Regime forfettario: in quali casi devi passare in ordinario?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Perdi il forfettario se superi 100.000 euro in corso d’anno, se partecipi a società di persone, se controlli una S.r.l. con attività riconducibile, se fatturi prevalentemente all’ex datore o superi 20.000 euro di spese per collaboratori.

  • Limiti ricavi/compensi: fino a 85.000 euro resti nel forfettario; tra 85.001 e 100.000 euro esci dall’anno successivo; oltre 100.000 euro decadi subito (IVA da quel momento, imposte ordinarie per tutto l’anno).
  • Partecipazioni: vietate quote in società di persone; vietato controllo di S.r.l. con attività riconducibile alla tua; attenzione ai rapporti con ex datore e soggetti collegati.
  • Altri vincoli: spese per lavoratori e collaboratori entro 20.000 euro; niente regimi IVA speciali; residenza UE/SEE o 75% del reddito in Italia se non residente.

Che cos’è il regime forfettario nel 2026

Definizione semplice e paletti principali

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per partite IVA individuali. Applica un’imposta sostitutiva del 15% (o 5% per start-up nei primi 5 anni). Calcola il reddito con una percentuale fissa di redditività per codice ATECO. Questo è il “forfait”.

Vale il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi nell’anno, non solo le fatture emesse. Le regole base sono contenute nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificate dalla Legge 145/2018 e dalla Legge 197/2022. Il testo aggiornato è consultabile su Normattiva. La prassi dell’Agenzia delle Entrate spiega i dettagli operativi.

Requisiti di accesso e permanenza

Puoi entrare o restare nel forfettario se i ricavi/compensi dell’anno precedente non superano 85.000 euro. Non devi usare regimi IVA speciali. Non devi avere spese per lavoro dipendente e collaboratori oltre 20.000 euro lordi.

Puoi essere anche lavoratore dipendente. Ma non devi lavorare in modo prevalente per il tuo ex datore (o per soggetti a lui riconducibili) nell’anno o nei due precedenti. Se lo fai, scatta l’esclusione.

Quando si perde il forfettario: le cause nel dettaglio

1) Superamento dei limiti di ricavi/compensi

Il Budget 2023 (Legge 197/2022) ha fissato due soglie operative. Tra 85.001 e 100.000 euro resti forfettario fino al 31 dicembre e passi all’ordinario dal 1° gennaio successivo. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, decadi subito.

Decadenza immediata oltre 100.000 euro significa: IVA da applicare dalla fattura che fa superare la soglia e per tutte le successive. Per le imposte dirette, l’intero anno passa all’ordinario. Lo ha chiarito la prassi dell’Agenzia delle Entrate successiva alla Legge 197/2022.

2) Partecipazioni societarie

Società di persone o associazioni tra professionisti: basta essere socio per essere escluso. Non conta la percentuale. Non contano le attività della società. La preclusione è assoluta per lo stesso periodo d’imposta (fonte: Legge 190/2014, comma 57).

S.r.l.: l’esclusione scatta se controlli direttamente o indirettamente la società e se la sua attività è direttamente o indirettamente riconducibile alla tua. Il controllo segue i criteri dell’art. 2359 c.c. Conta anche il controllo di fatto.

3) Prevalenza verso ex datore di lavoro

Se fatturi in modo prevalente (oltre il 50%) all’ex datore o a soggetti a lui riconducibili, nell’anno o nei due precedenti, non puoi stare nel forfettario. La regola evita le false partite IVA. È prevista dalla Legge 145/2018 che ha modificato la Legge 190/2014.

La prevalenza si misura sui compensi incassati. Non servono contratti esclusivi. Basta che oltre metà dell’incassato arrivi dall’ex datore o da soggetti collegati.

4) Spese per lavoratori e collaboratori

Se paghi oltre 20.000 euro lordi in un anno per dipendenti, collaboratori, co.co.co., lavoratori occasionali o familiari coadiuvanti, perdi il diritto al forfettario. Conta l’importo lordo. Vanno inclusi i contributi a carico del datore e i rimborsi che concorrono al lordo.

Il tetto è annuo e si valuta per competenza di pagamento, non per mesi lavorati. Quindi programma gli incarichi per non sforarlo a fine anno.

5) Altre incompatibilità oggettive

Non puoi usare il forfettario se applichi regimi IVA speciali (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, ecc.). Se sei non residente, puoi aderire solo se residente in UE/SEE e produci in Italia almeno il 75% del tuo reddito totale. Queste regole sono nei commi 57 della Legge 190/2014 e successive modifiche.

Superare 85.000 o 100.000: cosa succede e cosa fare

Tra 85.001 e 100.000 euro

Rimani nel forfettario fino a fine anno. Non applichi l’IVA. Continui a usare l’imposta sostitutiva. Dal 1° gennaio dell’anno dopo passi all’ordinario per IVA e imposte dirette. Preparati per registri IVA, detraibilità, e liquidazioni periodiche.

Oltre 100.000 euro in corso d’anno

Scatta la decadenza immediata. Da quella fattura in poi devi applicare l’IVA. Non devi ricalcolare l’IVA sulle fatture precedenti già emesse senza IVA. Ma per i redditi l’intero anno diventa “ordinario”. Servono scritture e adempimenti di competenza.

Azioni pratiche: aggiorna subito il gestionale, numerazione e diciture in fattura; comunica al cliente la variazione IVA; valuta una nota di credito/riemissione solo se c’è errore formale; avvisa il consulente per adeguare F24 e acconti.

Come monitorare gli incassi col principio di cassa

Conta quando incassi, non quando emetti. Acconti e saldi rilevano al pagamento. Le note di credito riducono il totale se incassate o compensate. I rimborsi spese fuori campo IVA, se costituiscono compenso, entrano nel conteggio.

Tieni un cruscotto mensile: incassato YTD, stima incassi futuri già contrattualizzati, pipeline probabile. Imposta alert al 75%, 90% e 95% dei 100.000 euro per agire in tempo.

Partecipazioni e rapporti con datori: casi tipici

Società di persone: perché escludono sempre

La disciplina vuole evitare che il forfettario nasconda attività esercitate in forma associata. Per questo la semplice partecipazione in società di persone o associazioni professionali esclude il regime, anche se la società è “familiare” o inattiva.

Controllo di S.r.l. e attività riconducibile

Controllo significa potere di decidere da solo. Non serve la maggioranza formale se hai influenza dominante. L’attività è riconducibile quando la S.r.l. opera nello stesso mercato o filiera della tua attività individuale. La verifica si fa su codici ATECO, oggetto sociale e contratti.

Se sei solo socio di minoranza senza controllo, non scatta l’esclusione automatica. Ma valuta eventuali collegamenti sostanziali. La prassi dell’Agenzia delle Entrate richiede un’analisi di fatto, non solo formale.

Prestazioni all’ex datore: la regola della prevalenza

Se più del 50% del tuo incasso proviene dall’ex datore (o da soggetti collegati), il forfettario non è applicabile. La verifica copre l’anno in corso e i due precedenti. La fonte è la Legge 145/2018 che ha riformato i commi 54-89 della Legge 190/2014.

Non esiste più un tetto fisso di RAL del lavoro dipendente per escluderti dal forfettario. Il vecchio limite dei 30.000 euro è stato abolito dal 2019 e non è stato reintrodotto al 2026.

Altri vincoli strutturali e chiarimenti operativi

Spese per dipendenti e collaboratori: cosa rientra nei 20.000 euro

Rientrano: retribuzioni lorde, compensi a co.co.co., compensi a occasionali, compensi ai familiari coadiuvanti, contributi a carico del datore, premi INAIL. Non rientrano i compensi a professionisti con partita IVA. Attenzione ai fringe benefit se concorrono al lordo.

Regimi IVA speciali e attività miste

Se anche una sola attività ricade in un regime IVA speciale, non puoi usare il forfettario. Con attività miste, valuta la prevalenza e l’eventuale scorporo. La base è nei commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 e nelle circolari dell’Agenzia.

Residenza fiscale e soglia del 75%

Se non sei residente in Italia, puoi aderire solo se risiedi in UE/SEE collaborativi e produci almeno il 75% del reddito totale in Italia. Serve documentazione probatoria. In caso di dubbi, l’Agenzia può chiedere chiarimenti.

Cambio codice ATECO

Il cambio ATECO non fa decadere di per sé. Devi solo aggiornare i coefficienti di redditività. Attento però: se il cambio comporta rapporto prevalente con ex datore o fa scattare la riconducibilità con una S.r.l. controllata, allora perdi il regime.

Regola decisionale rapida

Il flusso in 6 domande sì/no

1) Hai incassato oltre 100.000 euro quest’anno? Sì: esci subito (IVA da ora, imposte ordinarie per l’intero anno). No: vai a 2.

2) Hai incassato tra 85.001 e 100.000 euro? Sì: resti forfettario fino a fine anno; dal prossimo anno passi all’ordinario. No: vai a 3.

3) Sei socio di una società di persone/associazione professionale? Sì: escluso dal forfettario. No: vai a 4.

4) Controlli una S.r.l. con attività riconducibile alla tua? Sì: escluso. No: vai a 5.

5) Fatturi in modo prevalente all’ex datore o a soggetti collegati (anno in corso o due precedenti)? Sì: escluso. No: vai a 6.

6) Hai spese lorde per dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro? Sì: escluso. No: puoi restare nel forfettario, se rispetti anche gli altri requisiti (niente regimi IVA speciali, residenza ammessa).

Errori comuni e miti da sfatare nel 2026

Il falso limite RAL 30.000/35.000 euro

Non esiste più dal 2019. Nessuna norma al 2026 ha reintrodotto un tetto RAL fisso. Conta solo la regola della prevalenza verso l’ex datore. Le basi sono in Normattiva sulla Legge 190/2014 aggiornata e nella prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Proporzionare i limiti se apri a metà anno

La legge non prevede alcun pro-rata dei 85.000/100.000 euro. I limiti sono annui. Il pro-rata è solo una prudenza gestionale. Usalo per pianificare, ma sappi che giuridicamente la soglia è piena.

Fatturare il 50% a un cliente qualsiasi

Non è vietato. Il problema sorge solo se quel cliente è l’ex datore (o un soggetto a lui riconducibile). In quel caso la prevalenza fa decadere.

S.r.l. non controllata

Essere socio di minoranza in una S.r.l. non ti esclude, se non controlli e se l’attività non è riconducibile alla tua in termini sostanziali. Valuta sempre i fatti, non solo le quote.

Oltre 100.000 euro: IVA retroattiva?

No. L’IVA si applica dalla fattura che fa superare la soglia in avanti. Ma per le imposte dirette l’anno diventa ordinario per intero. Questo doppio binario è esplicitato dalla Legge 197/2022 e chiarito dalle circolari dell’Agenzia.

Scenario Quando scatta Effetti IVA Effetti imposte dirette Cosa fare subito Riferimenti normativi
Ricavi/compensi 85.001–100.000 euro Alla chiusura dell’anno, se l’incassato è in questo range Nessuna IVA nell’anno in corso Forfettario nell’anno; ordinario dall’anno successivo Pianifica il passaggio all’ordinario dal 1° gennaio Legge 197/2022; Legge 190/2014 aggiornata (Normattiva)
Ricavi/compensi >100.000 euro Nell’istante in cui l’incasso supera 100.000 IVA da applicare da quella fattura in poi, senza retroattività Ordinario per tutto l’anno d’imposta Aggiorna fatture, registra IVA, contatta il consulente Legge 197/2022; prassi Agenzia Entrate
Partecipazione in società di persone Quando diventi socio, anche se per parte dell’anno Incompatibilità con il forfettario Esclusione dal regime per il periodo d’imposta Valuta recesso o passaggio a regime ordinario Legge 190/2014, comma 57 (Normattiva)
Controllo di S.r.l. con attività riconducibile Con controllo diretto/indiretto e attività sovrapponibile Incompatibilità con il forfettario Esclusione dal regime Verifica controllo ex art. 2359 c.c.; adegua l’assetto Legge 145/2018 su commi 54-89; c.c. art. 2359
Prevalenza verso ex datore o collegati Se oltre il 50% dell’incasso proviene da loro Incompatibilità con il forfettario Esclusione dal regime nel periodo Diversifica clienti; documenta i rapporti Legge 145/2018; prassi Agenzia Entrate
Spese per personale/collaboratori >20.000 euro Alla somma lorda pagata che supera il tetto Incompatibilità con il forfettario Esclusione dal regime Rimodula incarichi e timing dei pagamenti Legge 190/2014, comma 54 e 57 (Normattiva)

FAQ: domande frequenti sulla perdita del forfettario

1) Ho aperto la partita IVA a maggio: devo riproporzionare i limiti di 85.000 e 100.000 euro?

No. La legge non prevede alcun pro-rata dei limiti. I 85.000 e i 100.000 euro sono soglie annue, indipendenti dal mese di apertura. Se inizi a maggio, la soglia legale è comunque 85.000 per la permanenza e 100.000 per la decadenza immediata. Il pro-rata può essere utile per prudenza gestionale. Ad esempio, puoi fissarti un tetto “interno” di 85.000/12 moltiplicato per i mesi operativi. Ma non è un vincolo giuridico. Se superi 100.000 a dicembre, decadi subito e applichi l’IVA da quel momento; per il reddito, l’intero anno diventa ordinario.

2) Ho una RAL da dipendente di 35.000 euro: posso restare nel forfettario se fatturo 60.000 come autonomo?

Sì, il livello di RAL non esclude il forfettario. Il vecchio limite di 30.000 euro è stato abolito dal 2019 e non risulta reintrodotto al 2026. Quello che conta è la regola della prevalenza verso l’ex datore. Se più del 50% dei tuoi compensi professionali proviene dall’attuale o ex datore (nell’anno o nei due precedenti), non puoi applicare il forfettario. In tutti gli altri casi, la coesistenza con un rapporto di lavoro dipendente è ammessa, purché rispetti anche gli altri requisiti (ricavi entro 85.000, spese per collaboratori entro 20.000, niente regimi IVA speciali, ecc.). Le fonti sono la Legge 190/2014 aggiornata e la Legge 145/2018, consultabili su Normattiva.

3) Supero 100.000 euro a novembre: cosa succede alle fatture già emesse senza IVA da gennaio a ottobre?

Non devi ricalcolare retroattivamente l’IVA su quelle fatture. L’IVA si applica dalla fattura che ti fa superare i 100.000 in poi. Tuttavia, per le imposte dirette e i contributi previdenziali, l’intero anno passa al regime ordinario. Quindi servirà ricostruire il reddito con criteri ordinari, registrare costi deducibili, predisporre registri e liquidazioni IVA da novembre in avanti, adeguare gli acconti IRPEF e INPS e valutare l’effetto sul saldo. Questo meccanismo è previsto dalla Legge 197/2022 e chiarito dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate successive alla riforma del 2023.

4) Sono socio al 30% di una S.r.l. che fa la mia stessa attività: perdo il forfettario?

Non automaticamente. L’esclusione scatta se hai il controllo della S.r.l. (diretto o indiretto) e l’attività della società è riconducibile alla tua. Con una quota del 30% potresti non avere controllo, a meno di patti parasociali o di fatto che ti diano influenza dominante. Se non controlli, puoi restare nel forfettario, purché non si configuri un collegamento sostanziale che realizzi la stessa finalità elusiva. Attenzione: la regola è diversa per le società di persone e le associazioni professionali. Lì basta la semplice partecipazione, anche minima, per l’esclusione dal forfettario nello stesso anno.

5) Ho pagato 22.000 euro lordi a collaboratori e dipendenti. Cosa entra nel conteggio dei 20.000 e come posso rimediare?

Nel tetto di 20.000 euro entrano: retribuzioni lorde dei dipendenti, compensi lordi a co.co.co. e occasionali, compensi ai familiari coadiuvanti, contributi previdenziali e assicurativi a tuo carico come datore, eventuali indennità che concorrono al lordo. Non entrano i compensi a professionisti con partita IVA esterna. Se hai superato il tetto, la norma prevede l’esclusione dal forfettario per l’anno. Per rimediare in futuro: pianifica i pagamenti sulla soglia, valuta contratti di servizi con partite IVA indipendenti, ripartisci incarichi su anni diversi e monitora il lordo maturato mese per mese. Per l’anno in corso, confrontati con il consulente per gestire il passaggio all’ordinario e gli adempimenti connessi.

Fonti e riferimenti

Normativa e prassi utili

Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (regime forfettario), come modificata dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e dalla Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). Consulta il testo coordinato su Normattiva.

Agenzia delle Entrate: circolari e risposte a interpello sul regime forfettario, con chiarimenti su soglie 85.000/100.000, prevalenza verso ex datore, partecipazioni societarie, principio di cassa e spese per collaboratori. Materiale reperibile sui portali istituzionali del Ministero dell’Economia e dell’Agenzia.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: definizioni di collaborazioni e rapporti di lavoro utili a delimitare il perimetro delle spese per personale e co.co.co.

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