Fattura dentista: come farla e quant’è l’IVA?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Il dentista emette fattura senza IVA per prestazioni sanitarie, con dicitura art. 10 n.18 DPR 633/1972; invia i dati al Sistema Tessera Sanitaria per data incasso; applica bollo da 2 euro oltre 77,47.

  • Dati obbligatori ex art. 21 DPR 633/1972, dicitura esenzione IVA art. 10 n.18, contributo integrativo ENPAM 2%, bollo 2 euro se totale documento supera 77,47.
  • Divieto e-fattura verso persone fisiche (art. 10-bis DL 119/2018); invio spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria per data incasso (art. 3 D.Lgs. 175/2014).
  • Sanzioni per omissioni: 100 euro a documento, massimo 50.000; riduzione di un terzo entro 60 giorni; niente sanzione se correggi entro 5 giorni (D.Lgs. 175/2014). Pagamenti tracciabili per detrazione IRPEF (L. 160/2019).

Fattura del dentista: contenuti obbligatori e diciture

Dati minimi da indicare

Inserisci sempre i dati obbligatori previsti dall’art. 21 del DPR 633/1972. Questi sono:

  • Data di emissione e numero progressivo.
  • Tuoi dati: nome e cognome, indirizzo, Partita IVA e, se vuoi, codice fiscale.
  • Dati del paziente: nome, cognome, indirizzo, codice fiscale.
  • Descrizione chiara della prestazione sanitaria eseguita.
  • Compenso, eventuali spese rimborsate, contributo integrativo ENPAM.
  • Modalità di pagamento (contanti, carta, bonifico). Serve anche per le detrazioni del paziente.
  • Dicitura di esenzione IVA quando dovuta.

Esenzione IVA: quando si applica e cosa scrivere

Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione sono esenti IVA. Lo prevede l’art. 10, n. 18, del DPR 633/1972.

Scrivi in fattura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972”. Indica in modo chiaro la finalità terapeutica della prestazione.

Se la prestazione non ha finalità sanitaria (ad esempio solo estetica), l’IVA si applica normalmente. In genere l’aliquota è 22%. In questo caso non usi la dicitura di esenzione.

Contributo integrativo ENPAM 2% e marca da bollo

Come odontoiatra versi a ENPAM il contributo integrativo del 2% sul volume d’affari. Puoi addebitarlo in fattura al paziente. Indica “Contributo integrativo ENPAM 2%”.

Se la fattura è senza IVA e il totale documento supera 77,47 euro, apponi l’imposta di bollo da 2 euro. La regola è nel DPR 642/1972 (Tariffa, Allegato A). Sulle fatture elettroniche il bollo è virtuale. Sulle fatture a pazienti (non via SdI) si usa la marca fisica o si gestisce in modo virtuale se hai l’autorizzazione.

Pagamenti tracciabili e detrazioni del paziente

Il paziente detrae il 19% della spesa sanitaria in dichiarazione dei redditi (art. 15 TUIR, DPR 917/1986). Per detrarre serve un pagamento tracciabile. Lo prevede la L. 160/2019, commi 679-680.

Chiedi sempre un mezzo tracciabile: carta, bancomat, bonifico. Fanno eccezione strutture pubbliche o accreditate. Indica in fattura il mezzo di pagamento. Aiuta anche la corretta trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria.

Fattura e canali di trasmissione: STS, SdI, carta

Divieto di e-fattura verso persone fisiche

Sei tenuto a inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (STS). In questo caso la legge vieta la fattura elettronica via SdI verso persone fisiche. La base è l’art. 10-bis del DL 119/2018.

Quindi al paziente consegni una fattura cartacea o un PDF non transitato dallo SdI. Poi trasmetti i dati al STS secondo le regole tecniche del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Quando usare lo SdI

Usi lo SdI quando la prestazione non rientra nel divieto o non è sanitaria verso persona fisica. Esempi pratici:

  • Prestazioni rese a soggetti IVA (aziende, PA). La fattura è elettronica via SdI. Può esserci ritenuta d’acconto.
  • Operazioni non sanitarie soggette a IVA. Se il cliente è soggetto IVA o PA, vai su SdI.

Se la prestazione è resa a una persona fisica ma paga un terzo (assicurazione), resta vietata l’e-fattura via SdI. Emmetti fattura al paziente e gestisci gli accordi con l’assicurazione come quietanza o convenzione.

Sistema Tessera Sanitaria: cosa inviare, scadenze, correzioni

Dati da trasmettere e principio di cassa

Devi inviare i dati delle spese sanitarie per la dichiarazione precompilata. La base giuridica è l’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e i Decreti MEF attuativi (ad esempio, decreto 31 luglio 2015 e specifiche tecniche).

Conta la data di incasso, non la data di fattura. È il “principio di cassa”. Significa che registri nel semestre in cui hai ricevuto il pagamento, anche se la fattura è di mesi prima.

I dati minimi includono: codice fiscale del paziente, data e tipo di documento, tipologia di spesa, importo, data di pagamento, mezzo di pagamento, eventuale opposizione.

Calendario delle scadenze

Le scadenze sono fissate dal MEF e pubblicate sul portale del Sistema Tessera Sanitaria. Negli ultimi anni (2023-2025) si è adottata una cadenza semestrale: invio del primo semestre entro 30 settembre, del secondo entro 31 gennaio dell’anno successivo.

Per il 2026 verifica sempre il calendario ufficiale del Sistema Tessera Sanitaria del MEF. Le scadenze possono cambiare con decreti o provvedimenti.

Opposizione del paziente e privacy

Il paziente può opporsi all’invio al STS. Lo prevede l’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e la disciplina privacy richiamata dal Garante.

Se il paziente si oppone, indichi l’opposizione nelle specifiche e non trasmetti i dati sensibili. Rilasci comunque la fattura al paziente. La detrazione in precompilata non apparirà e il paziente potrà inserirla manualmente.

Sanzioni e tutele

Sanzioni per omissioni o errori

Per ogni fattura non comunicata al STS: 100 euro di sanzione, massimo 50.000 euro per anno. La norma è nell’art. 3, commi 5-bis e seguenti, del D.Lgs. 175/2014.

Se invii con ritardo non superiore a 60 giorni, la sanzione si riduce di un terzo. Il tetto massimo scende a 20.000 euro.

Correzioni senza sanzione

Nessuna sanzione se correggi un’informazione errata entro cinque giorni dalla scadenza, oppure entro cinque giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.

Conserva sempre le prove di invio, ricevute e log del gestionale. Servono in caso di controlli.

Regola decisionale rapida

In 6 passaggi

  • La prestazione ha finalità sanitaria? Se sì, passa al punto 2. Se no, valuta IVA 22% e canale SdI se dovuto.
  • Il destinatario è una persona fisica? Se sì, non usare lo SdI; emetti fattura analogica/PDF e invia i dati al STS.
  • Il paziente si oppone all’invio? Se sì, indica opposizione e non trasmettere i dati.
  • Hai incassato nel semestre? Se sì, inserisci nel flusso STS di quel semestre, indipendentemente dalla data fattura.
  • Il totale fattura senza IVA supera 77,47? Se sì, applica bollo da 2 euro.
  • Il committente è sostituto d’imposta (azienda/PA)? Se sì, valuta ritenuta d’acconto; se sei in forfettario, indica l’esonero dalla ritenuta.

Casi particolari da conoscere

Prestazioni estetiche e perizie

Se l’intervento è solo estetico, senza diagnosi o cura, l’IVA si applica. Descrivi bene la prestazione. Eviti contestazioni. Per perizie medico-legali o consulenze non terapeutiche, vale lo stesso principio.

Fatture a società, enti e PA: ritenuta d’acconto

Quando fatturi a un sostituto d’imposta (azienda, ente, PA) per prestazioni professionali, scatta la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso. Indicala in fattura. L’ente versa la ritenuta e rilascia la certificazione.

Se sei nel regime forfettario (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014 e s.m.i.), la ritenuta non si applica. Inserisci la dicitura: “Compenso non soggetto a ritenuta ai sensi dell’art. 1, comma 67, L. 190/2014”.

Acconti e incassi rateali

Incassi un acconto? Comunicalo al STS con riferimento all’acconto, per la data dell’incasso. Poi comunichi il saldo quando lo incassi. In fattura indica chiaramente che si tratta di acconto o saldo.

Note di variazione e annulli

Hai sbagliato importo? Emmetti una nota di variazione. Se non hai ancora incassato, puoi annullare e riemettere. Se hai inviato al STS, correggi entro i tempi previsti per evitare sanzioni.

Fonti normative e istituzionali utili

Dove verificare

  • DPR 633/1972: articoli 10, n. 18 (esenzione IVA) e 21 (contenuto fattura). Consulta il testo su Normattiva.
  • DPR 642/1972: imposta di bollo sulle fatture esenti. Consulta il testo su Normattiva.
  • D.Lgs. 175/2014, art. 3: Sistema Tessera Sanitaria, precompilata e sanzioni. Base su Normattiva e documenti MEF.
  • DL 119/2018, art. 10-bis: divieto e-fattura per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. Consulta su Normattiva.
  • L. 160/2019: pagamenti tracciabili per detrazioni al 19%. Vedi anche le FAQ del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate.
  • Portale del Sistema Tessera Sanitaria del MEF: calendario scadenze e specifiche tecniche aggiornate.
Scenario IVA Canale di emissione/trasmissione Ritenuta d’acconto Marca da bollo Scadenza STS e note
Prestazione sanitaria a persona fisica (paziente privato) Esente ex art. 10 n. 18 DPR 633/1972 Fattura cartacea/PDF al paziente; invio dati al STS No (il paziente non è sostituto) Sì, 2 euro se totale > 77,47 Per data incasso; cadenza semestrale negli ultimi anni: 30/09 e 31/01
Prestazione sanitaria a persona fisica con pagamento dell’assicurazione Esente (prestazione al paziente) Fattura intestata al paziente; niente SdI; invio STS (salvo opposizione) No Sì, se totale > 77,47 Per data incasso; conserva quietanza dell’assicurazione
Prestazione professionale a impresa/ente (visite aziendali, consulenze) Di regola esente se sanitaria; imponibile se non sanitaria Fattura elettronica via SdI Sì, 20% se non forfettario Se esente e > 77,47 Nessun invio STS se non prestazione sanitaria a persona fisica
Prestazione estetica senza finalità terapeutica a persona fisica IVA 22% (in assenza di finalità sanitaria) Fattura cartacea/PDF; niente STS No No bollo (operazione imponibile IVA) Nessun invio STS; documenta bene la natura estetica
Vendita accessori/kit igiene non sanitari IVA 22% Fattura via SdI se a soggetto IVA; altrimenti documento al privato Eventuale se a sostituto e prestazione professionale No bollo Fuori STS
Acconti e rate per prestazione sanitaria Esente sulla prestazione Documento per acconto e per saldo; invio STS per ciascun incasso No verso privato Valuta bollo sul singolo documento se > 77,47 Ogni incasso nel semestre di competenza

FAQ

Come compilo una fattura tipo per una visita da 120 euro a un paziente privato?

Inserisci data e numero. Dati tuoi e del paziente. Descrivi: “Visita odontoiatrica con finalità di diagnosi e cura”. Compenso 120,00. Aggiungi contributo integrativo ENPAM 2%: 2,40. Totale documento 122,40.

Scrivi la dicitura: “Operazione esente IVA ai sensi dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972”. Indica il mezzo di pagamento (ad esempio, carta). Se il totale supera 77,47, apponi il bollo da 2 euro e indica “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972”.

Consegna la fattura al paziente in carta o PDF. A incasso avvenuto, inserisci i dati nel Sistema Tessera Sanitaria con la data del pagamento e la modalità tracciabile.

Il paziente mi chiede la fattura elettronica via SdI: posso emetterla?

No, se si tratta di prestazione sanitaria resa a persona fisica e rientri tra i soggetti che inviano al STS. Il divieto sta nell’art. 10-bis del DL 119/2018. Puoi invece consegnare una fattura analogica o un PDF non transitato dallo SdI.

Se la prestazione è resa a un soggetto IVA o non è sanitaria, allora la fattura elettronica via SdI è dovuta. Controlla sempre la natura della prestazione e il destinatario.

In ogni caso conserva digitalmente le fatture per 10 anni. Puoi usare un sistema di conservazione a norma. La base è il Codice Civile e le regole fiscali di conservazione documentale.

Cosa devo fare se il paziente si oppone all’invio dei dati al STS?

Raccogli l’opposizione al momento del pagamento. Nelle specifiche STS hai un campo per indicarla. Non trasmettere i dati della spesa di quel paziente. Rilascia comunque la fattura.

Il paziente potrà inserire la spesa manualmente nella sua dichiarazione dei redditi. Oppure potrà consegnarla al CAF o al professionista abilitato. La base giuridica è l’art. 3 del D.Lgs. 175/2014 e la disciplina privacy coordinata con il Garante.

Conserva traccia dell’opposizione. In caso di controlli, dimostri perché non hai inviato i dati.

Ho trasmesso al STS con codice fiscale errato. Posso correggere senza sanzioni?

Sì, se correggi entro cinque giorni dalla scadenza oppure entro cinque giorni dalla segnalazione dell’Agenzia delle Entrate. In questi casi non paghi sanzioni. La regola è nell’art. 3 del D.Lgs. 175/2014.

Se superi questi termini, invia comunque la correzione. Otterrai la riduzione di un terzo della sanzione se sistemi entro 60 giorni dalla scadenza. Tieni le ricevute di annullo e reinvio del flusso STS.

Controlla sempre l’esito dell’invio nel gestionale o nell’area del Sistema Tessera Sanitaria del MEF.

Sono in regime forfettario: cosa cambia nelle fatture e nelle imposte?

In fattura non addebiti IVA. Non subisci ritenuta d’acconto. Inserisci la dicitura di esonero ritenuta: “art. 1, comma 67, L. 190/2014”. Applichi comunque il contributo integrativo ENPAM 2% e il bollo se necessario.

A fine anno paghi l’imposta sostitutiva (5% per start-up che rispettano i requisiti, altrimenti 15%). La base è il coefficiente di redditività previsto dalla legge. Ricorda i contributi previdenziali ENPAM, che riducono il reddito imponibile.

Per le spese sanitarie verso persone fisiche valgono comunque il divieto di SdI e l’obbligo di invio al STS per data incasso. Verifica ogni anno sul portale del Sistema Tessera Sanitaria del MEF eventuali novità operative.

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