Se hai un’attività commerciale per la quale devi spedire della merce, nella maggior parte dei casi devi emettere il DDT, il documento di trasporto, che attesta il passaggio della merce dal venditore al compratore.
Non sei obbligato ad emetterlo se fai la ricevuta fiscale, cioè quel documento che certifica che hai ricevuto un pagamento. Ad esempio, non serve il DDT per la vendita di tabacchi, carburanti e giornali.
Altri casi in cui non devi emetterlo sono il trasporto di bagagli o le operazioni a bordo di aerei, navi e treni, perché tutte le informazioni del DDT sono contenute nella ricevuta.
Al contrario, sei obbligato ad emetterlo se:
- fai una fattura differita, cioè un documento riepilogativo di tutte le operazioni effettuate verso lo stesso cliente in un mese e che deve emettere entro il 15 del mese successivo
- vendi merce che deve essere trasportata
- trasferisci merce, anche se non la vendi
- effettui vendite all’estero
All’interno del DDT devi indicare:
- numero progressivo del documento
- data della vendita e dell’invio della merce
- i tuoi dati e quelli del tuo cliente
- descrizione dei prodotti inviati
- quantità, numero di pacchi e peso della merce
- dati del trasportatore, cioè di colui che effettua la consegna
- data di consegna, se diversa da quella dell’inizio della spedizione
Puoi emettere il DDT sia in formato cartaceo che elettronico ma, nel secondo caso, è sempre consigliabile stampare una copia fisica da consegnare al trasportatore.
Se hai l’obbligo di emettere il DDT, ma non lo fai, è prevista una sanzione di importo diverso se:
- hai emesso il documento di trasporto, ma questo non è presente durante la spedizione e non è reperibile online: rischi una sanzione che va da 400€ a 1.200€ in base al tuo caso specifico e il fermo amministrativo del veicolo
- non hai creato il DDT: la sanzione va da 2.000€ a 6.000€ in base alla gravità dell’omissione, con un fermo amministrativo di 3 mesi
Per essere sicuro di essere esonerato dall’uso del DDT, il commercialista è il professionista giusto a cui rivolgerti.
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