Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
La marca da bollo non scade, ma può perdere validità se scade il documento o cambia l’importo dovuto. È obbligatoria sui documenti senza IVA. Importi tipici: 2€ e 16€.
- La marca da bollo non ha scadenza, ma segue la validità del documento e gli importi vigenti al momento dell’uso.
- Si applica su atti e fatture non soggette a IVA sopra 77,47€ secondo il DPR 642/1972 (Tariffa Allegato A).
- Si paga in tabaccheria/posta (cartacea), online (@e.bollo) o trimestralmente con F24 per e-fatture; previste sanzioni e ravvedimento.
Cos’è l’imposta di bollo e quando si applica
L’imposta di bollo è un tributo fisso dovuto su specifici atti, documenti e registri. La disciplina base è nel DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e nella Tariffa, Allegato A (consultabili su Normattiva). Qui trovi l’elenco dei documenti colpiti e gli importi.
In parole semplici: paghi il bollo quando il documento non sconta l’IVA. Esempio classico: fattura esente o non soggetta IVA superiore a 77,47 euro. L’importo della marca è 2 euro per fatture e ricevute e 16 euro per molti atti amministrativi, societari e notarili.
La soglia di 77,47 euro è fissata dalla Tariffa: sotto questa cifra non si applica il bollo sulle fatture senza IVA. Oltre la soglia, la marca da bollo è dovuta per ogni documento.
Definizioni utili da ricordare
Fattura esente IVA: documento con operazioni esenti per legge (per esempio prestazioni sanitarie ex art. 10 DPR 633/1972). Non si applica l’IVA, ma può essere dovuto il bollo.
Fattura non soggetta IVA: documento con operazioni fuori campo IVA (per esempio art. 15, spese anticipate in nome e per conto). Anche qui, se superi 77,47 euro, scatta il bollo.
Marca da bollo: è il contrassegno che prova il pagamento dell’imposta. Può essere fisica (adesiva) o digitale (virtuale).
Validità e “durata”: quando la marca da bollo perde efficacia
La marca da bollo non scade come un prodotto alimentare. Puoi usarla anche anni dopo l’acquisto. Ma vale una regola pratica: la validità segue il documento e l’importo vigente al momento dell’uso.
Perde efficacia se scade il documento su cui l’hai applicata. Esempio: un certificato valido un anno. Alla scadenza, anche la marca non ha più utilità perché il certificato non ha più valore legale.
Cambia l’importo di legge? Se il legislatore aggiorna gli importi (ad esempio da 1,81€ a 2€, o da 14,62€ a 16€ come avvenuto con DL 66/2014 convertito in L. 89/2014), devi adeguarti al nuovo valore quando usi la marca. Se hai un contrassegno vecchio, puoi integrare la differenza o usare un nuovo contrassegno corretto.
Importi 2026 e dove si trovano le regole
Importi attualmente in vigore:
– 2 euro: per fatture, ricevute, quietanze e documenti assimilati non soggetti a IVA sopra 77,47 euro (Tariffa, Allegato A, Parte I, DPR 642/1972).
– 16 euro: per molti atti della Pubblica Amministrazione, documenti societari e notarili, istanze e copie conformi (Tariffa, Allegato A, DPR 642/1972), importo rideterminato dal 2014.
La fonte normativa primaria è il DPR 642/1972 con la sua Tariffa. Gli aggiornamenti e i chiarimenti pratici vengono dall’Agenzia delle Entrate e dal MEF. Per il testo ufficiale usa il portale Normattiva.
Attenzione ai documenti misti
Se la fattura contiene anche una sola operazione soggetta a IVA, in linea generale l’intero documento è escluso dal bollo. Di solito, il bollo si applica su documenti “interamente” non soggetti a IVA. Se hai dubbi, valuta l’emissione di documenti separati.
Come acquistare e pagare la marca da bollo
Hai tre strade, in base al tipo di documento.
1) Contrassegno cartaceo: vai in tabaccheria o in posta e acquisti la marca adesiva. La applichi sull’originale del documento, in luogo “visibile” e senza coprire dati importanti. Scrivi data e firma vicino alla marca per evitarne il riuso.
2) Marca da bollo virtuale: usi i servizi dell’Agenzia delle Entrate (servizio @e.bollo). Paghi con sistemi PagoPA (conto, carta di credito o debito). Ricevi un contrassegno digitale valido da allegare o includere nel file PDF dell’atto digitale.
3) Fatture elettroniche (SdI): non “attacchi” nulla. Indichi in fattura elettronica che il bollo è dovuto (“Bollo: SI”). L’Agenzia delle Entrate calcola gli importi, somma il dovuto per trimestre e ti espone un F24 precompilato da pagare.
Scadenze e periodicità per le e-fatture
Per le fatture elettroniche, l’imposta di bollo si paga di norma ogni trimestre. L’Agenzia delle Entrate pubblica scadenze e F24 nell’area riservata. Dal 2021 le scadenze operative più ricorrenti sono: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°), ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo (4°). Verifica ogni anno i provvedimenti dell’Agenzia per conferma.
Riferimenti: DPR 642/1972; Decreto MEF 17 giugno 2014 sulle modalità di assolvimento del bollo sulle fatture elettroniche; provvedimenti e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Obbligo del bollo: casi tipici
– Fatture e ricevute non soggette a IVA sopra 77,47 euro: 2 euro di bollo per ogni documento.
– Cambiali, istanze e atti soggetti a bollo fisso: importo secondo Tariffa (spesso 16 euro per atto).
– Registrazione dei contratti di locazione: imposta di bollo in registrazione, salvo opzione per cedolare secca. Il termine ordinario è 30 giorni dalla data di stipula o decorrenza. La base e le misure sono nel Testo Unico Registro e nella Tariffa del bollo (consulta Normattiva e i servizi dell’Agenzia delle Entrate).
Nota pratica: se emetti fatture in regime forfettario (regime fiscale agevolato per persone fisiche con ricavi annui fino a 85.000 euro), spesso le operazioni sono senza IVA. Quindi, quando superi 77,47 euro per documento, scatta il bollo da 2 euro.
Come indicare il bollo in fattura
Scrivi la dicitura chiara, ad esempio: “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972 – 2,00 euro”. Puoi addebitarla al cliente come voce separata. È una “partita di giro”: non è base imponibile IVA e non è un compenso.
Per le e-fatture, seleziona “Bollo: SI” e indica l’importo dovuto. Il Sistema di Interscambio e l’Agenzia gestiscono il conteggio trimestrale.
Sanzioni, ravvedimento e controlli
Se dimentichi il bollo, puoi regolarizzare spontaneamente con il ravvedimento operoso. Ravvedimento operoso significa pagare il dovuto con sanzione ridotta e interessi, prima dei controlli. La base è l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997.
In caso di accertamento, si applicano le sanzioni dell’art. 25 del DPR 642/1972. La sanzione, in via generale, è proporzionata all’imposta non assolta, con minimi e massimi fissati dalla norma. Oltre alla sanzione, restano dovuti l’imposta e gli interessi.
Per le e-fatture, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli automatici e invia comunicazioni con l’importo del bollo ricalcolato. Pagando entro i termini indicati nella comunicazione, si applicano riduzioni alle sanzioni. Le regole operative sono riepilogate nei provvedimenti dell’Agenzia e nelle risoluzioni annuali.
“Marca da bollo ravveduta”: che cosa significa davvero
In pratica, non esiste un “tipo speciale” di marca. Si parla di ravvedimento perché regolarizzi il tributo con il pagamento dell’imposta mancante più sanzioni e interessi in misura ridotta. Il pagamento avviene con i canali dell’Agenzia delle Entrate (spesso tramite F24 per le e-fatture o secondo istruzioni dell’ufficio competente per gli atti cartacei). Conserva le ricevute insieme al documento sanato.
Regola decisionale rapida
Passaggi logici per capire se devi applicare il bollo
1) Il documento è soggetto a IVA, anche solo in parte? Se sì, in genere niente bollo su quel documento.
2) Il documento non è soggetto a IVA (esente, fuori campo, escluso)? Se sì, passa al punto 3.
3) L’importo del documento supera 77,47 euro? Se sì, bollo da 2 euro. Se no, non dovuto.
4) Il documento rientra tra atti e istanze pubbliche, notarili, societarie o copie conformi? Se sì, verifica in Tariffa l’importo fisso (spesso 16 euro).
5) Il documento è elettronico via SdI? Se sì, indica il bollo in fattura e paga trimestralmente con F24 predisposto dall’Agenzia.
Casi pratici e note operative
Professionista in regime forfettario
Emetti fatture senza IVA (salvo eccezioni). Quando il totale fattura supera 77,47 euro, inserisci il bollo da 2 euro. Indica la dicitura in fattura. Se emetti e-fattura, ricorda di impostare “Bollo: SI”. Il bollo addebitato al cliente è fuori campo IVA e non è un compenso: gestiscilo come partita di giro. Il “regime forfettario” è un regime agevolato che calcola il reddito in modo forfettario e applica l’imposta sostitutiva. È semplificato e segue il principio di cassa, cioè conti ricavi e costi quando incassi e paghi.
Fattura mista (parte con IVA, parte senza IVA)
Se nella stessa fattura c’è anche una sola riga con IVA, il documento, di regola, non sconta il bollo. Per semplificare la gestione, valuta documenti separati: uno con IVA e uno senza, se necessario dal punto di vista contabile e contrattuale.
Ricevute sanitarie
Le prestazioni sanitarie sono esenti IVA. Se la ricevuta supera 77,47 euro, si applica il bollo da 2 euro. Per la fatturazione elettronica in ambito sanitario verso privati, valgono regole particolari di privacy: ogni anno l’Agenzia delle Entrate indica conferme o proroghe dell’esonero dall’invio al SdI. Verifica le istruzioni aggiornate dell’Agenzia.
Contratti di locazione
La registrazione richiede imposta di registro e, di norma, imposta di bollo (misure fissate da Testo Unico Registro e Tariffa bollo). Se scegli la cedolare secca, non paghi registro e bollo. Il termine per la registrazione è 30 giorni dalla stipula o decorrenza. Fonte: Agenzia delle Entrate e Normattiva.
Atti verso la Pubblica Amministrazione
Le istanze e molti atti rivolti alla PA richiedono bollo da 16 euro, salvo esenzioni di legge (per esempio onlus, procedimenti specifici). Controlla sempre la Tariffa e le note. In digitale, usa @e.bollo e PagoPA.
| Scenario | Quando si applica | Importo e formato | Scadenze/Note operative |
|---|---|---|---|
| Fattura senza IVA > 77,47€ (professionista/forfettario) | Documento interamente non soggetto a IVA e oltre soglia | 2€; cartacea (marca adesiva) o virtuale; in e-fattura flag “Bollo: SI” | Subito in cartaceo; per e-fatture pagamento trimestrale con F24 AE |
| Atti PA, istanze, copie conformi | Tariffa Allegato A DPR 642/1972 | Di norma 16€ per atto; cartaceo o @e.bollo | All’atto della presentazione o generazione del documento digitale |
| Contratto di locazione (registrazione) | In registrazione, salvo cedolare secca | Bollo su copie e allegati; importi secondo Tariffa | Entro 30 giorni da stipula/decorrenza; insieme all’imposta di registro |
| Fattura mista (parte con IVA) | Documento con almeno una riga imponibile IVA | In genere nessun bollo sull’intera fattura | Valuta documenti separati se serve evidenziare operazioni non IVA |
FAQ
La marca da bollo scade? Cosa succede se cambia l’importo previsto dalla legge?
No, la marca da bollo non ha una scadenza temporale. La puoi usare anche anni dopo l’acquisto. Ma la sua validità pratica dipende da due fattori. Primo: il documento su cui la applichi deve essere ancora valido. Se il documento scade, anche la marca non serve più su quel documento. Secondo: l’importo deve essere quello vigente al momento in cui usi la marca. Se nel frattempo il legislatore ha aggiornato gli importi (come avvenuto nel 2014, con il passaggio a 2€ e 16€), devi applicare il valore attuale. Se hai un vecchio contrassegno, puoi integrare la differenza con un altro contrassegno oppure assolvere il bollo in modo virtuale con l’importo corretto. Le regole stanno nel DPR 642/1972 e nei provvedimenti del MEF e dell’Agenzia delle Entrate, consultabili sui rispettivi siti istituzionali e su Normattiva.
Come si paga il bollo sulle fatture elettroniche e quali sono le scadenze trimestrali?
Nella fattura elettronica devi impostare “Bollo: SI” quando l’operazione non è soggetta a IVA e supera 77,47 euro. Non applichi una marca fisica. Il Sistema di Interscambio acquisisce il dato e l’Agenzia delle Entrate calcola il totale a tuo carico per il trimestre. Nell’area riservata trovi l’F24 con gli importi precompilati. Le scadenze operative ricorrenti, indicate dai provvedimenti dell’Agenzia, sono tradizionalmente: 31 maggio (1° trimestre), 30 settembre (2°), 30 novembre (3°) e ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo (4°). Verifica ogni anno eventuali ritocchi calendari. Se paghi tardi, puoi regolarizzare con ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997), con sanzioni ridotte e interessi. In caso di controlli, l’Agenzia invia una comunicazione con il ricalcolo e i termini per il pagamento agevolato.
Devo applicare il bollo se la fattura contiene sia operazioni con IVA sia operazioni senza IVA?
In linea generale, no. Quando un documento contiene anche una sola operazione soggetta a IVA, l’intera fattura è esclusa dal bollo, perché “le fatture soggette a IVA sono esenti da bollo” (Tariffa, Allegato A, DPR 642/1972). Questo principio evita duplicazioni tra IVA e bollo. Se però desideri evidenziare separatamente un’operazione non soggetta e superi la soglia di 77,47 euro, puoi emettere un documento distinto, interamente senza IVA, su cui applicare il bollo. Valuta la soluzione con il tuo consulente, soprattutto se hai contratti complessi o clienti esteri.
Come funzionano le sanzioni per mancata applicazione del bollo e in cosa consiste il “ravvedimento operoso”?
Se non applichi o non paghi il bollo, si applicano le sanzioni previste dall’art. 25 del DPR 642/1972, oltre all’imposta dovuta e agli interessi. Le misure variano in base al tipo di documento e alla violazione. Se intervieni spontaneamente prima dei controlli, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997): paghi l’imposta, aggiungi una sanzione ridotta in funzione del ritardo e gli interessi legali. Sulle e-fatture, l’Agenzia effettua controlli automatici e invia comunicazioni per il bollo non indicato o non versato. Di solito, pagando quanto indicato entro i termini della comunicazione, benefici di riduzioni ulteriori sulle sanzioni. Conserva sempre le quietanze di pagamento insieme al documento regolarizzato.
Bollo e contratti di locazione: quante marche servono, quando e c’è l’esonero con la cedolare secca?
Alla registrazione del contratto di locazione si paga l’imposta di registro e, di norma, l’imposta di bollo. Il bollo si applica su ogni copia del contratto consegnata alle parti e all’ufficio, con misure e soglie definite dalla Tariffa del DPR 642/1972. Se opti per la cedolare secca (regime sostitutivo dell’IRPEF e delle addizionali sui canoni), non paghi l’imposta di registro e l’imposta di bollo sulla registrazione e sulle annualità successive. Il termine per la registrazione è 30 giorni dalla stipula o dalla decorrenza del contratto. Verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate, perché prevedono modalità telematiche, calcoli e modelli operativi. Per accordi complessi (allegati, planimetrie, subentri), è utile un confronto con un consulente per determinare correttamente quante marche servono e come ripartire i costi tra le parti.
