Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’imposta di bollo si applica a fatture senza IVA sopra 77,47 euro: 2 euro per fatture/ricevute, 16 euro per specifici atti digitali. Si indica in XML (bollo virtuale) e si paga trimestralmente.
- Importi corretti: 2 euro su fatture e ricevute esenti/ non imponibili/ fuori campo IVA oltre 77,47 euro; 16 euro su istanze e atti soggetti a tariffa fissa.
- Compilazione e-fattura: DatiBollo con BolloVirtuale=SI e ImportoBollo=2.00; dicitura di assolvimento virtuale nel corpo documento.
- Scadenze di versamento: 31/05, 30/09, 30/11, 28/02; possibili rinvii entro soglia 250 euro; ravvedimento operoso in caso di ritardo.
Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica davvero
L’imposta di bollo è un tributo dovuto su determinati documenti. Non sostituisce l’IVA: è un’imposta diversa, dovuta quando l’IVA non si applica. Lo stabilisce il D.P.R. 642/1972 (Tariffa allegata) consultabile su Normattiva.
In ambito fiscale, la regola pratica è questa: se emetti una fattura o ricevuta senza IVA e il totale documento supera 77,47 euro, devi applicare 2 euro di bollo. La soglia corrisponde alle vecchie 150.000 lire.
La misura da 16 euro riguarda atti e istanze specifiche (per esempio istanze alla Pubblica Amministrazione, contratti, certificazioni, libri e registri informatici), secondo la Tariffa del D.P.R. 642/1972 e il D.M. 17 giugno 2014 (Ministero dell’Economia e delle Finanze) che disciplina l’assolvimento sui documenti informatici.
Base normativa da conoscere
Le basi legali sono il D.P.R. 642/1972 (Tariffa, Parte I, voci su fatture e ricevute; e sanzioni all’articolo 25), il D.M. 17 giugno 2014 (modalità di assolvimento in modo virtuale sui documenti informatici), e i provvedimenti/FAQ dell’Agenzia delle Entrate sul portale Fatture e Corrispettivi.
Queste fonti chiariscono importi, casi di applicazione, modalità di pagamento e controlli automatizzati sulle e-fatture.
Quando il bollo da 2 euro è obbligatorio sulle fatture
Applica 2 euro di bollo se, contemporaneamente:
- la fattura non espone IVA (perché esente, non imponibile, fuori campo, regime agevolato); e
- l’importo totale documento supera 77,47 euro.
Rientrano in questa regola, in via generale: operazioni esenti (articolo 10, D.P.R. 633/1972), operazioni non imponibili (esportazioni ex articolo 8, servizi internazionali ex articolo 9, cessioni intracomunitarie), operazioni fuori campo IVA, compensi in regime forfettario, contributi e bolli addebitati in fattura.
Attenzione alle fatture “miste”: se includono sia righe con IVA sia righe senza IVA, il bollo si applica solo se la somma delle righe senza IVA supera 77,47 euro. In caso contrario, non si applica.
Quando il bollo NON si applica
- Fatture che espongono IVA (qualunque importo): niente bollo, perché il documento è “soggetto a IVA”.
- Reverse charge interno e inversione contabile: di regola non si applica il bollo perché l’operazione è soggetta a IVA, anche se l’imposta non è addebitata dal cedente in fattura. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito questo punto.
- Split payment verso PA (scissione dei pagamenti): la fattura espone IVA, quindi niente bollo.
- Fatture pari o inferiori a 77,47 euro: niente bollo, anche se senza IVA.
Molti dubbi nascono sulle cessioni intracomunitarie e sulle esportazioni. Sono “non imponibili” IVA, quindi, superata la soglia di 77,47 euro, il bollo da 2 euro di norma si applica.
Come si inserisce il bollo in fattura elettronica (XML)
Sull’e-fattura il bollo si assolve “in modo virtuale”. Tecnicamente, nel tracciato XML va valorizzato il blocco DatiBollo:
- BolloVirtuale = “SI”.
- ImportoBollo = “2.00”.
Quasi tutti i software lo gestiscono con un interruttore “Imposta di bollo” o “Bollo virtuale”. Nel compilatore dell’Agenzia delle Entrate si seleziona “Sì” alla voce dedicata.
È buona prassi inserire nel corpo della fattura la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17/06/2014 e del D.P.R. 642/1972 (Tariffa)”. Sull’e-fattura è l’XML che conta, ma la dicitura aiuta il cliente e riduce contestazioni.
Regime forfettario e altri regimi
Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario. Ad agosto 2026 non ci sono più esoneri generalizzati. Quindi il bollo si assolve sempre in modo virtuale.
Se, per eccezione tecnica, emetti un documento analogico (ad esempio per indisponibilità dei sistemi), applica una marca da bollo cartacea e conserva copia. Poi regolarizza con l’invio elettronico non appena possibile.
Pagare il bollo: scadenze, canali e controlli
Sull’e-fattura, l’Agenzia delle Entrate calcola periodicamente l’importo dovuto in base ai file XML transitati dallo SdI. Tu versi trimestralmente.
- 31 maggio: primo trimestre (gennaio-marzo).
- 30 settembre: secondo trimestre (aprile-giugno).
- 30 novembre: terzo trimestre (luglio-settembre).
- 28 febbraio dell’anno successivo: quarto trimestre (ottobre-dicembre).
Se l’importo del primo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare il pagamento al 30 settembre. Se la somma dei primi due trimestri non supera 250 euro, puoi pagare i primi tre trimestri entro il 30 novembre. La soglia di 250 euro è prevista dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Canali di pagamento: addebito diretto dall’area Fatture e Corrispettivi, modello F24 precompilato dall’Agenzia, o home banking se abilitato. I dettagli operativi sono indicati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate (fonte istituzionale).
Controlli automatici e comunicazioni
L’Agenzia effettua controlli incrociati sui dati XML. Se hai dimenticato di spuntare il bollo su fatture dove era dovuto, può arrivarti una comunicazione di irregolarità con l’importo calcolato e le istruzioni di versamento. Verifica sempre, trimestre per trimestre, la tua posizione nella sezione dedicata.
Sanzioni e ravvedimento operoso
Se non versi il bollo dovuto, si applicano le sanzioni del D.P.R. 642/1972, articolo 25: sanzione amministrativa dal doppio al quintuplo dell’imposta, oltre al dovuto. È possibile ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997), pagando spontaneamente imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base al ritardo.
Esempio pratico: dimentichi di pagare 100 euro di bollo del secondo trimestre. Se regolarizzi entro 30 giorni, la sanzione si riduce in modo significativo rispetto al massimo ed eviti ulteriori atti di accertamento. Tieni traccia delle scadenze ed effettua sempre il controllo nell’area Fatture e Corrispettivi.
I 16 euro: quando servono
La misura da 16 euro si applica su documenti per i quali la Tariffa del D.P.R. 642/1972 prevede imposta fissa (istanze e atti diretti alla Pubblica Amministrazione, contratti, certificazioni, libri sociali, registri informatici e analoghi). Il D.M. 17 giugno 2014 spiega come assolvere il bollo su questi documenti se formati in digitale.
Non confondere: sulle fatture e ricevute si usa, di regola, la misura da 2 euro; i 16 euro non si applicano alle fatture elettroniche standard.
Regola decisionale rapida
Applica questa sequenza logica
- La fattura espone IVA? Sì → mai bollo. No → passa al punto successivo.
- Il totale senza IVA supera 77,47 euro? No → niente bollo. Sì → passa al punto successivo.
- Il caso è reverse charge o split payment? Sì → niente bollo. No → bollo da 2 euro dovuto.
- Documento non è fattura/ricevuta ma un’istanza o un atto soggetto a tariffa fissa? Sì → probabilmente 16 euro (verifica la Tariffa del D.P.R. 642/1972). No → resta la regola dei 2 euro.
- Fattura “mista”? Calcola la sola parte non soggetta a IVA: se supera 77,47 euro, bollo da 2 euro.
Casi particolari da conoscere nel 2026
Fatture verso clienti esteri
Per cessioni intracomunitarie e esportazioni, la fattura è non imponibile. Se il totale supera 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. Inserisci BolloVirtuale=SI. Indica il riferimento normativo della non imponibilità (ad esempio articolo 41, D.L. 331/1993 per cessioni intra-UE; articolo 8, D.P.R. 633/1972 per esportazioni).
Fatture miste (righe con e senza IVA)
Somma solo le righe senza IVA. Se superano 77,47 euro, il bollo è dovuto. In XML, imposta il bollo e indica ImportoBollo=2.00. In fattura, specifica la motivazione di esenzione/non imponibilità riga per riga.
Note di credito e bollo
La nota di credito rettifica anche il bollo. Se storni interamente una fattura con bollo, l’Agenzia ricalcolerà il dovuto nel trimestre. Se rettifichi parzialmente, verifica se la soglia di 77,47 euro resta superata sulle operazioni senza IVA. Aggiorna il bollo solo se necessario.
Regimi agevolati (forfettari e minimi “storici”)
Il bollo si applica perché le fatture non espongono IVA. Con e-fattura obbligatoria dal 2024, l’assolvimento è solo virtuale. Ricorda di attivare il bollo nel software e di controllare trimestralmente l’importo calcolato dall’Agenzia.
Ricevute, proforma e documenti commerciali
La ricevuta fiscale senza IVA oltre 77,47 euro sconta bollo da 2 euro. Le proforma non sono documenti fiscali: il bollo si applica quando emetti il documento fiscale vero e proprio. I documenti commerciali ai registratori telematici seguono regole dedicate: verifica i casi senza IVA oltre soglia e abilita il bollo se il dispositivo lo consente.
| Scenario | Trattamento IVA | Bollo dovuto | Cosa inserire / Tempistiche |
|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario, compenso 300 euro | Nessuna IVA (regime agevolato) | Sì, 2 euro (sopra 77,47 euro) | XML: BolloVirtuale=SI, ImportoBollo=2.00; dicitura di assolvimento. Versamento: trimestre di emissione. |
| Cessione intracomunitaria di beni, 1.200 euro | Non imponibile (art. 41, D.L. 331/1993) | Sì, 2 euro (sopra 77,47 euro) | XML: BolloVirtuale=SI; indicare norma di non imponibilità. Pagamento a scadenza trimestrale. |
| Reverse charge interno, 2.000 euro | Soggetta a IVA per inversione contabile | No | XML: indicazioni RC; nessun DatiBollo. Nessun versamento bollo. |
| Fattura mista: 100 euro con IVA + 120 euro esenti | Parziale IVA, parziale esente | Sì, 2 euro (parte esente > 77,47 euro) | XML: BolloVirtuale=SI; motivazioni riga per riga. Versamento nel trimestre. |
| Istanze/atti digitali alla PA | N/A (documento non fiscale) | Sì, 16 euro (tariffa fissa) | Assolvimento digitale ai sensi del D.M. 17/06/2014. Pagamento secondo istruzioni PA/AE. |
FAQ
Devo applicare il bollo sulle fatture non imponibili per cessioni intracomunitarie o esportazioni?
Sì, in via generale. Le cessioni intracomunitarie (articolo 41, D.L. 331/1993) e le esportazioni (articolo 8, D.P.R. 633/1972) sono operazioni “non imponibili” IVA. Se la fattura supera 77,47 euro e non espone IVA, scatta il bollo da 2 euro secondo la Tariffa del D.P.R. 642/1972 (voce relativa a fatture e documenti equipollenti). L’assolvimento è virtuale in XML con DatiBollo e BolloVirtuale=SI, ImportoBollo=2.00. Inserisci anche la norma di non imponibilità nelle righe interessate. L’Agenzia delle Entrate conteggerà l’importo dovuto nel trimestre di competenza.
Come funziona esattamente il pagamento trimestrale del bollo sulle e-fatture?
Lo SdI legge i tuoi XML e intercetta le fatture con BolloVirtuale=SI. Nell’area Fatture e Corrispettivi trovi il totale del trimestre. Paghi entro le scadenze fisse: 31 maggio, 30 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo. Se il primo trimestre non supera 250 euro, puoi rinviare al 30 settembre; se la somma dei primi due non supera 250 euro, puoi pagare i primi tre al 30 novembre. I canali disponibili sono: addebito diretto dal portale, modello F24 (anche precompilato) e home banking se abilitato. Le istruzioni operative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate; la cornice normativa è nel D.M. 17/06/2014 e nel D.P.R. 642/1972.
Ho dimenticato di spuntare il bollo in XML: cosa succede e come rimediare?
L’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatizzati e può inviarti una comunicazione con l’importo del bollo che risulta dovuto per il trimestre. In molti casi, puoi versare quanto richiesto senza emettere documenti integrativi, perché il dovuto deriva dai contenuti dell’XML originario (operazione senza IVA oltre soglia). Se hai anche saltato la scadenza, puoi usare il ravvedimento operoso (articolo 13, D.Lgs. 472/1997), versando imposta, interessi e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo. Se la dimenticanza riguarda l’applicazione su una fattura mista, verifica se la parte senza IVA supera davvero 77,47 euro; in caso contrario, prepara una memoria difensiva in risposta all’eventuale comunicazione.
Il bollo da 16 euro può comparire su una fattura elettronica?
Di norma no. Il bollo da 16 euro si applica a istanze e atti soggetti a tariffa fissa secondo la Tariffa del D.P.R. 642/1972, non alle fatture. Sulle fatture e ricevute si usa l’aliquota fissa di 2 euro quando ricorrono i presupposti (assenza di IVA e superamento di 77,47 euro). Se devi assolvere 16 euro su un documento informatico non fiscale (per esempio un’istanza), segui le regole del D.M. 17 giugno 2014 per l’assolvimento digitale e conserva la prova del pagamento secondo le istruzioni dell’ente destinatario.
Come gestisco il bollo sulle fatture con contributi, diritti e rimborsi spese?
I contributi integrativi (per esempio casse professionali), i diritti e i rimborsi spese possono essere soggetti o esclusi da IVA a seconda della natura. Se la fattura non espone IVA e il totale supera 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. Se la fattura espone IVA (ad esempio compenso con IVA e rimborsi esenti ma accessori), di regola il bollo non si applica. Nelle fatture miste verifica soltanto la parte senza IVA: se quella quota supera 77,47 euro, devi applicare il bollo. Riporta sempre in fattura le motivazioni normative (articoli del D.P.R. 633/1972 o altre disposizioni) per ogni riga senza IVA. Le regole di assolvimento e pagamento restano quelle del D.P.R. 642/1972 e del D.M. 17/06/2014.
