Partita IVA in regime forfettario: quanto dura e chi può averla?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Il regime forfettario non scade: resta attivo finché rispetti requisiti e limiti (85.000 euro). Se superi 100.000 euro esci subito. Aliquota 15% ordinaria; 5% start-up per i primi 5 anni se ne hai diritto.

  • Soglia ricavi/compensi: 85.000 euro annui; uscita immediata se superi 100.000 in corso d’anno (Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022; fonte: Normattiva).
  • Esclusioni chiave: partecipazioni vietate, prevalenza verso ex datore di lavoro, redditi da lavoro dipendente oltre 30.000 euro salvo cessazione (Legge 190/2014; Agenzia delle Entrate).
  • Imposta sostitutiva: 15% standard; 5% per 5 periodi d’imposta con requisiti stringenti di “nuova attività” (Legge 190/2014; Agenzia delle Entrate).

Cos’è il regime forfettario nel 2026 e quando conviene

Il regime forfettario è il regime fiscale semplificato per persone fisiche con partita IVA. Applica un’imposta sostitutiva al reddito calcolato in modo forfettario.

Forfettario significa che non deduci i costi analitici. Applichi un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi in base al tuo codice ATECO. Sul reddito così calcolato paghi l’imposta sostitutiva.

L’aliquota ordinaria è 15%. Se rispetti condizioni di “start-up” puoi avere il 5% per i primi 5 periodi d’imposta. La soglia di accesso e permanenza è 85.000 euro annui.

La disciplina base sta nella Legge 190/2014, art. 1 commi 54-89, come modificata. Consulta il portale Normattiva per i testi vigenti. Le prassi applicative sono chiarite dall’Agenzia delle Entrate.

Requisiti e cause di esclusione: come non sbagliare

Limite di ricavi/compensi

Per entrare e restare nel forfettario i ricavi/compensi annui non devono superare 85.000 euro. Se superi 85.000 ma resti entro 100.000, resti nel regime per quell’anno ma passi al regime ordinario l’anno dopo.

Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito. Da quel momento applichi l’IVA sulle fatture e adotti le regole ordinarie (fonte: Legge 197/2022 che ha modificato la Legge 190/2014; Normattiva).

Residenza e reddito prodotto in Italia

Puoi aderire se sei residente in Italia. Se non sei residente, puoi aderire solo se risiedi in un Paese UE/SEE che garantisce adeguato scambio di informazioni e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo (fonte: Legge 190/2014; Normattiva).

“SEE” significa Spazio Economico Europeo. Lo scambio di informazioni serve a contrastare l’evasione. Il 75% è una soglia di sostanza: indica che l’attività è centrata in Italia.

Partecipazioni societarie vietate

Se partecipi a società di persone o associazioni professionali, non puoi aderire. Se possiedi quote in una S.r.l. che controlli, direttamente o indirettamente, e che svolge attività riconducibile alla tua, sei escluso (fonte: Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 145/2018; Normattiva).

“Riconducibile” significa sovrapposta o molto simile. La ratio è evitare che si sposti fatturato tra S.r.l. e persona fisica per risparmiare imposte.

Rapporti con l’ex datore di lavoro

Se fatturi in modo prevalente all’ex datore di lavoro (o a soggetti a lui riconducibili) nell’anno di ingresso o nei due precedenti, non puoi aderire. È la clausola anti “false partite IVA” (fonte: Legge 190/2014; Agenzia delle Entrate).

“Prevalente” vuol dire oltre il 50% del fatturato. Valuta con attenzione se stai trasformando un rapporto dipendente in autonomo.

Redditi da lavoro dipendente e pensione

Se hai redditi da lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro e il rapporto è ancora in essere, non puoi aderire. Se il rapporto è cessato, la soglia non si applica (fonte: Legge 190/2014; Normattiva).

La soglia si valuta con i redditi dell’anno precedente. Per “RAL” intendiamo la retribuzione annua lorda. Il Ministero del Lavoro definisce le tipologie di redditi da lavoro subordinato e assimilati.

Imposta sostitutiva: 15% standard e 5% start-up

Come si calcola il reddito forfettario

Prendi ricavi/compensi incassati nell’anno (principio di cassa: contano gli incassi effettivi). Applica il coefficiente di redditività del tuo ATECO per ottenere il reddito imponibile.

Dal reddito imponibile puoi togliere i contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno. Sul risultato applichi l’imposta sostitutiva (15% o 5%).

“Principio di cassa” significa che rileva la data di pagamento, non la data della fattura. Lo prevedono la Legge 190/2014 e il TUIR (DPR 917/1986) per i regimi semplificati.

Requisiti per il 5% per cinque periodi d’imposta

Puoi applicare il 5% se: non hai avuto partita IVA nei tre anni precedenti; l’attività è nuova e non è mera prosecuzione di un’attività precedente tua o di un datore di lavoro; se prosegui un’attività di altri, i suoi ricavi non superavano i limiti del forfettario (fonte: Legge 190/2014; Normattiva).

“Mera prosecuzione” significa fare la stessa attività con gli stessi clienti e la stessa organizzazione. La verifica è sostanziale, non formale.

I cinque anni sono cinque periodi d’imposta. Anche un anno iniziale parziale conta come un anno.

Superamento soglie: cosa fare nell’anno e dal successivo

Se superi 85.000 ma resti entro 100.000

Resti nel forfettario per quell’anno. Versi l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario. L’anno successivo passi al regime ordinario, con IVA e IRPEF progressiva (fonte: Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022; Normattiva).

Prepara il passaggio: valuta i beni strumentali, le regole IVA, la tenuta dei registri. L’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative nelle guide e circolari.

Se superi 100.000 in corso d’anno

Esci immediatamente. Dalla fattura successiva all’operazione che ti fa superare 100.000 applichi l’IVA e le regole ordinarie (DPR 633/1972; Agenzia delle Entrate).

Per l’anno in corso determini il reddito in due fasi: fino al superamento applichi le regole del forfettario; dopo, applichi le regole ordinarie. Gestisci correttamente acconti e saldi.

Attenzione alla numerazione e all’indicazione IVA in fattura. Adegua subito il software di fatturazione elettronica.

Ragguaglio ad anno: come calcolare i limiti se inizi a metà anno

Regola pratica

Se apri la partita IVA in corso d’anno, verifica i limiti rapportandoli ai mesi di attività. Dividi il limite annuo per 12 e moltiplica per i mesi attivi.

Esempio: apri a giugno. Limite 85.000/12 x 7 mesi (giugno-dicembre) = 49.583,33 euro. Soglia di uscita immediata 100.000/12 x 7 = 58.333,33 euro.

Questa prassi discende dal principio del “ragguaglio ad anno” dei limiti, applicato dal legislatore per coerenza e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate (fonte: Legge 190/2014; Agenzia delle Entrate).

Adempimenti operativi 2026: cosa non dimenticare

Fatturazione elettronica e operazioni con l’estero

La fatturazione elettronica è obbligatoria anche per i contribuenti forfettari. Lo prevede il DL 36/2022 e i successivi provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.

Per le operazioni con soggetti esteri trasmetti i dati tramite il Sistema di Interscambio con il tracciato specifico. Non usi più il vecchio “esterometro” separato.

IVA e registri in caso di uscita

Se esci per superamento soglie, da quel momento applichi l’IVA e adotti i registri previsti dal DPR 633/1972. Calcola e versi l’IVA periodica e gli acconti secondo le scadenze ordinarie.

Se resti nel forfettario per tutto l’anno, non addebiti IVA, non detrai IVA sugli acquisti e non tieni i registri IVA.

Regola decisionale rapida

Se… allora…

Se i tuoi ricavi/compensi annui sono fino a 85.000 euro e non ricadi in alcuna esclusione, puoi restare nel forfettario l’anno successivo.

Se superi 85.000 ma non 100.000, resti nel forfettario per l’anno in corso e passi al regime ordinario dal prossimo anno.

Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito: dall’operazione successiva applichi l’IVA e le regole ordinarie.

Se hai redditi di lavoro dipendente o pensione oltre 30.000 euro e il rapporto è in essere, non puoi aderire; se il rapporto è cessato, puoi aderire se rispetti gli altri requisiti.

Se possiedi partecipazioni vietate (società di persone; S.r.l. controllata con attività riconducibile), esci o non puoi entrare. Rimuovi la causa prima dell’ingresso.

Se sei non residente, puoi aderire solo se sei in UE/SEE con scambio di informazioni e produci in Italia almeno il 75% del reddito complessivo.

Fonti normative: Legge 190/2014 art. 1 commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022; DPR 633/1972 (IVA); DPR 917/1986 (TUIR). Consulta il portale Normattiva e i documenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro.

Scenario Requisito/limite (fonte) Quando si verifica Effetto fiscale e tempistiche
Ricavi 70.000 euro, nessuna esclusione ≤ 85.000 euro (Legge 190/2014) A consuntivo dell’anno Permanenza nel forfettario anche l’anno successivo; imposta sostitutiva 15% (o 5% se spettante)
Ricavi 92.000 euro > 85.000 e ≤ 100.000 (Legge 197/2022) A consuntivo dell’anno Forfettario valido per l’anno in corso; passaggio al regime ordinario dal 1° gennaio dell’anno successivo
Ricavi 120.000 euro con superamento a ottobre > 100.000 in corso d’anno (Legge 197/2022) Nel momento del superamento Uscita immediata: dall’operazione successiva addebiti IVA e adotti regole ordinarie; gestione mista dell’anno
Lavoro dipendente RAL 35.000 euro in corso Redditi da lavoro dipendente > 30.000 con rapporto in essere (Legge 190/2014) Verifica sui redditi dell’anno precedente Escluso dal forfettario; possibile ingresso solo in caso di cessazione del rapporto e rispetto degli altri requisiti
Quota in S.r.l. controllata con attività simile Partecipazione vietata con attività riconducibile (Legge 145/2018) Al momento dell’ingresso/permanenza Escluso; rimuovi la partecipazione o modifica l’assetto prima di aderire o per restare nel regime
Non residente in UE/SEE, attività in Italia Residenza e 75% in Italia per non residenti UE/SEE (Legge 190/2014) Su base annua Se non in UE/SEE o senza 75% in Italia, escluso dal forfettario; in caso contrario, ammesso

FAQ

1) Il regime forfettario ha una scadenza? Quanto dura la tassazione al 5%?

Il regime forfettario non ha scadenza. Resta valido finché rispetti requisiti e limiti previsti dalla legge. La cessazione avviene solo se scatta una causa di esclusione o superi le soglie previste. La tassazione al 5% è un’agevolazione temporanea riservata alle “nuove attività”. Dura per cinque periodi d’imposta. Anche un primo anno parziale conta come uno dei cinque. Per ottenerla, devi rispettare tre condizioni: non aver avuto partita IVA nei tre anni precedenti; non proseguire, anche di fatto, un’attività precedente tua o di un datore di lavoro; se prosegui l’attività di un altro soggetto, i suoi ricavi non dovevano superare i limiti del forfettario. La base normativa è la Legge 190/2014 (Normattiva) e le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.

2) Ho aperto la partita IVA a metà anno: devo ragguagliare i limiti di 85.000 e 100.000?

Sì, in pratica si ragguaglia ad anno. Calcoli un limite proporzionale ai mesi effettivi di attività nell’anno di apertura. Dividi 85.000 (o 100.000) per 12 e moltiplica per i mesi attivi. Esempio: apertura a maggio, attività per 8 mesi. Limite 85.000/12 x 8 = 56.666,67 euro. Soglia di uscita immediata 100.000/12 x 8 = 66.666,67 euro. Questa impostazione riflette il principio del “ragguaglio ad anno” dei limiti, coerente con la struttura del regime e con la prassi dell’Agenzia delle Entrate. Per scrupolo, conserva sempre documenti e calcoli a supporto. In caso di dubbi interpretativi, verifica i chiarimenti dell’Agenzia e il testo vigente su Normattiva.

3) Posso restare nel forfettario se possiedo quote in una S.r.l.?

Dipende. La legge ti esclude se detieni, direttamente o indirettamente, il controllo di una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua attività individuale. Se hai solo una piccola quota senza controllo e la società ha un’attività non sovrapponibile alla tua, la causa di esclusione può non operare. La valutazione è concreta: si guardano controllo, settori e flussi di lavoro. Se esiste sovrapposizione di attività, la strada sicura è rinunciare alla partecipazione prima di entrare nel forfettario o per continuare a beneficiarne. Riferimenti: Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 145/2018 (Normattiva) e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

4) Ho superato 85.000 euro ma non 100.000: pago l’IVA da subito o dal prossimo anno? E l’IRPEF?

Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, resti nel forfettario per tutto l’anno di superamento. Quindi, per quell’anno, continui a non addebitare l’IVA e versi l’imposta sostitutiva sul reddito forfettario. Dal 1° gennaio dell’anno successivo passi al regime ordinario. Da quel momento applichi l’IVA in fattura, detrai l’IVA sugli acquisti secondo le regole del DPR 633/1972 e determini il reddito con il regime ordinario. Le imposte sul reddito si calcolano con gli scaglioni IRPEF vigenti per l’anno (DPR 917/1986 e Leggi di Bilancio). Prepara il passaggio con anticipo: aggiorna contratto di servizi, listini, software di fatturazione elettronica e stima il fabbisogno di liquidità per i versamenti IVA e acconti.

5) E se supero 100.000 euro a novembre? Come fatturo e come dichiaro quell’anno “misto”?

Se superi 100.000 in corso d’anno, esci immediatamente. Dalla fattura successiva all’operazione che determina il superamento devi: applicare l’IVA, adottare la numerazione e le diciture IVA, versare l’imposta con le regole ordinarie e tenere i registri IVA previsti dal DPR 633/1972. L’anno diventa “misto”: fino al superamento, reddito e imposta secondo le regole del forfettario; dopo, secondo il regime ordinario. In dichiarazione dei redditi dovrai separare le due fasi. Gli acconti dell’imposta sostitutiva già versati si conguagliano nel saldo. Per l’IRPEF applicherai gli scaglioni vigenti pro-quota al reddito ordinario. È un passaggio tecnico: segui le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e, se necessario, richiedi assistenza professionale. Fonti: Legge 190/2014 come modificata dalla Legge 197/2022; DPR 633/1972; DPR 917/1986; Normattiva.

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