Costo annuo Partita IVA forfettaria: quant’è per le ditte individuali?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

In regime forfettario paghi imposta sostitutiva 5% o 15% sulla base forfetaria, contributi INPS, diritto camerale, bollo sulle fatture, e strumenti digitali. Scadenze principali: 30 giugno e 30 novembre.

  • Base imponibile forfetaria: incassi x coefficiente di redditività per codice ATECO, tassata al 5% o 15%.
  • Contributi previdenziali: fissi e variabili per artigiani/commercianti; percentuale sulla Gestione Separata per i professionisti.
  • Adempimenti ricorrenti: diritto camerale, bollo 2 euro sulle fatture oltre 77,47 euro, PEC e firma digitale.

Che cos’è il regime forfettario nel 2026

Aliquote, soglie e vantaggi

Il regime forfettario è il sistema fiscale semplificato per ditte individuali e professionisti. Applica un’unica imposta sostitutiva al posto di IRPEF, addizionali e IRAP.

L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti per la nuova attività. Per “aliquota 5%” si intende lo sconto per chi inizia davvero da zero. Non devi aver svolto attività simili prima. Non devi subentrare alla partita IVA di un parente in continuità. E non devi trasformare un vecchio lavoro dipendente nello stesso lavoro autonomo per lo stesso datore.

Il tetto di ricavi o compensi annui è 85.000 euro. Se superi 100.000 euro, esci dal forfettario subito e applichi l’IVA dal mese successivo. Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 e dagli aggiornamenti della Legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022). Le trovi, testualmente, su Normattiva e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Principio di cassa e coefficiente di redditività

Il regime forfettario usa il principio di cassa. Tradotto: contano gli incassi ricevuti nell’anno, non le fatture emesse ma non pagate.

La base imponibile non si ottiene togliendo i costi effettivi. Si usa il coefficiente di redditività per il tuo codice ATECO. È una percentuale fissa che rappresenta il margine medio del settore.

Esempio: commercio al dettaglio, inclusi molti e-commerce, ha coefficiente 40%. Se incassi 30.000 euro, la base forfetaria è 12.000 euro (30.000 x 40%). I coefficienti sono previsti dalla Legge 190/2014 e tabelle collegate consultabili su Normattiva e nei documenti dell’Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali: come funzionano davvero

Artigiani e commercianti (Gestioni autonome INPS)

Se sei artigiano o commerciante, versi contributi fissi su un reddito minimale. INPS aggiorna ogni anno minimale, importi e aliquote. Le cifre cambiano con la circolare annuale. Nel 2026 fai sempre riferimento alle circolari INPS ufficiali.

Oltre ai contributi fissi, paghi contributi variabili se il tuo reddito forfetario supera il minimale. Applichi una percentuale sulla parte eccedente. INPS pubblica percentuali e scaglioni per artigiani e commercianti. In genere c’è una prima aliquota fino a un massimale e una maggiorata oltre una soglia intermedia.

C’è la riduzione del 35% dei contributi per chi sta nel forfettario. È una scelta su domanda. Vale sui fissi e sui variabili. Riduce il costo previdenziale ma abbassa anche la deduzione fiscale. La base normativa è nella Legge 190/2014 e nella circolare INPS n. 29/2015 e successive.

Professionisti senza cassa (Gestione separata INPS)

Se sei professionista senza cassa previdenziale, versi alla Gestione Separata. Applichi una percentuale sul reddito forfetario. INPS aggiorna l’aliquota ogni anno. Negli ultimi anni è stata attorno al 26% più aliquote aggiuntive se previste.

Non hai contributi fissi, solo contributi percentuali. Versi con saldo e acconti, insieme alle imposte, usando il modello F24.

I contributi previdenziali sono deducibili. Li sottrai dalla base forfetaria prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Questo riduce l’imposta finale. La deduzione dei contributi è prevista dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi, che puoi leggere su Normattiva.

Altri costi e adempimenti ricorrenti

Diritto camerale annuale

Se sei iscritto al Registro Imprese, paghi il diritto annuale alla Camera di Commercio. Per le ditte individuali è un importo fisso. Oscilla intorno a 53 euro. Le Camere possono applicare una maggiorazione o riduzione nei limiti fissati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Verifica sempre l’avviso della tua Camera locale.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Se emetti una fattura elettronica non soggetta a IVA e con importo superiore a 77,47 euro, applichi il bollo da 2 euro. La regola nasce dal DPR 642/1972 e dai decreti attuativi sull’imposta di bollo digitale.

Paghi il bollo in modo cumulativo per trimestre, con F24 o addebito diretto, secondo le scadenze fissate dall’Agenzia delle Entrate. Le scadenze ordinarie sono trimestrali con possibili differimenti se l’importo del primo trimestre o del primo semestre è sotto soglia. Le scadenze ed eventuali soglie sono definite dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate aggiornati ogni anno.

Se non versi il bollo o lo versi in ritardo, si applicano sanzioni e interessi. È possibile il ravvedimento operoso. Le sanzioni e il ravvedimento sono disciplinati dallo Statuto del Contribuente e dal D.Lgs. 472/1997, consultabili su Normattiva, e dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Strumenti digitali: PEC e firma digitale

La PEC è obbligatoria come domicilio digitale per tutte le imprese. Lo prevede la normativa sul domicilio digitale (ad esempio DL 76/2020 e disposizioni collegate). La mancata comunicazione alla Camera di Commercio comporta sanzioni e l’assegnazione d’ufficio.

La firma digitale serve per pratiche telematiche con il Registro Imprese, SUAP e per alcune istanze. I costi variano in base al provider. In genere partono da poche decine di euro all’anno. Puoi stimare 30-50 euro per PEC e firma digitale insieme, salvo offerte specifiche.

Fatturazione elettronica e conservazione

La fatturazione elettronica è obbligatoria per i forfettari dal 2024. Lo prevedono il D.Lgs. 127/2015 e il DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022. Continuerà nel 2026.

Devi conservare elettronicamente le fatture secondo le regole tecniche. Puoi usare servizi pubblici o privati. La conservazione digitale ha tempi e modalità precise, stabilite dalle norme sul documento informatico.

Scadenze e modalità di versamento

Saldo e acconti

Paghi imposta sostitutiva e contributi variabili con saldo e acconti. Le due date chiave sono 30 giugno e 30 novembre. Il 30 giugno versi il saldo dell’anno precedente e il primo acconto dell’anno in corso. Il 30 novembre versi il secondo acconto.

Puoi rateizzare il saldo e il primo acconto. Applichi interessi di rateazione. Le scadenze possono slittare se cadono in giorni festivi o per proroghe normative. Le regole generali sulle scadenze e rateazioni sono nel DPR 435/2001 e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Il pagamento avviene con modello F24. Per i contributi fissi artigiani e commercianti, le scadenze sono trimestrali secondo il calendario INPS. Consulta sempre la circolare INPS annuale per importi e date.

Esempio pratico completo (metodologia 2026)

Scenario didattico: Giorgia gestisce un e-commerce (coefficiente 40%). Nel 2026 incassa 30.000 euro. Sta nel forfettario con aliquota 5% perché è nei primi 5 anni e rispetta i requisiti. È iscritta alla gestione commercianti INPS. Durante l’anno emette 200 fatture oltre 77,47 euro.

1) Base forfetaria: 30.000 x 40% = 12.000 euro.

2) Contributi previdenziali: ipotizziamo contributi fissi commercianti pari a 4.611,64 euro nell’anno. Sono un dato di esempio. Gli importi reali li pubblica INPS con la circolare annuale.

3) Reddito imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva: 12.000 – 4.611,64 = 7.388,36 euro. I contributi sono deducibili.

4) Imposta sostitutiva (5%): 7.388,36 x 5% = 369,42 euro.

5) Imposta di bollo: 200 fatture x 2 euro = 400 euro.

6) Diritto camerale e strumenti digitali: 53 euro di diritto camerale (stima) + 40 euro per PEC e firma digitale (stima).

Totale oneri annui stimati: 4.611,64 + 369,42 + 400 + 53 + 40 = 5.474,06 euro. Nota bene: è un esempio numerico. Verifica sempre importi INPS e diritto camerale dell’anno in corso.

Regola decisionale rapida

Come stimare subito quanto pagherai

1) Identifica il coefficiente di redditività per il tuo ATECO. Se fai commercio al dettaglio o e-commerce, di norma è 40%.

2) Calcola la base forfetaria: incassi dell’anno x coefficiente.

3) Stima i contributi:

  • Artigiani/commercianti: somma i contributi fissi pubblicati da INPS e aggiungi i contributi variabili sulla parte di reddito oltre il minimale.
  • Professionisti Gestione Separata: applica l’aliquota INPS dell’anno alla base forfetaria.

4) Deduzione: sottrai i contributi previdenziali dalla base forfetaria.

5) Imposta: applica 5% se rientri nei requisiti per i primi 5 anni, altrimenti 15%.

6) Aggiungi costi ricorrenti: diritto camerale, bollo 2 euro per ogni fattura oltre 77,47 euro, PEC e firma digitale.

7) Controlla le soglie: sotto 85.000 euro resti nel forfettario; oltre 100.000 euro esci subito e scatta l’IVA dal mese successivo.

Norme e fonti ufficiali da conoscere

Riferimenti utili per verificare le regole

Regime forfettario: Legge 190/2014, articolo 1 commi 54-89, come modificata dalle leggi successive. Consulta il testo su Normattiva e le guide dell’Agenzia delle Entrate.

Soglie 85.000 e uscita immediata oltre 100.000: Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Sintesi nelle circolari e nelle FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione elettronica: D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022 convertito in Legge 79/2022. Obbligo esteso ai forfettari dal 2024, confermato nel 2026.

Imposta di bollo su fatture elettroniche: DPR 642/1972 e decreti attuativi del MEF, oltre ai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate con scadenze trimestrali.

Contributi INPS artigiani/commercianti e Gestione Separata: circolari INPS annuali, pubblicate sul portale INPS e richiamate dal Ministero del Lavoro.

Scenario Requisiti/condizioni Calcolo base e contributi Scadenze/azioni
Commerciante in forfettario con incassi 30.000 euro ATECO commercio (coefficiente 40%). Sotto 85.000 euro. Base: 30.000 x 40% = 12.000. Contributi fissi + variabili se oltre minimale. Deduzione contributi e imposta 5% o 15%. Fissi INPS a rate trimestrali. Saldo e acconti: 30 giugno e 30 novembre. Bolli trimestrali.
Professionista senza cassa (Gestione Separata) Attività professionale senza albo con cassa dedicata. Forfettario attivo. Base: incassi x coefficiente del settore. Contributi percentuali su tutta la base. Deduzione e imposta sostitutiva. Saldo e acconti con F24. Conservazione elettronica fatture. PEC obbligatoria.
Startup con aliquota 5% Nessuna attività simile nei 3 anni precedenti. Non prosecuzione. Nessun rapporto dipendente trasformato con stesso datore. Stesso calcolo base. Deduci contributi. Applica 5% per massimo 5 periodi d’imposta se restano i requisiti. Monitoraggio requisiti ogni anno. Scadenze standard 30 giugno e 30 novembre.
Superamento soglia oltre 100.000 euro Ricavi/compensi > 100.000 in corso d’anno. Decadenza immediata dal forfettario. IVA e obblighi ordinari dal mese successivo. Contributi in base alla nuova gestione fiscale. Emissione fatture con IVA dal mese successivo. Adeguamento corrispettivi. Comunicazioni e liquidazioni IVA.
E-commerce con molte fatture senza IVA Operazioni non soggette a IVA in forfettario, importi spesso > 77,47 euro. Bollo 2 euro per fattura sopra soglia. Totale bollo cumulato a trimestre. Diritto camerale fisso. Versamenti bolli trimestrali. Conservazione digitale. Verifica soglie di differimento previste dai provvedimenti annuali.

FAQ

Come scelgo il coefficiente di redditività corretto per la mia attività?

Devi partire dal tuo codice ATECO principale. Ogni gruppo di codici ha un coefficiente fissato dal legislatore. Il coefficiente non è una stima personale ma un valore legale. Per esempio, molte attività di commercio al dettaglio applicano il 40%. Un professionista tecnico può avere un coefficiente diverso, spesso più alto. Se svolgi più attività, conta quella prevalente in termini di ricavi. Verifica la tabella dei coefficienti prevista dalla Legge 190/2014 e dagli allegati aggiornati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate. In dubbio, inquadra correttamente l’ATECO prima di emettere le prime fatture. Un ATECO sbagliato può alterare il tuo carico fiscale e previdenziale e generare controlli.

Posso applicare l’aliquota 5% se ho fatto il praticantato o prestazioni occasionali simili?

L’aliquota 5% spetta se non hai esercitato nei tre anni precedenti attività artistica, professionale o d’impresa riconducibile a quella che avvierai. Il praticantato obbligatorio, senza partita IVA e senza redditi d’impresa o professionali, di norma non fa decadere il beneficio. Le prestazioni occasionali possono essere valutate caso per caso. Contano la continuità, l’organizzazione e la riconducibilità all’attività nuova. Non devi inoltre proseguire di fatto l’attività di un altro soggetto, né trasformare un vecchio rapporto di lavoro dipendente nello stesso lavoro autonomo con lo stesso datore. La base legale è nei commi 65-69 della Legge 190/2014, come interpretati da risposte dell’Agenzia delle Entrate. Conserva documenti e contratti per dimostrare i requisiti in caso di verifica.

Come funzionano gli acconti dell’imposta sostitutiva e dei contributi in forfettario?

Gli acconti sono anticipi sull’imposta e sui contributi dell’anno in corso. Li calcoli in base al metodo storico, cioè partendo dal dovuto dell’anno precedente. In alternativa, puoi usare il metodo previsionale se sai che guadagnerai meno. Il metodo previsionale riduce esborsi, ma se sbagli al ribasso rischi sanzioni per insufficiente versamento. Versi il primo acconto al 30 giugno insieme al saldo e il secondo al 30 novembre. Per i contributi degli artigiani e commercianti, ai fissi trimestrali si sommano i variabili con saldo e acconti in dichiarazione. Le regole generali sono nel DPR 435/2001 e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate. Per la previdenza, segui le circolari INPS dell’anno, che indicano minimale, massimale e aliquote.

Devo addebitare il bollo di 2 euro in fattura o posso assorbirlo io?

Hai due strade. Puoi indicare in fattura l’imposta di bollo a carico del cliente, aggiungendo 2 euro. Oppure puoi lasciarla a tuo carico, senza addebitarla. In entrambi i casi, il versamento del bollo trimestrale resta un tuo obbligo. Il sistema dell’Agenzia delle Entrate conteggia automaticamente i bolli dovuti sulle fatture elettroniche. Le scadenze sono fissate da provvedimenti dell’Agenzia e possono prevedere differimenti quando le soglie di importo dovuto in certi periodi non sono superate. In caso di errore o omissione puoi usare il ravvedimento operoso con sanzioni ridotte. La disciplina dell’imposta di bollo è nel DPR 642/1972 e nei decreti attuativi sul bollo digitale.

Se passo oltre 85.000 euro ma resto sotto 100.000, cosa succede nell’anno e l’anno dopo?

Se superi 85.000 euro ma non superi 100.000 euro nell’anno, resti nel forfettario fino a fine anno. Continui a non applicare IVA e versi imposta sostitutiva e contributi secondo le regole del regime. Dall’anno successivo esci dal forfettario e passi al regime ordinario o semplificato, con IVA, detrazione dell’IVA sugli acquisti, e contabilità diversa. Se invece superi 100.000 euro nell’anno, esci subito per effetto della Legge 197/2022: dal mese successivo devi applicare IVA. In quel caso, adegua i registratori telematici, le procedure di fatturazione e i preventivi ai clienti. Comunica il cambio di regime al tuo consulente e verifica il pro-rata di IVA se servono rettifiche. Le regole sono riportate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nella normativa su Normattiva.

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