Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Se sei un privato puoi rilasciare una ricevuta non fiscale. Con Partita IVA devi emettere fattura elettronica o documento commerciale, salvo esoneri specifici in cui sopravvive la ricevuta fiscale.
- Privato: ricevuta non fiscale facoltativa come quietanza. Nessuna IVA. Marca da bollo solo nei casi previsti.
- Partita IVA: fattura elettronica o corrispettivi telematici. Esistono esoneri tipizzati per cui è ammessa la ricevuta fiscale.
- Prestazione occasionale: ricevuta con ritenuta d’acconto e marca da bollo se dovuta. Non è fattura.
Che cos’è davvero “la ricevuta” oggi: quadro sintetico
Nel linguaggio comune “ricevuta” indica qualsiasi prova di pagamento. Nel fisco italiano esistono documenti diversi con regole precise.
Fattura elettronica: è la fattura in formato XML inviata al Sistema di Interscambio. Vale per operazioni IVA tra titolari di Partita IVA e verso privati, quando richiesta o dovuta. Base normativa: Decreto legislativo 127/2015 e articolo 21 del DPR 633/1972.
Documento commerciale: ha sostituito scontrino e ricevuta fiscale. Si emette con registratore telematico per vendite al dettaglio. Si trasmette all’Agenzia delle Entrate come corrispettivo telematico. Base normativa: Decreto-legge 119/2018 convertito e Decreto ministeriale 10 maggio 2019.
Ricevuta non fiscale: è una quietanza, cioè una prova di pagamento. Non certifica fiscalmente i corrispettivi. Tipica tra privati o per prestazioni occasionali. Base civile: articolo 1199 del Codice civile. Base tributaria per bollo e ritenuta: DPR 642/1972 e DPR 600/1973.
Privati senza Partita IVA: quando e come rilasciare una ricevuta non fiscale
Vendita di beni usati tra privati o hobby non organizzato
Se vendi il tuo divano usato o oggetti personali, non sei soggetto IVA. Il documento utile è una ricevuta non fiscale. Indica data, descrizione bene, prezzo e dati delle parti. Serve solo come prova del pagamento.
Se crei oggetti “hobbistici” senza organizzazione e senza abitualità, rientri nella sfera privata. Attenzione però: se l’attività diventa continuativa e organizzata, scatta l’obbligo di Partita IVA. Riferimento: articolo 4 del DPR 633/1972 sulla professionalità dell’attività economica.
In questi casi non si applica IVA. Non serve fattura. Non si inviano corrispettivi. La marca da bollo non è dovuta, salvo casi particolari di quietanze formali di importo superiore alla soglia.
Affitti e locazioni: ricevuta come quietanza
Per canoni di locazione puoi rilasciare una ricevuta di pagamento. Indica periodo, importo, dati del contratto. Se il contratto è registrato, rispetta gli obblighi di registrazione e imposte con l’Agenzia delle Entrate.
Se il canone è soggetto a imposta di registro o a cedolare secca, la ricevuta resta una semplice quietanza. Per quietanze sopra 77,47 euro può servire marca da bollo da 2 euro secondo il DPR 642/1972, salvo pagamenti tracciati che spesso non richiedono bollo.
La fattura non serve perché non c’è prestazione soggetta IVA nella locazione abitativa ordinaria. Riferimento: DPR 633/1972, Tabella A e disciplina delle operazioni esenti o fuori campo.
Prestazione occasionale: ricevuta con ritenuta d’acconto
La prestazione occasionale è un lavoro autonomo senza abitualità e senza organizzazione. È regolata dall’articolo 2222 del Codice civile. Non richiede Partita IVA se resta davvero episodica.
Chi paga è un sostituto d’imposta (impresa o professionista)? Devi emettere una ricevuta non fiscale con ritenuta d’acconto del 20% a titolo d’acconto IRPEF. Base normativa: articolo 25 del DPR 600/1973. Indica imponibile, ritenuta e netto da incassare.
Se il totale documento supera 77,47 euro e l’operazione è esente IVA, applica marca da bollo da 2 euro (DPR 642/1972, Tariffa). Conserva copia e un documento d’identità del prestatore. Il committente versa la ritenuta con modello F24.
Titolari di Partita IVA: quale documento emettere e quando
Fattura elettronica obbligatoria
Tutti i titolari di Partita IVA, inclusi forfettari, emettono fattura elettronica nei casi previsti. Si usa il Sistema di Interscambio. Base normativa: Decreto legislativo 127/2015 e successive estensioni.
Regime forfettario: è un regime agevolato con imposta sostitutiva e semplificazioni contabili. Anche i forfettari oggi emettono fatture elettroniche. Restano le regole specifiche per IVA non esposta e marca da bollo se necessaria.
Principio di cassa: è la regola per cui conti i ricavi quando incassi. Vale per forfettari e, con limiti, per alcuni regimi. Non cambia l’obbligo di emettere il documento.
Vendite al dettaglio: corrispettivi telematici e documento commerciale
Se vendi al minuto a consumatori finali, devi dotarti di registratore telematico. Emmetti il documento commerciale e trasmetti i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate. Base normativa: Decreto-legge 119/2018 e provvedimenti attuativi.
Il documento commerciale sostituisce scontrino e ricevuta fiscale. Può valere per garanzia e reso. Se il cliente chiede fattura, devi emetterla in elettronico, anche se hai già fatto il documento commerciale.
Conserva i dati secondo le regole di conservazione digitale. I registratori telematici devono essere omologati e aggiornati.
Esoneri: quando è ancora ammessa la ricevuta fiscale
Esistono attività esonerate dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. In questi casi, la ricevuta fiscale è ancora ammessa oppure non serve alcun documento fiscale. Esempi frequenti: tabacchi, giornali e periodici, libri, cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, carburanti e lubrificanti per veicoli a motore (per clienti privati), biglietti per trasporto pubblico.
Gli esoneri sono tipizzati nei decreti ministeriali attuativi, tra cui il DM 10 maggio 2019 e successive modifiche, e nelle risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate. Verifica sempre la tua casistica perché l’elenco è puntuale.
Operazioni a bordo di navi, aerei o treni in viaggi internazionali seguono regole speciali. La certificazione può non essere richiesta o avvenire con titoli di viaggio.
Imposta di bollo: quando applicarla
L’imposta di bollo di 2 euro si applica su fatture e ricevute non soggette a IVA quando l’importo supera 77,47 euro. Base normativa: DPR 642/1972. Sulle fatture elettroniche il bollo si assolve in modo virtuale con versamenti periodici.
Sulle ricevute cartacee la marca da bollo si applica fisicamente. Indica “Imposta di bollo assolta” e il numero della marca. Se il pagamento è tracciato, alcune interpretazioni ammettono l’assenza del bollo su semplici quietanze; resta prudente applicarlo quando la norma lo prevede.
Ricorda che il bollo non sostituisce l’IVA. È un’imposta di registro documentale.
Regola decisionale rapida
Decidi in 5 passaggi logici
1) Hai Partita IVA? Se sì, vai al punto 2. Se no, vai al punto 4.
2) Stai vendendo a consumatore finale al dettaglio? Se sì, emetti documento commerciale e invia corrispettivi telematici. Se il cliente chiede, emetti fattura elettronica.
3) Rientri in un esonero dagli obblighi di certificazione dei corrispettivi? Se sì, emetti la ricevuta fiscale solo se quel caso lo consente o usa il titolo di viaggio. Se no, resta il documento commerciale o la fattura elettronica.
4) Sei un privato che vende bene personale o bene usato? Rilascia, se vuoi, una ricevuta non fiscale come quietanza. Nessuna IVA. Nessuna trasmissione.
5) Sei un privato che svolge prestazione occasionale? Emetti ricevuta non fiscale con ritenuta d’acconto del 20% se il committente è sostituto d’imposta. Applica marca da bollo se l’importo supera 77,47 euro.
Errori frequenti, sanzioni e conservazione
Errori da evitare
Confondere ricevuta non fiscale con fattura. La ricevuta non fiscale non certifica fiscalmente i corrispettivi IVA.
Usare ricevuta fiscale quando serve il documento commerciale. Dal 2020 scontrini e ricevute fiscali sono stati sostituiti, salvo esoneri specifici.
Ignorare la marca da bollo. Se dovuta e mancante, la sanzione ricade su chi emette e su chi riceve.
Sanzioni
Per omessa o irregolare fatturazione o certificazione corrispettivi si applicano sanzioni del Decreto legislativo 471/1997. In caso di mancata trasmissione dei corrispettivi telematici opera anche il Decreto legislativo 127/2015.
L’entità varia in base alla violazione e all’IVA non documentata. Reiterate irregolarità possono portare anche alla chiusura temporanea dell’esercizio. Verifica sempre con le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Conservazione
Le fatture elettroniche si conservano a norma in digitale. I documenti commerciali si archiviano secondo le regole di memorizzazione e trasmissione.
Le ricevute non fiscali si tengono come prova dei pagamenti. Servono in caso di contestazioni civili o per ricostruzione dei rapporti economici.
La base normativa consultabile su Normattiva include: DPR 633/1972, DPR 600/1973, DPR 642/1972, Decreto legislativo 127/2015, Decreto-legge 119/2018 convertito, DM 10 maggio 2019. Le istruzioni applicative sono pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Documento da emettere | Requisiti/Norme | Contenuti minimi | Tempistiche/Invio | Bollo/Ritenute | Sanzioni/Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Privato vende bene usato | Ricevuta non fiscale (quietanza) facoltativa | Fuori campo IVA (venditore non soggetto); art. 1199 c.c.; DPR 633/1972 | Data, parti, descrizione bene, prezzo, modalità pagamento | Nessun invio; consegna al compratore su richiesta | Bollo generalmente non dovuto; applicabile solo in casi particolari | Nessuna sanzione fiscale sul documento; vale come prova civile |
| Privato affitta immobile abitativo | Ricevuta non fiscale come quietanza | Registrazione contratto presso Agenzia Entrate; imposta registro o cedolare secca | Periodo canone, importo, estremi contratto, dati locatore/conduttore | Alla riscossione; nessun invio telematico | Marca da bollo 2€ sopra 77,47€ salvo pagamenti tracciati | Adempimenti contrattuali a parte; ricevuta non è fattura |
| Prestazione occasionale (privato senza P.IVA verso impresa/pro) | Ricevuta non fiscale con ritenuta d’acconto | Art. 2222 c.c.; art. 25 DPR 600/1973; DPR 642/1972 | Compenso lordo, ritenuta 20%, netto, dati fiscali del committente | Alla prestazione o al pagamento; nessun SdI | Bollo 2€ sopra 77,47€; ritenuta versata dal committente | Abitualità fa scattare P.IVA; possibile comunicazione all’Ispettorato del Lavoro per i committenti |
| Partita IVA B2B o su richiesta cliente B2C | Fattura elettronica | D.Lgs. 127/2015; art. 21 DPR 633/1972 | Dati IVA, imponibile, aliquota/ natura, bollo se dovuto | Invio a SdI entro termini; conservazione digitale | Bollo su operazioni non IVA sopra 77,47€ | Sanzioni D.Lgs. 471/1997 per omissione o ritardo |
| Partita IVA retail B2C | Documento commerciale + corrispettivi telematici | DL 119/2018; DM 10/05/2019 | Dati cessione, totale, metodo pagamento; CF cliente se richiesto | Memorizzazione e invio giornaliero all’AE | Nessun bollo; bollo solo su fattura se emessa | Sanzioni per mancata trasmissione; obbligo RT omologato |
| Esoneri (tabacchi, giornali, titoli trasporto, ecc.) | Ricevuta fiscale o titolo di viaggio; talvolta nessun documento | DM 10/05/2019 e atti AE su esoneri specifici | Secondo disciplina di settore (biglietto=certificazione) | Secondo regole speciali; niente RT se esonero pieno | Di norma nessun bollo | Verifica puntuale esonero; errori fanno decadere l’esonero |
FAQ
Devo aprire Partita IVA se vendo spesso oggetti fatti a mano come hobby?
Dipende da frequenza e organizzazione. Se vendi saltuariamente e senza una struttura, resti nella sfera privata. Puoi rilasciare una semplice ricevuta non fiscale come quietanza. Se però crei un catalogo, promuovi in modo continuativo, stabilisci listini, partecipi regolarmente a fiere, o allestisci un laboratorio, l’attività diventa abituale e organizzata. In questo caso scatta l’obbligo di aprire Partita IVA e di emettere fatture elettroniche o documenti commerciali a seconda del canale di vendita. La discriminante normativa è la professionalità dell’attività economica indicata dall’articolo 4 del DPR 633/1972. Per i casi borderline, conserva prove della saltuarietà (poche vendite, senza mezzi organizzati). In caso di dubbio, è prudente attivare Partita IVA per evitare contestazioni e sanzioni ai sensi del Decreto legislativo 471/1997.
Quando devo applicare la marca da bollo di 2 euro su ricevute o fatture?
La marca da bollo si applica su documenti che non scontano IVA e superano 77,47 euro. Esempi tipici: ricevuta per prestazione occasionale, fattura elettronica per operazioni esenti o non soggette (come nei regimi che non espongono IVA). La base normativa è nel DPR 642/1972, Tariffa, e nelle regole dell’Agenzia delle Entrate. Sulle fatture elettroniche il bollo si assolve in modo virtuale e si paga con versamenti periodici. Sulle ricevute cartacee si applica la marca fisica. Indica la dicitura “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972”. Se il pagamento è tracciato, molte quietanze semplici non richiedono bollo perché non sono documenti fiscalmente rilevanti; tuttavia, se la ricevuta riepiloga un’operazione riconducibile alla Tariffa, applica il bollo. La mancata applicazione può comportare sanzioni a carico di emittente e ricevente.
Documento commerciale e ricevuta fiscale sono la stessa cosa?
No. Il documento commerciale è il nuovo documento che ha sostituito scontrino e ricevuta fiscale. Si emette con registratore telematico e si trasmettono i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate. È obbligatorio per chi effettua vendite al dettaglio, salvo esoneri. La ricevuta fiscale, invece, sopravvive solo in casi espressamente esonerati dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi. Questi casi sono elencati nel DM 10 maggio 2019 e in successive integrazioni. Se non rientri nell’esonero, non puoi usare la vecchia ricevuta fiscale. Devi adottare il registratore telematico e rilasciare il documento commerciale. L’uso errato del documento comporta sanzioni ai sensi del Decreto legislativo 471/1997 e delle regole attuative del Decreto legislativo 127/2015.
Come si compila una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d’acconto?
Scrivi data e numero del documento. Inserisci i dati anagrafici e fiscali del prestatore e del committente. Descrivi la prestazione svolta in modo sintetico. Indica il compenso lordo. Calcola la ritenuta d’acconto del 20% ai sensi dell’articolo 25 del DPR 600/1973. Esplicita il netto a pagare dopo ritenuta. Se l’importo supera 77,47 euro e l’operazione è non IVA, applica marca da bollo da 2 euro e annota la dicitura di assolvimento. Firma la ricevuta. Il committente versa la ritenuta con F24 e rilascia la Certificazione Unica l’anno successivo. Non invii nulla al Sistema di Interscambio perché non è fattura. Se le prestazioni diventano abituali o organizzate, devi aprire Partita IVA e cambiare modalità di fatturazione.
Quali sono le sanzioni se non emetto il documento corretto o non trasmetto i corrispettivi?
L’omessa o tardiva fatturazione, o la mancata certificazione dei corrispettivi, è sanzionata dal Decreto legislativo 471/1997 con importi proporzionali all’IVA non documentata o con sanzioni fisse nei casi senza IVA. La mancata memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici è regolata dal Decreto legislativo 127/2015 e da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Le sanzioni possono includere somme per singola operazione e limiti mensili. In caso di reiterazione, può scattare la sospensione dell’attività. Conservare correttamente i documenti e usare dispositivi omologati riduce i rischi. Per situazioni particolari come esoneri specifici, verifica sempre le istruzioni ufficiali pubblicate dall’Agenzia delle Entrate e consulta la base normativa su Normattiva per avere testi aggiornati e coordinati.
