Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
OSS e OSA possono lavorare con Partita IVA, ma con codici ATECO e regole fiscali diverse. In genere si usa la Gestione Separata INPS e il regime forfettario. Le prestazioni non sono esenti IVA se non sanitarie.
- OSS: profilo socio-sanitario di supporto definito dall’Accordo Stato-Regioni 22/02/2001; OSA: profilo socio-assistenziale, regolato dalle Regioni.
- ATECO tipici: 96.09.09 (servizi alla persona) per assistenza non sanitaria; 86.90.29 solo se si rientra in “attività paramediche” abilitate.
- Previdenza: Gestione Separata INPS per entrambi; forfettario consigliato con coefficienti che variano per ATECO (verifica tabella legge 190/2014).
Chi sono OSS e OSA: definizioni, mansioni e inquadramento
L’Operatore Socio Sanitario (OSS) è una figura di supporto all’assistenza sanitaria e sociale. Lavora a fianco dell’infermiere e dell’équipe, svolgendo attività di aiuto alla persona, igiene, mobilizzazione, supporto all’alimentazione e rilevazioni semplici. La definizione ufficiale è nell’Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, consultabile su Normattiva e sul portale della Conferenza.
L’Operatore Socio Assistenziale (OSA) è una figura socio-assistenziale. Si occupa di assistenza alla persona, aiuto domestico, compagnia, accompagnamento e cura dell’ambiente di vita. L’OSA non è un professionista sanitario. Il profilo nasce da regolamenti regionali collegati alla legge quadro 328/2000 sul sistema integrato degli interventi e servizi sociali (Normattiva).
Punto chiave: né OSS né OSA hanno un Albo professionale nazionale. Questo incide su IVA, cassa previdenziale e responsabilità. L’OSS non esegue in autonomia atti sanitari propri di professioni sanitarie regolamentate. Opera su indicazione e sotto la supervisione del personale sanitario.
Come si ottengono le qualifiche e quanto durano i corsi
Per OSS serve un corso regionale di 1.000 ore con teoria e tirocinio. L’attestato è valido su tutto il territorio nazionale. I costi variano per Regione e per ente formatore.
Per OSA i percorsi sono regionali, tra 700 e 900 ore, con contenuti orientati all’assistenza alla persona e al domicilio. Alcune Regioni hanno unificato o superato il profilo OSA in favore dell’OSS o di figure analoghe (es. ASA/ADBS). Verifica sempre il bando regionale aggiornato.
Riferimenti utili: deliberazioni regionali sui profili, Accordo Stato-Regioni 22/02/2001 per l’OSS, normativa regionale collegata alla legge 328/2000. Trovi i provvedimenti su Normattiva e sui portali regionali competenti.
Lavorare da dipendente o con Partita IVA: cosa cambia davvero
Da dipendente operi con un contratto collettivo (sanità, cooperative sociali, domestico). Sei inquadrato, hai tutele piene e contributi a carico del datore.
Con Partita IVA operi come autonomo. Scegli il codice ATECO, il regime fiscale e versi i contributi INPS direttamente. Hai maggiore libertà di orari e clienti, ma anche più adempimenti.
Attenzione agli ambiti autorizzati: le prestazioni sanitarie domiciliari (ADI) sono erogate da soggetti autorizzati secondo l’art. 8-ter del d.lgs. 502/1992 e norme regionali. Il singolo OSS non può offrire “prestazioni sanitarie” autonome. Può proporre servizi di assistenza alla persona non sanitari. In una RSA, l’OSS di norma lavora come dipendente o tramite cooperativa. L’autonomia con P.IVA è possibile solo se la struttura lo consente e nel rispetto delle autorizzazioni regionali.
Aprire la Partita IVA: modulistica, codici ATECO, IVA e fatture
Per aprire la Partita IVA da persona fisica compili il modello AA9/12 e lo invii all’Agenzia delle Entrate online, a sportello o per raccomandata. È la modulistica ufficiale per inizio, variazione o cessazione attività (Agenzia delle Entrate, Normattiva: d.P.R. 633/1972 e d.P.R. 322/1998 per gli adempimenti).
Codici ATECO più usati in pratica:
- 96.09.09 – Altre attività di servizi per la persona n.c.a.: tipico per OSA e per OSS quando svolgono assistenza non sanitaria a domicilio (igiene personale, aiuto domestico, accompagnamento).
- 88.10.00 – Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili: utilizzabile quando l’attività è prevalentemente socio-assistenziale. Spesso adottato da imprese/cooperative; per la persona fisica è ammesso, ma verifica requisiti locali e SCIA se organizzi una struttura.
- 86.90.29 – Altre attività paramediche indipendenti n.c.a.: usabile solo se la prestazione rientra davvero in attività sanitarie non mediche rese da soggetti abilitati. L’OSS e l’OSA, non essendo professioni sanitarie abilitate ad atti autonomi, di norma NON rientrano qui.
Scelta ATECO: se eroghi servizi di cura e supporto alla vita quotidiana senza atti sanitari autonomi, orientati su 96.09.09 o 88.10.00. Se lavori in RSA come autonomo, verifica con la direzione sanitaria e il consulente fiscale: spesso rimane appropriato 96.09.09, perché non esegui prestazioni sanitarie autonome. Un uso improprio di 86.90.29 può portare contestazioni su IVA e responsabilità.
IVA: le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese da soggetti abilitati sono esenti IVA (art. 10, n. 18, d.P.R. 633/1972). Chi non è professionista sanitario abilitato non beneficia dell’esenzione. Quindi, con regime ordinario, le prestazioni di OSS/OSA sono in genere imponibili IVA al 22%. Nel regime forfettario l’IVA non si applica a prescindere (operi “senza IVA” in fattura), secondo la legge 190/2014 e successive modifiche (leggi di bilancio, Normattiva).
Fattura elettronica: dal 2024 l’obbligo è generalizzato anche ai forfettari. Nel 2026 si emette e-fattura tramite SDI per clienti privati e PA. L’esonero per riservatezza sanitaria riguarda i soggetti tenuti all’invio al Sistema Tessera Sanitaria. OSS/OSA non sono tra questi; quindi emettono e-fattura anche verso privati. Marca da bollo da 2 euro se la fattura, in forfettario, supera 77,47 euro.
Regola decisionale rapida
Se svolgi assistenza alla persona senza atti sanitari autonomi, scegli ATECO 96.09.09. Se operi come impresa con organizzazione di mezzi e più addetti, valuta 88.10.00 e la SCIA al SUAP del Comune.
Se pensi a 86.90.29, fermati: serve essere abilitati a prestazioni sanitarie autonome. L’OSS/OSA di norma non lo è. Senza abilitazione rischi di sbagliare IVA e campo di attività.
Se incassi meno di 85.000 euro annui e non hai cause ostative, scegli il forfettario: niente IVA in fattura e gestione semplificata. Se superi la soglia, passa al regime ordinario con IVA, ritenute e contabilità.
Per i contributi, se non hai una cassa dedicata, iscriviti alla Gestione Separata INPS. Non ci sono minimali fissi; versi una percentuale sul reddito. L’aliquota è fissata da circolare INPS ogni anno.
Se lavori per una RSA, verifica se è lavoro subordinato o appalto/contratto d’opera. Evita rapporti fittizi di autonomia: il rischio è la riqualificazione in lavoro dipendente (Ministero del Lavoro e Ispettorato Nazionale del Lavoro).
Previdenza, tutele e assicurazioni
Previdenza: per OSS e OSA con Partita IVA la regola è la Gestione Separata INPS (legge 335/1995 e circolari INPS annuali sulle aliquote). Contributi calcolati sul reddito imponibile. L’aliquota varia di anno in anno; nel 2026 si attesta tendenzialmente attorno al 26% per professionisti senza altra copertura né pensione. Verifica la circolare INPS di inizio anno.
Rivalsa 4%: chi è in Gestione Separata può indicare in fattura una rivalsa del 4% a titolo di contributo previdenziale (legge 662/1996). Non è obbligatoria, ma è prassi diffusa nelle prestazioni professionali.
INAIL: l’obbligo per autonomi senza dipendenti scatta solo per attività incluse nelle tabelle di rischio. Le attività socio-assistenziali tipiche dell’OSS/OSA di norma non vi rientrano. Se assumi dipendenti o collaboratori, l’assicurazione INAIL diventa obbligatoria.
Polizze: non esiste un obbligo nazionale di RC professionale per OSS/OSA autonomi, ma è raccomandata. Se operi in strutture sanitarie, verifica le coperture della struttura e la legge 24/2017 (Gelli-Bianco) sugli esercenti le professioni sanitarie, anche per profili di responsabilità integrata.
Regimi fiscali, imposte e scadenze
Regime forfettario: soglia di ricavi/compensi 85.000 euro annui (legge 190/2014 e successive modifiche, L. 145/2018 e leggi di bilancio recenti). Imposta sostitutiva 15%, ridotta al 5% per i primi 5 anni se rispetti i requisiti “start”. Applichi un coefficiente di redditività legato al codice ATECO: per le attività professionali/assimilate è in genere 78%, per i “servizi alla persona” è in genere 67%. Verifica la tabella allegata alla legge 190/2014 aggiornata.
Regime ordinario: IVA al 22% sulle prestazioni non esenti; deduzioni e detrazioni analitiche; ritenuta d’acconto del 20% subita quando fatturi a sostituti d’imposta. Necessaria la contabilità ordinata/semplificata e le liquidazioni IVA periodiche.
Scadenze: imposte e contributi si versano con saldo e acconti (giugno e novembre, con eventuali rateazioni). L’INPS Gestione Separata si versa con F24 insieme alle imposte. Esterometro e LIPE sono dovuti solo in regime ordinario, non per i forfettari.
IRAP: le persone fisiche senza autonoma organizzazione non la versano (giurisprudenza consolidata; verifica sempre in caso di struttura organizzata con beni e personale).
Autorizzazioni, privacy e buone pratiche
Autorizzazioni sanitarie: non servono per servizi di assistenza non sanitaria a domicilio. Servono invece per erogare prestazioni sanitarie domiciliari (ADI) come struttura. In tal caso si applicano art. 8-ter d.lgs. 502/1992 e regolamenti regionali.
SCIA: la persona fisica che offre servizi alla persona in modo semplice, senza locali aperti al pubblico, di solito non presenta SCIA. Se apri un centro servizi o impresa con sede e collaboratori, la SCIA al SUAP può essere necessaria. Verifica il d.lgs. 222/2016 e il regolamento comunale.
Privacy: tratta i dati sanitari e sensibili secondo il GDPR. Conserva solo ciò che serve, proteggi documenti e dispositivi, informa il cliente con un’informativa chiara.
Sicurezza: se lavori presso terzi, valuta i rischi personali (movimentazione carichi, aggressioni, infezioni). Se assumi personale, si applica il d.lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza.
Errori frequenti e come evitarli
Primo errore: usare codici ATECO sanitari senza titolo. Rischi di applicare l’esenzione IVA in modo indebito e di incorrere in sanzioni.
Secondo errore: mascherare un rapporto di lavoro dipendente con Partita IVA. Se lavori per un solo committente, con orari e vincoli di subordinazione, l’Ispettorato può riqualificare il rapporto.
Terzo errore: confondere prestazione occasionale e attività abituale. Se lavori in modo sistematico, apri la Partita IVA. Le comunicazioni per il lavoro autonomo occasionale sono un adempimento distinto (Ministero del Lavoro). Non si applicano a chi opera con Partita IVA.
Quarto errore: ignorare la fatturazione elettronica e l’imposta di bollo. Anche i forfettari nel 2026 emettono e-fatture e assolvono il bollo sulle fatture non IVA quando dovuto.
| Scenario | ATECO consigliato | IVA e fatturazione | Previdenza e adempimenti | Tempistiche tipiche |
|---|---|---|---|---|
| OSS a domicilio (igiene, supporto, compagnia, no atti sanitari autonomi) | 96.09.09 (servizi alla persona n.c.a.) | Forfettario: niente IVA, bollo sopra 77,47 euro; Ordinario: IVA 22% | Gestione Separata INPS; e-fattura obbligatoria; possibile rivalsa 4% | P.IVA in 1–3 giorni; INPS in 1–3 giorni; operativo subito |
| OSS in RSA come autonomo (contratto d’opera con struttura) | 96.09.09; 86.90.29 solo se attività realmente paramedica abilitata | Di norma imponibile IVA al 22% fuori forfettario; e-fattura sempre | Gestione Separata INPS; verifica clausole e coperture assicurative della RSA | Subito dopo apertura P.IVA e accettazione contratto |
| OSA assistenza domiciliare (aiuto domestico e cura della persona) | 96.09.09 oppure 88.10.00 se attività socio-assistenziale strutturata | Forfettario senza IVA; Ordinario con IVA 22%; bollo se dovuto | Gestione Separata INPS; privacy GDPR; e-fattura obbligatoria | 1–3 giorni per P.IVA; nessuna autorizzazione sanitaria |
| Impresa/cooperativa di assistenza (più addetti, organizzazione) | 88.10.00 (assistenza sociale non residenziale) | IVA 22% salvo regimi; gestione dipendenti e ritenute | INPS dipendenti; INAIL obbligatoria; SCIA/Autorizzazioni regionali se ADI | 2–6 settimane per pratiche SUAP/Albo e avvio operativo |
FAQ
1) Un OSS può fatturare prestazioni “sanitarie” esenti IVA?
No, salvo che rientri in un’attività sanitaria per cui esiste una specifica abilitazione autonoma. L’esenzione IVA dell’art. 10, n. 18, d.P.R. 633/1972 riguarda prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese da professionisti sanitari abilitati. L’OSS è una figura di supporto definita dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001 e non possiede un’autonomia professionale sanitaria con albo. Pertanto, se scegli il regime ordinario, applichi l’IVA al 22% alle tue prestazioni non forfettarie. In regime forfettario non applichi l’IVA in fattura, ma per questo non diventi “esente” ai fini dell’art. 10: è la natura del regime a escludere l’IVA, non la natura sanitaria della prestazione.
2) Qual è il codice ATECO “migliore” per OSA e OSS con Partita IVA?
Non esiste un “migliore” in assoluto. Devi allineare il codice a ciò che fai davvero. Se svolgi assistenza alla persona non sanitaria a domicilio (igiene, pasti, compagnia, accompagnamento), la prassi è 96.09.09 (altri servizi alla persona n.c.a.). Se organizzi un servizio strutturato con collaboratori e sede, valuta 88.10.00 (assistenza sociale non residenziale). Evita 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti) se non rientri in attività sanitarie non mediche svolte da soggetti abilitati. Ricorda che il codice ATECO influenza il coefficiente di redditività nel forfettario: le attività professionali/assimilate hanno in genere 78%, i servizi alla persona 67% (vedi allegati alla legge 190/2014 su Normattiva). Scegliendo il codice corretto eviti rischi su IVA, ISA, studi di settore residuali e assicurazioni.
3) Come si versano i contributi INPS in Gestione Separata e quanto pago nel 2026?
La Gestione Separata INPS prevede un’aliquota percentuale sul reddito imponibile, senza minimali fissi. L’aliquota viene aggiornata ogni anno con circolare INPS di inizio anno. Negli ultimi anni, per professionisti senza altra copertura e non pensionati, si è attestata intorno al 26%. La liquidazione avviene con F24 insieme alle imposte: saldo dell’anno precedente e acconti per l’anno in corso (scadenze di giugno e novembre, con eventuale rateazione). Puoi indicare in fattura una rivalsa del 4% a titolo di contributo previdenziale (legge 662/1996), che incrementa il compenso e riduce l’impatto sul tuo margine. Conserva i versamenti: ti servono per il DURC, per bandi e per quantificare maternità/indennità di malattia ove previste.
4) Posso cominciare con prestazioni occasionali senza Partita IVA e poi aprirla?
Sì, se l’attività è davvero episodica, senza abitualità e organizzazione. Il lavoro autonomo occasionale è regolato dal codice civile (art. 2222) e da norme recenti che impongono, in certi casi, comunicazioni preventive al Ministero del Lavoro per il committente. Non usare l’occasionalità per attività continuative: se lavori con regolarità, promuovi i tuoi servizi, hai clienti ripetitivi e organizzazione, devi aprire la Partita IVA. Aprirla è rapido (modello AA9/12 all’Agenzia delle Entrate). Con l’apertura rientri nel regime forfettario se rispetti i requisiti, emetti e-fatture e versi i contributi alla Gestione Separata. Continuare come “occasionale” quando non lo sei comporta sanzioni fiscali e, per il committente, rischi ispettivi.
5) Lavoro in RSA: Partita IVA o assunzione? Come mi tutelo?
Nelle RSA l’OSS opera tipicamente come dipendente o tramite cooperativa, perché l’assistenza è inserita in un contesto sanitario e socio-sanitario organizzato e autorizzato. La Partita IVA può essere usata se la RSA affida servizi esterni con contratti d’opera e se le mansioni restano nel perimetro dell’OSS, senza atti sanitari autonomi. Valuta bene: se il rapporto riproduce orari, turni, direttive stringenti tipiche del lavoro subordinato, c’è il rischio di riqualificazione. Chiedi alla struttura una chiara definizione delle prestazioni, responsabilità e coperture assicurative. Sul piano fiscale, con P.IVA scegli ATECO coerente (di norma 96.09.09), emetti e-fatture, versi contributi in Gestione Separata e, se non sei in forfettario, applichi l’IVA al 22%. Sul piano normativo, verifica le regole regionali su accreditamento e autorizzazioni (Normattiva, portali regionali, Ministero della Salute) e, in caso di dubbi, confrontati con un consulente del lavoro e un fiscalista.
