Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Fatturato è il totale delle fatture emesse al netto IVA. Incassato sono i pagamenti ricevuti. Reddito imponibile è la base per imposte e contributi, calcolata per cassa, a forfait o per competenza, secondo il regime.
- Volume d’affari IVA: somma delle operazioni fatturate al netto dell’imposta (art. 20, DPR 633/1972).
- Base imponibile: per cassa (art. 54 TUIR e art. 66 TUIR), per competenza (art. 109 TUIR), o con coefficiente di redditività nel forfettario (Legge 190/2014).
- Regime forfettario: soglia incassi 85.000 euro e cessazione immediata oltre 100.000 euro (Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022, confermata dalla Legge 213/2023).
Definizioni operative: cosa sono fatturato, incassato e reddito imponibile
Fatturato (o volume d’affari)
È la somma delle fatture emesse in un periodo, al netto dell’IVA. L’IVA non è un tuo ricavo. La versi allo Stato.
In linguaggio IVA, il “volume d’affari” è definito dall’art. 20 del DPR 633/1972. Comprende operazioni imponibili, non imponibili ed esenti, registrate o da registrare, sempre senza IVA.
Attenzione a sconti, abbuoni e note di credito. Se riduci il prezzo, rettifichi il fatturato con nota di variazione (art. 26, DPR 633/1972).
Incassato (principio di cassa)
È il totale che hai effettivamente riscosso dai clienti in un periodo. Conta la data di pagamento, non la data della fattura.
Per i professionisti il reddito si determina per cassa (art. 54 TUIR). Per le imprese “minori” in semplificata, vale il criterio di cassa dal 2017 (art. 66 TUIR).
Incasso cash, bonifico, POS o carte: conta quando il denaro è accreditato. Gli assegni contano quando li ricevi, se immediatamente esigibili.
Reddito imponibile (base per imposte e contributi)
È il reddito su cui calcoli imposte e contributi. Cambia con il regime fiscale.
Regime ordinario d’impresa: si applica il principio di competenza. Rilevano ricavi e costi del periodo di competenza (art. 109 TUIR).
Regime semplificato d’impresa o professionisti: si applica il principio di cassa. Incassi meno pagamenti ammessi (art. 54 e 66 TUIR).
Regime forfettario: applichi al totale incassato un coefficiente di redditività legato al codice ATECO. Quello è il tuo reddito forfettario. Su quello calcoli imposta sostitutiva e contributi (Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89).
Regime forfettario: soglie, coefficienti e imposte
Soglia di accesso e permanenza
La soglia principale è 85.000 euro di incassi annui. Se la superi, esci dal forfettario dall’anno successivo.
Se gli incassi superano 100.000 euro durante l’anno, esci subito. Ai fini IVA l’uscita scatta dall’operazione che fa superare la soglia. Sono regole introdotte dalla Legge 197/2022 e riferite alla Legge 190/2014. La Legge 213/2023 le ha confermate per il 2024. Quadro invariato nel 2025-2026 salvo aggiornamenti annuali.
Fonti normative da consultare su Normattiva: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023); Legge 213/2023 (Legge di Bilancio 2024).
Come si calcola il reddito forfettario
Prendi gli incassi dell’anno. Applichi il coefficiente di redditività del tuo ATECO. Per esempio, per molte attività professionali è 78%. Per servizi alla persona può essere 67%.
Il risultato è il reddito forfettario. Su quello calcoli l’imposta sostitutiva: di regola 15%. Può scendere al 5% per i primi cinque anni se rispetti requisiti anti-continuazione e nuove attività (Legge 190/2014, commi 65-67).
I contributi si calcolano sullo stesso reddito forfettario. La gestione dipende dalla tua cassa previdenziale (INPS Gestione Separata, artigiani/commercianti INPS, o Cassa professionale).
Fatturato e incassato nel forfettario
Nel forfettario non addebiti IVA in fattura. Quindi “fatturato” e “volume d’affari” coincidono con gli importi senza IVA.
Il limite di 85.000 e 100.000 euro riguarda gli incassi. Devi tenere un registro puntuale degli incassi con data e metodo.
Se superi 100.000 euro, l’IVA si applica dall’operazione che fa sforare. Devi adeguare la fattura di quel momento. Da lì applichi il regime ordinario per l’IVA. Per le imposte dirette, il regime ordinario si applica dall’anno stesso.
Regimi ordinari e semplificati: cassa e competenza
Professionisti in ordinario (per cassa)
I professionisti determinano sempre il reddito per cassa (art. 54 TUIR). Quindi, se non incassi, non paghi imposte su quella fattura.
Le spese sono deducibili se pagate. Servono documenti idonei e tracciabilità quando prevista.
Le ritenute d’acconto subite riducono l’imposta da versare. La base è comunque l’incassato (art. 25, DPR 600/1973).
Imprese minori in semplificata (per cassa)
Usano il principio di cassa “rafforzato” (art. 66 TUIR). I ricavi rilevano quando incassati. I costi quando pagati.
Gestisci per competenza alcune poste tecniche (rimanenze), con regole semplificate. Tieni i registri IVA come base.
La fatturazione elettronica agevola i controlli di data e metodo di incasso. Normativa di riferimento disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva (DL 127/2015 e successive modifiche).
Imprese in ordinaria (per competenza)
Applicano il principio di competenza (art. 109 TUIR). Rilevano ricavi e costi quando maturano.
Qui fatturato e ricavi di competenza pesano più della data di incasso. Puoi pagare imposte anche senza incasso.
Serve una contabilità completa. La gestione del magazzino e degli ammortamenti incide molto sull’imponibile.
Imposte e contributi: come impattano le tre definizioni
Imposte dirette (IRPEF/IRES o imposta sostitutiva)
Per i professionisti e le imprese in semplificata conta l’incassato (cassa). Per le imprese in ordinaria conta la competenza.
Nel forfettario, conta l’incassato per verificare le soglie e per calcolare il reddito con coefficiente.
L’IRAP segue regole proprie, spesso irrilevante per i forfettari e molti professionisti. Verifica i presupposti regionali e normativi applicabili.
Contributi previdenziali
INPS Gestione Separata: versi una percentuale sul reddito imponibile del periodo, determinato per cassa o a forfait.
Artigiani e commercianti: versi contributi fissi e contributi percentuali sulla parte eccedente il minimale. Nel forfettario puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi, se ammessa dalla normativa INPS vigente.
Casse professionali: regole proprie per minimi, conguagli e aliquote. La base resta il reddito imponibile del regime adottato.
Regola decisionale rapida
Se devi scegliere cosa guardare e quando
Hai emesso una fattura? Verifica se rileva ai fini IVA (fatturato/volume d’affari). L’IVA non è mai un tuo ricavo.
Hai incassato? Aggiorna il registro incassi. Se sei in cassa o in forfettario, quell’importo entra nel reddito del periodo.
Se sei in ordinaria d’impresa, chiediti se il ricavo è di competenza dell’anno. Se sì, rileva anche senza incasso.
Se sei in forfettario, somma gli incassi progressivi. A 85.000 euro scatta la decadenza dall’anno dopo. A 100.000 euro scatta l’uscita immediata ai fini IVA dall’operazione che sfora.
Prima di chiudere l’anno, verifica: note di credito emesse, anticipi incassati, ritenute subite, contributi versati. Tutto incide su saldo e acconti.
Errori frequenti e come evitarli
Confondere volume d’affari e ricavi
Il volume d’affari è un concetto IVA. I ricavi sono un concetto reddituale. Spesso coincidono, ma non sempre.
Nel forfettario non addebiti IVA. Ma le regole sulle soglie guardano gli incassi, non il volume d’affari IVA.
Ignorare le note di variazione
Se concedi uno sconto dopo la fattura, emetti nota di credito (art. 26, DPR 633/1972). Così rettifichi il fatturato.
Nel regime per cassa, la nota corregge anche il flusso futuro di incassi. Tracciala bene.
Rimborsi spese e anticipazioni
Le spese anticipate “in nome e per conto” del cliente, se documentate, non sono ricavi. Non entrano in imponibile.
I rimborsi spese forfettari o non documentati sono ricavi. Entrano nel reddito e, se IVA dovuta, nel volume d’affari.
Incassi a cavallo d’anno
Per il criterio di cassa conta la data di accredito. Un bonifico del 2 gennaio è reddito del nuovo anno, anche se la fattura è di dicembre.
Controlla estratti conto e ricevute POS. Eviti errori nei saldi e negli acconti.
Operazioni particolari IVA
Reverse charge (art. 17, DPR 633/1972) e split payment (art. 17-ter, DPR 633/1972) alterano la gestione dell’IVA. Ma non cambiano la natura del tuo ricavo.
Valuta sempre se l’operazione entra nel volume d’affari e come impatta il reddito.
Riferimenti normativi essenziali
Fonti da consultare
DPR 633/1972: art. 20 (volume d’affari); art. 26 (note di variazione); art. 17 e 17-ter (reverse charge e split payment). Puoi trovarli su Normattiva.
TUIR (DPR 917/1986): art. 54 (lavoro autonomo per cassa); art. 66 (imprese minori per cassa); art. 109 (principio di competenza). Testi disponibili su Normattiva.
Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89: regime forfettario. Modifiche della Legge 197/2022 e conferme della Legge 213/2023. Consulta anche le circolari dell’Agenzia delle Entrate per chiarimenti applicativi.
| Scenario | Fatturato (netto IVA) | Incassato rilevante | Calcolo reddito imponibile | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario | Totale fatture senza IVA (non addebitata) | Somma pagamenti ricevuti nell’anno | Incassi × coefficiente ATECO; imposta sostitutiva 15% (o 5% se spettante) | Soglie: 85.000 euro per permanenza; uscita immediata oltre 100.000 euro dall’operazione che sfora (IVA da lì) |
| Professionista in ordinario (art. 54 TUIR) | Totale fatture emesse al netto IVA | Somma pagamenti ricevuti nell’anno | Incassi – costi pagati deducibili; ritenute d’acconto a scomputo | Conta la data di incasso; bonifici accreditati a cavallo d’anno rilevano nel nuovo anno |
| Impresa in semplificata (art. 66 TUIR) | Volume d’affari IVA al netto imposta | Incassi del periodo; pagamenti per costi deducibili | Ricavi incassati – costi pagati; aggiustamenti per rimanenze e componenti specifici | Regime di cassa “rafforzato”; registri IVA come base del prospetto incassi/pagamenti |
| Impresa in ordinaria (art. 109 TUIR) | Volume d’affari IVA al netto imposta | Rileva meno ai fini reddituali | Per competenza: ricavi e costi dell’esercizio; ammortamenti e rimanenze | Si può pagare imposta su ricavi non incassati; attenzione a crediti e fondi svalutazione |
| Superamento soglie forfettario | Continua a calcolarsi al netto IVA | Incassi monitorati progressivamente | Da forfettario a ordinario: cambia base e imposte nel periodo | Oltre 85.000 euro: uscita dall’anno successivo; oltre 100.000 euro: IVA immediata dall’operazione che sfora |
FAQ
Se emetto una fattura a dicembre e incasso a gennaio, quando pago le tasse?
Dipende dal regime. Con il principio di cassa (professionisti e imprese semplificate) paghi sull’incasso. Quindi, se il bonifico arriva a gennaio, quel compenso è reddito dell’anno nuovo. Lo stesso vale per POS e carte, in base alla data di accredito. In ordinaria d’impresa conta la competenza. Se il ricavo è di dicembre, può essere tassato nell’anno di competenza, anche se incassi dopo. Le imposte seguono il TUIR: art. 54 per lavoro autonomo, art. 66 per semplificate e art. 109 per ordinaria. Controlla sempre gli estratti conto a cavallo d’anno per evitare errori sugli acconti.
Come calcolo la soglia di 85.000 euro del forfettario? Devo includere ritenute, IVA o premi?
La soglia considera gli incassi complessivi del periodo. Nel forfettario non applichi IVA, quindi il problema IVA non si pone. Le ritenute d’acconto in forfettario normalmente non si applicano, quindi non incidono. Devi includere tutti i compensi incassati, compresi anticipi e acconti del cliente. Escludi solo le somme che non sono ricavi, come le spese anticipate “in nome e per conto” del cliente, se adeguatamente documentate. Se superi 85.000 euro, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, scatta l’uscita immediata ai fini IVA dall’operazione che fa sforare, come previsto dalla Legge 190/2014 modificata dalla Legge 197/2022.
Come funziona il coefficiente di redditività nel forfettario? Puoi fare un esempio numerico completo?
Il coefficiente di redditività traduce gli incassi in reddito imponibile, senza elencare i costi reali. Ogni codice ATECO ha un coefficiente fissato dalla Legge 190/2014. Esempio: incassi annui 60.000 euro. Coefficiente 67%. Reddito forfettario 40.200 euro. Contribuente senza cassa professionale, iscritto alla Gestione Separata INPS, verserà i contributi sulla base di 40.200 euro, con le aliquote vigenti nell’anno. L’imposta sostitutiva si applica sempre su 40.200 euro, al 15% o 5% se nuovi inizi con requisiti. Gli acconti d’imposta dell’anno successivo si calcolano su questa base. Ricorda che deduzioni e detrazioni personali si applicano dopo, in dichiarazione. Verifica sempre i coefficienti aggiornati nella normativa di riferimento e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Se supero i 100.000 euro di incassi a metà anno, cosa devo fare subito e da quando applico l’IVA?
La cessazione è immediata ai fini IVA per l’operazione che fa superare 100.000 euro. Quella specifica operazione va fatturata con IVA. Da quel momento sei fuori dal regime ai fini IVA e applichi le regole ordinarie. Per le imposte dirette, esci dal forfettario dall’anno stesso. Dovrai quindi rideterminare il reddito con il regime ordinario per il periodo successivo allo sforamento, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate. Prepara il passaggio: aggiornamento anagrafiche, codici IVA, gestione ritenute, registri e liquidazioni periodiche IVA. La base normativa è nella Legge 190/2014, come modificata dalla Legge 197/2022, consultabile su Normattiva e nelle circolari esplicative dell’Agenzia delle Entrate.
Qual è la differenza pratica tra fatturato e ricavi quando applico sconti, resi o note di credito?
Il fatturato si riduce con la nota di credito emessa al cliente. È la procedura corretta per rettificare importi IVA e volume d’affari (art. 26, DPR 633/1972). I ricavi si riducono di conseguenza nella determinazione del reddito. In regime per cassa, se non avevi ancora incassato, incasserai meno. Se avevi già incassato, puoi rimborsare il cliente e registrare il flusso in uscita. In ordinaria, la nota di credito corregge i ricavi di competenza. Conserva sempre la motivazione della variazione (sconto, abbuono, reso) e la documentazione. Questo evita contestazioni e assicura coerenza tra IVA, contabilità e dichiarativi.
