Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il credito d’imposta 6% per beni strumentali ordinari non è più attivo per nuovi acquisti; resta utilizzabile per investimenti 2020–2022 correttamente documentati e messi in funzione nei termini, tramite compensazione in F24 in quote annuali.
- Finestra temporale chiusa: agevolazione 6% valida per investimenti ordinari fino al 31 dicembre 2022 (con ordini e acconti 20% entro i termini e consegna entro il 30 giugno 2023).
- Utilizzo del credito: compensazione in F24 in quote annuali; anche per i forfettari; decorre dall’entrata in funzione del bene; base di calcolo come da TUIR.
- Requisiti e prove: beni nuovi, strumentali e non esclusi; fatture con dicitura normativa; esclusi veicoli art. 164 TUIR, fabbricati, beni a coefficiente inferiore al 6,5%.
Cos’è il credito d’imposta beni strumentali ordinari al 6% e qual è lo stato al 2026
Il credito d’imposta per beni strumentali “ordinari” è l’incentivo che ha sostituito super e iper-ammortamento. È stato introdotto dalla Legge 160/2019, articolo 1, commi 184–197, consultabile su Normattiva, e potenziato dalla Legge 178/2020, articolo 1, commi 1051–1063, anch’essa su Normattiva.
La misura ha riconosciuto un credito d’imposta sia per beni materiali che immateriali non 4.0, cioè senza requisiti di interconnessione, con aliquote variate per anno. La gestione operativa è stata chiarita dall’Agenzia delle Entrate con la Circolare 9/E del 23 luglio 2021.
Ad agosto 2026 la finestra per maturare nuovi crediti “ordinari” è chiusa. Restano utilizzabili le quote residue dei crediti già maturati per investimenti effettuati entro i termini di legge. Le politiche industriali attive oggi si concentrano su Transizione 4.0 e, per il biennio 2024–2025, su Transizione 5.0 (Decreto-Legge 19/2024 convertito in Legge 56/2024; fonti su Normattiva e Ministero delle Imprese e del Made in Italy).
Aliquote e periodi di validità
Il quadro sintetico, con fonti su Normattiva:
Per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o entro il 30 giugno 2021 con ordine e acconto almeno del 20% entro il 31 dicembre 2020), Legge 160/2019: credito 6%, utilizzabile in cinque quote annuali, su beni materiali e immateriali ordinari.
Per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (o entro il 30 giugno 2022 con ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2021), Legge 178/2020: credito 10% per beni ordinari. Utilizzo di norma in tre quote annuali; per soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni, per investimenti 2021 il credito ordinario è fruibile in un’unica quota annuale.
Per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o entro il 30 giugno 2023 con ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2022), Legge 178/2020 come modificata dalla Legge 234/2021: credito 6% per beni ordinari, utilizzabile in tre quote annuali.
Dopo il 31 dicembre 2022 non sono previsti nuovi crediti “ordinari” 6%. La Legge 197/2022 e le misure successive hanno confermato il focus su beni 4.0 e poi sul nuovo schema 5.0.
Chi può beneficiarne
Possono beneficiare del credito imprese residenti e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, esercenti arti e professioni, inclusi i contribuenti in regime forfettario. Non rileva la forma giuridica né il settore, salvo i casi di esclusione normativa.
La titolarità spetta al soggetto che sostiene l’investimento ed entra in possesso del bene. In caso di leasing, il credito spetta all’utilizzatore, calcolato sul costo sostenuto dal locatore al netto di oneri finanziari; fonti: Legge 160/2019 e Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021.
Beni agevolabili ed esclusioni
Per bene strumentale si intende un bene necessario e utilizzato in modo durevole per svolgere l’attività. Esempi: attrezzature professionali, arredi d’ufficio, macchinari, computer, software gestionali “standard”. Sono esclusi i beni usati: devono essere nuovi di fabbrica.
Le principali esclusioni normative, richiamate dalla Legge 160/2019:
- Veicoli e altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164 del TUIR.
- Fabbricati e costruzioni.
- Beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (da Tabelle ministeriali).
- Beni gratuitamente devolvibili di imprese operanti in concessione e a tariffa in settori quali energia, acqua, trasporti, infrastrutture, poste, telecomunicazioni, raccolta e smaltimento rifiuti.
Attenzione: il 6% “ordinario” ha riguardato anche alcuni beni immateriali non 4.0, come software non interconnessi, per le finestre temporali previste dalla Legge 178/2020. I beni 4.0 (materiali e immateriali) seguono invece aliquote e regole diverse, con necessità di interconnessione e, per i materiali 4.0, perizia o attestazione tecnica.
Requisiti documentali e diciture in fattura
Per tutti gli investimenti agevolati è obbligatorio che le fatture e gli altri documenti di acquisto riportino la dicitura che richiama la norma istitutiva del credito d’imposta (indicazione dell’articolo e della legge). Se manca, si può integrare la fattura con annotazione interna. Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021.
Serve inoltre conservare ordini, conferme, bonifici o quietanze che provano data e acconto del 20% quando richiesto, documentazione di consegna e verbale di entrata in funzione. Per i beni ordinari non è richiesta perizia; resta necessaria la tracciabilità dei pagamenti e la prova della novità del bene.
Come si calcola la base e un esempio pratico
La base di calcolo è il costo di acquisizione ai sensi dell’articolo 110 del TUIR: prezzo, oneri accessori di diretta imputazione, spese di trasporto e installazione. L’IVA si esclude se detraibile; se non è detraibile, rientra nel costo.
Per i forfettari l’IVA non è detraibile, quindi la base è il costo lordo pagato. Esempio: un fotografo acquista una fotocamera a 2.000 euro IVA inclusa nel 2022. Il credito è 2.000 x 6% = 120 euro. Il credito si usa in tre quote da 40 euro a partire dall’anno in cui la macchina entra in funzione.
Modalità e tempi di utilizzo in compensazione
Il credito si usa esclusivamente in compensazione tramite modello F24, senza limiti di utilizzo annuali specifici oltre alla quota. Per i beni ordinari:
- Investimenti 2020: cinque quote annuali di pari importo, a partire dall’anno di entrata in funzione del bene. Fonte: Legge 160/2019.
- Investimenti 2021: tre quote annuali, con possibilità di unica quota per soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni. Fonte: Legge 178/2020.
- Investimenti 2022: tre quote annuali. Fonte: Legge 178/2020 come modificata dalla Legge 234/2021.
La compensazione avviene con i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate; vanno indicati anno di entrata in funzione, quota di competenza e importi esatti. Il credito può compensare imposte e contributi dovuti, anche per chi è in regime forfettario.
Regola decisionale rapida
Stabilisci subito se hai diritto e come usare il 6%
Se l’investimento è stato effettuato nel 2020, o con ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2020 e consegna entro il 30 giugno 2021, allora puoi aver maturato il 6% con utilizzo in cinque quote.
Se l’investimento è stato effettuato nel 2021, o con ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2021 e consegna entro il 30 giugno 2022, allora puoi aver maturato il 10% con utilizzo in tre quote; se avevi ricavi/compensi sotto i 5 milioni e l’acquisto è del 2021, potevi usare il credito in un’unica quota.
Se l’investimento è stato effettuato nel 2022, o con ordine e acconto 20% entro il 31 dicembre 2022 e consegna entro il 30 giugno 2023, allora hai maturato il 6% con utilizzo in tre quote.
Se l’investimento è successivo al 31 dicembre 2022 e non rientra nelle misure 4.0 o 5.0, non matura alcun credito “ordinario” 6%. Verifica se puoi accedere a Transizione 4.0 o 5.0 secondo i requisiti tecnici ed energetici vigenti.
In tutti i casi controlla: bene nuovo, non escluso; fattura con dicitura di legge; prova di entrata in funzione entro l’anno; documenti di ordine/acconto se hai usato la “prenotazione”. Se uno solo di questi elementi manca, il credito è a rischio in tutto o in parte.
Interazione con Transizione 4.0 e 5.0 e cumulabilità
Non confondere categorie, requisiti e perizie
I beni 4.0 hanno aliquote e regole specifiche e richiedono interconnessione ai sistemi aziendali. Per i beni materiali 4.0 serve una perizia o attestazione. I beni ordinari al 6% non richiedevano perizia e non necessitavano di interconnessione. Le due categorie sono alternative sullo stesso bene.
Il piano Transizione 5.0, in vigore per investimenti 2024–2025, riconosce crediti per progetti che generano risparmi energetici, con requisiti tecnici e certificazioni. Non ripristina il 6% per i beni ordinari. Le fonti sono su Normattiva e sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Cumulabilità
Il credito beni ordinari è cumulabile con altri incentivi che insistono sui medesimi costi, nei limiti del costo sostenuto e dei massimali previsti dalle norme applicabili e dalla disciplina sugli aiuti di Stato. La Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021 chiarisce le regole generali di cumulo. Verifica sempre bandi regionali o contributi in conto impianti per evitare superamenti.
Errori frequenti, controlli e come rimediare
Criticità tipiche
Mancanza della dicitura normativa in fattura: è sanabile con integrazione della fattura, datata e sottoscritta, da conservare con i documenti dell’investimento. La circolare 9/E lo ritiene un requisito formale sanabile.
Acquisto di beni usati o di beni esclusi: in questi casi il credito non spetta. Se già fruito, va restituito con interessi e sanzioni, salvo ravvedimento operoso.
Errore sulla finestra temporale: senza ordine e acconto del 20% entro il 31 dicembre dell’anno previsto, la consegna oltre le date di coda fa decadere l’agevolazione per quell’anno.
Decorrenza della fruizione: per i beni ordinari, la quota decorre dall’anno di entrata in funzione. Anticipare la compensazione prima di tale momento espone a recuperi.
Per i forfettari: calcolo base al lordo IVA non recuperabile. Spesso si calcola per errore sul prezzo al netto IVA; è sbagliato se l’IVA non è detraibile.
Impatti per i contribuenti in regime forfettario
Uso pratico del credito e registrazioni
Nel regime forfettario non deduci i costi analiticamente; il reddito si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi. Tuttavia puoi usare i crediti d’imposta in compensazione in F24 per ridurre imposte e contributi dovuti.
Per i beni strumentali superiori a 516,46 euro è buona prassi tenere un registro dei cespiti (anche se il forfettario ha obblighi contabili semplificati). Serve come prova di entrata in funzione, storicizza gli investimenti e aiuta in caso di controllo.
Documenti minimi da conservare: fattura con dicitura di legge, ordini/acconti, DDT o verbali di consegna, prova di entrata in funzione, eventuale contratto di leasing e piano finanziario.
Vademecum operativo
Checklist prima di compensare
- Verifica anno dell’investimento e rispetto delle scadenze di prenotazione e consegna.
- Controlla che il bene sia nuovo, strumentale e non escluso dalle norme.
- Accerta la corretta base di calcolo e ricalcola l’aliquota dell’anno di riferimento.
- Prepara la quota annuale spettante e compila l’F24 con il codice tributo corretto, indicando anno di riferimento e importo della quota.
- Archivia tutta la documentazione a supporto, inclusa l’eventuale integrazione di fattura.
| Scenario | Aliquota e platea | Base di calcolo e beni ammessi | Utilizzo del credito | Documenti obbligatori | Tempistiche e ultima quota |
|---|---|---|---|---|---|
| Investimenti 2020 (Legge 160/2019) | 6% beni ordinari; imprese e professionisti, inclusi forfettari | Costo ai sensi art. 110 TUIR; bene nuovo; esclusi veicoli art. 164 TUIR, fabbricati, beni con coeff. ammortamento < 6,5% | 5 quote annuali dall’entrata in funzione; compensazione in F24 | Fattura con dicitura di legge; prova pagamento; DDT; verbale entrata in funzione; ordine/acconto 20% se consegna entro 30/06/2021 | Ultima quota nel 2025 o 2026 a seconda dell’entrata in funzione |
| Investimenti 2021 (Legge 178/2020) | 10% beni ordinari; unica quota se ricavi/compensi ≤ 5 mln | Stesse regole sui beni; include software non 4.0 | 3 quote annuali; eccezione unica quota per piccoli soggetti | Fattura con dicitura; prenotazione con acconto 20% se consegna entro 30/06/2022 | Ultima quota nel 2023, 2024 o 2025 a seconda della scelta e dell’entrata in funzione |
| Investimenti 2022 (Legge 178/2020 come modificata) | 6% beni ordinari; tutti i soggetti ammessi | Costo secondo TUIR; IVA inclusa se indetraibile (es. forfettari) | 3 quote annuali dall’entrata in funzione | Fattura con dicitura; ordine e acconto 20% entro 31/12/2022 se consegna entro 30/06/2023 | Ultima quota nel 2025, 2026 o 2027 a seconda dell’entrata in funzione |
| Leasing operativo/finanziario | Credito all’utilizzatore; aliquote come da anno dell’investimento | Base sul costo del bene sostenuto dal locatore, esclusi oneri finanziari | Quote come da anno; decorrenza da entrata in funzione | Contratto di leasing; fatture canoni; documento costo del bene | Allineata al calendario dell’investimento e all’entrata in funzione |
| Investimenti dal 2023 in poi (non 4.0/5.0) | Nessun 6% ordinario attivo | Valuta piani 4.0 o 5.0 se ricorrono i requisiti tecnici/energetici | Nessuna fruizione per beni ordinari acquistati dopo il 31/12/2022 | Per 4.0/5.0 servono documenti e certificazioni specifiche | Scadenze secondo le nuove misure; non applicabile il 6% ordinario |
FAQ
Ho comprato un bene a novembre 2022 e l’ho messo in funzione a gennaio 2023. Ho diritto al 6%? Da quando uso il credito?
Sì, se l’investimento soddisfa i requisiti della Legge 178/2020, come modificata dalla Legge 234/2021, e se il bene è nuovo, strumentale e non escluso. L’acquisto nel 2022 rientra nell’aliquota 6%. La decorrenza della fruizione non è la data di fattura, ma l’anno di entrata in funzione del bene. Quindi, se il bene entra in funzione nel 2023, usi la prima quota nel 2023. Il credito si utilizza in tre quote annuali di pari importo. Ricorda di avere sulla fattura la dicitura che richiama la norma e di conservare documenti di ordine, pagamento e consegna. Se la consegna è avvenuta nel 2023, verifica anche di aver effettuato entro il 31 dicembre 2022 l’ordine vincolante e l’acconto del 20%, come richiesto dalla legge per sfruttare la “finestra lunga” fino al 30 giugno 2023. Fonti: Normattiva e Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021.
Sono in regime forfettario: posso usare il credito? Come si calcola la base e come si compensa?
Sì. La misura spetta anche ai lavoratori autonomi in regime forfettario. Il regime forfettario non consente la detrazione dell’IVA e non prevede la deduzione analitica dei costi; tuttavia i crediti d’imposta si possono utilizzare in compensazione tramite F24 per ridurre imposta sostitutiva e contributi, nei limiti della quota annuale spettante. La base di calcolo è il costo complessivo del bene determinato secondo l’articolo 110 del TUIR. Per il forfettario, poiché l’IVA è indetraibile, il costo è considerato al lordo dell’IVA. Esempio: costo 2.000 euro IVA inclusa nel 2022; credito 6% = 120 euro, fruibile in tre quote da 40 euro. Compili l’F24 con il codice tributo istituito per il credito beni strumentali e indichi l’anno di entrata in funzione del bene e l’importo della quota. Fonti: Normattiva e Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021.
La fattura non riporta il riferimento di legge: perdo il diritto al credito o posso rimediare?
La legge richiede che le fatture e i documenti di acquisto riportino il riferimento all’articolo di legge che disciplina il credito d’imposta. La mancanza è un vizio formale che può essere sanato. Puoi integrare la fattura con un’annotazione che riporta il richiamo normativo esatto (ad esempio “Acquisto effettuato ai sensi dell’articolo 1, commi …, Legge …, credito d’imposta beni strumentali”). L’integrazione va datata, firmata e conservata con la fattura e gli altri documenti dell’investimento. Se l’Agenzia delle Entrate chiede prove, la documentazione integrata dimostra la conformità. Se invece mancano i requisiti sostanziali (bene usato, bene escluso, acconto non versato entro i termini), l’integrazione non basta. Fonte: Circolare Agenzia delle Entrate 9/E/2021.
Posso cumulare il credito d’imposta con la Nuova Sabatini o contributi regionali?
In linea generale sì, il credito d’imposta per beni strumentali ordinari è cumulabile con altre agevolazioni che insistono sugli stessi costi, a condizione che il cumulo non porti a superare il costo sostenuto e che siano rispettati i massimali previsti dalle singole discipline e dalla normativa sugli aiuti di Stato. La Circolare 9/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i principi di cumulo. Prima di procedere, verifica i bandi specifici: alcuni contributi fissano limiti di cumulo o richiedono opzioni esclusive. Conserva sempre la tabella di cumulo con calcoli, norme citate e percentuali applicate, utile in sede di controllo.
Il 6% non esiste più per i nuovi acquisti: che alternative ho nel 2026?
Per i beni ordinari acquistati dal 2023 in poi non maturi più il 6% “ordinario”. Le alternative sono le misure attive per beni 4.0 o per progetti 5.0. I beni 4.0 richiedono requisiti tecnici di interconnessione e spesso una perizia; le aliquote e le finestre temporali sono disciplinate da leggi di bilancio e decreti attuativi consultabili su Normattiva e sul Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il piano Transizione 5.0, previsto per investimenti 2024–2025, riconosce crediti per progetti che portano a risparmi energetici misurabili e certificati; richiede diagnosi, certificazione ex ante ed ex post e il rispetto di target di efficienza. Se stai pianificando nuovi investimenti, valuta con un tecnico qualificato se il bene può rientrare in 4.0 o in un progetto 5.0 e organizza la documentazione fin dall’ordine per non perdere i requisiti.
