Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Il dropshipping è legale in Italia. Serve Partita IVA, iscrizione in Camera di Commercio, SCIA per e-commerce se vendi tu, corretta gestione IVA/OSS/IOSS e inquadramento previdenziale.
- Partita IVA obbligatoria per attività svolta in modo abituale e organizzato, a prescindere dagli incassi.
- ATECO e previdenza dipendono dal modello: vendita al dettaglio online (commercio) o mera intermediazione/pubblicità (servizi).
- Per vendite UE extra-Italia e importazioni extra-UE servono regole IVA dedicate (OSS, IOSS, dogana, marketplace “fornitore presunto”).
Che cos’è il dropshipping e quando scatta l’obbligo di Partita IVA
Il dropshipping è un modello in cui vendi prodotti senza magazzino. Il fornitore spedisce al cliente finale per tuo conto.
L’obbligo di Partita IVA nasce quando l’attività è abituale e organizzata. Lo stabiliscono il Codice Civile, art. 2082 (imprenditore) e il DPR 633/1972, art. 4 (esercizio di impresa ai fini IVA). Ai fini reddituali, il TUIR qualifica il reddito d’impresa (art. 55) e di lavoro autonomo (art. 53).
Un sito e-commerce attivo 24/7 dimostra continuità. Anche con pochi ordini, l’attività non è “occasionale”. Quindi serve Partita IVA, iscrizione al Registro Imprese e adempimenti collegati.
Due modelli operativi: vendita diretta o intermediazione
Modello vendita diretta. Sei tu il venditore al consumatore. Incassi dal cliente e ordini al fornitore la spedizione. Questo è commercio al dettaglio via internet. Codice ATECO tipico: 47.91.10 (commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet). Si applicano regole e adempimenti del commercio.
Modello intermediazione/affiliazione. Non vendi tu. Indirizzi l’utente a un altro venditore o a un marketplace, e incassi provvigioni. In questo caso non fai commercio al dettaglio. Codici ATECO usati nella prassi: 73.11.02 (conduzione campagne pubblicitarie) se fai pura promozione; oppure codici da intermediario del commercio (sezione 46.1) se concludi contratti per conto di terzi. Qui non serve la SCIA per commercio al dettaglio, ma restano gli obblighi fiscali e d’impresa.
La scelta del modello impatta su IVA, contributi e oneri amministrativi. Occorre inquadrare correttamente i flussi: chi incassa? chi fattura al cliente? chi risponde dei resi? Le fonti da considerare: DPR 633/1972 per IVA, Codice Civile e TUIR per il reddito, D.Lgs. 114/1998 e D.Lgs. 59/2010 per il commercio, normativa e-commerce D.Lgs. 70/2003 e Codice del Consumo D.Lgs. 206/2005.
Adempimenti per aprire: ComUnica, SCIA, CCIAA, PEC e firma digitale
Apri la ditta individuale commerciale con la pratica “ComUnica”. Con un invio unico apri Partita IVA (Agenzia delle Entrate), iscrivi l’impresa in CCIAA, attivi INPS e, se serve, INAIL. Le basi: D.P.R. 581/1995 e disciplina Registro Imprese.
Costi tipici d’avvio in CCIAA: imposta di bollo ~17,50 €, diritti di segreteria ~18 €, diritto annuale camerale variabile (in genere 53–120 € a seconda della Camera). Servono PEC e firma digitale. PEC: 5–15 € l’anno in media. Firma digitale: 20–70 € l’anno circa.
Se fai vendita al dettaglio via internet (ATECO 47.91.10), invia la SCIA al SUAP del Comune da cui operi. Base giuridica: D.Lgs. 114/1998, D.Lgs. 59/2010, D.Lgs. 222/2016 (segna la SCIA per commercio al dettaglio). Non serve SCIA se fai sola intermediazione pubblicitaria senza vendita.
Rispetta anche le regole e-commerce. Informazioni precontrattuali e diritto di recesso (D.Lgs. 206/2005, Codice del Consumo). Obblighi informativi per servizi della società dell’informazione e commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003). Privacy e cookie: Reg. UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 196/2003.
Dal 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i forfettari. Emissione e conservazione tramite SdI dell’Agenzia delle Entrate. Per operazioni con l’estero, usa i tracciati transfrontalieri via SdI (esterometro integrato).
Previdenza: Gestione Commercianti o Gestione Separata
Se vendi tu al cliente finale (commercio), ti iscrivi alla Gestione Commercianti INPS. Paghi contributi fissi sul minimale di reddito e contributi percentuali sulla parte eccedente. Aliquote e minimali variano di anno in anno con le Circolari INPS (fonte: portale INPS e Normattiva per richiami legislativi di base, L. 613/1966 e succ.).
Esempio di funzionamento. Paghi quattro rate di contributi fissi nell’anno, anche se incassi zero. Se superi il minimale di reddito, versi anche un’aliquota percentuale sulla parte eccedente, con una piccola maggiorazione oltre certe soglie. Il calcolo esatto si fa sui valori aggiornati pubblicati da INPS ogni anno: vedi quali e quanti sono i contributi INPS per il dropshipping.
Se non vendi tu ma fai sola intermediazione/pubblicità, inquadra la previdenza nella Gestione Separata INPS (art. 2, comma 26, L. 335/1995). Qui non ci sono contributi fissi, ma versi una percentuale sul reddito imponibile. Anche l’aliquota viene aggiornata annualmente con circolare INPS.
Attenzione ai casi misti. Se vendi tu alcuni prodotti e fai anche affiliazione, potresti dover avere due inquadramenti ATECO e verificare la corretta gestione contributiva. Valuta con un consulente per evitare doppie iscrizioni non dovute.
Imposte: IVA, IRPEF/impresa, regimi fiscali 2026
Regime ordinario. Applichi l’IVA sulle vendite (aliquota 22% o ridotte, a seconda del prodotto). Detrai l’IVA sugli acquisti. Ai fini del reddito, tassazione IRPEF a scaglioni sul reddito d’impresa netto (ricavi meno costi inerenti più contributi deducibili). Le aliquote 2026, secondo art. 11 TUIR come aggiornato, sono: 23% fino a 28.000 €, 33% da 28.001 a 50.000 €, 43% oltre 50.000 €. Restano le addizionali regionali e comunali. Per le ditte individuali l’IRAP non si applica dal 2022 (abolizione per persone fisiche imprenditori).
Regime forfettario. Limite di ricavi/compensi 85.000 € annui (L. 190/2014 e successive modifiche, L. 197/2022). Imposta sostitutiva: 15%, ridotta al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti “start-up” (nessuna attività nei tre anni precedenti, attività non proseguita da lavoro dipendente salvo pratica dimostrazione del salto di autonomia, ecc.). In forfettario non applichi l’IVA in fattura e non detrai l’IVA sugli acquisti.
Coefficiente di redditività. Il reddito imponibile si calcola forfettariamente: ricavi x coefficiente. Coefficienti rilevanti nei casi tipici: commercio al dettaglio (sezione G, es. 47.91.10) 40%; intermediari del commercio 62%; servizi professionali come pubblicità/marketing (es. 73.11.02) 78%. Scegliere l’ATECO corretto incide molto sul carico fiscale.
Uscita dal forfettario. Se superi 85.000 € resti nel forfettario fino a fine anno; se superi 100.000 €, l’uscita è immediata per l’IVA a partire dall’operazione che fa superare la soglia, con effetti ai fini imposte dirette dall’anno successivo (fonte: L. 190/2014 e successive modifiche, circolari Agenzia delle Entrate).
IVA nelle vendite a distanza UE e importazioni extra-UE (OSS, IOSS e marketplace)
Vendite a distanza intra-UE. Dal 2021 è in vigore il “pacchetto e-commerce” IVA (Direttiva 2006/112/CE come modificata da Dir. 2017/2455 e 2019/1995; Reg. UE 282/2011). Puoi usare l’OSS (One Stop Shop) per dichiarare e versare l’IVA dovuta nei vari Stati membri con un portale unico nazionale. La soglia complessiva UE di 10.000 € è molto bassa: superata, applichi l’IVA del Paese del cliente o opti per OSS anche prima.
Importazioni extra-UE. Per spedizioni di valore fino a 150 €, puoi usare lo IOSS (Import One Stop Shop) e addebitare l’IVA al cliente al checkout. Per valori oltre 150 €, l’IVA e gli eventuali dazi si pagano in dogana. Verifica chi è l’importatore di riferimento in DDP/DAP: cambia chi versa imposte e chi risponde dei ritardi.
Marketplace “fornitore presunto”. In alcune vendite B2C via marketplace, la piattaforma è considerata “fornitore presunto” per l’IVA (deemed supplier) e versa l’IVA in tua vece. Tu fatturi alla piattaforma la provvigione o una cessione B2B. Le regole sono nel pacchetto IVA e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Forfettario e regimi speciali. Nel forfettario non applichi l’IVA in Italia, ma per le vendite a distanza intra-UE e le importazioni le regole UE possono richiedere soluzioni dedicate. Valuta con attenzione l’uso dell’OSS/IOSS, la posizione IVA all’estero e il ruolo del marketplace.
Regola decisionale rapida
Decidi ATECO, adempimenti e IVA in 5 passi logici
- Chi incassa dal cliente? Se incassi tu, è vendita al dettaglio online → ATECO 47.91.10 → SCIA SUAP → Gestione Commercianti INPS → IVA ordinaria o forfettario.
- Non incassi tu ma prendi provvigioni? È intermediazione/pubblicità → ATECO 73.11.02 o 46.1 → niente SCIA commercio → Gestione Separata INPS.
- Vendi in altri Paesi UE? Valuta OSS. Superi 10.000 € UE o vuoi semplificare? Usa OSS per applicare l’IVA del Paese del cliente.
- Spedisci da extra-UE al cliente UE? Per beni fino a 150 € valuta IOSS. Oltre 150 € servono sdoganamento e IVA in importazione.
- Vendi tramite marketplace? Controlla se è “fornitore presunto”. Se sì, l’IVA B2C la versa la piattaforma. Tu fatturi la provvigione.
Errori comuni da evitare
Usare il codice ATECO sbagliato. Il dropshipping con vendita diretta non è pubblicità. Di norma è commercio al dettaglio online. Intermediazione e affiliazione pura sono servizi, non commercio. Verifica quale codice ATECO scegliere per il dropshipping in base a come monetizzi.
Dimenticare la SCIA per e-commerce. Se vendi al dettaglio, la SCIA SUAP è obbligatoria. Evita sanzioni e blocchi. Conserva ricevuta e protocolli.
Ignorare IVA UE e dogana. Senza OSS/IOSS rischi doppia imposizione e clienti scontenti alla consegna. Mappa sempre i flussi.
Trascurare privacy, termini e resi. Predisponi privacy policy, cookie banner, condizioni di vendita, recesso e garanzia legale conformi al Codice del Consumo.
Stimare male i contributi. I fissi INPS impattano sul cash flow. Pianifica le scadenze con le circolari INPS aggiornate.
Esempi numerici sintetici
Esempio 1 – Vendita diretta in forfettario (ATECO 47.91.10). Ricavi 60.000 €. Reddito imponibile: 60.000 x 40% = 24.000 €. Imposta sostitutiva 15%: 3.600 €. Contributi INPS: fissi + percentuale oltre minimale (valori aggiornati annualmente). I contributi si deducono prima di calcolare l’imposta sostitutiva.
Esempio 2 – Intermediazione pubblicitaria in forfettario (ATECO 73.11.02). Provvigioni 40.000 €. Reddito imponibile: 40.000 x 78% = 31.200 €. Imposta sostitutiva 5% (start-up): 1.560 €. Previdenza: Gestione Separata con aliquota annua vigente sulla base imponibile.
Esempio 3 – Vendita ordinaria con IVA e OSS. Ricavi Italia 70.000 €, ricavi UE 30.000 €. IVA italiana 22% sulle vendite domestiche. Per i 30.000 € UE, IVA del Paese del cliente dichiarata in OSS. Calcoli e versamenti trimestrali OSS.
I valori contributivi e le specifiche IVA variano con aliquote e soglie aggiornate. Consulta sempre circolari INPS e indicazioni Agenzia delle Entrate.
Riferimenti normativi utili (testuali)
DPR 633/1972 (IVA), art. 4; TUIR (DPR 917/1986), artt. 11, 53 e 55; Codice Civile, art. 2082; D.Lgs. 114/1998 (commercio), D.Lgs. 59/2010 e D.Lgs. 222/2016 (SCIA e SUAP); D.Lgs. 70/2003 (e-commerce); D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo); Reg. UE 2016/679 (GDPR); Direttiva 2006/112/CE e Reg. UE 282/2011 con modifiche del “pacchetto e-commerce” 2021 (OSS/IOSS); L. 190/2014 e L. 197/2022 (regime forfettario); L. 335/1995 art. 2, c. 26 (Gestione Separata); circolari annuali INPS su minimali/massimali; documenti e risoluzioni Agenzia delle Entrate. Fonti consultabili su Normattiva, Agenzia delle Entrate, INPS, Ministero del Lavoro.
| Scenario pratico | ATECO indicativo | Adempimenti iniziali | IVA/Regimi e strumenti | Previdenza | Tempistiche e costi tipici |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendita diretta B2C Italia (sito proprio) | 47.91.10 | ComUnica; iscrizione CCIAA; PEC e firma digitale; SCIA SUAP e-commerce; privacy e condizioni | Ordinario IVA 22% o Forfettario; e-fattura SdI | Gestione Commercianti INPS | 5–10 giorni lavorativi; CCIAA ~90–150 €; PEC+firma 25–80 €/anno |
| Vendite B2C in più Paesi UE | 47.91.10 | Come sopra | Valuta OSS per IVA estera; soglia UE 10.000 €; e-fattura e OSS trimestrale | Gestione Commercianti INPS | Attivazione OSS in 1–2 settimane; adempimenti trimestrali |
| Import extra-UE spedito al cliente UE | 47.91.10 | Come vendita diretta; accordi con fornitore su DDP/DAP; gestione sdoganamento | IOSS fino a 150 €; oltre 150 € IVA/dogana in import | Gestione Commercianti INPS | Registrazione IOSS in 1–3 settimane; costi doganali variabili |
| Intermediazione/affiliazione senza vendita | 73.11.02 o 46.1 | ComUnica; CCIAA; PEC e firma digitale; no SCIA commercio | Forfettario o ordinario; e-fattura; no OSS/IOSS se non vendi beni | Gestione Separata INPS | 3–7 giorni lavorativi; oneri CCIAA ridotti |
| Vendita tramite marketplace “fornitore presunto” | 47.91.10 | Come vendita diretta; verifica contratti e flussi fatture con piattaforma | IVA B2C gestita dal marketplace; tu fatturi commissioni | Gestione Commercianti INPS | Tempi standard; semplificazione IVA lato B2C |
FAQ
Serve sempre la Partita IVA per il dropshipping anche se inizio con pochi ordini?
Sì. Conta la continuità e l’organizzazione, non solo il volume. Un sito attivo, campagne pubblicitarie e processi ripetuti mostrano un’attività abituale. Le basi giuridiche sono nel Codice Civile (art. 2082) e nel DPR 633/1972 (art. 4) che definiscono l’esercizio d’impresa ai fini IVA. Operare senza Partita IVA espone a sanzioni per esercizio abusivo e violazioni IVA. Se vuoi solo testare il mercato, puoi ridurre i costi scegliendo il regime forfettario (se hai i requisiti) e pianificando flussi leggeri, ma devi comunque aprire la posizione fiscale e, se vendi tu, fare la SCIA SUAP.
Qual è il codice ATECO giusto per il dropshipping?
Dipende dal modello. Se vendi tu al cliente B2C, usa in genere 47.91.10 (commercio al dettaglio via internet). Prevede SCIA al SUAP e iscrizione alla Gestione Commercianti INPS. Se non vendi tu ma promuovi prodotti e incassi provvigioni/fee pubblicitari, puoi usare 73.11.02 (conduzione campagne pubblicitarie) o, in altri schemi, un codice da intermediario del commercio (sezione 46.1). In questi casi non fai commercio al dettaglio e non presenti la SCIA commercio. La scelta ATECO incide su coefficiente forfettario (40% commercio; 62% intermediari; 78% pubblicità) e previdenza. Analizza contratti, incassi, fatture e responsabilità su resi/garanzie per scegliere correttamente. In caso di controlli, conta la sostanza dei flussi più del “nome” dato all’attività.
Come funziona l’IVA per vendite in UE e importazioni extra-UE nel dropshipping?
Per vendite B2C verso clienti di altri Paesi UE, il pacchetto e-commerce IVA 2021 consente l’OSS: dichiari e versi l’IVA estera in un portale unico del tuo Paese. La soglia UE congiunta è 10.000 € annui; oltre tale limite applichi l’IVA del Paese del cliente. Puoi anche optare per OSS da subito per semplificare. Per importazioni da Paesi extra-UE spedite direttamente al cliente, usa IOSS fino a 150 € per addebitare l’IVA al checkout; oltre 150 € l’IVA e gli eventuali dazi si pagano in dogana. Verifica se il marketplace è “fornitore presunto”: in quel caso versa lui l’IVA B2C e tu fatturi la provvigione. Le basi sono nella Direttiva 2006/112/CE e nel Reg. UE 282/2011, oltre ai provvedimenti applicativi dell’Agenzia delle Entrate.
Meglio regime forfettario o ordinario per chi fa dropshipping?
Dipende da margini, costi e mercati. Il forfettario è semplice: imposta sostitutiva 15% (5% start-up), niente IVA in fattura, pochi adempimenti. Ma non deduci i costi effettivi: il reddito è ricavi x coefficiente (40% commercio; 62% intermediari; 78% pubblicità). Se hai margini bassi e molti costi detraibili (ads, software, consulenze, logistica), il regime ordinario può convenire perché deduci i costi e detrai l’IVA. Valuta anche l’impatto dei contributi INPS: nel commercio ci sono fissi annuali, nella Gestione Separata no ma l’aliquota percentuale può essere più alta. Fai simulazioni su 12 mesi, includendo OSS/IOSS se vendi all’estero, e considera le aliquote IRPEF 2026 (23%, 33%, 43%).
Quali documenti e policy devo avere sul sito per essere in regola?
Servono: condizioni generali di vendita chiare, informazioni precontrattuali (identità del venditore, prezzi, costi di spedizione, tempi di consegna), diritto di recesso di 14 giorni per B2C, garanzia legale di conformità, modulo di recesso. Sono obblighi del Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Inoltre informativa privacy e cookie conformi al GDPR (Reg. UE 2016/679) e D.Lgs. 196/2003, con gestione del consenso per cookie non tecnici. Obblighi informativi per il commercio elettronico (D.Lgs. 70/2003): P.IVA, contatti, termini contrattuali, processo d’ordine, strumenti di pagamento e procedure di reclamo. Se vendi in altri Paesi UE, traduci e adatta le policy alle norme locali su resi e garanzie, mantenendo il livello di tutela previsto dalla direttiva consumatori.
