Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il Registro Imprese dà l’identità legale all’azienda; il REA censisce sedi e dati economici. Con una sola sede avrai un solo numero REA; con sedi in più province avrai più numeri REA.
- Registro Imprese: anagrafe legale presso la Camera di Commercio. Base normativa: Codice Civile (libro V), Legge 580/1993, D.P.R. 581/1995.
- REA: repertorio economico-amministrativo per sedi e attività locali. Fonti: Legge 580/1993 e decreti attuativi ministeriali consultabili su Normattiva.
- Pratiche e tempi: ComUnica e, se serve, SUAP. In via generale comunicazioni entro 30 giorni dall’evento (apertura, variazione, chiusura).
Che cos’è il Registro delle Imprese
Il Registro delle Imprese è l’archivio legale delle imprese. È tenuto dalle Camere di Commercio. Serve a rendere pubblici i dati giuridici di ogni impresa.
Quando dici “mi iscrivo al Registro Imprese”, compi un atto costitutivo per la tua attività. Per una ditta individuale è l’inizio dell’attività. Per una società è l’iscrizione dopo l’atto notarile.
Riferimenti utili: Codice Civile, articoli da 2188 in avanti; Legge 580/1993 che istituisce il Registro; D.P.R. 581/1995 che regola modalità e termini. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva e sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
Che cos’è il REA (Repertorio Economico Amministrativo)
Il REA è un repertorio collegato al Registro. Non dà “personalità” all’impresa, ma fotografa la sua presenza sul territorio e i dati economico-amministrativi.
Nel REA si registrano unità locali, aperture di sedi secondarie, inizio o cessazione di attività, attività temporanee e altri elementi non costitutivi. Ogni Camera di Commercio assegna un numero REA con sigla della provincia.
Base normativa: Legge 580/1993 (articoli sul REA), D.P.R. 581/1995 e decreti ministeriali attuativi. La modulistica e gli standard sono fissati con decreti ministeriali e specifiche Unioncamere, aggiornati e pubblicati da MIMIT e Normattiva.
Numeri e identificativi: come leggerli senza confondersi
Sull’estratto della Camera di Commercio trovi più identificativi. Il codice fiscale identifica in modo univoco l’impresa. La partita IVA identifica l’attività ai fini fiscali.
Il numero REA è il progressivo assegnato dalla Camera di Commercio provinciale. Si indica come “RE n. XXXX – sigla provincia”. Se operi in più province, avrai un REA per ciascuna provincia in cui hai un’unità locale o sede secondaria.
L’iscrizione al Registro Imprese resta unica per l’azienda, riferita alla sede legale. Nella prassi documentale molti riportano il numero REA nei documenti. La norma (art. 2250 c.c.) impone di indicare i dati dell’ufficio del Registro delle Imprese presso cui sei iscritto e i dati identificativi dell’impresa.
Impresa con una sola sede
Hai sede legale e operativa in una sola provincia. Vedrai un solo numero REA, rilasciato dalla Camera di Commercio di quella provincia. Tutte le variazioni si comunicano a quell’ufficio.
Per te Registro e REA “coincidono” nell’operatività: esiste una sola posizione di riferimento. Fai ComUnica sempre a quella Camera.
Impresa con sedi in più province
Hai sede legale in una provincia e unità locali in altre province. Mantieni un’unica iscrizione al Registro Imprese, riferita alla sede legale.
Aprendo un’unità locale in un’altra provincia, apri una posizione REA in quella provincia. Otterrai quindi più numeri REA, uno per ciascuna provincia. Ogni posizione REA segue le proprie comunicazioni e variazioni.
Unità locale, sede secondaria, filiale: cosa significano davvero
Unità locale: è un luogo fisico dove svolgi attività in modo stabile, diverso dalla sede legale. Esempio: negozio, laboratorio, ufficio operativo.
Sede secondaria: struttura con una certa autonomia gestionale in una provincia diversa dalla sede legale. Ha regole e iscrizioni più formali.
Filiale: termine commerciale spesso usato come sinonimo di unità locale. Per le Camere di Commercio servono definizioni precise nelle pratiche per evitare errori.
Adempimenti, modulistica e canali telematici
La regola pratica: usa la Comunicazione Unica (ComUnica). È la pratica telematica che dialoga con Registro Imprese, INPS, INAIL e Agenzia delle Entrate. Base normativa: D.L. 7/2007 convertito nella Legge 40/2007 e D.P.C.M. 6 maggio 2009.
Per attività che richiedono titoli abilitativi (es. commercio, somministrazione), passa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). Base normativa: D.P.R. 160/2010. La pratica SUAP si integra con ComUnica e REA.
La modulistica Registro Imprese e REA (modelli per imprese individuali e società, tra cui I1, S5, UL) è definita da decreti ministeriali e specifiche tecniche aggiornate dal Ministero e da Unioncamere. Consulta sempre la versione vigente.
Termini e sanzioni: cosa rispettare
In via generale devi comunicare iscrizioni, variazioni e cessazioni entro 30 giorni dall’evento. Lo prevede il D.P.R. 581/1995 e la disciplina del Registro Imprese.
Se apri un’unità locale in un’altra provincia, la denuncia REA va fatta alla Camera competente per territorio entro 30 giorni dall’apertura. In caso di ritardo, possono scattare sanzioni amministrative.
Quando serve una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), presentala prima di iniziare l’attività. La SCIA è l’autorizzazione immediata basata su autocertificazione. È gestita dal SUAP e produce effetti anche verso il REA.
Regola decisionale rapida
Hai una sola sede legale e lavori solo lì? Fai ComUnica alla tua Camera. Avrai un solo numero REA della tua provincia. Tutto passa da quell’ufficio.
Apri un’unità locale nella stessa provincia? Comunica l’apertura via ComUnica. La tua Camera aggiorna la posizione REA provinciale con l’unità locale.
Apri un’unità locale in un’altra provincia? Fai ComUnica indicando l’unità locale fuori provincia. Otterrai un nuovo numero REA in quella provincia. La tua iscrizione al Registro Imprese resta unica sulla sede legale.
Trasferisci la sede legale in un’altra provincia? Prima chiudi la posizione nella vecchia provincia, poi apri nella nuova. Cambierà il numero REA con la nuova sigla provinciale. Rimane invariato il codice fiscale.
Chiudi un’unità locale? Comunica la cessazione via ComUnica entro 30 giorni. La Camera della provincia interessata chiuderà quella posizione REA.
Casi tipici e buone pratiche documentali
Documenti aziendali (contratti, sito, fatture) dovrebbero riportare sede legale, ufficio del Registro Imprese competente, dati identificativi, e spesso il numero REA con sigla provincia. È una prassi chiara per clienti e fornitori.
Se operi in più province, indica il REA principale della sede legale e, dove rilevante, le posizioni REA locali per le sedi operative. Evita di confondere numero REA con partita IVA.
Salva sempre ricevute di protocollazione ComUnica e SUAP. In caso di controlli, dimostrano termini e contenuto delle tue comunicazioni.
Fonti normative e istituzionali da conoscere
Codice Civile, libro V, rubrica sul Registro delle Imprese; Legge 580/1993 su Camere di Commercio, Registro e REA; D.P.R. 581/1995 regolamento del Registro Imprese.
D.P.C.M. 6 maggio 2009 su Comunicazione Unica; D.P.R. 160/2010 su SUAP; Decreti ministeriali su modulistica e gestione REA. Consulta sempre Normattiva e le pagine del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per i testi vigenti.
| Scenario | Iscrizione/Comunicazione richiesta | Ufficio/Canale | Tempistiche e output |
|---|---|---|---|
| Ditta individuale con unica sede nella stessa provincia | Iscrizione al Registro Imprese e apertura attività | ComUnica verso Camera di Commercio competente | Entro 30 giorni dall’inizio; rilascio visura con un numero REA provinciale |
| Società di capitali neo-costituita | Iscrizione al Registro Imprese dopo atto notarile | Notaio + ComUnica; eventuale SUAP per SCIA | Iscrizione immediata post-deposito; REA associato alla provincia della sede legale |
| Apertura unità locale in provincia diversa | Denuncia REA per unità locale | ComUnica indicando provincia della nuova sede | Entro 30 giorni; assegnazione di un nuovo numero REA con sigla della nuova provincia |
| Trasferimento sede legale in altra provincia | Variazione Registro Imprese e aggiornamento REA | ComUnica verso entrambe le Camere coinvolte | Tempistiche amministrative standard; chiusura vecchia posizione REA e apertura nuova con nuova sigla |
| Chiusura unità locale | Cessazione REA dell’unità locale | ComUnica alla Camera di quella provincia | Entro 30 giorni; aggiornamento visura e cancellazione della posizione REA locale |
FAQ
Il numero REA e il numero di iscrizione al Registro Imprese sono la stessa cosa?
No, sono cose diverse anche se spesso si usano insieme. Il Registro Imprese è l’anagrafe legale. I suoi dati identificativi sono l’ufficio presso cui sei iscritto e il codice fiscale dell’impresa. Il numero REA è un progressivo assegnato dalla Camera di Commercio della provincia, usato per censire aspetti economici e amministrativi. Con una sola sede vedrai un solo numero REA e un solo ufficio del Registro, quindi nella pratica “coincidono” perché tutto fa capo alla stessa provincia. Se apri unità locali in altre province, l’iscrizione al Registro resta unica, ma avrai più numeri REA provinciali. Questa impostazione discende da Legge 580/1993 e D.P.R. 581/1995.
Devo riportare il numero REA in fattura o sui documenti aziendali?
La norma (art. 2250 c.c.) impone di indicare nei documenti l’ufficio del Registro delle Imprese presso cui sei iscritto e i dati identificativi dell’impresa. Nella prassi si inserisce anche il numero REA con la sigla della provincia perché aiuta a identificarti in modo chiaro. Per le società di capitali vanno anche indicati sede legale, capitale sociale e stato (interamente versato o meno). Se operi in più province, puoi riportare il REA della sede legale e, quando serve, il REA della sede operativa coinvolta. Ricorda che il codice fiscale e la partita IVA restano i codici principali per fini fiscali e legali.
In quanto tempo ottengo il numero REA quando apro un’unità locale?
Di norma entro pochi giorni lavorativi dalla presentazione corretta della ComUnica. Devi rispettare il termine dei 30 giorni dall’apertura effettiva dell’unità locale. Se la tua attività richiede SCIA o altri titoli abilitativi, presenta prima o contestualmente la pratica al SUAP del Comune. Il SUAP trasmette gli esiti al Registro Imprese e al REA. I tempi possono variare in base alla completezza della documentazione, alla provincia e ad eventuali controlli. Le regole generali sono fissate dal D.P.R. 581/1995 e dal D.P.R. 160/2010 per il SUAP.
Se trasferisco la sede legale in un’altra provincia, cosa succede ai numeri REA?
Trasferendo la sede legale cambi Camera di Commercio competente. La vecchia posizione REA si chiude e ne apri una nuova nella nuova provincia, con un nuovo numero REA e nuova sigla. Il codice fiscale dell’impresa non cambia. Devi presentare la variazione via ComUnica. Se hai anche unità locali, verifica l’eventuale riallineamento delle posizioni REA nelle province interessate. Rispetta i termini ordinari di 30 giorni. Questa gestione deriva dalle regole del Registro Imprese (D.P.R. 581/1995) e dalle istruzioni operative ministeriali e Unioncamere.
Quali sanzioni rischio se non comunico per tempo al REA o al Registro Imprese?
Il sistema prevede sanzioni amministrative pecuniarie per omessa o tardiva comunicazione di iscrizioni, variazioni e cessazioni. L’entità varia per tipo di soggetto (impresa individuale, società) e per provincia, secondo i regolamenti di Camera di Commercio e le norme generali. Di solito si applicano diritti, bolli e una sanzione, con possibili maggiorazioni per ritardi lunghi. Per evitare sanzioni, usa la ComUnica tempestivamente, verifica se serve la SCIA al SUAP e conserva le ricevute di protocollazione. Le basi normative sono nel D.P.R. 581/1995, nella Legge 580/1993 e nei regolamenti camerali, consultabili tramite Normattiva e siti istituzionali del Ministero.
