Partita IVA per il dropshipping: come aprire e quanto costa?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per fare dropshipping servono Partita IVA, iscrizione INPS Commercianti e SCIA. Costi iniziali 100–250 euro più PEC/firma. Poi imposte (forfettario o ordinario), contributi fissi/variabili e, spesso, IVA OSS/IOSS.

  • La scelta del codice ATECO incide su imposte e contributi: commercio online 47.91.10 (coefficiente 40%), intermediazione 46.19.02 (62%), pubblicità/affiliazioni 73.11.02 (78%).
  • Vendite B2C UE oltre 10.000 euro annui: applicazione IVA del Paese di destinazione e registrazione OSS; importazioni B2C sotto 150 euro con IOSS.
  • INPS Commercianti: contributi fissi su minimale aggiornato annualmente e 24,48% oltre il minimale (25,48% sopra lo scaglione superiore); riduzione 35% per forfettari.

Quando serve la Partita IVA nel dropshipping

Se vendi beni con continuità e organizzazione, svolgi attività d’impresa. Quindi serve la Partita IVA. Lo stabilisce il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) per il reddito d’impresa e il DPR 633/1972 per l’IVA.

La vendita occasionale senza organizzazione non è dropshipping in senso proprio. Il dropshipping richiede una struttura minima: sito, accordi con fornitori, flussi di incasso. Per questo rientra nell’impresa, anche se lavori da solo, come per chi gestisce un e-commerce e deve avere la Partita IVA.

Aprire in ritardo espone a sanzioni IVA e imposte dirette. La normativa fiscale e la giurisprudenza sono costanti su questo punto. Meglio aprire prima del primo incasso.

Iter di apertura: pratiche e costi

La pratica ComUnica unifica apertura Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e INPS. È la procedura prevista dal DPCM 6 maggio 2009 e gestita dal Registro Imprese.

Per il commercio al dettaglio online serve anche la SCIA commerciale al SUAP del Comune. Lo prevede il DPR 160/2010 e il D.Lgs. 222/2016 (SCIA 2). Molti Comuni chiedono solo diritti di segreteria.

Costi tipici: imposta di bollo 17,50 euro, diritti di segreteria 18,00 euro, diritto camerale annuale variabile (circa 53–120 euro secondo il decreto MIMIT dell’anno). Servono PEC e firma digitale (spesa indicativa da 35 euro).

Codice ATECO: quale scegliere per il tuo modello di dropshipping

Il codice ATECO definisce il “tipo” di attività. Impatta su coefficienti del regime forfettario, contributi e adempimenti. Scegli in base a cosa vendi e a come incassi, valutando quale codice ATECO è giusto per il dropshipping.

Se vendi beni a tuo nome, sei un commerciante al dettaglio via internet. Inquadra con 47.91.10. È l’e-commerce “indiretto”: spedizione fisica, incasso tuo, responsabilità di vendita tua.

Se fai intermediazione con provvigione (mandato senza rappresentanza), usa 46.19.02 o codici affini agli intermediari del commercio. Incassi una provvigione. Il bene lo vende giuridicamente il fornitore.

Attività di affiliazione/traffico pubblicitario

Se promuovi link di affiliazione e non vendi tu il bene, fai pubblicità/marketing. Inquadra con 73.11.02. In questo caso non è commercio. Fatturi prestazioni di servizi pubblicitari.

Questa distinzione è essenziale. La scelta sbagliata può portare a accertamenti su IVA e imposte. Verifica sempre il contratto con il fornitore e come avvengono incasso e fatturazione.

Regimi fiscali: forfettario o ordinario

Il regime forfettario è semplificato. Si applica a chi ha ricavi annui fino a 85.000 euro. Lo prevede la Legge 190/2014, commi 54–89, come modificata dalle Leggi di Bilancio 2023 e 2024 (consultabili su Normattiva).

Nel forfettario paghi un’imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni “nuova attività” (stessi commi della L. 190/2014). Applichi il principio di cassa, cioè paghi sulle somme incassate.

La base imponibile si calcola coi coefficienti di redditività: commercio al dettaglio 40%, intermediari del commercio 62%, servizi professionali come pubblicità 78% (allegati alla L. 190/2014 e provvedimenti MEF).

Regime ordinario e IRPEF 2026

Se superi i limiti o scegli la contabilità ordinaria, paghi l’IRPEF a scaglioni. Nel 2026 gli scaglioni sono 23% fino a 28.000 euro, 33% tra 28.001 e 50.000 euro, 43% oltre 50.000 euro. Riforma attuata con decreti della legge delega fiscale 111/2023 e successive leggi di bilancio.

In ordinario puoi dedurre costi e ammortamenti. Per le imprese minori si applica il principio di cassa “allargato” (Legge 232/2016). L’IVA si liquida periodicamente con detrazione sugli acquisti.

Se superi 100.000 euro in corso d’anno, il forfettario cessa immediatamente (norma introdotta dalla Legge di Bilancio 2023). Da quel momento scatta l’IVA e l’IRPEF ordinaria.

IVA nel dropshipping: Italia, UE e importazioni

La regola di base è nel DPR 633/1972 e nella Direttiva 2006/112/CE. Le vendite B2C in Italia di beni fisici sono imponibili IVA italiana, salvo regimi speciali.

Per vendite B2C verso consumatori UE esiste una soglia unica di 10.000 euro annui. Oltre la soglia l’IVA si applica nel Paese di destinazione. Puoi gestirla con l’OSS (One Stop Shop). Questa disciplina arriva dal “pacchetto e-commerce” UE del 2021, regolamento 282/2011 e modifiche, recepite dall’Agenzia delle Entrate.

Se spedisci da Paesi extra-UE a consumatori UE, l’IVA all’importazione sui pacchi fino a 150 euro si può gestire con l’IOSS (Import One Stop Shop). Per importi superiori restano dazio e IVA doganale, secondo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Marketplace e “fornitore presunto”

Alcuni marketplace possono essere considerati “fornitori presunti” ai fini IVA per specifiche operazioni B2C, secondo la Direttiva 2006/112/CE (art. 14-bis). In tal caso l’IVA B2C può essere curata dalla piattaforma. È fondamentale leggere le condizioni contrattuali.

Nel forfettario non detrai IVA. Ma resti soggetto passivo. Se fai vendite B2C UE oltre soglia, puoi usare l’OSS. Le istruzioni ufficiali sono nelle guide dell’Agenzia delle Entrate.

Fatturazione, corrispettivi e documenti

La fatturazione elettronica è ormai estesa anche ai forfettari. Lo ha previsto il DL 36/2022, con attuazione graduale e generalizzazione entro il 2024–2025. Nel 2026 tutti i forfettari emettono e-fatture quando è dovuta la fattura.

Nell’e-commerce indiretto B2C la fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente, e non si emette scontrino fiscale; valgono gli obblighi di memorizzazione e registrazione previsti dalle regole sui corrispettivi telematici e dai decreti MEF. Conserva sempre le evidenze degli incassi.

Per vendite B2B o su richiesta del cliente, emetti fattura elettronica via SDI. Per operazioni OSS/IOSS segui le specifiche tecniche e le liquidazioni trimestrali speciali.

Contributi INPS Gestione Commercianti

Chi vende beni al dettaglio rientra nella Gestione Commercianti INPS. Lo prevede la normativa su artigiani e commercianti (Legge 613/1966 e successive) e le circolari INPS annuali.

Paghi contributi fissi calcolati su un reddito minimale definito ogni anno da INPS. Oltre il minimale versi il 24,48% sull’eccedenza. Sulla parte che supera lo scaglione superiore l’aliquota sale al 25,48%. Le aliquote sono comunicate da INPS a inizio anno.

Se aderisci al forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi. L’opzione si chiede all’INPS e vale sia sui fissi che sui variabili. Non esiste, al 2026, una riduzione automatica del 50% per i primi 3 anni; eventuali esoneri sono temporanei e dipendono da leggi di bilancio e circolari INPS.

Scadenze e flussi di pagamento

I contributi fissi si pagano in quattro rate con scadenze trimestrali. I contributi variabili si versano con saldo e acconti, insieme alle imposte, entro giugno e novembre.

Un corretto piano di cassa evita sorprese. Calcola la soglia del minimale e simula l’eccedenza. Conserva margine anche per eventuali acconti maggiorati in caso di crescita.

Costi di apertura e mantenimento: panoramica

Apertura: ComUnica (bollo 17,50 euro, diritti 18,00 euro), diritto camerale annuale locale (circa 53–120 euro), PEC e firma digitale (da 35 euro). La SCIA al SUAP può essere gratuita o avere piccoli diritti di segreteria.

Mantenimento: imposta forfettaria 15% (o 5% per start-up idonee) sulla base forfettaria; in ordinario IRPEF 23–33–43% con deduzioni e detrazioni. Contributi INPS fissi e percentuali. Costi di tenuta contabile e gestione fiscale.

Aggiungi eventuali costi fiscali transfrontalieri: OSS/IOSS, pratiche doganali e rappresentanza indiretta se importi merci. Verifica sempre le soglie e le regole del Paese di destinazione.

Regola decisionale rapida

Come scegliere codice ATECO, regime IVA e adempimenti

Se vendi beni a tuo nome e incassi tu:

  • ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Forfettario con coefficiente 40% se rispetti i requisiti. SCIA commerciale al SUAP. Valuta OSS per B2C UE oltre 10.000 euro.

Se intermedii per conto del fornitore e incassi una provvigione:

  • ATECO 46.19.02 (intermediari del commercio). Fatturi provvigioni. Per il forfettario il coefficiente è 62%. L’IVA segue le regole dei servizi di intermediazione; OSS non si applica alla provvigione, ma potresti dover identificarti in altro Stato se il committente è estero B2C in casi particolari.

Se fai sola attività di affiliazione/pubblicità:

  • ATECO 73.11.02. È un servizio pubblicitario. Coefficiente forfettario 78%. Di solito niente SCIA commerciale. L’IVA segue le regole dei servizi elettronici/marketing; attenzione al luogo di tassazione con committenti esteri.

Se spedisci da extra-UE a consumatori UE:

  • Valuta IOSS per pacchi fino a 150 euro. Altrimenti IVA e dazi all’importazione. Se una piattaforma è “fornitore presunto”, può assolvere l’IVA B2C.

Nella scelta tra forfettario e ordinario, considera: margine lordo, costi deducibili, contributi, crescita attesa. Se il margine è alto e i costi pochi, il forfettario è spesso efficiente. Se i costi sono elevati e vuoi detrarre IVA, l’ordinario può convenire.

Riferimenti normativi utili (solo testuali)

Consulta Normattiva per: Legge 190/2014 (regime forfettario), Legge 197/2022 e Legge 213/2023 (soglie e uscite), DL 36/2022 (fatturazione elettronica). Per SCIA/SUAP vedi DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016. Per IVA-OSS/IOSS vedi Direttiva 2006/112/CE e Regolamento 282/2011 come modificati, oltre a guide dell’Agenzia delle Entrate. Per aliquote e minimali INPS vedi le circolari annuali INPS “Artigiani e Commercianti” e informazioni del Ministero del Lavoro. Per dazi e import vedi Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Scenario operativo ATECO consigliato Regime IVA e obblighi Tempistiche e scadenze
Vendita B2C solo in Italia con spedizione dal territorio nazionale 47.91.10 (commercio via internet) IVA italiana; forfettario senza detrazione IVA o ordinario con liquidazioni mensili/trimestrali; fattura su richiesta Apertura P.IVA e SCIA prima delle vendite; IVA periodica; imposte e contributi a giugno/novembre
Vendita B2C UE con volume annuo ≤ 10.000 euro 47.91.10 IVA italiana; monitoraggio soglia UE cumulata; nessun OSS obbligatorio Verifica soglia su base annua; aggiorna condizioni di vendita se ti avvicini al limite
Vendita B2C UE con volume annuo > 10.000 euro 47.91.10 IVA del Paese di destinazione; consigliato OSS per liquidazione unica trimestrale Registrazione OSS prima del superamento; dichiarazioni OSS trimestrali
Import diretto extra-UE verso consumatori UE (pacchi fino a 150 euro) 47.91.10 IVA all’importazione; possibile IOSS; dazio secondo tariffa doganale IOSS prima dell’operatività; gestione doganale in tempo reale con vettori
Intermediazione con provvigione (mandato senza rappresentanza) 46.19.02 Fatturi provvigione; IVA servizi di intermediazione; niente OSS per la provvigione Contratto di intermediazione alla partenza; liquidazioni IVA per servizi se in ordinario

FAQ

Serve sempre la SCIA per il dropshipping o basta aprire la Partita IVA?

Dipende dall’inquadramento. Se vendi beni al dettaglio online con ATECO 47.91.10, la SCIA commerciale al SUAP è necessaria prima di iniziare. La SCIA comunica al Comune l’avvio dell’attività di commercio al dettaglio via internet, come previsto da DPR 160/2010 e D.Lgs. 222/2016. Se invece svolgi sola intermediazione (ATECO 46.19.02) o servizi pubblicitari/affiliazioni (ATECO 73.11.02), nella maggior parte dei Comuni non è richiesta la SCIA commerciale, perché non vendi beni al dettaglio. Resta comunque l’obbligo di apertura Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e INPS, oltre a PEC e firma digitale per le pratiche. Verifica sempre il regolamento comunale: alcuni SUAP chiedono comunicazioni anche per siti vetrina o per variazioni dell’insegna online.

Nel regime forfettario posso usare l’OSS per vendite B2C in altri Paesi UE?

Sì. Anche i contribuenti in forfettario sono soggetti passivi IVA ai fini UE. Se superi la soglia unica di 10.000 euro annui per le vendite a distanza intracomunitarie, puoi registrarti all’OSS e versare lì l’IVA dovuta ai vari Paesi. Non detrai l’IVA sugli acquisti interni perché resti in forfettario, ma assolvi l’IVA estera dovuta sui corrispettivi B2C. Le regole derivano dalla Direttiva 2006/112/CE e dal pacchetto e-commerce UE, con istruzioni operative nelle guide dell’Agenzia delle Entrate. Ricorda che l’OSS richiede dichiarazioni trimestrali dedicate, scadenze puntuali e un sistema per distinguere le aliquote dei Paesi di destinazione. Se resti sotto i 10.000 euro UE complessivi, l’IVA resta italiana e l’OSS non serve.

Qual è il coefficiente di redditività corretto per il dropshipping in forfettario?

Non esiste un coefficiente “unico” per il dropshipping. Dipende dal codice ATECO e dal modello operativo. Se vendi beni al dettaglio online (ATECO 47.91.10) il coefficiente è 40%: paghi l’imposta sostitutiva sul 40% dei ricavi incassati. Se fai intermediazione commerciale (ATECO 46.19.02) è 62% e si applica alle provvigioni incassate. Se svolgi servizi pubblicitari/affiliazioni (ATECO 73.11.02) è 78%. I coefficienti sono indicati nella Legge 190/2014 e nei relativi allegati, consultabili su Normattiva. Scegliere l’ATECO giusto è cruciale: un ATECO “servizi” con coefficiente 78% su un modello che in realtà è vendita al dettaglio porterebbe a pagare più imposte del dovuto e a rischi di riqualificazione in caso di controllo.

Come si calcolano i contributi INPS per chi fa dropshipping e quali agevolazioni esistono?

Chi vende beni con ATECO commerciale si iscrive alla Gestione Commercianti INPS. Paghi contributi fissi calcolati su un reddito minimale che l’INPS aggiorna ogni anno con circolare (importo annuo frazionabile in quattro rate). Se il reddito d’impresa supera il minimale, versi anche contributi percentuali sulla parte eccedente: 24,48% fino a una soglia e 25,48% oltre la soglia superiore comunicata annualmente da INPS. Se sei nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% sia sui contributi fissi che su quelli variabili. L’agevolazione va richiesta all’INPS e comporta anche una minore copertura contributiva. Al 2026 non è attivo un taglio automatico del 50% per i primi tre anni: eventuali esoneri sono legati a specifiche leggi di bilancio e vanno verificati sulla circolare INPS dell’anno. Se operi come puro pubblicitario con ATECO 73.11.02, l’inquadramento previdenziale può essere diverso: spesso Gestione Separata INPS, salvo casi in cui l’organizzazione tipica del commercio porti alla Gestione Commercianti. L’inquadramento previdenziale va valutato caso per caso con riferimento alle istruzioni INPS e al Ministero del Lavoro.

Fattura, scontrino e corrispettivi: cosa devo emettere per le vendite online?

Nell’e-commerce indiretto B2C la fattura non è obbligatoria salvo richiesta del cliente. Non si emette scontrino fiscale tradizionale. Si applicano le regole di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di registrazione degli incassi, secondo i decreti MEF e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Se il cliente chiede la fattura, devi emettere fattura elettronica via SDI anche in forfettario (obbligo esteso dal DL 36/2022). Per B2B e per operazioni estere possono valere obblighi documentali aggiuntivi, inclusi esterometro e specifiche per l’OSS/IOSS. Se vendi tramite marketplace che agisce come “fornitore presunto”, la piattaforma potrebbe assolvere l’IVA nei confronti del consumatore e tu fatturerai alla piattaforma secondo il contratto. In ogni caso conserva i log ordini, le ricevute di pagamento e le evidenze di spedizione: sono prove chiave in caso di controllo fiscale o doganale.

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