Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se vendi saltuariamente oggetti tuoi, paghi solo le commissioni del marketplace. Se acquisti per rivendere in modo continuativo, serve Partita IVA, ATECO 47.91.10, SCIA, gestione IVA/IRPEF e contributi INPS.
- Partita IVA obbligatoria quando l’attività è organizzata, continuativa o con acquisti finalizzati alla rivendita. Riferimento: definizione di impresa nel DPR 633/1972 e nel TUIR (DPR 917/1986).
- Per il retail online si usa ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). SCIA al SUAP, ComUnica, iscrizione CCIAA e Gestione Commercianti INPS. Riferimenti: L. 241/1990 art. 19, D.Lgs. 222/2016, L. 580/1993.
- Fisco: forfettario (15% o 5% start-up, coefficiente 40%) o ordinario con IRPEF progressiva (23%-33%-43% 2026, oltre addizionali). Contributi INPS fissi + variabili. Riferimenti: L. 190/2014, L. 197/2022, circolari INPS.
Privato occasionale vs venditore abituale: cosa cambia davvero
La vendita occasionale riguarda la cessione sporadica di beni personali già posseduti, senza organizzazione d’impresa. In questo caso non apri la Partita IVA né versi contributi.
Diventi venditore abituale quando acquisti beni per rivenderli, quando la vendita è continuativa e organizzata, o quando usi strumenti tipici di impresa (magazzino, listini, pubblicità, assistenza clienti). In questi casi la Partita IVA è obbligatoria.
Fonti normative testuali: definizione di esercizio d’impresa nel DPR 633/1972 e nel DPR 917/1986 (TUIR), consultabili su Normattiva. Prassi dell’Agenzia delle Entrate su commercio elettronico indiretto.
Regola decisionale rapida
Segui questi nessi logici pratici:
- Se vendi, in modo saltuario, oggetti usati del tuo patrimonio e non compri per rivendere, allora operi come privato e non serve la Partita IVA.
- Se compri beni con l’obiettivo di rivenderli, anche online, allora l’attività è commerciale. Serve la Partita IVA, anche se inizi “in piccolo”.
- Se le vendite sono regolari (es. ogni mese), se curi inserzioni, stock, customer care e promozioni, allora l’attività è abituale e organizzata. Serve la Partita IVA.
- Se spedisci all’estero o usi il marketplace come canale principale di reddito, trattala come impresa: struttura IVA (OSS/IOSS), contabilità, adempimenti.
Forma giuridica, codice ATECO e avvio operativo
Per iniziare in modo snello scegli di solito la ditta individuale. Per il commercio al dettaglio online usa il codice ATECO 47.91.10 (commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto via internet). Questo codice copre la vendita online multibrand e multicategoria.
Attenzione: i codici 47.12.xx (esercizi specializzati in sede fissa, come scarpe o cosmetici) valgono per negozi fisici. Per un negozio digitale su marketplace, 47.91.10 è la scelta corretta.
Se vendi prodotti regolamentati (es. alimenti, cosmetici, integratori, elettronica soggetta a RAEE), potrebbero servire ulteriori requisiti o comunicazioni specifiche previsti da norme di settore.
Adempimenti di avvio: cosa fare e in che ordine
- ComUnica: pratica unica telematica per apertura Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese/REA (CCIAA) e iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Base: L. 580/1993, disciplina Registro Imprese.
- SCIA per commercio al dettaglio via internet allo Sportello SUAP del Comune dove ha sede l’attività. Effetto immediato, con controlli successivi. Basi: L. 241/1990 art. 19 e D.Lgs. 222/2016 (SCIA 2).
- PEC e firma digitale per comunicazioni con PA e CCIAA.
- Eventuali abilitazioni/adempimenti settoriali (es. notifica sanitaria per alimenti, responsabile cosmetici, iscrizioni ambientali per RAEE/CONAI). Fonti: Ministero della Salute, Reg. (CE) 1223/2009 per cosmetici, D.Lgs. 49/2014 RAEE, D.Lgs. 152/2006 e CONAI per imballaggi.
IVA, fatture e vendite nazionali/estere nel commercio online
Nel commercio elettronico indiretto B2C (spedisci merce fisica al cliente), non devi emettere scontrino o ricevuta fiscale. Emetti fattura solo su richiesta entro 12 giorni. Registri i corrispettivi nel registro previsto dall’art. 24 del DPR 633/1972. Riferimenti: art. 22 DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Fatturazione elettronica 2026: cosa devi sapere
La fattura elettronica è obbligatoria per i titolari di Partita IVA residenti, salvo specifiche esclusioni. Base: D.Lgs. 127/2015 e successive estensioni (incl. DL 36/2022). Nel B2C resta emessa solo se il cliente la chiede. Nel B2B e verso la PA è obbligatoria.
Molti operatori scelgono comunque di fatturare elettronicamente anche ai privati per automatizzare la contabilità e allineare le vendite ai sistemi gestionali.
Vendite verso l’UE: soglia 10.000 euro e OSS
Se sommi vendite a distanza B2C verso altri Stati UE e servizi TBE e resti sotto 10.000 euro annui, applichi l’IVA italiana. Se superi la soglia o opti da subito, applichi l’IVA del Paese del cliente e puoi usare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e versare in un’unica piattaforma.
Fonti: Direttiva UE 2017/2455, Direttiva UE 2019/1995, Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2026; recepimento in Italia nel DPR 633/1972, Titolo XII, Capo II (regimi speciali OSS), come modificato dal D.Lgs. 83/2021.
Importazioni extra-UE e IOSS
Per spedizioni verso l’UE con beni importati di valore fino a 150 euro, il regime IOSS consente di riscuotere l’IVA al check-out e semplificare lo sdoganamento. Sopra 150 euro si applicano dazi e IVA in dogana secondo il Codice Doganale dell’Unione.
In alcuni casi il marketplace può essere “fornitore presunto” e riscuotere l’IVA al posto tuo. Fonti: Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, come modificato; pacchetto e-commerce 2021.
Regimi fiscali: forfettario o ordinario
Regime forfettario: semplice e spesso conveniente all’inizio
Cos’è: un regime agevolato per persone fisiche con ricavi annui entro 85.000 euro. Base normativa: art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificati nel tempo (L. 145/2018, L. 197/2022).
- Aliquota: imposta sostitutiva 15%. Ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti di “nuova attività”.
- Reddito: incassi x coefficiente di redditività. Per il retail online il coefficiente è 40% (ATECO commercio al dettaglio).
- Contributi: deducibili dal reddito forfettario. Puoi chiedere la riduzione INPS del 35% (agevolazione su domanda; fonti: L. 190/2014 e circolari INPS).
- IVA: non addebiti l’IVA in fattura e non la detrai. Applichi comunque regole OSS/IOSS se necessario.
Esempio: incassi 20.000 euro, coefficiente 40% = 8.000. Se l’anno scorso hai versato 2.000 euro di INPS, base imponibile 6.000. Imposta 15% = 900 euro (o 5% = 300 euro per start-up). Addizionali regionali e comunali non si applicano perché l’imposta è sostitutiva.
Regime ordinario (semplificato): più adatto quando cresci
Cos’è: regime naturale quando superi soglie o ti conviene detrarre l’IVA e dedurre costi reali. Determinazione per cassa per imprese minori. Fonti: TUIR (DPR 917/1986) e DL 193/2016.
- IRPEF progressiva 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Si sommano addizionali regionali e comunali. Riferimento: Legge di bilancio 2026 e TUIR.
- IVA: addebiti e versi IVA, puoi detrarre quella sugli acquisti. Liquidazioni mensili o trimestrali.
- Costi: deduci spese inerenti (acquisti, imballaggi, spedizioni, commissioni marketplace, pubblicità, software, consulenze) e i contributi INPS.
Esempio: imponibile IRPEF 70.000 euro (incassi 90.000, costi 20.000). Applichi aliquote per scaglioni, aggiungi addizionali. L’IVA la gestisci a parte in liquidazione periodica.
Contributi INPS Gestione Commercianti
I commercianti pagano contributi fissi sul minimale di reddito e contributi variabili sulla quota eccedente. Gli importi esatti variano ogni anno con circolare INPS (fonti: circolari INPS consultabili anche dal portale del Ministero del Lavoro).
- Contributi fissi: dovuti anche con reddito zero, in 4 rate trimestrali (maggio, agosto, novembre, febbraio).
- Contributi eccedenti: aliquota ordinaria intorno al 24% sulla parte di reddito oltre il minimale; aliquota leggermente più alta oltre un ulteriore scaglione.
- Agevolazione forfettari: riduzione del 35% su richiesta, valida sia su fissi sia su variabili.
In sede di dichiarazione IRPEF i contributi si deducono dal reddito. Questo riduce la base imponibile su cui calcoli le imposte.
Obblighi extra-fiscali: consumatori, privacy e prodotto
Per le vendite a distanza devi rispettare il Codice del Consumo: informazioni chiare su venditore, prezzi, spese, tempi di consegna; diritto di recesso di 14 giorni; garanzia legale di conformità. Fonte: D.Lgs. 206/2005.
Se tratti dati personali (es. newsletter o CRM esterno), applica il GDPR: informativa, base giuridica, misure di sicurezza. Fonte: Reg. (UE) 2016/679.
Controlla gli obblighi di filiera: RAEE per elettronica (D.Lgs. 49/2014), pile e accumulatori (D.Lgs. 188/2008), imballaggi e contributo CONAI (D.Lgs. 152/2006). Per cosmetici vale il Reg. (CE) 1223/2009.
| Scenario | Partita IVA richiesta? | Adempimenti iniziali | IVA e fatture | Contributi e imposte | Tempistiche tipiche |
|---|---|---|---|---|---|
| Privato che vende oggetti usati in modo sporadico | No | Nessuno, salvo regole del marketplace | Nessuna fattura; cessione tra privati | Nessuna imposta per beni personali; controlla eventuali plusvalenze particolari | Immediato |
| Venditore abituale solo Italia (retail online) | Sì (ditta individuale) | ComUnica, CCIAA/REA, INPS, SCIA SUAP, PEC/firma | IVA italiana; fattura su richiesta; registro corrispettivi | Forfettario 15%/5% su 40% ricavi o ordinario IRPEF 23%-33%-43% + INPS | 3-10 giorni lavorativi dall’avvio pratiche |
| Vendite B2C verso UE (sopra soglia 10.000 euro o con opzione) | Sì | Come sopra + adesione OSS (opzionale ma consigliata) | IVA del Paese del cliente tramite OSS | Imposte come da regime scelto + INPS | OSS attivo dal trimestre successivo all’adesione |
| Importazioni extra-UE verso clienti UE (spedizioni ≤ 150 €) | Sì | Come sopra + eventuale IOSS | IVA riscossa al checkout (IOSS) o in dogana | Imposte come da regime + oneri doganali se dovuti | IOSS attivo dopo attribuzione identificativo |
| Dropshipping con stock in magazzino UE estero | Sì; possibile identificazione IVA estera | Come sopra + valutare identificazione IVA nel Paese di stoccaggio | IVA del Paese di partenza/destinazione; OSS non copre tutte le casistiche di stock estero | Imposte in Italia; IVA/dichiarazioni nel Paese estero se richieste | Variabile: da 2 a 6 settimane per posizioni estere |
FAQ
1) Quante vendite posso fare come privato senza aprire la Partita IVA?
La legge non fissa un numero esatto di vendite. Conta la sostanza: se vendi beni già tuoi, in modo sporadico, senza comprare per rivendere e senza organizzazione d’impresa, resti nel perimetro “privato”. Se invece acquisti merce con l’obiettivo di rivenderla, predispone stock, fai promozione continuativa e gestisci un flusso regolare di ordini, allora eserciti attività d’impresa. In quel caso la Partita IVA è necessaria anche con volumi inizialmente modesti. Le definizioni di impresa ai fini IVA e reddituali si trovano nel DPR 633/1972 e nel TUIR (DPR 917/1986), consultabili su Normattiva. In pratica: una vendita ogni tanto di oggetti usati è ok; una vetrina aggiornata, scorte e acquisti dedicati richiedono l’apertura della posizione fiscale.
2) Qual è il codice ATECO giusto per vendere online e cosa succede se tratto più categorie?
Per il commercio al dettaglio via internet usa ATECO 47.91.10. È ampio e copre la vendita online di prodotti diversi. I codici 47.12.xx indicano negozi fisici specializzati (scarpe, cosmetici ecc.) e non sono l’opzione tipica per un negozio digitale. Se vendi più categorie non devi aprire più codici, salvo settori con regole speciali (es. alimenti, cosmetici, integratori, elettronica RAEE). In tal caso potresti dover integrare l’oggetto sociale/attività nel Registro Imprese e rispettare comunicazioni o abilitazioni specifiche previste da normative settoriali (Reg. 1223/2009 per cosmetici, D.Lgs. 49/2014 RAEE, D.Lgs. 152/2006 e contributo CONAI per imballaggi). La scelta del codice ATECO influenza il coefficiente di redditività nel forfettario (40% per il retail) e a volte i contributi INPS.
3) Devo applicare l’IVA estera quando vendo in altri Paesi UE? Come funziona l’OSS?
Sotto la soglia unica UE di 10.000 euro annui (somma di vendite a distanza B2C intra-UE e servizi TBE), puoi restare con IVA italiana. Superata la soglia, o se opti fin da subito, applichi l’IVA del Paese del consumatore. Per semplificare, puoi aderire all’OSS: dichiari in un portale unico le vendite verso gli altri Stati membri e versi le relative imposte, evitando identificazioni IVA multiple. L’OSS non copre le casistiche di stock fisico detenuto in un altro Stato membro: in quel caso spesso serve una posizione IVA locale. Le basi sono nella Direttiva UE 2017/2455, nella Direttiva UE 2019/1995 e nel DPR 633/1972 (Titolo XII, Capo II), come modificato dal D.Lgs. 83/2021. Per importazioni extra-UE con beni fino a 150 euro, valuta l’IOSS, che sposta l’IVA al check-out e accelera lo sdoganamento.
4) Devo emettere scontrini o fatture per ogni ordine online? E la fattura elettronica vale anche per i privati?
Nell’e-commerce indiretto B2C non emetti scontrino o ricevuta fiscale. Registri i corrispettivi nel registro previsto dall’art. 24 DPR 633/1972 e emetti fattura solo se il cliente la chiede, entro 12 giorni dall’operazione. La fatturazione elettronica, in base al D.Lgs. 127/2015 e ai successivi ampliamenti (incluso DL 36/2022), è obbligatoria per i soggetti IVA. Nel B2B e verso la PA è sempre elettronica. Nel B2C la emetti solo a richiesta del cliente, ma molti operatori la usano comunque per automatizzare processi e riconciliazioni. Se vendi anche a imprese o professionisti, organizza il gestionale in modo da distinguere B2B e B2C e inviare correttamente i documenti al Sistema di Interscambio.
5) Quanto pago di INPS e come incidono i contributi sulle tasse? Ci sono agevolazioni?
I commercianti versano contributi fissi annui (dovuti anche a reddito zero) e contributi percentuali sulla quota di reddito che supera il minimale. Ogni anno l’INPS pubblica gli importi aggiornati con una circolare. Le scadenze dei contributi fissi sono trimestrali; i variabili si pagano con saldo e acconti IRPEF. I contributi si deducono dal reddito: nel forfettario li sottrai alla base calcolata con il coefficiente; nell’ordinario li deduci tra i costi. Esiste la riduzione del 35% per chi è nel forfettario, su domanda, che abbassa l’importo dovuto. Attenzione: la riduzione aiuta la cassa ma comporta minori accrediti ai fini pensionistici. Per i dettagli fai riferimento alle circolari INPS e, per la base normativa generale, alla L. 190/2014 e alle disposizioni consultabili su Normattiva e sul portale del Ministero del Lavoro.
