Esempio di contributi INPS eccedenti: come si calcolano?

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Ultimo aggiornamento: giugno 2026.

Se hai un’attività artigianale o commerciale devi iscriverti all’INPS Gestione Artigiani o Commercianti e versare contributi fissi trimestrali più contributi percentuali sulla parte di reddito che supera il minimale.

  • Iscrizione obbligatoria alla Gestione Artigiani o Commercianti INPS al momento dell’avvio dell’attività.
  • Contributi fissi su minimale + contributi variabili sull’eccedenza; importi aggiornati ogni anno dall’INPS.
  • Forfettario: calcolo sull’imponibile netto (incassi x coefficiente). Scadenze: fissi in 4 rate; variabili a saldo/acconti (giugno e novembre).

Chi deve iscriversi e quando

Devi iscriverti alla Gestione Artigiani o Commercianti dell’INPS se svolgi attività d’impresa artigiana o commerciale, anche in forma individuale. L’obbligo nasce con l’inizio dell’attività.

L’iscrizione va fatta contestualmente all’apertura della partita IVA e all’adempimento al Registro delle Imprese. Si usa la Comunicazione Unica. Questo evita omissioni e sanzioni.

Le basi normative sono nella disciplina della previdenza obbligatoria per autonomi (ad esempio Legge 613/1966 e Legge 335/1995), consultabili su Normattiva, e nelle circolari INPS che aggiornano ogni anno minimali, massimali e scadenze.

I due tipi di contributi: fissi e variabili

I contributi per artigiani e commercianti hanno due componenti.

Contributi fissi: sono dovuti anche se incassi poco o nulla. Si calcolano su un reddito “minimale” fissato dall’INPS ogni anno. Si pagano in 4 rate trimestrali uguali.

Contributi variabili: li paghi solo sulla parte di reddito che supera il minimale. L’aliquota ordinaria è intorno al 24% per artigiani e poco più alta per commercianti. Sulla quota che supera una seconda soglia scatta un’addizionale di circa 1 punto percentuale.

Numeri indicativi e aggiornamenti annuali

Gli importi cambiano ogni anno con circolare INPS. Esempi indicativi utilizzati spesso nel 2024-2025:

  • Minimale di reddito: circa 18.808 euro.
  • Fissi annui: circa 4.521,36 euro per artigiani e 4.611,64 euro per commercianti.
  • Aliquote variabili: 24% per artigiani; 24,48% per commercianti; addizionale 1% oltre circa 56.224 euro.

Al 2026 il metodo di calcolo resta invariato. Verifica sempre gli importi correnti nella circolare INPS annuale e nelle istruzioni operative pubblicate dall’INPS e dal Ministero del Lavoro.

Come si calcola nel regime forfettario

Regime forfettario: è un regime fiscale semplificato per persone fisiche con ricavi entro una soglia fissata dalla legge. Il reddito imponibile non è dato dai costi reali, ma dagli incassi moltiplicati per un coefficiente di redditività.

Coefficiente di redditività: è una percentuale che individua la quota degli incassi che diventa reddito su cui paghi imposta sostitutiva e contributi. Per il commercio al dettaglio e all’ingrosso è spesso 40%. Per attività artigiane tipiche è spesso 67%. I coefficienti sono nella Legge 190/2014 e successive modifiche (consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate).

Passi pratici del calcolo (forfettario)

  • Calcola l’imponibile netto previdenziale: incassi x coefficiente di redditività.
  • Trova l’eccedenza: imponibile netto – minimale INPS dell’anno.
  • Se l’eccedenza è positiva, applica l’aliquota variabile (artigiano o commerciante). Sulla parte oltre la soglia addizionale applica +1%.
  • Aggiungi i contributi fissi annui (riproporzionati se inizi a metà anno).
  • Se hai richiesto la riduzione del 35% per il forfettario, applicala ai contributi dovuti (sia fissi sia variabili).

Esempio numerico indicativo: commerciante in forfettario, incassi 60.000 euro, coefficiente 40%, minimale 18.808 euro, aliquota variabile 24,48%.

Imponibile netto: 60.000 x 40% = 24.000 euro. Eccedenza: 24.000 – 18.808 = 5.192 euro.

Variabili: 5.192 x 24,48% ≈ 1.271 euro. Fissi: ≈ 4.611,64 euro. Totale contributi: ≈ 5.882,64 euro. Se applichi la riduzione 35%, paghi circa 3.823 euro. I numeri sono esemplificativi: aggiorna con i valori INPS 2026.

Riduzione del 35% per il forfettario

La Legge 190/2014 (e seguenti) consente, su domanda, la riduzione del 35% dei contributi dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti. Vale su fissi e variabili.

Pro: abbassa il costo previdenziale subito. Contro: riduce il montante contributivo utile alla pensione. Chi punta a una pensione più alta deve valutare pro e contro.

La domanda si presenta in via telematica all’INPS. Vale finché resti nel forfettario e finché non la revochi. Le istruzioni sono nelle circolari INPS e sul portale INPS.

Come si calcola nei regimi semplificato e ordinario

Regime semplificato: tassazione per cassa. Reddito = incassi – pagamenti, più o meno alcune rettifiche fiscali. Regime ordinario: tassazione per competenza. Reddito = ricavi – costi di competenza, con scritture di bilancio.

Per i contributi INPS conta il reddito d’impresa fiscale. Calcoli l’eccedenza: reddito – minimale. Applichi l’aliquota variabile sull’eccedenza, aggiungi i fissi e, se superi la soglia addizionale, applichi +1% sulla parte oltre la soglia.

In ogni regime i contributi previdenziali obbligatori sono deducibili dal reddito ai fini fiscali. Nel forfettario, li deduci dal reddito forfettario prima di calcolare l’imposta sostitutiva. Nella contabilità semplificata o ordinaria, li deduci dal reddito d’impresa.

Scadenze, F24 e rate

Fissi: si pagano in 4 rate trimestrali uguali. Le scadenze tipiche cadono a metà maggio, agosto, novembre e febbraio dell’anno successivo. Negli anni recenti: 16 maggio, 20/21 agosto per via della sospensione estiva, 16 novembre, 16 febbraio. L’INPS conferma le date ogni anno.

Variabili: si versano con il saldo e gli acconti. Scadenze tipiche: 30 giugno saldo anno precedente e primo acconto anno in corso; 30 novembre secondo acconto. Spesso è ammessa la maggiorazione dello 0,40% per versare entro fine luglio. Verifica ogni anno comunicazioni di Agenzia delle Entrate e INPS.

I versamenti si effettuano con modello F24, sezione INPS. Inserisci sede, posizione contributiva, periodo e causale di gestione corretta (artigiani o commercianti). Le istruzioni tecniche sono nelle guide INPS.

Avvii in corso d’anno, coadiuvanti e massimali

Se inizi a metà anno, i contributi fissi si riproporzionano in base ai mesi. I variabili seguono il reddito effettivo maturato nell’anno.

Se coinvolgi familiari coadiuvanti o coadiutori (collaboratori familiari), ognuno ha la propria iscrizione e i propri contributi fissi. Il reddito si ripartisce secondo le regole della disciplina d’impresa familiare del codice civile e del TUIR. Le quote determinano l’eccedenza per ciascuno.

Esiste anche un massimale di reddito imponibile oltre il quale non si versano contributi. INPS lo aggiorna ogni anno. Verifica il valore corrente nella circolare annuale.

Regola decisionale rapida

Se… allora… per decidere cosa pagare e quando

  • Se il tuo reddito imponibile è inferiore al minimale INPS, allora versi solo i contributi fissi trimestrali.
  • Se il tuo reddito imponibile supera il minimale, allora versi fissi + variabili sull’eccedenza, con saldo/acconti a giugno e novembre.
  • Se superi la soglia addizionale, allora applichi +1% sulla sola parte che eccede quella soglia.
  • Se sei in regime forfettario, allora calcoli prima l’imponibile netto (incassi x coefficiente), poi confronti con il minimale.
  • Se opti per la riduzione del 35%, allora applichi lo sconto sia ai fissi sia ai variabili e consideri l’effetto sulla futura pensione.
  • Se inizi a metà anno, allora riproporzioni i fissi ai mesi e calcoli i variabili sul reddito maturato.
  • Se hai collaboratori familiari, allora ognuno versa i propri fissi e i variabili sulla quota di reddito assegnata.

Fonti e quadro normativo

Le regole della contribuzione per artigiani e commercianti nascono nella normativa previdenziale storica (es. Legge 613/1966 e Legge 335/1995) e sono aggiornate ogni anno dall’INPS con circolari su minimali, massimali, aliquote e scadenze. Le basi del regime forfettario sono nella Legge 190/2014 e successive modifiche, incluse le leggi di bilancio recenti consultabili su Normattiva e sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Per gli aspetti lavoristici e previdenziali complementari, è utile la documentazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Errori comuni da evitare

  • Usare importi dell’anno precedente senza verificare la nuova circolare INPS.
  • Dimenticare gli acconti sui variabili a novembre, pagando solo il saldo di giugno.
  • Applicare il coefficiente di redditività sbagliato in forfettario.
  • Non considerare l’addizionale 1% sulla fascia alta di reddito.
  • Trascurare che i contributi previdenziali sono deducibili dal reddito fiscale.

Tabella scenari, basi di calcolo e scadenze

Scenario Base di calcolo previdenziale Aliquote e soglie (indicative) Scadenze e adempimenti
Forfettario – Commerciante Imponibile netto = incassi x coefficiente (es. 40%). Eccedenza = imponibile netto – minimale. Fissi annui ≈ 4.611,64. Variabili 24,48% sull’eccedenza. +1% oltre soglia alta (es. ≈ 56.224). Fissi in 4 rate (maggio, agosto, novembre, febbraio). Variabili a saldo 30/6 e acconti 30/6 e 30/11. F24 sezione INPS.
Forfettario – Artigiano Imponibile netto = incassi x coefficiente (es. 67%). Eccedenza = imponibile netto – minimale. Fissi annui ≈ 4.521,36. Variabili 24% sull’eccedenza. +1% oltre soglia alta. Stesse scadenze. Opzione riduzione 35% previa domanda telematica all’INPS.
Semplificato (cassa) – Commerciante Reddito = incassi – pagamenti. Eccedenza = reddito – minimale. Fissi come da circolare. Variabili 24,48%. +1% oltre soglia alta. Massimale annuale INPS applicabile. Fissi trimestrali. Variabili a saldo/acconti. Eventuale maggiorazione 0,40% per luglio, se ammessa.
Nuova attività avviata a metà anno (con opzione -35%) Fissi riproporzionati ai mesi. Variabili sulla quota di reddito maturata. Aliquote ordinarie ridotte del 35% su fissi e variabili per chi ha optato. Stesse scadenze, con primo anno spesso “misto” tra rate ridotte e conguagli a giugno/novembre.

FAQ

Come funziona esattamente la riduzione del 35% per il regime forfettario? Conviene sempre?

La riduzione del 35% si applica ai contributi dovuti alla Gestione Artigiani e Commercianti, sia sulla quota fissa sia sulla quota variabile. Si attiva su domanda telematica presentata all’INPS. Vale finché resti nel regime forfettario o finché non la revochi. Non è automatica: senza domanda pagherai gli importi pieni. Conviene quando la priorità è il risparmio di cassa nel breve periodo. Non conviene a chi punta a massimizzare la futura pensione, perché lo sconto riduce il montante contributivo accreditato. La regola pratica è: se la tua marginalità è bassa o sei in fase di lancio, lo sconto aiuta. Se il tuo business è stabile e vuoi una copertura previdenziale più robusta, valuta di non aderire. Le istruzioni aggiornate sono nelle circolari INPS e nella normativa sul regime forfettario (Legge 190/2014 e successive modifiche su Normattiva).

Se il mio reddito è inferiore al minimale, posso evitare i contributi fissi o chiedere un rimborso?

No. I contributi fissi sono dovuti per intero per ogni mese di iscrizione. Se inizi o chiudi a metà anno, si riproporzionano ai mesi di attività. Se il tuo reddito resta sotto il minimale, non devi la quota variabile, ma i fissi restano. Non è previsto rimborso dei fissi per carenza di reddito. Puoi però dedurre fiscalmente i contributi versati, riducendo l’imponibile ai fini dell’imposta sostitutiva (forfettario) o dell’IRPEF (altri regimi). Se vuoi coprire periodi non coperti o aumentare la tua posizione, puoi valutare l’istituto del riscatto o quello dei versamenti volontari, regolati dall’INPS con istruzioni specifiche. Informati sul portale INPS o presso il Ministero del Lavoro per i requisiti e i costi aggiornati.

Come si calcolano e si versano i contributi per i collaboratori familiari (coadiuvanti/coadiutori)?

Se operi come impresa familiare o con collaboratori familiari, ciascun familiare che collabora abitualmente deve iscriversi alla Gestione corretta e versare i propri contributi, inclusi i fissi trimestrali. Il reddito d’impresa si ripartisce tra titolare e familiari secondo le percentuali comunicate (nel rispetto dei limiti di legge del TUIR). Sull’imponibile attribuito a ciascuno si verifica l’eccedenza oltre il minimale e si calcolano i variabili. I versamenti si effettuano con F24 per ogni posizione previdenziale. Ricorda di aggiornare sempre la posizione INPS in caso di ingresso o uscita di un collaboratore. Le prassi operative sono descritte nelle circolari INPS e nella normativa civilistica e fiscale applicabile, consultabili su Normattiva, INPS e Agenzia delle Entrate.

Passo dal forfettario al semplificato: che succede ai contributi dell’anno di transito?

Nel passaggio tra regimi contabili puoi avere effetti “misti”. Per l’anno di transito, i contributi fissi restano dovuti per i mesi di iscrizione, senza variazioni. I variabili si ricalcolano sul reddito imponibile determinato secondo le regole del nuovo regime (cassa per il semplificato), con conguaglio a saldo a giugno dell’anno successivo. Gli acconti versati si scomputano dal saldo. Se eri in riduzione del 35% e esci dal forfettario, lo sconto cessa dall’anno in cui non sei più nel forfettario. Valuta con attenzione l’effetto sui tuoi acconti: potrebbero cambiare in modo sensibile. La base legale è data dalle norme fiscali sui regimi (Agenzia delle Entrate) e dalle regole previdenziali generali INPS su minimali, massimali e aliquote.

Ho pagato in ritardo: quali sanzioni si applicano e posso “ravvedermi”?

Per i contributi INPS non si applica il “ravvedimento operoso” fiscale. L’INPS applica sanzioni civili e interessi per tardivo o omesso versamento, con misure diverse a seconda del ritardo e della condotta. Se regolarizzi spontaneamente in tempi brevi, la sanzione può essere più contenuta. In caso di difficoltà di liquidità puoi chiedere la rateazione del debito contributivo secondo le procedure INPS. È importante non accumulare ritardi perché le sanzioni possono crescere rapidamente. Le regole puntuali sono nelle circolari e nei messaggi INPS, oltre che nella normativa previdenziale consultabile su Normattiva e sul sito del Ministero del Lavoro.

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