Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
EPAP è la cassa previdenziale per agronomi e forestali, attuari, chimici e fisici, geologi. Iscrizione entro 60 giorni dal primo documento fiscale. Aliquote: 10% soggettivo, 0,2% solidarietà, 4% integrativo, maternità fissa.
- Obbligo d’iscrizione EPAP entro 60 giorni dal primo documento fiscale emesso (ricevuta o fattura) se eserciti in modo abituale la professione ordinistica.
- Contributi: 10% sul reddito professionale (soggettivo), 0,2% solidarietà, 4% integrativo in fattura, più maternità annua fissa deliberata.
- Versamenti con F24 o bonifico: 5 aprile (30% acconto), 5 agosto (35% acconto), 15 novembre (saldo + maternità). Denuncia reddituale annuale obbligatoria.
Cos’è l’EPAP e chi deve iscriversi
EPAP è l’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale. È l’ente di cassa obbligatorio per liberi professionisti iscritti agli ordini di dottori agronomi e dottori forestali, attuari, chimici e fisici, geologi.
La base normativa è nel Decreto Legislativo 103/1996 e nello Statuto e Regolamento EPAP approvati dai Ministeri vigilanti. Puoi verificare i testi su Normattiva e sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e dell’Economia.
L’obbligo di iscrizione scatta quando inizi l’attività professionale in modo abituale. Devi iscriverti entro 60 giorni dall’emissione del primo documento fiscale, cioè la tua prima ricevuta o fattura professionale.
Se lavori solo come dipendente e non svolgi attività autonoma, non devi iscriverti. Se svolgi attività occasionale senza abitualità, in genere non sorge l’obbligo. L’obbligo dipende dall’iscrizione all’albo e dall’esercizio della professione.
Per i chimici e i fisici l’ordinamento professionale è stato unificato dalla Legge 3/2018. Per gli iscritti a questi albi, EPAP resta la cassa competente per l’attività autonoma ordinistica.
I contributi dovuti: aliquote, basi imponibili e principi
Contributo soggettivo (10%)
Il contributo soggettivo finanzia la tua pensione. Aliquota ordinaria: 10% del reddito professionale netto.
Reddito professionale netto significa il reddito ai fini IRPEF della tua attività ordinistica. Per i professionisti in contabilità ordinaria/semplificata si calcola con il principio di cassa: incassi meno costi deducibili e meno contributi previdenziali deducibili.
Se sei in regime forfettario, il reddito professionale è quello forfettario: ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività (di norma 78% per i professionisti), meno i contributi previdenziali deducibili.
Contributo di solidarietà (0,2%)
È una piccola quota destinata a finalità assistenziali e di solidarietà. Si calcola sullo stesso reddito professionale usato per il contributo soggettivo. L’aliquota è 0,2%.
Contributo integrativo (4%) in fattura
È una rivalsa previdenziale che addebiti al cliente in fattura. L’aliquota è 4% del compenso. Fino al 15 aprile 2022 era 2%. Dal 16 aprile 2022 è stabilmente 4% in base al Regolamento EPAP.
Nel regime IVA ordinario, il 4% si somma alla base imponibile e su di esso si calcola l’IVA. Nel regime forfettario non applichi IVA: addebiti comunque il 4% come maggiorazione del compenso.
Il contributo integrativo non è un contributo “deducibile” come il soggettivo. È una rivalsa incassata dai clienti e ha le stesse regole fiscali dei corrispettivi incassati.
Contributo di maternità (quota fissa)
È un importo fisso annuo, deliberato da EPAP, che finanzia le indennità per maternità, paternità e adozione. La tutela è prevista dal Decreto Legislativo 151/2001 (Testo Unico maternità e paternità).
Si versa con la rata di novembre dell’anno in corso. L’importo varia per delibera annuale dell’Ente.
Aliquote aggiuntive facoltative
EPAP consente di aumentare su base volontaria l’aliquota soggettiva (contributo modulare) per incrementare la posizione pensionistica. È una scelta utile se vuoi alzare la futura pensione.
La facoltà e i limiti di aumento sono nel Regolamento previdenziale EPAP e nelle delibere annuali del Consiglio di Indirizzo Generale.
Esempi di calcolo: ordinario e forfettario
Esempio 1: regime ordinario con IVA
Supponiamo incassi annui per 60.000 euro e costi deducibili per 20.000 euro. Ipotizziamo contributi previdenziali deducibili per 3.000 euro (stima).
Reddito professionale netto: 60.000 − 20.000 − 3.000 = 37.000 euro.
Contributo soggettivo (10%): 3.700 euro. Contributo di solidarietà (0,2%): 74 euro. Contributo integrativo (4%): 60.000 × 4% = 2.400 euro, da addebitare ai clienti e versare all’Ente.
Il soggettivo e il contributo di solidarietà sono deducibili dal reddito IRPEF. Il 4% segue la disciplina fiscale dei corrispettivi (è fatturato e incassato).
Esempio 2: regime forfettario
Supponiamo ricavi annui per 30.000 euro. Coefficiente di redditività 78%: reddito forfettario 30.000 × 78% = 23.400 euro.
Contributo soggettivo (10%): 2.340 euro. Contributo di solidarietà (0,2%): 46,80 euro. Contributo integrativo (4%): 30.000 × 4% = 1.200 euro. Non applichi IVA, ma il 4% aumenta i ricavi dichiarati.
Il soggettivo e la solidarietà si deducono dal reddito forfettario per il calcolo dell’imposta sostitutiva. Il 4% non è deducibile come contributo.
Scadenze, adempimenti e pagamenti
Scadenze dei versamenti EPAP
EPAP adotta tre appuntamenti fissi all’anno, salvo variazioni deliberate.
5 aprile: primo acconto, pari al 30% dei contributi dovuti per l’anno precedente.
5 agosto: secondo acconto, pari al 35% dei contributi dovuti per l’anno precedente.
15 novembre: saldo dei contributi dell’anno precedente e versamento del contributo di maternità dell’anno in corso.
Queste scadenze sono comunicate ogni anno da EPAP. Verifica sempre il calendario dell’Ente.
Denuncia reddituale annuale
Ogni anno devi dichiarare a EPAP il tuo reddito professionale dell’anno precedente. La comunicazione avviene nell’area riservata del portale EPAP.
La scadenza è fissata dall’Ente (storicamente tra luglio e settembre). Il dato serve per ricalcolare saldo e acconti.
Il mancato invio o l’invio tardivo può comportare sanzioni e interessi secondo lo Statuto e il Regolamento EPAP. Per i professionisti iscritti a casse private, inoltre, il DURC non si applica come per le imprese.
Come pagare: F24 o bonifico
Puoi pagare con modello F24 o con bonifico bancario. Le istruzioni operative (sezione F24, codici tributo, IBAN e causali) sono disponibili nella tua area riservata EPAP insieme agli avvisi di pagamento.
Conserva ricevute e quietanze. Servono in caso di controlli e per la corretta deduzione fiscale dei contributi soggettivi e della solidarietà.
Inquadramenti particolari e casi-limite
Attività mista con Gestione Separata INPS
Se oltre all’attività ordinistica svolgi attività diversa non riconducibile all’albo, i compensi extra-ordinistici possono essere soggetti alla Gestione Separata INPS. La base normativa è la Legge 335/1995, articolo 2, comma 26.
In pratica, suddividi i redditi per natura dell’attività: quelli ordinistici vanno a EPAP, quelli non ordinistici a INPS. Contabilità chiara e descrizioni in fattura evitano commistioni.
Lavoratore dipendente con partita IVA
Se sei dipendente e svolgi anche attività professionale autonoma ordinistica, l’iscrizione a EPAP e i relativi contributi sulla parte autonoma restano dovuti. Il lavoro dipendente non ti esonera dalla cassa professionale.
Società tra Professionisti (STP)
Nelle STP, il contributo integrativo del 4% si applica alle fatture della società. I soci professionisti versano il contributo soggettivo sulla quota di reddito professionale loro imputata.
La cornice normativa delle STP è nel Decreto del Ministero della Giustizia 34/2013 e nelle regole dell’ordine professionale di appartenenza.
Prestazioni occasionali
Se la prestazione è realmente occasionale e non abituale, in genere non si apre l’obbligo EPAP. Valuta sempre la frequenza, l’organizzazione e la ripetitività. Se l’attività diventa abituale, scatta l’obbligo d’iscrizione entro 60 giorni.
Regola decisionale rapida
Quando iscriverti e come calcolare cosa versare
Sei iscritto all’albo e inizi a emettere documenti fiscali per l’attività tipica dell’ordine? Iscriviti a EPAP entro 60 giorni dal primo documento.
Se eserciti in forfettario: calcola soggettivo 10% e solidarietà 0,2% sul reddito forfettario (ricavi × coefficiente − contributi). Applica e versi il 4% integrativo sulle fatture, senza IVA.
Se eserciti in ordinario: calcola soggettivo 10% e solidarietà 0,2% sul reddito professionale netto per cassa. In fattura addebita il 4% e calcola l’IVA sull’intero corrispettivo maggiorato.
Se hai anche attività non ordinistica: per quella parte valuta la Gestione Separata INPS. Tieni contabilità separata per evitare errori contributivi.
In tutti i casi: versa acconti il 5 aprile (30%) e il 5 agosto (35%). Versa saldo e maternità il 15 novembre. Invia la denuncia reddituale annuale nei termini EPAP.
Fonti normative di riferimento (consultabili su Normattiva e siti istituzionali): Decreto Legislativo 103/1996; Decreto Legislativo 151/2001 (tutele maternità/paternità per liberi professionisti); Legge 335/1995 (riforma pensionistica e Gestione Separata); Legge 3/2018 (riordino ordini dei chimici e dei fisici); Statuto e Regolamento EPAP approvati dai Ministeri vigilanti; Decreto Ministeriale 34/2013 (STP).
| Scenario | Base imponibile per soggettivo e solidarietà | Rivalsa integrativo 4% in fattura | Scadenze e adempimenti | Note operative e fiscali |
|---|---|---|---|---|
| Professionista in regime forfettario | Reddito forfettario: ricavi × coefficiente redditività − contributi deducibili | Sì, 4% senza IVA; aumenta i ricavi dichiarati | Acconti 5/4 (30%) e 5/8 (35%), saldo + maternità 15/11; denuncia reddituale annuale | Soggettivo e solidarietà deducibili dall’imponibile forfettario; 4% non deducibile come contributo |
| Professionista in regime ordinario (IVA) | Reddito professionale netto per cassa: incassi − costi − contributi | Sì, 4% che entra nella base IVA | Acconti 5/4 e 5/8, saldo + maternità 15/11; denuncia reddituale annuale | Soggettivo e solidarietà deducibili IRPEF; gestisci correttamente IVA su corrispettivo + 4% |
| Neo-iscritto primo anno senza storico | Come da regime fiscale scelto; stima per acconti se non presenti dati precedenti | Sì, 4% da applicare da subito | Iscrizione entro 60 giorni dal primo documento; acconti calcolati su previsionale o minimi deliberati | Imposta una previsione prudente per evitare conguagli pesanti a novembre |
| Socio di STP | Quota di reddito professionale attribuita al socio | Applicato dalla STP sulle fatture emesse | Versamenti personali su posizione EPAP del socio; denuncia reddituale del socio | Coordina contabilità STP e personale; verifica delibere EPAP su ripartizioni |
| Attività mista (ordinistica + non ordinistica) | Solo reddito ordinistico in EPAP; reddito non ordinistico in Gestione Separata INPS | 4% solo sulle fatture per attività ordinistica | Oltre ad EPAP, eventuali versamenti INPS per la quota non ordinistica | Mantieni fatture e registri separati per natura dell’attività |
FAQ
Chi deve iscriversi a EPAP e quando scatta l’obbligo?
Devi iscriverti a EPAP se sei iscritto all’albo di dottori agronomi e forestali, attuari, chimici e fisici o geologi e inizi a esercitare la professione in modo abituale come lavoratore autonomo. L’obbligo scatta quando emetti il primo documento fiscale collegato all’attività ordinistica. Da quel momento hai 60 giorni per completare l’iscrizione. Se lavori solo come dipendente senza attività autonoma non devi iscriverti. Se svolgi prestazioni davvero occasionali, prive di organizzazione e ripetitività, in genere non nasce l’obbligo. Appena l’attività mostra caratteri di abitualità, devi iscriverti. La disciplina di riferimento è nel Decreto Legislativo 103/1996 e nello Statuto e Regolamento EPAP approvati dai Ministeri vigilanti, consultabili su Normattiva e sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e dell’Economia.
Come si calcola il contributo soggettivo del 10% e cosa significa “reddito professionale”?
Il contributo soggettivo è il 10% del reddito professionale netto, cioè della base IRPEF generata dalla tua attività ordinistica. Se sei in ordinario/semplificato si applica il principio di cassa: prendi gli incassi dell’anno e sottrai i costi deducibili e i contributi previdenziali deducibili. Il risultato è il reddito professionale. Su questo applichi 10% (soggettivo) e 0,2% (solidarietà). Se sei in regime forfettario il reddito professionale è forfettario: ricavi moltiplicati per il coefficiente di redditività previsto per i professionisti (in molti casi 78%), meno i contributi previdenziali deducibili. Anche qui, su tale importo applichi il 10% e lo 0,2%. Il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono sempre deducibili dal reddito ai fini IRPEF o dell’imposta sostitutiva. Questo approccio è coerente con la Legge 335/1995 e con le regole fiscali ordinarie applicabili ai professionisti.
Come funziona la rivalsa del 4% in fattura e cambia qualcosa tra ordinario e forfettario?
La rivalsa del 4% è il contributo integrativo dovuto a EPAP e addebitato al cliente. È una maggiorazione del compenso. Nel regime IVA ordinario, il 4% si somma al corrispettivo e su tale totale si calcola l’IVA. Esempio: compenso 1.000 euro, 4% integrativo 40 euro, base IVA 1.040 euro. Nel regime forfettario non applichi IVA, ma addebiti ugualmente il 4% al cliente, che diventa parte dei tuoi ricavi. In entrambi i casi l’importo del 4% confluisce nel volume d’affari/ricavi e non è un contributo “deducibile” come il soggettivo. Attenzione alla coerenza tra quanto addebitato e quanto versato: l’integrativo si calcola sul volume d’affari dell’anno, quindi conviene applicarlo sempre in fattura per evitare squilibri. L’aumento dal 2% al 4% decorre dal 16 aprile 2022 in base al Regolamento EPAP.
Cosa succede se non verso in tempo o se dimentico la denuncia reddituale annuale?
Il mancato versamento alle scadenze (5 aprile, 5 agosto, 15 novembre) comporta interessi e sanzioni determinati dallo Statuto e Regolamento EPAP. In caso di ritardo, l’Ente permette in genere di regolarizzare con sanzioni ridotte e interessi legali, secondo le delibere annuali. Se ometti o ritardi la denuncia reddituale annuale, EPAP può applicare sanzioni amministrative e stimare il reddito d’ufficio, con conguagli e ulteriori interessi. In casi gravi e protratti, l’irregolarità può riflettersi sul diritto alle prestazioni e sui conteggi pensionistici. Per evitare problemi: mantieni aggiornato il profilo nell’area riservata, verifica le comunicazioni dell’Ente e prepara con anticipo i fondi per acconti e saldo. La vigilanza ministeriale e le norme generali in materia contributiva (tra cui la Legge 335/1995) sostengono l’obbligo di regolarità e tracciabilità dei versamenti.
Quali voci posso dedurre e come incidono i contributi EPAP sulle tasse?
Puoi dedurre integralmente dal reddito imponibile IRPEF o dall’imposta sostitutiva (se forfettario) il contributo soggettivo e il contributo di solidarietà. Questo riduce le imposte dovute. Il contributo di maternità è una quota fissa e segue le regole fiscali dei contributi obbligatori, secondo le indicazioni dell’Ente e dell’Agenzia delle Entrate. Il contributo integrativo del 4% non è deducibile come contributo previdenziale perché è una rivalsa addebitata in fattura. Nel regime ordinario aumenta la base IVA e costituisce ricavo; nel forfettario aumenta i ricavi ma il reddito resta determinato in modo forfettario. Se versi aliquote facoltative aggiuntive sul soggettivo (modulare), anche queste sono deducibili. Ricorda di conservare le quietanze di pagamento e di riportare correttamente gli importi in dichiarazione dei redditi: l’esatta indicazione incide direttamente sul carico fiscale e sugli acconti dell’anno successivo.
