Data di una marca da bollo sulla fattura: perché è importante?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

La marca da bollo cartacea può essere applicata solo su documenti con data uguale o successiva alla data di acquisto del contrassegno; sulle e-fatture l’imposta si assolve in modo virtuale e non rileva la data del contrassegno.

  • Base normativa: D.P.R. 642/1972 (Tariffa, art. 13) e D.M. 17 giugno 2014 per documenti informatici.
  • Soglia: bollo da 2 euro su fatture non soggette a IVA superiori a 77,47 euro.
  • Scadenze e-fatture: F24 trimestrale (31/5, 30/9, 30/11, 28/2) con codici tributo 2521-2524.

Che cos’è la marca da bollo in fattura e quando serve

L’imposta di bollo è un tributo fisso dovuto su alcuni atti e documenti. In fattura scatta quando il documento non sconta IVA ed è sopra 77,47 euro. L’importo è 2 euro per esemplare.

La regola nasce dalla Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, voce “Fatture, ricevute, note e simili”. Se la fattura ha l’IVA, il bollo non si applica. Se è esente, non imponibile, fuori campo o in regime che non addebita IVA, il bollo può servire.

Per “regime forfettario” si intende il regime agevolato per ditte individuali e professionisti con tassazione sostitutiva e senza addebito IVA. In questo regime il bollo si applica sopra 77,47 euro.

Data della marca da bollo cartacea: perché conta e come si applica

La marca da bollo cartacea (contrassegno telematico) riporta la data di acquisto. Questa data è dirimente: puoi usare il contrassegno solo su documenti con data uguale o successiva.

In pratica: emetti la fattura il 12/09. Puoi usare una marca acquistata il 12/09 o prima. Non puoi usare una marca acquistata il 13/09. La marca “più giovane” della fattura è irregolare.

La base normativa generale è il D.P.R. 642/1972. L’uso corretto del contrassegno discende dal principio che l’imposta va assolta al momento della formazione dell’atto. Se la data della marca è successiva, l’assolvimento è tardivo.

Come applicare e annullare la marca

Applica la marca in originale sul documento cartaceo. È buona prassi indicare in fattura: “Imposta di bollo assolta ai sensi del D.P.R. 642/1972”. Annulla la marca con una sigla o una riga, senza coprire i dati.

Se stampi più copie, il bollo si paga su un solo esemplare consegnato al cliente. Le altre copie riportano l’annotazione “copia”.

Sanzioni in caso di data errata o bollo mancante

Se non applichi la marca dovuta, o usi una marca con data successiva a quella della fattura, si applica la sanzione ex art. 25 del D.P.R. 642/1972. La sanzione va dal 100% al 500% dell’imposta.

Sull’importo unitario di 2 euro, la sanzione va da 2 a 10 euro per marca, oltre al recupero dell’imposta e agli interessi. Gli uffici possono contestare l’irregolarità anche al cliente se detentore del documento non bollato.

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: come funziona

Per le e-fatture l’imposta si assolve in modo virtuale. Non esiste una marca cartacea e non esiste una “data del contrassegno”. L’obbligo nasce ugualmente quando la fattura è non soggetta a IVA ed è sopra 77,47 euro.

Nel tracciato XML indichi l’assolvimento con il campo “Bollo” e il sistema di interscambio registra l’obbligo. Il pagamento poi avviene con F24 cumulativo trimestrale.

La base normativa è il D.M. 17 giugno 2014 sulle modalità di assolvimento del bollo sui documenti informatici, integrato dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021 e successivi aggiornamenti del 28 febbraio 2023.

Scadenze e codici tributo

Le scadenze sono trimestrali:

  • Primo trimestre: 31 maggio
  • Secondo trimestre: 30 settembre
  • Terzo trimestre: 30 novembre
  • Quarto trimestre: 28 febbraio dell’anno successivo

Si paga con modello F24, codici tributo: 2521 (1° trimestre), 2522 (2°), 2523 (3°), 2524 (4°). L’Agenzia rende disponibile l’importo dovuto nel cassetto fiscale.

Soglie di rinvio del versamento

Il D.M. 17 giugno 2014 prevede che, se l’importo del primo trimestre è inferiore a 250 euro, lo puoi pagare con il secondo trimestre. Se la somma dei primi due trimestri è inferiore a 250 euro, puoi rinviare al terzo.

Questa regola agevola i piccoli volumi. Se la soglia si supera, si paga alla scadenza ordinaria del trimestre di superamento.

Controlli e irregolarità sulle e-fatture

L’Agenzia delle Entrate incrocia i dati delle e-fatture per stimare il bollo dovuto. Se rileva fatture senza IVA e senza bollo sopra 77,47 euro, invia una comunicazione di irregolarità.

Puoi regolarizzare pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta con il ravvedimento operoso. Il riferimento sanzionatorio generale è l’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Regola decisionale rapida

  • Se la fattura è soggetta a IVA, allora il bollo non si applica.
  • Se la fattura non è soggetta a IVA e l’importo totale documento è maggiore di 77,47 euro, allora il bollo è dovuto.
  • Se emetti fattura cartacea, allora applica una marca con data uguale o antecedente alla data della fattura e annullala.
  • Se emetti e-fattura, allora attiva il campo bollo nel file XML e paga via F24 a scadenza.
  • Se hai omesso il bollo o la data della marca è successiva, allora regolarizza: paga il bollo, la sanzione (100-500%) e gli interessi.

Casi frequenti: esempi pratici e norme

Professionista in regime forfettario

Il professionista in forfettario non addebita IVA. Se emette una fattura da 120 euro per prestazione esente IVA, il bollo è dovuto. Su carta applica la marca da 2 euro con data non successiva alla fattura.

Su e-fattura seleziona il bollo e versalo con F24. Base normativa: Tariffa bollo del D.P.R. 642/1972 e D.M. 17 giugno 2014.

Azienda in ordinario con operazione esente

Se una società in ordinario emette una fattura interamente esente IVA ex art. 10 del D.P.R. 633/1972 e l’importo supera 77,47 euro, il bollo è dovuto. Vale la stessa procedura di assolvimento.

Se la fattura contiene righe soggette a IVA e righe esenti, il bollo non è dovuto. La presenza di IVA su qualsiasi parte del documento esclude il bollo.

Note di credito e bollo

La nota di credito rettifica la fattura. Se annulla una fattura con bollo, non “restituisce” il contrassegno cartaceo. Per le e-fatture l’Agenzia ricalcola i saldi di periodo.

Se la nota riduce l’importo sotto 77,47 euro e il bollo era già assolto, non si recupera il bollo cartaceo. Sulle e-fatture la compensazione avviene nei calcoli trimestrali.

Ricevute e quietanze

Le ricevute non soggette a IVA sopra 77,47 euro scontano bollo. Se sono elettroniche, si applicano le regole del D.M. 17 giugno 2014. Se sono cartacee, vale la regola della data del contrassegno.

La base resta la Tariffa del D.P.R. 642/1972, voce “Ricevute e quietanze”.

Tabella operativa

Scenario Requisito bollo Come si assolve Tempistiche e sanzioni
Fattura cartacea esente/ non imponibile sopra 77,47 € Bollo dovuto (2 € per esemplare) Applica contrassegno con data uguale/antecedente alla fattura; annulla la marca Subito alla formazione del documento; sanzione art. 25 D.P.R. 642/1972: 100-500% (2-10 €) se omesso/irregolare
Fattura elettronica esente/ non imponibile sopra 77,47 € Bollo dovuto (2 €) Indica “bollo” nel tracciato XML; pagamento cumulativo con F24 Scadenze: 31/5, 30/9, 30/11, 28/2; controllo AE e comunicazioni; sanzioni e interessi con ravvedimento
Fattura mista (parte con IVA, parte esente) Bollo non dovuto Nessuna marca/flag bollo Nessuna scadenza; verifica corretta codifica IVA in fattura
Marca cartacea con data successiva alla fattura Assolvimento tardivo/irregolare Regolarizza: sostituisci la marca o paga imposta e sanzione Sanzione 100-500% dell’imposta (2-10 €) oltre al bollo e interessi; riferimenti: D.P.R. 642/1972
Importo trimestrale e-fatture sotto 250 € Bollo dovuto ma rinviabile Paga con il trimestre successivo secondo D.M. 17 giugno 2014 Se la somma supera 250 €, paga alla scadenza del trimestre di superamento

FAQ

La mia marca da bollo cartacea ha una data successiva alla fattura: cosa rischio e come posso rimediare?

Se la data del contrassegno è successiva alla data della fattura, l’assolvimento del bollo è tardivo. L’ufficio può applicare la sanzione prevista dall’art. 25 del D.P.R. 642/1972, pari al 100-500% dell’imposta. Dato che l’imposta è 2 euro, la sanzione va da 2 a 10 euro per marca, a cui si sommano i 2 euro di imposta e gli interessi. Per rimediare, conserva la fattura e la marca irregolare e recati all’ufficio competente per la regolarizzazione, oppure sostituisci l’esemplare consegnato al cliente con una copia corretta su cui applicare una marca con data idonea. Se l’irregolarità emerge in sede di controllo, potrai chiudere la contestazione pagando l’imposta, la sanzione nella misura minima e gli interessi. Agire subito riduce il rischio di sanzione massima.

In regime forfettario quando metto il bollo e cosa scrivo in fattura?

Nel regime forfettario non addebiti l’IVA. Metti il bollo da 2 euro quando il totale fattura supera 77,47 euro. Se la fattura è cartacea, applica e annulla il contrassegno con data uguale o antecedente alla fattura. Se la fattura è elettronica, seleziona il bollo nel tracciato XML e pagalo con F24 alle scadenze trimestrali. In fattura è buona prassi inserire la dicitura: “Operazione in franchigia da IVA ex regime forfettario; imposta di bollo assolta ai sensi del D.P.R. 642/1972”. La base giuridica è la Tariffa del D.P.R. 642/1972 e il D.M. 17 giugno 2014 per i documenti informatici.

Ho emesso una nota di credito: devo applicare o recuperare il bollo?

La nota di credito rettifica la fattura. Se annulli integralmente una fattura con bollo cartaceo, non puoi recuperare il contrassegno già applicato. L’imposta di bollo, una volta assolta, non si rimborsa sul documento cartaceo. Sulle e-fatture, invece, l’Agenzia delle Entrate ricalcola il debito complessivo del trimestre considerando anche note di credito e integrazioni: se il totale di periodo si riduce, l’importo che paghi con F24 si adegua. In caso di parziale storno sotto la soglia di 77,47 euro, il bollo applicato in origine resta dovuto per il documento cartaceo, perché al momento dell’emissione l’obbligo sussisteva.

Fattura con righe miste (IVA e esenti): il bollo è dovuto? E se inserisco spese anticipate?

Se una fattura contiene anche solo una riga soggetta a IVA, il bollo non è dovuto sull’intero documento. La presenza dell’IVA esclude l’imposta di bollo. Se inserisci spese anticipate ex art. 15 del D.P.R. 633/1972 regolarmente documentate e soggette a rivalsa, queste non concorrono alla base del bollo e non cambiano la regola: con IVA presente, niente bollo. Se l’intero documento è non soggetto a IVA (ad esempio esente ex art. 10 o fuori campo) e supera 77,47 euro, allora il bollo è dovuto. Ricorda di verificare il totale documento al lordo di ritenute e contributi: la soglia dei 77,47 euro riguarda il documento, non il netto a pagare.

Come funzionano controlli, ravvedimento e sanzioni per il bollo sulle e-fatture?

L’Agenzia delle Entrate, in base ai provvedimenti del 4 febbraio 2021 e del 28 febbraio 2023, incrocia le e-fatture per individuare i casi in cui il bollo è dovuto ma non indicato. Se rileva irregolarità, invia una comunicazione con l’elenco delle fatture interessate e l’importo da versare. Puoi pagare l’imposta con F24 (codici 2521-2524), più interessi e sanzioni ridotte mediante ravvedimento operoso. Il riferimento sanzionatorio è l’art. 13 del D.Lgs. 471/1997 per omesso o tardivo versamento. Agire entro i termini indicati nella comunicazione riduce gli oneri. Se non regolarizzi, l’ufficio procede al recupero con sanzioni piene. Conserva sempre le ricevute F24 e verifica periodicamente l’area riservata del portale dell’Agenzia.

Riferimenti normativi utili (senza link)

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Imposta di bollo) – Tariffa, Parte I, voce “Fatture, ricevute, note e simili”, e art. 25 (sanzioni). D.M. MEF 17 giugno 2014 (assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici e modalità di versamento). Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021 e del 28 febbraio 2023 sulle modalità di calcolo e di comunicazione del bollo sulle e-fatture. D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13 (sanzioni per omesso o tardivo versamento). Questi testi sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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