Acquisto diretto e indiretto: cosa sono e quali differenze hanno?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

E-commerce diretto: vendi e consegni online beni/servizi digitali. E-commerce indiretto: vendi online ma consegni fisicamente. Regole IVA, SCIA/ComUnica, fatturazione e contributi cambiano in base al modello scelto.

  • IVA: diretto e indiretto seguono regole diverse su luogo d’imposizione, soglia 10.000 euro UE e regimi OSS/IOSS (D.P.R. 633/1972; Direttiva 2006/112/CE; Reg. UE 282/2011).
  • Avvio: ComUnica, SCIA al SUAP per vendita a distanza, scelta ATECO corretto, PEC e firma digitale (D.P.C.M. 6 maggio 2009; D.Lgs. 114/1998 art. 18; L. 241/1990 art. 19; D.P.R. 160/2010).
  • Regimi: forfettario (85.000 euro, imposta 5% poi 15%, coefficiente 40%) o ordinario (IRPEF 23%-33%-43% nel 2026), con contributi INPS secondo gestione.

Definizioni operative: e-commerce diretto e indiretto

L’e-commerce diretto è la vendita di servizi o contenuti digitali consegnati online. Esempi: download software, abbonamenti SaaS, e-book, corsi on demand. Fiscalmente è una prestazione di servizi.

L’e-commerce indiretto è la vendita di beni fisici con ordine online e consegna tramite corriere. Esempi: abbigliamento, cosmetici, componenti elettronici. Fiscalmente è cessione di beni con logistica.

La distinzione incide su IVA, obblighi documentali e inquadramento previdenziale. Le definizioni discendono dalle norme IVA nazionali (D.P.R. 633/1972, artt. 7-ter e seguenti) e dalla disciplina UE su servizi elettronici e vendite a distanza (Direttiva 2006/112/CE; Reg. UE 282/2011).

Inquadramento IVA 2026: dove si tassa la vendita

Diretto B2C: soglia 10.000 euro e OSS

Nei servizi digitali B2C all’UE, l’IVA si applica nel Paese del cliente. Sotto 10.000 euro annui di vendite transfrontaliere complessive (servizi digitali e vendite a distanza intra-UE), puoi applicare l’IVA italiana. Superata la soglia, devi applicare l’IVA del Paese del consumatore.

Per semplificare i versamenti multi-Paese, si usa l’OSS (One Stop Shop). Ti registri una volta in Italia e versi trimestralmente l’IVA dovuta agli altri Stati membri tramite il portale nazionale dell’Agenzia delle Entrate. Fonti: Direttiva 2006/112/CE, artt. 33 e 58; Reg. UE 282/2011; D.P.R. 633/1972, artt. 7-sexies e 74-quinquies e seguenti.

Indiretto B2C: vendite a distanza intra-UE e marketplace

Per beni spediti dall’Italia a consumatori UE, vale la stessa soglia unica di 10.000 euro. Sotto soglia applichi IVA italiana; sopra soglia applichi IVA di destinazione usando l’OSS.

Se vendi tramite marketplace, in specifici casi il portale è “fornitore presunto” ai fini IVA (deemed supplier) e versa l’IVA per tuo conto su alcune operazioni, specie con venditori extra-UE. Riferimento: pacchetto IVA e-commerce UE 2021, attuato nell’ordinamento nazionale tramite modifiche al D.P.R. 633/1972.

Extra-UE: importazioni, IOSS e dazi

Per beni importati con valore fino a 150 euro, puoi usare l’IOSS per addebitare l’IVA del Paese di destinazione al checkout ed evitare l’IVA in dogana. Sopra 150 euro, si applicano IVA all’importazione e, se dovuti, dazi. Servono EORI e classificazione merce. Fonti: Codice Doganale dell’Unione (Reg. UE 952/2013); norme IOSS del pacchetto e-commerce UE.

B2B: regole generali e fatturazione

Nei rapporti B2B, per servizi vale in generale il principio del committente (art. 7-ter D.P.R. 633/1972): fuori Italia si emette fattura senza IVA con inversione contabile. Per cessioni di beni, seguono le regole di cessione con trasporto e prove di uscita.

Dal 2024 la fatturazione elettronica è estesa a tutti i titolari di partita IVA, inclusi i forfettari. Si usa il Sistema di Interscambio. Fonti: provvedimenti Agenzia delle Entrate; D.L. 36/2022 convertito.

Documenti fiscali, corrispettivi e privacy

Indiretto B2C: scontrino e fattura

Nelle vendite a distanza B2C, non c’è obbligo di scontrino o ricevuta fiscale. Emissione della fattura elettronica solo su richiesta del cliente entro 12 giorni. Si è esonerati dalla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi tipica dei negozi fisici. Fonti: D.P.R. 696/1996; D.P.R. 633/1972, art. 22; prassi Agenzia delle Entrate.

Diretto B2C: documenti per servizi digitali

Se usi l’OSS, in genere non devi emettere fattura al consumatore salvo obbligo locale o richiesta. Devi però tenere registri dettagliati delle operazioni per 10 anni con due elementi di prova della localizzazione (es. indirizzo IP, Paese carta). Fonte: Reg. UE 282/2011.

Termini, privacy e cookie

Servono condizioni di vendita chiare, informativa privacy, cookie policy e banner conforme. Il Codice del Consumo regola le informazioni precontrattuali, diritto di recesso (14 giorni) e garanzia legale (24 mesi). Fonti: D.Lgs. 206/2005; Linee guida cookie del Garante; D.Lgs. 26/2023 su pratiche commerciali e recensioni.

Adempimenti per aprire: pratiche, ATECO e SUAP

Per avviare l’attività si usa la ComUnica. Con un invio unico apri la partita IVA, iscrivi l’impresa al Registro Imprese, apri INPS e, se serve, INAIL. Fonte: D.P.C.M. 6 maggio 2009.

Devi presentare la SCIA per vendita al dettaglio per corrispondenza al SUAP del Comune della sede. Serve anche se non hai negozio fisico. Indicherai dominio, magazzino, categorie merceologiche e recapiti PEC. Fonti: D.Lgs. 114/1998, art. 18; L. 241/1990, art. 19; D.P.R. 160/2010.

La scelta del codice ATECO dipende da cosa fai realmente. Per vendita online di beni: 47.91.10 (commercio al dettaglio effettuato via internet). Per servizi digitali propri (es. SaaS, sviluppo software): serie 62.xx o 63.xx. La scelta incide sul coefficiente forfettario e sulla gestione previdenziale.

Se svolgi commercio al dettaglio online di beni, in genere rientri nella Gestione Commercianti INPS. Se eroghi servizi digitali professionali, di norma rientri nella Gestione Separata. Verifica caso per caso con l’inquadramento sostanziale dell’attività. Fonti: INPS, circolari gestione commercianti e gestione separata; Ministero del Lavoro.

Per merci particolari servono ulteriori adempimenti: alimenti (HACCP e notifica sanitaria), cosmetici (conformità Reg. CE 1223/2009), dispositivi medici (marcatura CE). Consulta SUAP e normative settoriali.

Regimi fiscali 2026: forfettario o ordinario

Regime forfettario

È un regime semplificato riservato a ricavi fino a 85.000 euro. Calcoli il reddito applicando un coefficiente di redditività ai ricavi. Per il commercio online (ATECO 47.91.10) il coefficiente è 40%. Su quel reddito paghi un’imposta sostitutiva: 5% per i primi 5 anni se hai i requisiti di start, poi 15%.

Cause di esclusione: partecipazioni di controllo in SRL con attività riconducibile, lavoro dipendente prevalente oltre soglie, regimi speciali IVA. Uscita immediata se incassi oltre 100.000 euro in anno. Fonti: L. 190/2014 e successive modifiche; leggi di bilancio recenti.

Il forfettario non detrae l’IVA e non deduce le spese in modo analitico. Può richiedere la riduzione contributiva del 35% sulla Gestione Commercianti previa domanda all’INPS. Fonte: norme INPS su agevolazione contributiva per forfettari.

Regime ordinario (semplificato o ordinario contabile)

Paghi l’IRPEF a scaglioni sul reddito effettivo. Nel 2026 gli scaglioni sono: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000; 43% oltre 50.000. Deduci i costi documentati e detrai l’IVA sugli acquisti.

In contabilità semplificata si applica il principio di cassa per imprese minori. L’IVA segue le regole ordinarie con liquidazioni periodiche. Fonti: TUIR; riforma IRPEF in attuazione della legge delega fiscale 2023; MEF e Agenzia delle Entrate.

Contributi previdenziali: come si calcolano nel 2026

Gestione Commercianti INPS: prevede contributi fissi annui sul minimale di reddito, più contributi percentuali sul reddito eccedente. Aliquote e minimali sono aggiornati ogni anno con circolare INPS. I contributi sono deducibili dal reddito IRPEF o dall’imponibile forfettario.

Puoi chiedere l’agevolazione contributiva del 35% se sei in forfettario. Vale solo per la Gestione Commercianti e si attiva con istanza. Fonte: INPS, circolari annuali sui minimali e sull’agevolazione.

Gestione Separata INPS: per molti servizi digitali professionali. Contributi in percentuale sui compensi incassati, con aliquota pubblicata ogni anno. Non ci sono contributi fissi. È spesso la gestione corretta per SaaS e sviluppo software resi come servizi.

Regola decisionale rapida

Se vendi beni fisici spediti: sei e-commerce indiretto. Serve SCIA al SUAP. IVA italiana sotto 10.000 euro intra-UE; sopra usa OSS e IVA a destinazione. Gestione Commercianti INPS.

Se vendi servizi o contenuti digitali consegnati online: sei e-commerce diretto. Verifica se è attività commerciale o professionale. Per B2C UE sotto 10.000 euro applichi IVA italiana; sopra usa OSS con IVA del Paese del cliente. Gestione Separata se attività professionale; Commercianti se è vendita organizzata di contenuti digitali.

Se operi tramite marketplace: verifica se il portale è fornitore presunto per l’IVA. Potresti non dover addebitare tu l’IVA su specifiche operazioni. Mantieni comunque i registri e le prove di spedizione.

Se prevedi costi importanti e margini sottili: l’ordinario ti permette di dedurre costi e detrarre IVA. Se hai margini alti e costi bassi: il forfettario con coefficiente 40% può convenire, specie con imposta al 5% nei primi 5 anni.

Compliance extra-fiscale da non dimenticare

Precontrattuale: indica chiaramente identità dell’operatore, prezzi totali, tempi di consegna, diritto di recesso e modulo tipo. Recesso: 14 giorni, con eccezioni per contenuti digitali se l’esecuzione inizia con consenso informato. Garanzia legale: 24 mesi per difetti.

Pagamenti: conformità PSD2 e SCA per i pagamenti online. Privacy: base giuridica del trattamento, registro trattamenti, DPO se necessario, nomina dei responsabili (gateway, hosting, newsletter). Cookie: consenso granulare e tracciamento conforme.

Logistica e dogana: numero EORI per scambi extra-UE, corretta dichiarazione doganale, codici TARIC, scelte Incoterms chiare per dogane e resi.

Scenario Inquadramento IVA Documenti fiscali Adempimenti e tempistiche
Diretto B2C UE, vendite transfrontaliere annue < 10.000 € IVA italiana su tutte le vendite UE (regola micro-impresa) Fattura non obbligatoria salvo richiesta; registri con prove di localizzazione Nessuna registrazione OSS; monitoraggio soglia trimestrale/annuale
Diretto B2C UE, vendite transfrontaliere annue ≥ 10.000 € IVA del Paese del cliente; uso OSS per versamenti Nessuna fattura salvo richiesta; tenuta registri OSS per 10 anni Registrazione OSS in Italia; versamenti trimestrali entro fine mese successivo
Indiretto B2C intra-UE, spedizione dall’Italia, vendite annue transfrontaliere < 10.000 € IVA italiana Niente scontrino; fattura elettronica solo su richiesta Nessun OSS; conservare DDT e prove di consegna
Indiretto B2C intra-UE, vendite annue transfrontaliere ≥ 10.000 € IVA del Paese di destinazione tramite OSS Niente scontrino; gestione aliquote estere nel checkout Iscrizione OSS; aggiornare listino aliquote; versamenti trimestrali
Import extra-UE B2C ≤ 150 € (IOSS) IVA del Paese cliente riscossa al checkout con IOSS Nessun onere IVA in dogana per il cliente Registrazione IOSS; dichiarazioni mensili IOSS; accordi con vettori
B2B UE (diretto o indiretto) Regole generali: inversione contabile per servizi; cessioni intracomunitarie per beni Fattura elettronica con integrazione/esterometro secondo prassi Verifica VIES; prova trasporto; elenchi Intrastat se dovuti
Marketplace come fornitore presunto IVA gestita dal marketplace su operazioni specifiche Documento commerciale/contabile per il corrispettivo netto Contratto e report marketplace; corretta contabilizzazione commissioni

FAQ

Devo sempre presentare la SCIA per vendere online?

Se vendi beni fisici a consumatori, sì: la vendita al dettaglio per corrispondenza via internet richiede SCIA al SUAP del Comune della sede legale o dell’unità locale. La base è l’art. 18 del D.Lgs. 114/1998 e l’art. 19 della L. 241/1990. La SCIA non richiede attesa di autorizzazione: dichiari l’inizio e puoi operare da subito, salvo controlli. Indichi dominio, recapiti, magazzino e categorie merceologiche. Se eroghi solo servizi digitali professionali (es. sviluppo software conto terzi o SaaS come prestazione di servizi), in molti Comuni non è richiesta la SCIA commerciale, perché non è vendita al dettaglio di beni. In questi casi resta l’apertura della partita IVA e le comunicazioni tipiche. Verifica con il SUAP, perché alcuni settori richiedono titoli abilitativi specifici (es. alimenti, cosmetici, dispositivi medici).

Come funziona l’OSS/IOSS in pratica e quando mi conviene attivarli?

L’OSS ti permette di dichiarare e versare in Italia l’IVA dovuta su vendite B2C verso altri Paesi UE. Si usa per vendite a distanza di beni e servizi digitali quando superi la soglia unica di 10.000 euro annui di vendite transfrontaliere complessive. Ti registri nel portale nazionale, raccogli l’IVA del Paese cliente al checkout, invii una dichiarazione OSS trimestrale con dettaglio per Paese e aliquota, e versi l’importo cumulato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre. Conservi registri per 10 anni con due prove di localizzazione per i servizi digitali. L’IOSS riguarda gli import fino a 150 euro verso l’UE: addebiti l’IVA del Paese del cliente al checkout, indichi il tuo identificativo IOSS in dogana e il pacco passa senza IVA per il cliente. Fai dichiarazioni IOSS mensili. Conviene attivare OSS/IOSS appena superi la soglia o se prevedi di superarla a breve, per evitare frammentazione di registrazioni IVA nei singoli Stati membri. Fonti: Direttiva 2006/112/CE; Reg. UE 282/2011; prassi Agenzia delle Entrate.

Che documenti devo rilasciare al cliente privato e come gestisco la fatturazione elettronica?

Nell’e-commerce indiretto B2C non devi emettere scontrino o ricevuta fiscale. Emmetti fattura elettronica solo se il cliente la richiede, entro 12 giorni dalla vendita o incasso. Devi comunque registrare i corrispettivi ai fini IVA e tenere traccia degli incassi. L’obbligo di memorizzazione e trasmissione corrispettivi via RT non si applica alla vendita a distanza. Nell’e-commerce diretto B2C, se usi l’OSS e non è richiesto dalla legge locale, non devi emettere fattura; resta l’obbligo dei registri OSS. Per B2B, la fattura è sempre obbligatoria: elettronica via Sistema di Interscambio per clienti italiani, con le regole di integrazione/autofattura per estero. Ricorda che la fatturazione elettronica dal 2024 è estesa a tutti i titolari di partita IVA. Fonti: D.P.R. 633/1972; D.P.R. 696/1996; provvedimenti Agenzia delle Entrate su SDI.

Meglio forfettario o ordinario per un nuovo shop online? Un esempio numerico aiuta?

Dipende da margini e costi. Nel forfettario con ATECO 47.91.10 il reddito imponibile è il 40% dei ricavi. Se incassi 60.000 euro, il reddito forfettario è 24.000 euro. Imposta sostitutiva: 5% nei primi 5 anni (1.200 euro) o 15% dopo (3.600 euro). A questi aggiungi i contributi INPS: nella Gestione Commercianti paghi contributi fissi sul minimale più percentuali sull’eccedenza; importi e aliquote sono fissati ogni anno da INPS e sono deducibili, riducendo l’imposta. Se invece hai costi elevati (marketing, logistica, resi, commissioni marketplace, personale), il regime ordinario ti consente di dedurre i costi reali e detrarre l’IVA sugli acquisti. Con margine lordo sottile, l’ordinario può risultare più conveniente, specie oltre 65-70.000 euro di ricavi con costi significativi. Valuta anche i contributi: in ordinario nulla cambia nei contributi, ma essendo deducibili incidono sull’IRPEF. Fonti: L. 190/2014 e successive; TUIR; INPS, circolari annuali.

Vendo verso Regno Unito e USA: quali regole applico per IVA e dogana? E come gestisco resi e recesso?

UK e USA sono extra-UE. Non applichi IVA italiana alla vendita; emetti fattura non imponibile per esportazione se la merce esce dall’UE con prova doganale. Per spedizioni di basso valore in UK e in alcuni Stati USA, vigono regole locali sulla riscossione dell’imposta di vendita, spesso demandate ai marketplace o ai provider di checkout. In UE l’IOSS vale solo per importazioni in UE, non per esportazioni. In dogana servono EORI, codice tariffario (HS), valore dichiarato, origine e Incoterms chiari (es. DDP se vuoi gestire dazi e imposte al posto del cliente). Per il consumatore UE valgono recesso 14 giorni e garanzia legale; verso extra-UE applica policy contrattuali chiare, rispettando però le norme locali se vendi in modo mirato. Prevedi un processo resi semplice e trasparente, costi di ritorno esplicitati e modulistica chiara. Fonti: Codice Doganale UE; Codice del Consumo; linee guida autorità fiscali estere.

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