Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per evitare il doppio addebito del canone RAI compila il Quadro B della dichiarazione sostitutiva dell’Agenzia delle Entrate, indicando famiglia anagrafica, utenze coinvolte e decorrenza; chiedi rimborso con Quadro D se già pagato.
- Base normativa: Legge 208/2015, art. 1 commi 152-159 (canone in bolletta) e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate; definizioni anagrafiche nel DPR 223/1989.
- Quadro B valido solo per la stessa famiglia anagrafica: serve codice fiscale, utenze coinvolte (POD/numero contratto), decorrenza convivenza o decesso.
- Scadenze: invio dal 1 febbraio al 30 giugno vale dal secondo semestre; dal 1 luglio al 31 gennaio vale dall’anno successivo. Rimborso con Quadro D.
Cos’è il canone RAI in bolletta nel 2026
Il canone TV per uso privato si addebita sulle utenze elettriche domestiche residenziali. In pratica, lo vedi in bolletta luce.
La regola nasce con la Legge 208/2015, art. 1 commi 152-159. Le modalità operative sono nei provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 2015-2016 e successivi aggiornamenti. Le norme sono consultabili su Normattiva e sul portale dell’Agenzia delle Entrate, in forma testuale.
Per il 2026, l’importo ordinario è pari a 70 euro annui, in 10 rate da gennaio a ottobre, salvo eventuali modifiche disposte dalle leggi di bilancio vigenti. Le imprese elettriche incassano e riversano allo Stato.
Quando si paga una sola volta
Il canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare anagrafico. La “famiglia anagrafica” è il gruppo di persone risultante nello stesso stato di famiglia del Comune (riferimento: DPR 223/1989, regolamento anagrafico).
Se nella stessa famiglia anagrafica esistono due utenze domestiche residenti, il canone è dovuto una volta sola. Per evitare il doppio addebito, serve la dichiarazione sostitutiva – Quadro B.
Doppio addebito: quando succede davvero
Il doppio addebito capita in situazioni pratiche comuni. L’algoritmo di addebito usa i dati di residenza e di intestazione dell’utenza. Se i dati non sono allineati, può scattare un secondo addebito.
Famiglia anagrafica e utenze domestiche: le definizioni che servono
Utenza domestica residente: contratto luce associato all’abitazione di residenza anagrafica, con tariffa “residente”.
Famiglia anagrafica: persone che vivono nella stessa abitazione e risultano in un unico stato di famiglia (DPR 223/1989). Coniugi con residenze diverse formano due famiglie anagrafiche distinte.
Principio operativo: una famiglia anagrafica paga un solo canone, anche se ha più utenze domestiche residenti.
Casi tipici di doppio addebito
Coniugi con due case e due utenze domestiche residenti. Se sono nella stessa famiglia anagrafica, basta il Quadro B per evitare il secondo addebito.
Eredità con subentro nell’utenza del defunto. Se l’utenza resta “domestica residente” e l’erede ha già un’utenza con addebito, serve Quadro B (indicando la data del decesso).
Voltura/nuova attivazione. Una nuova utenza domestica residente nella stessa famiglia può far scattare un secondo addebito. Prevenzione: Quadro B immediato.
Quando NON puoi evitare il doppio addebito
Se i coniugi hanno residenze diverse e risultano in due famiglie anagrafiche, ognuno paga il proprio canone. Il Quadro B non si applica.
Se possiedi un televisore in più case ma con residenze diverse tra i componenti, ogni famiglia anagrafica con utenza residente paga il proprio canone.
Quadro B: come compilarlo passo-passo
Il Quadro B è la sezione della “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato” che attesti il pagamento del canone su un’altra utenza della stessa famiglia anagrafica.
È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si applicano le norme del DPR 445/2000: dichiarazioni false comportano sanzioni penali e amministrative.
Dati e documenti da preparare
- Codice fiscale del dichiarante.
- Dati anagrafici completi (nome, cognome, comune e indirizzo di residenza).
- Codice fiscale del componente della famiglia anagrafica presso cui è addebitato il canone.
- Dati dell’utenza elettrica: numero contratto o POD, intestatario e indirizzo di fornitura.
- Decorrenza: data di inizio della convivenza anagrafica; in caso di eredità, data del decesso del titolare originario.
Compilazione per coniugi con due utenze
Scenario: stessa famiglia anagrafica, due utenze domestiche residenti.
- Indica i tuoi dati e il tuo codice fiscale.
- Barra la casella del Quadro B che dichiara che il canone è già pagato nella stessa famiglia anagrafica su un’altra utenza.
- Riporta il codice fiscale del coniuge presso cui viene addebitato il canone.
- Inserisci la data di decorrenza della convivenza anagrafica attuale (come da certificato anagrafico).
Così l’Agenzia allinea gli archivi e ordina al gestore luce di non addebitare il canone sulla tua utenza.
Compilazione per eredità
Scenario: subentri nell’utenza di un immobile ereditato. Hai già un’utenza con canone attivo.
- Compila i tuoi dati anagrafici e fiscali.
- Seleziona il Quadro B (famiglia anagrafica paga già il canone su altra utenza).
- Indica la data di decesso del precedente intestatario. Serve a bloccare il nuovo addebito automatico.
- Inserisci il codice fiscale del familiare/tuo stesso CF presso cui il canone è già addebitato.
Controlla anche con il fornitore luce la corretta classificazione dell’utenza (eventualmente “non residente” se non è più abitazione di residenza).
Errori da evitare
- Confondere famiglia “anagrafica” con famiglia “fiscale”. Conta lo stato di famiglia del Comune, non il nucleo ISEE o il carico fiscale.
- Omettere la data di decorrenza o inserirla errata. La decorrenza guida da quando scatta l’esonero.
- Indicare un CF sbagliato del familiare con addebito attivo. L’Agenzia non può incrociare correttamente i dati.
- Usare il Quadro B se le famiglie anagrafiche sono diverse. In quel caso la domanda viene respinta.
Invio della dichiarazione: canali e tempi
Puoi inviare la dichiarazione in tre modi:
- Online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate, con credenziali SPID, CIE o CNS.
- Tramite un intermediario abilitato (commercialista, CAF).
- Con raccomandata a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino (allegando copia documento).
Le modalità sono disciplinate dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate che danno esecuzione ai commi sulla riscossione in bolletta della Legge 208/2015.
Scadenze e decorrenze
- Invio dal 1 febbraio al 30 giugno: l’esonero vale dal secondo semestre dello stesso anno.
- Invio dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: l’esonero vale dall’anno successivo.
Esempio: invii il 15 marzo 2026. Non paghi le rate da luglio a ottobre 2026. Esempio due: invii il 10 ottobre 2026. L’esonero parte da gennaio 2027.
Come verificare l’esito
Conserva ricevuta di invio e protocollo. Controlla le bollette successive: il canone deve sparire dalla seconda metà dell’anno o dall’anno dopo, secondo le regole di decorrenza.
Se compare ancora, verifica in area riservata l’esito della tua pratica e, se serve, chiedi assistenza all’Agenzia o al fornitore elettrico con il numero POD e il protocollo della dichiarazione.
Rimborso del canone già pagato: usa il Quadro D
Se avevi diritto all’esonero ma hai già pagato, puoi chiedere il rimborso con il Quadro D del modello. Il rimborso copre le rate non dovute.
L’Agenzia delle Entrate esegue i controlli e, una volta validata la richiesta, trasmette l’esito al fornitore elettrico. Il rimborso arriva dal fornitore, di regola con accredito in bolletta o con pagamento separato.
Tempistiche e controlli
I tempi dipendono dai flussi di scambio tra Agenzia e impresa elettrica. In via ordinaria, l’accredito avviene entro pochi cicli di fatturazione successivi alla convalida. Conserva la ricevuta di presentazione e la documentazione di supporto.
Le dichiarazioni mendaci espongono a sanzioni secondo il DPR 445/2000. In caso di irregolarità, il rimborso viene negato e possono scattare recuperi e sanzioni.
Regola decisionale rapida
Quale quadro usare e quando
- Hai un televisore e nessuna utenza elettrica residente intestata a te? Nessuna azione: l’addebito non parte. Se parte per errore, Quadro D per rimborso.
- Sei titolare di un’utenza domestica residente ma il canone è già addebitato su un’altra utenza della tua stessa famiglia anagrafica? Usa il Quadro B. Indica CF del familiare e la decorrenza della convivenza.
- Hai ereditato un immobile con utenza domestica residente e paghi già il canone altrove? Usa il Quadro B e inserisci la data del decesso. Valuta di trasformare l’utenza in “non residente” se l’immobile non è la tua residenza.
- Hai trasferito la residenza e ti compare il canone sulla nuova utenza? Se è la stessa famiglia anagrafica e paghi già altrove, Quadro B; altrimenti l’addebito è dovuto.
- Hai pagato rate non dovute per ritardi di allineamento? Presenta anche il Quadro D per il rimborso delle rate già addebitate.
Fonti normative di riferimento: Legge 208/2015, art. 1 commi 152-159; provvedimenti attuativi del Direttore dell’Agenzia delle Entrate su modalità di dichiarazione e rimborso; DPR 223/1989 per la definizione di famiglia anagrafica; DPR 445/2000 per le dichiarazioni sostitutive. Le norme sono consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario pratico | Quadro/azione | Dati chiave da indicare | Decorrenza effetto | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Coniugi con due utenze domestiche residenti, stessa famiglia anagrafica | Quadro B | CF dichiarante; CF del coniuge con canone attivo; POD/contratti; data inizio convivenza | Invio 1 feb–30 giu: da 2° semestre anno; invio 1 lug–31 gen: da anno successivo | Verifica in bolletta la cessazione del secondo addebito; conserva protocollo |
| Eredità con subentro nell’utenza del defunto | Quadro B + eventuale variazione tariffa a “non residente” | CF dichiarante; CF intestatario canone già attivo; POD/contratto ereditato; data decesso | Come sopra; per le rate già pagate, chiedi rimborso con Quadro D | Allega documenti in caso di invio via posta; coordina con fornitore per la tariffa |
| Nuova attivazione/voltura di seconda utenza nella stessa famiglia | Quadro B preventivo o immediato | CF dichiarante; CF familiare con canone attivo; POD nuova utenza; data convivenza | Come sopra | Invia subito per prevenire addebiti in bolletta |
| Coniugi con residenze diverse (due famiglie anagrafiche) | Nessun esonero applicabile | — | — | Ognuno paga il proprio canone; il Quadro B non è utilizzabile |
| Studente fuori sede senza trasferimento di residenza | Nessuna azione | — | — | Nessun nuovo addebito se l’utenza è “non residente”; il canone resta pagato dalla famiglia |
| Addebito errato già avvenuto (rate in bolletta) | Quadro B + Quadro D | Dati Quadro B; per Quadro D: periodo e importo da rimborsare; POD e CF | Esonero futuro secondo scadenze; rimborso dopo convalida AE | Il rimborso lo eroga il fornitore elettrico con accredito |
FAQ
1) Ho due case: una è la mia residenza, l’altra è una seconda casa. Perché vedo due addebiti del canone?
Il canone deve comparire solo sull’utenza domestica residente della tua famiglia anagrafica. Se vedi il canone anche sulla seconda casa, di solito l’utenza di quella casa è stata classificata come “domestica residente” invece che “non residente”, oppure il sistema non ha riconosciuto che il canone è già pagato su un’altra utenza del tuo stesso nucleo anagrafico. Soluzione: presenta il Quadro B della dichiarazione sostitutiva, indicando che il canone è già pagato per la tua famiglia anagrafica su altra utenza, e specifica la decorrenza della convivenza. Se hai già pagato rate in eccesso su quella seconda utenza, presenta anche il Quadro D per chiedere il rimborso. La base normativa è nella Legge 208/2015, art. 1 commi 152-159, e nei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia.
2) Mio marito e io abbiamo residenze diverse: possiamo evitare un canone usando il Quadro B?
No. Il Quadro B funziona solo se appartenete alla stessa famiglia anagrafica, cioè risultate nello stesso stato di famiglia del Comune (riferimento: DPR 223/1989). Se avete residenze diverse, siete due famiglie anagrafiche distinte. In questo caso, la legge prevede due addebiti, uno per ciascuna utenza domestica residente. Il Quadro B non si applica e una richiesta in tal senso verrebbe respinta. Verifica comunque che ogni utenza sia correttamente contrattualizzata come “domestica residente” solo dove c’è effettiva residenza, per evitare errori di fatturazione diverse dal canone.
3) Ho ereditato un appartamento: mi hanno addebitato il canone, ma pago già quello della mia casa. Cosa devo fare?
Devi presentare il Quadro B, dichiarando che il canone è già pagato su un’altra utenza della tua stessa famiglia anagrafica. Nel caso di eredità, indica la data del decesso del precedente intestatario: la data serve per definire la decorrenza dell’esonero sull’utenza ereditata. Se l’immobile ereditato non è la tua residenza, chiedi anche al fornitore di classificare l’utenza come “domestica non residente”. Per le rate già pagate non dovute, compila il Quadro D per il rimborso. Le modalità di controllo e rimborso sono previste dai provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che attuano la Legge 208/2015.
4) Entro quando devo inviare la dichiarazione per non pagare il secondo semestre di quest’anno?
Se invii la dichiarazione dal 1 febbraio al 30 giugno, l’esonero scatta dal secondo semestre dello stesso anno: le rate di luglio-ottobre non saranno addebitate. Se invii dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero parte l’anno dopo. Questo calendario è strutturato per allinearsi con la fatturazione in bolletta del canone in 10 rate da gennaio a ottobre. Ricorda di conservare il protocollo della trasmissione e di verificare le bollette successive. In caso di addebiti residui per tempi tecnici di allineamento, richiedi il rimborso delle rate non dovute con il Quadro D.
5) Non ho la TV, guardo solo contenuti in streaming su PC e smartphone: devo fare il Quadro B o un’altra dichiarazione?
Se non detieni alcun apparecchio idoneo a ricevere il segnale televisivo terrestre o satellitare (televisore o decoder con tuner integrato), puoi presentare la dichiarazione di “non detenzione” usando il Quadro A, non il Quadro B. PC, smartphone e tablet senza tuner non comportano l’obbligo di canone secondo i chiarimenti ministeriali del 2016 e successivi. La dichiarazione di non detenzione va rinnovata ogni anno se permangono i requisiti. Le false dichiarazioni sono punite dal DPR 445/2000. Se invece il tuo problema è il doppio addebito tra due utenze nella stessa famiglia anagrafica, devi usare il Quadro B, che è diverso dal Quadro A e non riguarda l’assenza di TV ma l’unicità dell’addebito.
