. Non si applica quando il cliente è un privato consumatore, quando il cliente è estero senza stabile organizzazione in Italia e non riveste il ruolo di sostituto, quando il prestatore è in regime forfettario e ha dichiarato l’esonero, e nei casi esclusi da norme speciali. La ritenuta riduce il totale incassato, perché il cliente trattiene l’importo e lo versa all’Erario. Attenzione: la ritenuta non si calcola su rivalse e IVA, ma solo sull’imponibile dei servizi professionali. Se la prestazione include beni o rimborsi art. 15, questi non entrano nella base della ritenuta.
Quando devo applicare la marca da bollo da 2 euro e come si paga con la fattura elettronica?
La applichi quando la fattura è senza IVA (per natura, esenzione o regime) e l’importo superiore a 77,47 euro. Riferimenti: DPR 642/1972 e DM 17 giugno 2014. Nelle e-fatture imposti il campo del bollo nel tracciato e l’Agenzia delle Entrate calcola l’importo dovuto per trimestre. Paghi con F24 entro le scadenze trimestrali. Se dimentichi il bollo, puoi sanare con ravvedimento operoso, versando imposta, sanzione ridotta e interessi. Il bollo non si applica quando la fattura espone IVA, nemmeno se l’aliquota è zero per reverse charge o split payment, perché l’operazione resta nel campo IVA.
Come cambia il totale della fattura se supero le soglie del forfettario durante l’anno?
Fino a 85.000 euro resti nel forfettario. Se superi 85.000 ma non 100.000, resti nel forfettario fino a fine anno e passi all’ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000, esci dal forfettario ai soli fini IVA dal giorno successivo al superamento (L. 197/2022). Da quel momento devi addebitare IVA e adempiere a liquidazioni e registri. La ritenuta d’acconto resta esclusa fino a fine anno, perché la norma del forfettario continua a operare ai fini delle imposte dirette; tuttavia è prudente inserire in fattura la corretta dicitura IVA e non quella di franchigia. Il totale delle fatture emesse dopo il superamento includerà l’IVA e non il bollo. Le precedenti fatture in regime di franchigia restano valide con bollo ove dovuto.
La rivalsa INPS del 4% è obbligatoria? Entra nella base IVA e nella ritenuta? E se ho una Cassa ordinistica?
Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS la rivalsa del 4% è una facoltà ammessa dalla L. 335/1995, non un obbligo. Entra nella base imponibile IVA per l’art. 13 del DPR 633/1972, quindi si calcola l’IVA anche su quella quota. Non entra invece nella base della ritenuta d’acconto: la ritenuta si calcola di norma solo sull’imponibile del compenso professionale. Se sei iscritto a una Cassa ordinistica (ad esempio ingegneri, avvocati, commercialisti), verifica il regolamento della tua Cassa: molte prevedono una rivalsa obbligatoria o facoltativa con percentuali diverse (2%, 4% o 5%). Anche queste rivalse entrano nella base IVA. La loro natura previdenziale non le esclude dall’imponibile IVA, ma in genere non rientrano nella base della ritenuta, salvo diverse previsioni specifiche.
