Ultimo aggiornamento: giugno 2026.
Se la Certificazione Unica è errata o manca, contatta subito il sostituto d’imposta; se non risolve, segnala all’Agenzia delle Entrate. Chi invia tardi o sbaglia rischia sanzioni che si riducono se corregge in tempo.
- Scadenza ordinaria: 16 marzo (o primo giorno lavorativo successivo) per invio telematico all’Agenzia e consegna al percipiente.
- Sanzioni: 0 euro se reinvii entro 5 giorni dallo scarto; 33,33 euro entro 60 giorni; 100 euro oltre 60 giorni (con tetti annui).
- La CU si invia anche senza ritenuta d’acconto (es. forfettari), secondo le istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate.
Cos’è la Certificazione Unica e perché conta
La Certificazione Unica (CU) è il documento che attesta i compensi pagati e le ritenute operate. “Sostituto d’imposta” è chi trattiene imposte per conto del percipiente e le versa allo Stato.
La CU serve a tre scopi pratici. Primo: aiuta chi riceve i redditi a fare la dichiarazione (730 o Redditi PF). Secondo: alimenta la precompilata per i lavoratori dipendenti. Terzo: consente controlli incrociati su redditi e ritenute.
Le basi normative sono l’articolo 4 del DPR 322/1998 (obblighi di comunicazione), gli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973 (ritenute su lavoro autonomo e provvigioni), il D.Lgs. 175/2014 e il D.Lgs. 158/2015 (regole e sanzioni). I testi ufficiali sono su Normattiva e nelle istruzioni annuali della CU pubblicate dall’Agenzia delle Entrate.
Scadenze 2026: invio e consegna
La regola generale non cambia: invii la CU all’Agenzia delle Entrate e la consegni al percipiente entro il 16 marzo, o il primo giorno lavorativo dopo se il 16 cade festivo. Il calendario 2026 segue questo schema.
L’invio è solo telematico, tramite Entratel o Fisconline, direttamente o con un intermediario abilitato. La consegna al percipiente può avvenire in formato cartaceo o elettronico, purché sia accessibile e scaricabile.
Le istruzioni annuali dell’Agenzia possono prevedere una gestione distinta per le CU “non utili” alla precompilata. In passato, alcuni dati non rilevanti per il 730 potevano confluire nel Modello 770 con scadenza 31 ottobre. Verifica sempre le istruzioni CU dell’anno in corso prima di scegliere questa via.
Errori e correzioni: come procedere e quali sanzioni
Quando correggere con “Sostitutiva” o con “Annullamento”
Se un dato è sbagliato, invii una CU “Sostitutiva”. Indichi il protocollo del file originario e sostituisci integralmente la singola certificazione errata.
Se una CU è stata inviata per errore (non doveva esserci), allora usi una CU “di Annullamento”. Anche qui serve il protocollo del file precedente.
Se il file viene “scartato” dal sistema dell’Agenzia, non è andato a buon fine. In questo caso reinvii il file corretto entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto per evitare sanzioni.
Il quadro sanzionatorio aggiornato
Le sanzioni seguono l’articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/1998, come modificato dal D.Lgs. 158/2015. Ecco lo schema pratico.
Nessuna sanzione se reinvii entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto. La sanzione è 33,33 euro per certificazione se correggi entro 60 giorni dalla scadenza, con tetto annuo di 20.000 euro. La sanzione è 100 euro per certificazione se correggi oltre 60 giorni o se ometti l’invio, con tetto annuo di 50.000 euro.
Questi importi sono “per CU”. Se invii 10 CU errate e correggi entro 60 giorni, parliamo di 333,30 euro totali, salvo raggiungere il tetto annuo. Il conteggio parte dalla scadenza legale.
Cosa fare se non ricevi la CU o se è sbagliata (percipiente)
Se non ricevi la CU entro la scadenza, chiedila subito al tuo datore di lavoro o committente. Fallo per iscritto e conserva la prova della richiesta.
Se non risponde, puoi segnalare l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite i canali di assistenza. L’Agenzia può applicare le sanzioni previste al sostituto d’imposta.
Non restare fermo. Per la dichiarazione puoi usare buste paga, CUD precedenti, certificati INPS, fatture e ricevute. Se la CU arriva dopo, potrai rettificare la dichiarazione, se necessario, nei termini di legge.
Cosa deve contenere la CU per lavoro autonomo
Nel lavoro autonomo valgono il “principio di cassa” e la ritenuta d’acconto. Il principio di cassa significa che contano le date di pagamento, non di emissione fattura. La ritenuta d’acconto è un anticipo d’imposta trattenuto dal committente.
La CU per autonomi deve riportare: dati del sostituto e del percipiente, causale del compenso, compenso lordo pagato, somme escluse da ritenuta (es. spese anticipate in nome e per conto), imponibile netto, ritenute operate e versate, contributi previdenziali se dovuti, eventuali addizionali.
Per i contribuenti in regime forfettario (legge 190/2014) e per i “minimi” (legge 244/2007), di norma non si applicano ritenute se in fattura è presente la dicitura di esonero. La CU va comunque predisposta secondo istruzioni Agenzia, anche in assenza di ritenuta, per tracciare i compensi pagati.
Responsabilità del sostituto d’imposta
Il sostituto risponde della correttezza dei dati e dei versamenti. Deve verificare anagrafiche, codici fiscali, codici causale e importi. Deve conservare le ricevute telematiche e la prova della consegna al percipiente.
Gli articoli 25 e 25-bis del DPR 600/1973 fissano quando si applica la ritenuta ai professionisti e agli agenti. L’articolo 4 del DPR 322/1998 disciplina l’obbligo di invio. Le sanzioni sono nel D.Lgs. 158/2015. Consulta i testi ufficiali su Normattiva e le istruzioni CU dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Sei un percipiente e hai un problema con la CU?
- CU mancante al 16 marzo: chiedila subito al sostituto; conserva la richiesta.
- Nessuna risposta: segnala l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate; procedi con i dati a tua disposizione per la dichiarazione.
- CU errata: chiedi correzione tempestiva; verifica l’invio “sostitutivo” da parte del sostituto.
Sei un sostituto d’imposta e hai un errore nei file?
- File scartato: reinvia corretto entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto per evitare sanzioni.
- Errore rilevato dopo l’invio: invia una CU “sostitutiva” entro 60 giorni per ridurre la sanzione a 33,33 euro per CU.
- CU inviata per sbaglio: invia “annullamento” riferendo il protocollo originario.
- Forfettari senza ritenuta: emetti comunque la CU, seguendo le istruzioni annuali.
| Scenario | Obbligo operativo | Scadenza base 2026 | Sanzione e riduzioni |
|---|---|---|---|
| CU scartata dall’Agenzia | Correggere e reinviare il file; conservare ricevuta | Entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto | Nessuna sanzione se entro 5 giorni |
| CU errata ma già acquisita | Inviare CU “sostitutiva” con protocollo originario | Entro 60 giorni dalla scadenza legale | 33,33 euro per CU; tetto annuo 20.000 euro |
| CU corretta oltre 60 giorni o omessa | Inviare “sostitutiva” tardiva o regolarizzare l’omessa | Oltre 60 giorni | 100 euro per CU; tetto annuo 50.000 euro |
| CU per forfettari/minimi senza ritenuta | Predisporre e inviare CU secondo istruzioni annuali | 16 marzo (regola generale) | Nessuna sanzione se corretta e nei termini; altrimenti come sopra |
| Mancata consegna al percipiente | Consegnare copia cartacea o elettronica accessibile | 16 marzo (stessa data dell’invio) | Sanzioni in capo al sostituto per inadempienza |
| CU non utile alla precompilata | Valutare invio con 770 se consentito dalle istruzioni | Eventuale 31 ottobre (se previsto dalle istruzioni) | Applicano le stesse regole sanzionatorie |
FAQ
1) Non ho ricevuto la CU entro il 16 marzo 2026: cosa rischio e cosa devo fare?
Tu, come percipiente, non subisci sanzioni per la mancata consegna. Le sanzioni colpiscono il sostituto d’imposta che non consegna e non invia la CU. Tu però devi poter dichiarare correttamente i redditi. Scrivi al sostituto e chiedi la CU, meglio via PEC o email tracciabile. Se non risponde, segnala l’inadempienza all’Agenzia delle Entrate tramite i canali di assistenza. Per la tua dichiarazione usa i documenti che hai: buste paga, certificazioni INPS, fatture, ricevute. Quando ricevi la CU, confronta i dati. Se hai già inviato il 730 o Redditi PF e noti differenze, potrai inviare un 730 integrativo o un Redditi correttivo nei termini. La base normativa è l’articolo 4 del DPR 322/1998 per gli obblighi del sostituto e lo Statuto del contribuente (legge 212/2000) per i tuoi diritti di informazione e semplificazione.
2) Ho inviato la CU e poi ho scoperto un errore nell’imponibile o nel codice fiscale: come rimediare?
Invia una CU “sostitutiva”. Inserisci il protocollo telematico dell’invio originario e riproduci per intero la certificazione con i dati corretti. Se sei entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione scende a 33,33 euro per CU, con tetto annuo 20.000 euro. Se superi i 60 giorni, la sanzione è 100 euro per CU, con tetto annuo 50.000 euro. Se invece il file iniziale era stato scartato, hai 5 giorni dalla ricevuta di scarto per reinviare senza sanzioni. Le regole vengono dall’articolo 4, comma 6-quinquies, del DPR 322/1998, come modificato dal D.Lgs. 158/2015. Conserva sempre ricevute e protocolli: ti servono in caso di controlli.
3) Devo emettere CU per un professionista in regime forfettario senza ritenuta?
Sì. Anche se non applichi ritenuta, la CU documenta il compenso pagato. Verifica che la fattura riporti la dicitura di esonero da ritenuta prevista dalla legge 190/2014. In CU indichi i dati anagrafici, la causale, il compenso lordo, le somme escluse da ritenuta (se ci sono), l’imponibile e l’assenza di ritenuta. Le istruzioni CU dell’Agenzia delle Entrate chiariscono ogni anno la sezione da usare e i campi specifici. Questo aiuta i controlli incrociati tra dichiarazioni e certificazioni e riduce il rischio di incongruenze.
4) Il mio file CU è stato scartato per errori tecnici: basta correggere la riga o devo reinviare tutto?
Controlla la ricevuta di scarto. Se lo scarto riguarda l’intero file, devi rigenerare e reinviare il file completo corretto entro 5 giorni per evitare sanzioni. Se lo scarto riguarda singole certificazioni, la prassi più sicura è rigenerare il file con tutte le CU corrette, indicando le sostitutive dove serve. In ogni caso, servono il protocollo e i riferimenti dell’invio scartato. Le specifiche tecniche pubblicate con il Provvedimento annuale dell’Agenzia delle Entrate indicano i controlli formali e i codici errore. Agisci subito: i 5 giorni scorrono dalla data della ricevuta di scarto.
5) Posso inviare le CU “non utili” al 730 precompilato insieme al Modello 770 entro il 31 ottobre?
Dipende dalle istruzioni annuali dell’Agenzia delle Entrate. In passato, per semplificare, si è consentito l’invio entro il 31 ottobre di alcune CU non rilevanti per la precompilata. Questa opzione non sostituisce in blocco il termine del 16 marzo. Verifica ogni anno le istruzioni CU e le specifiche tecniche. Se usi questa via, mantieni la coerenza dei dati con il 770 e con i versamenti F24. Attenzione: le sanzioni per errori o ritardi restano quelle dell’articolo 4 del DPR 322/1998. La scelta del canale o della data non cambia l’apparato sanzionatorio, solo il perimetro dei dati che puoi differire.
