Fattura ricevuta da un forfettario: va fatto il 770?

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Se paghi un forfettario e sei in regime ordinario devi inviare la CU con causale 24 e ritenuta zero; se anche tu sei forfettario non devi inviare la CU perché non sei sostituto d’imposta.

  • Il forfettario non è sostituto d’imposta: non applica ritenute né invia CU.
  • Il pagatore in ordinario invia la CU per i compensi ai forfettari: causale 24, imponibile e ritenuta pari a zero.
  • Scadenza CU: 16 marzo. Sanzioni art. 11, D.Lgs. 471/1997; ravvedimento art. 13, D.Lgs. 472/1997.

CU e sostituto d’imposta: definizioni operative e quadro normativo

CU significa Certificazione Unica. È il modello con cui il sostituto d’imposta certifica somme pagate e ritenute operate. Serve al Fisco e al percipiente per la dichiarazione.

Sostituto d’imposta è chi trattiene le imposte al posto del percettore. Esempio: un’impresa che paga un professionista e trattiene la ritenuta.

Le basi: obbligo CU in art. 4 del DPR 322/1998 e nelle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate. Le ritenute sono nel DPR 600/1973, artt. 23-25. Il regime forfettario è nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89. Il comma 67 stabilisce che i compensi dei forfettari non subiscono ritenuta, se il forfettario dichiara che rientra nel regime. Le norme sono consultabili su Normattiva e sui portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia.

Quando devi emettere la CU se ricevi o paghi fatture da forfettari

Se anche tu sei in regime forfettario

Non sei sostituto d’imposta. Non puoi trattenere ritenute e non devi inviare CU ai tuoi fornitori o collaboratori autonomi.

Base giuridica: il regime forfettario semplifica l’imposizione e disattiva gli obblighi da sostituto (L. 190/2014, art. 1, commi 54-89; prassi dell’Agenzia delle Entrate). Emissione e ricezione di e-fatture restano obbligatorie dal 2024 per tutti i forfettari, per il D.Lgs. 127/2015 e il D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022.

Se sei in regime ordinario

Devi inviare la CU anche se il professionista forfettario non subisce ritenuta. Inserisci il compenso tra le somme non soggette a ritenuta.

Perché? Sei sostituto d’imposta per legge. Devi certificare i compensi pagati a lavoratori autonomi, anche quando non operi ritenute per effetto del regime del percipiente. Lo impongono l’art. 4 del DPR 322/1998 e le istruzioni della CU “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”.

Come si compila la CU per compensi pagati a forfettari

Dati da predisporre prima

  • Dati del percipiente: nome, codice fiscale, indirizzo, PEC se disponibile.
  • Dati del pagatore: partita IVA, codice fiscale, sede legale.
  • Importi delle fatture pagate nell’anno, al lordo di eventuale contributo integrativo o rivalsa.
  • Attestazione del forfettario in fattura: “Operazione in regime forfettario, art. 1, commi 54-89, L. 190/2014. Compensi non soggetti a ritenuta d’acconto, comma 67”.

Quadro “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi”

Inserisci l’ammontare lordo corrisposto. Ammontare lordo è la somma delle fatture pagate nell’anno, compresi rivalsa INPS 4% (se indicata) e contributo integrativo delle Casse professionali.

Nel campo “Somme non soggette” ripeti lo stesso importo. L’imponibile fiscale diventa zero. La ritenuta è zero.

Nel punto 6 (causale) indica “24”. Il codice 24 identifica i compensi a soggetti in regime forfettario non assoggettati a ritenuta per la L. 190/2014.

Esempio numerico semplice

Fattura forfettario: 1.000 euro. In CU indichi: ammontare lordo 1.000; somme non soggette 1.000; imponibile 0; ritenuta 0; causale 24 al punto 6. Se la fattura include contributo integrativo (es. 4%), l’ammontare lordo sale a 1.040 e riporti 1.040 come “somme non soggette”.

Note su contributi e accessori

Il contributo integrativo delle Casse professionali e l’eventuale rivalsa INPS 4% fanno parte del corrispettivo. Non si applica ritenuta perché il percipiente è forfettario.

Le spese anticipate in nome e per conto (art. 15 DPR 633/1972) non rientrano nel compenso. Non inserirle nell’ammontare lordo.

Scadenze, invio telematico e sanzioni

Scadenza e canali

Devi consegnare la CU al percipiente e inviarla telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo ai pagamenti. La scadenza è fissata dall’art. 4 del DPR 322/1998 e dagli annuali provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

L’invio avviene tramite Entratel/Fisconline o tramite un intermediario abilitato. Conserva la ricevuta di consegna e la ricevuta telematica.

Correzioni e sostitutive

Hai commesso un errore? Puoi inviare una CU “correttiva” o “sostitutiva”. Se correggi entro 5 giorni dal termine, la prassi ammette l’assenza di sanzioni. Dopo, applica il ravvedimento operoso.

Le sanzioni per omissione o tardività sono in art. 11, D.Lgs. 471/1997: 100 euro per certificazione, massimo 50.000 euro per anno. Il ravvedimento è in art. 13, D.Lgs. 472/1997, con riduzioni proporzionali al ritardo.

Relazione con il Modello 770

La CU alimenta il Modello 770, che riepiloga le ritenute operate. Per i forfettari, non ci sono ritenute. Tuttavia, la CU con causale 24 certifica i pagamenti e va comunque considerata nella gestione annua del sostituto.

Casi particolari, errori frequenti e come evitarli

Mancanza della dichiarazione del forfettario

Se in fattura manca la dicitura che attesta il regime forfettario, agisci con prudenza. La norma (comma 67, L. 190/2014) richiede la dichiarazione del percipiente. In assenza, potresti dover applicare la ritenuta ordinaria.

Soluzione pratica: chiedi al professionista una nuova fattura o una dichiarazione integrativa. Eviterai ritenute non dovute e successive rettifiche di CU.

Note di credito e pagamenti parziali

Conta i pagamenti incassati dal professionista nell’anno (principio di cassa). Se emette una nota di credito, riduci l’ammontare lordo. Se paghi a gennaio una fattura di dicembre, la CU va nell’anno del pagamento.

Provvigioni ad agenti forfettari

Gli agenti in forfettario non subiscono ritenuta d’acconto. In CU usa sempre la causale 24, non quelle tipiche delle provvigioni soggette a ritenuta. Indica imponibile e ritenuta pari a zero.

Compensi con cassa professionale

Per professionisti con Cassa, il contributo integrativo entra nell’ammontare lordo e nelle somme non soggette. La ritenuta resta zero per effetto del regime forfettario.

Regola decisionale rapida

Se paghi un professionista e ti chiedi “devo fare la CU?” segui questi passaggi

  • Tu sei in regime forfettario? Allora non sei sostituto d’imposta. Non invii la CU.
  • Tu sei in regime ordinario o semplificato? Sei sostituto d’imposta. Prosegui.
  • Il professionista è in forfettario e lo dichiara in fattura? Invia la CU con causale 24. Ammontare lordo = somme non soggette. Imponibile e ritenuta = 0.
  • Manca la dichiarazione del regime? Chiedila subito. Se non arriva, valuta l’applicazione della ritenuta ordinaria e compila la CU con le regole standard.
  • Rispetta la scadenza del 16 marzo e conserva le ricevute di invio.

Riferimenti normativi da conoscere

Le fonti da tenere sul tavolo quando compili la CU

  • DPR 322/1998, art. 4: obbligo e termini della CU; istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
  • DPR 600/1973, artt. 23-25: meccanica delle ritenute d’acconto.
  • Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 e comma 67: regime forfettario e non applicazione delle ritenute.
  • D.Lgs. 471/1997, art. 11: sanzioni per omessa o tardiva trasmissione.
  • D.Lgs. 472/1997, art. 13: ravvedimento operoso.
  • D.Lgs. 127/2015 e D.L. 36/2022 convertito in L. 79/2022: obbligo di fatturazione elettronica esteso ai forfettari.
Scenario Devi inviare la CU? Compilazione chiave Tempistiche e sanzioni
Tu forfettario paghi un forfettario No, non sei sostituto d’imposta Nessuna CU. Conserva le fatture elettroniche e le ricevute SDI Nessuna scadenza CU. Restano gli obblighi contabili e dichiarativi del tuo regime
Tu ordinario paghi un forfettario (prestazione professionale) Quadro Lavoro autonomo; punto 6 causale 24; ammontare lordo = somme non soggette; imponibile 0; ritenuta 0 Entro 16 marzo. Sanzione 100€ per CU omessa/tardiva (max 50.000€). Ravvedimento art. 13, D.Lgs. 472/1997
Tu ordinario paghi un professionista non forfettario Applicazione ritenuta ex DPR 600/1973; indicazione imponibile, ritenuta, netti. Causale diversa da 24 Entro 16 marzo. Stesse sanzioni. Attenzione alle ritenute e al Modello 770
Tu ente non commerciale/condominio che agisce da sostituto paghi un forfettario Causale 24; tutto come somme non soggette; ritenuta 0. Verifica posizione sostituto Entro 16 marzo. Stesse sanzioni. Conserva delibere e documenti interni

FAQ

1) Sono in regime forfettario e pago compensi a un altro forfettario: devo emettere la CU o trattenere ritenute?

No. Il forfettario non agisce come sostituto d’imposta. Non può trattenere ritenute e non deve emettere CU. Questa impostazione discende dalla struttura del regime forfettario (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89). Continua però a rispettare gli altri obblighi: fatturazione elettronica, corretta tenuta dei documenti, versamento dei contributi previdenziali, e dichiarazione dei redditi. Se collabori stabilmente con soggetti terzi, conserva sempre le fatture e gli eventuali accordi contrattuali. In caso di controlli, dimostrano la natura dei pagamenti e la corretta applicazione del regime.

2) Sono in regime ordinario e pago un professionista forfettario: cosa devo scrivere nella CU, se non ci sono ritenute?

Devi inviare la CU entro il 16 marzo. Nel quadro “Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi” inserisci l’ammontare lordo pagato nell’anno. Ripeti lo stesso importo nel campo “Somme non soggette”. Indica imponibile e ritenuta pari a zero. Nella causale del punto 6 scrivi il codice 24, che identifica i compensi ai forfettari non soggetti a ritenuta per la Legge 190/2014. Se la fattura riporta contributo integrativo o rivalsa INPS 4%, includili nel lordo e nelle somme non soggette. Allegare alla tua documentazione interna la fattura con la dicitura del regime accelera eventuali verifiche. Ricorda di consegnare la CU anche al professionista e di conservare le ricevute di invio telematico.

3) La fattura del professionista non contiene la dicitura sul regime forfettario. Devo applicare la ritenuta e come gestisco la CU?

La non applicazione della ritenuta richiede la dichiarazione del percipiente (comma 67, Legge 190/2014). Se la fattura non la riporta, chiedi subito una rettifica o una dichiarazione separata firmata. Se non arriva in tempo, per prudenza applica la ritenuta prevista per la tipologia di prestazione secondo il DPR 600/1973 e certifica in CU come compenso con ritenuta. Se successivamente ricevi la prova del regime forfettario, valuta l’emissione di nota di variazione o di conguaglio, con CU sostitutiva. Ogni rettifica va gestita sul piano contabile e fiscale, rispettando i termini del ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Conserva tutta la corrispondenza per dimostrare la tua diligenza in caso di controlli.

4) Come tratto in CU rivalsa INPS 4% e contributo integrativo di Cassa per un forfettario?

Sia la rivalsa INPS 4% (se indicata dal professionista senza Cassa) sia il contributo integrativo delle Casse professionali entrano nel corrispettivo fatturato. In CU li sommi al compenso base e li riporti nell’ammontare lordo e nelle “Somme non soggette”. Restano esclusi dalla ritenuta perché il percipiente è in forfettario. Non confondere queste voci con le spese anticipate in nome e per conto, che sono escluse dal compenso e quindi non entrano nell’ammontare CU. Verifica sempre la fattura: le note descrittive aiutano a qualificare correttamente ogni importo in fase di certificazione e in caso di richiesta documentale da parte dell’Agenzia delle Entrate.

5) Quali sono gli errori più comuni sulla CU per compensi a forfettari e come li evito?

Gli errori tipici sono: mancata trasmissione perché “tanto non c’è ritenuta”; uso di una causale errata; importi non coerenti tra ammontare lordo e somme non soggette; invio oltre il 16 marzo senza ravvedimento. Per evitarli, adotta un check operativo: verifica che tu sia sostituto d’imposta; recupera la fattura con dicitura del regime forfettario; compila la causale 24 al punto 6; uguale importo in lordo e somme non soggette; imponibile e ritenuta a zero; invia entro il termine. Se scopri un errore dopo l’invio, trasmetti una correttiva o sostitutiva. Ricorda le sanzioni dell’art. 11, D.Lgs. 471/1997 e le riduzioni del ravvedimento (art. 13, D.Lgs. 472/1997). Una procedura standard interna e un calendario scadenze riducono quasi a zero il rischio.

Parla con un nostro consulente fiscale

Step Form (#73)

Richiedi una consulenza fiscale gratuita

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Un servizio eccezionale

Fiscozen è un servizio eccezionale per chi ha bisogno di gestire la propria partita iva in modo efficace ed efficiente. Ciò che mi ha colpito maggiormente in Fiscozen è stata la...

Yuri B.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Luciana P.

Disponibilità e gentilezza

Come primo approccio ho trovato una grande disponibilità da parte di Riccardo! Ringrazio per la pazienza, sono nuova per quanto riguarda questo mondo!

Samantha L.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.

Seguito e consigliato

Ho parlato con Enea che mi ha seguito in tutte le mie domande e consigliato la migliore soluzione per l'apertura della P.IVA. Super consigliato facile e intuitivo. Per chi è alle prime armi e giovane...

Giacomo Z.

Assistenza sempre presente

L'assistenza sempre presente ha reso l'apertura del contratto con Fiscozen davvero una passeggiata. Consigliatissimo!

Claudia C.

Dritti al punto

Mi sono affidato a Fiscozen per l’apertura della partita Iva, sin da subito sono stato affidato ad un consulente e ho apprezzato molto che qualsiasi chiamata fosse stata preventivamente...

Francesco L.

Ottimo team

In Fiscozen, mi sto trovando benissimo, perché mi danno spiegazioni chiare, puntuali, precise, data anche la mia inesperienza nel settore.Gentilezza, supporto e umanità non mancano.

Giacomo Z.

Ottima scelta

Risposta chiara e rapida ai miei dubbi, precisa e dettagliata. Mi sto trovando benissimo e altamente raccomando Fiscozen!! La piattaforma è semplice da usare, e molto intuitiva. Sono felice...

Greta T.

Ottimo

Se sei come me al primo approccio con l'apertura della partita IVA... non puoi aspettarti di meglio. Assistenza rapida, chiara ed efficiente sotto tutti gli aspetti, guidato da una piattaforma...

Alex C.