Partita IVA in forfettario: chi non può accedere?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Non puoi applicare il regime forfettario se superi 100.000 euro nell’anno (uscita immediata), se non rispetti il limite di 85.000 euro per l’anno successivo o se ricorrono specifiche cause di esclusione previste dalla legge.

  • Soglie chiave: 85.000 euro per l’accesso/mantenimento; 100.000 euro per la cessazione immediata nell’anno.
  • Cause di esclusione: partecipazioni in società di persone; controllo di Srl con attività riconducibile; prevalenza verso datore di lavoro; lavoro dipendente/pensione oltre 30.000 euro (salvo eccezioni).
  • Nessun pro-rata mensile delle soglie: i limiti sono annuali, anche se apri la partita IVA a metà anno.

Cos’è il regime forfettario e come funziona oggi

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato per persone fisiche con partita IVA. Applica un’imposta sostitutiva unica, di norma al 15%, che sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. Nei primi cinque anni puoi avere l’aliquota al 5% se rispetti i requisiti di start-up.

Il reddito imponibile si calcola con il coefficiente di redditività. È una percentuale prefissata sui compensi incassati, diversa per codice ATECO. Questo si chiama principio di cassa: paghi le imposte sugli incassi effettivi, non sulle fatture emesse.

Le basi normative principali sono nella Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da leggi successive, tra cui la Legge 145/2018 e la Legge 197/2022. Trovi i testi su Normattiva e le istruzioni applicative nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, ad esempio la Circolare 9/E del 2019.

Quando non puoi avere o mantenere il forfettario

1) Soglia di 85.000 euro

Se nell’anno precedente i ricavi/compensi superano 85.000 euro, dal 1° gennaio dell’anno successivo esci dal forfettario. Questo è il limite generale di accesso e permanenza. Si applica su base annua, senza riproporzionamenti mensili.

Riferimento: Legge 190/2014, art. 1, comma 54 (come modificato dalla Legge 197/2022).

2) Superamento di 100.000 euro nell’anno

Se durante l’anno superi 100.000 euro di incassi, il regime cessa subito nello stesso anno. Da quel momento addebiti l’IVA sulle operazioni successive e adotti gli adempimenti ordinari. Per le imposte dirette, il periodo d’imposta si determina con le regole ordinarie sull’intero anno.

Riferimenti: Legge 197/2022 e prassi Agenzia delle Entrate (Circolare 9/E del 2019 per i passaggi di regime in corso d’anno).

3) Non residenti

Se non sei fiscalmente residente in Italia, non puoi applicare il forfettario, salvo che tu sia residente in un Paese UE/SEE o in Stato con adeguato scambio di informazioni e produca in Italia almeno il 75% del tuo reddito complessivo. La residenza si valuta secondo il TUIR (DPR 917/1986).

Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. b; TUIR.

4) Partecipazioni societarie

Se possiedi quote in società di persone (snc, sas) o in associazioni professionali, sei escluso. Se controlli, direttamente o indirettamente, una Srl che svolge attività riconducibile alla tua, sei escluso. La semplice partecipazione minoritaria in Srl, senza controllo, non esclude.

Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d) e d-ter) e successive modifiche; chiarimenti AE.

5) Lavoro dipendente o pensione oltre 30.000 euro

Se nel periodo d’imposta precedente hai percepito redditi di lavoro dipendente o pensione superiori a 30.000 euro, non puoi applicare il forfettario, salvo che il rapporto sia cessato e non sia in corso un nuovo impiego prevalente. La regola punta a evitare finte partite IVA.

Riferimento: Legge 190/2014, art. 1, comma 57 (lett. d-bis, come interpretata dalle circolari AE).

6) Prevalenza verso il datore di lavoro

Se fatturi prevalentemente (oltre il 50%) a un datore di lavoro attuale o a un ex datore di lavoro degli ultimi due anni, sei escluso. La norma antiabuso contrasta trasformazioni improprie di rapporti di lavoro.

Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d-bis e prassi AE.

7) Regimi speciali IVA

Non puoi aderire al forfettario se applichi regimi speciali IVA (agricoltura, editoria, agenzie di viaggio, margine, ecc.) o regimi forfetari di determinazione del reddito diversi.

Riferimenti: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. a); DPR 633/1972 per i regimi speciali.

Soglie 85.000 e 100.000: come si applicano davvero

Niente pro-rata mensile

I limiti di 85.000 e 100.000 euro sono annuali. Non si dividono per i mesi di attività. Se apri a giugno, i limiti restano 85.000 e 100.000 interi. Questa impostazione risulta dal testo normativo, che fissa soglie annue.

Uscita immediata oltre 100.000 euro

Quando superi 100.000 euro, aggiungi l’IVA dalla fattura successiva. Le fatture precedenti restano senza IVA. Per le imposte dirette, determini il reddito con il regime ordinario per tutto l’anno. Puoi dedurre i costi documentati.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il cambio di regime in corso d’anno comporta regole distinte per IVA e imposte dirette. Consulta le circolari AE citate per i dettagli operativi.

Superi 85.000 ma resti sotto 100.000

Resti nel forfettario fino al 31 dicembre. Dall’anno successivo passi al regime ordinario. In quell’anno successivo addebiti l’IVA e applichi gli adempimenti contabili ordinari.

Rientro nel forfettario

Se in anni successivi torni sotto 85.000 euro e non ricorrono cause di esclusione, puoi rientrare dal 1° gennaio. Verifica l’assenza di opzioni vincolanti per il regime ordinario, soggette al vincolo triennale (DPR 442/1997).

Precisioni importanti su regole spesso fraintese

Nessun limite di 20.000 euro per collaboratori

Il tetto storico alle spese per personale/collaboratori non si applica più al forfettario. È stato eliminato con la riforma del 2019. Oggi puoi avere dipendenti o collaboratori senza un tetto di spesa che ti escluda automaticamente.

Partecipazioni in Srl: quando contano davvero

Conta il controllo e la riconducibilità dell’attività. Se controlli una Srl che fa un’attività direttamente o indirettamente collegata alla tua, scatta l’esclusione. Una quota minoritaria, senza controllo, non basta per escludere.

Prevalenza verso il datore di lavoro

Prevalenza significa oltre il 50% del fatturato verso un datore di lavoro attuale o recente. Valuta l’arco dei due anni precedenti. Diversifica il portafoglio clienti per evitare questa causa di esclusione.

Residenza fiscale e 75%

Un non residente UE/SEE può aderire se almeno il 75% del reddito complessivo è prodotto in Italia. La prova spetta al contribuente. La residenza segue i criteri del TUIR: iscrizione anagrafica, domicilio o residenza ai sensi civilistici per oltre 183 giorni.

Regola decisionale rapida

Per decidere in fretta, applica questi passaggi logici. Se la risposta è “no” a un punto, vai al successivo. Se è “sì”, considera l’esclusione o l’uscita dal regime.

  • Hai superato 100.000 euro di incassi nell’anno in corso? Sì: esci subito (IVA da subito; imposte dirette ordinarie su tutto l’anno). No: prosegui.
  • Nell’anno precedente hai superato 85.000 euro? Sì: dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario. No: prosegui.
  • Hai redditi da lavoro dipendente/pensione oltre 30.000 euro nel precedente anno e un rapporto in corso? Sì: escluso, salvo cessazione con assenza di nuovo impiego prevalente. No: prosegui.
  • Fatturi prevalentemente a datore di lavoro attuale o degli ultimi due anni? Sì: escluso. No: prosegui.
  • Possiedi partecipazioni in società di persone o controlli Srl con attività riconducibile? Sì: escluso. No: prosegui.
  • Sei non residente senza il requisito del 75% del reddito prodotto in Italia? Sì: escluso. No: puoi accedere o restare nel forfettario.

Fonti normative di riferimento: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 145/2018; Legge 197/2022; DPR 917/1986 (TUIR); DPR 633/1972. Per chiarimenti: circolari dell’Agenzia delle Entrate, in particolare 9/E del 2019. Consulta i testi su Normattiva e i portali istituzionali dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Operatività: cosa fare in pratica nei casi più comuni

Hai superato 100.000 euro il 10 ottobre

Dal 10 ottobre in poi emetti fatture con IVA. Registri e versi l’IVA secondo le scadenze ordinarie. Per l’IRPEF, determini il reddito d’impresa/lavoro autonomo con le regole ordinarie, deducendo i costi dell’anno. Conservi la documentazione di spesa.

Hai chiuso l’anno a 92.000 euro

Rimani nel forfettario fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio successivo esci e applichi l’IVA. Prepara il passaggio contabile: scelta del regime contabile, numerazione e sezionali, contratti e listini IVA inclusa.

Sei dipendente con 31.000 euro lordi e vuoi aprire partita IVA

Se il rapporto è ancora attivo, il limite oltre 30.000 euro ti esclude. Se il rapporto è cessato e non ne hai un altro prevalente, puoi accedere, rispettando gli altri requisiti.

Hai una quota del 20% in una Srl del tuo settore

Se non hai il controllo e la Srl non è riconducibile alle tue attività in modo diretto, la quota di per sé non esclude. Verifica però i patti sociali e l’assetto di governance per escludere il controllo di fatto.

Hai aperto a giugno e hai già fatturato 60.000 euro

I limiti non si riproporzionano. Restano 85.000 e 100.000 per l’anno intero. Se chiudi l’anno sopra 85.000 ma sotto 100.000, esci l’anno successivo. Se superi 100.000 in corso d’anno, esci subito.

Scenario Requisito/Norma Effetto fiscale Decorrenza/Tempistiche
Incassi annui 86.000 euro Soglia 85.000 (L. 190/2014, c. 54) Uscita dal forfettario Dal 1° gennaio dell’anno successivo
Incassi superano 100.000 il 15/09 Uscita immediata (L. 197/2022) IVA da fatture successive; imposte dirette ordinarie per tutto l’anno Dal superamento della soglia (fattura successiva)
Lavoro dipendente lordo 32.000 con rapporto in corso Esclusione per redditi di lavoro >30.000 (c. 57) Non accesso/decadenza dal forfettario Dall’anno di applicazione del requisito
Controllo di Srl con attività riconducibile Esclusione partecipazioni (c. 57 lett. d-ter) Non accesso/decadenza Finché sussiste il controllo e la riconducibilità
Non residente UE con 80% redditi in Italia Eccezione 75% (c. 57 lett. b) Accesso possibile Per l’anno in cui si soddisfa il 75%
Prevalenza fatture a ex datore di lavoro Regola antiabuso (c. 57 lett. d-bis) Esclusione Se prevalenza verso datore attuale/ultimi 2 anni

FAQ: domande frequenti molto dettagliate

Se supero 100.000 euro a novembre, devo rifare le fatture di tutto l’anno con IVA?

No. La legge prevede l’applicazione dell’IVA solo sulle operazioni successive al superamento. Le fatture emesse prima restano senza IVA. Tuttavia, per le imposte dirette, il regime forfettario cessa per tutto l’anno e determini il reddito con le regole ordinarie. Questo significa che potrai dedurre i costi sostenuti nell’intero anno, anche antecedenti all’uscita. L’Agenzia delle Entrate, nelle sue circolari, ha chiarito la diversa decorrenza tra IVA (dalla fattura successiva) e imposte dirette (per l’intero periodo d’imposta). Conserva prove e documenti per la deducibilità dei costi.

Se ho un contratto di lavoro dipendente che supera 30.000 euro, posso aprire partita IVA forfettaria se cambio azienda?

Il superamento di 30.000 euro di redditi da lavoro dipendente o pensione nell’anno precedente comporta l’esclusione dal forfettario, salvo che il rapporto sia cessato e tu non abbia un nuovo impiego prevalente. Il semplice cambio di datore di lavoro non elimina l’ostacolo se resti dipendente con redditi oltre 30.000 euro. Se il contratto si è chiuso e apri la partita IVA senza un nuovo lavoro dipendente prevalente, puoi accedere al regime, se rispetti gli altri requisiti (soglie, partecipazioni, prevalenza verso ex datore, ecc.). Verifica sempre la documentazione sulla cessazione e l’assenza di continuità.

Ho il 10% di una Srl del mio settore ma non la controllo: posso restare nel forfettario?

Di regola sì. L’esclusione scatta quando hai il controllo, diretto o indiretto, su una Srl che svolge un’attività riconducibile alla tua. La quota minoritaria, senza controllo, non basta. Attenzione però al controllo di fatto: patti parasociali, diritti particolari, o soci familiari potrebbero configurare un controllo indiretto. Valuta l’oggetto sociale e l’attività effettiva della Srl. Se è riconducibile alla tua e hai poteri di controllo, l’esclusione può applicarsi. La base normativa è nell’art. 1, comma 57 della Legge 190/2014 e successive modifiche; le circolari AE aiutano a leggere i concetti di controllo e riconducibilità.

Sono non residente in Italia ma vivo in un Paese UE: basta questo per il forfettario?

Non basta. Devi essere residente in UE/SEE o in uno Stato con adeguato scambio di informazioni e produrre in Italia almeno il 75% del tuo reddito complessivo. Devi poter dimostrare questo requisito con documentazione idonea (dichiarazioni, certificazioni fiscali estere, conteggi del reddito mondiale). Se non raggiungi il 75%, non puoi applicare il forfettario. La norma è nella Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lettera b. Le definizioni di residenza fiscale sono nel TUIR. In caso di doppia residenza, si applicano anche le Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Ho iniziato l’attività a luglio: devo riproporzionare i limiti a metà anno?

No. I limiti di 85.000 e 100.000 euro sono fissati su base annua. Non esiste un pro-rata mensile. Se inizi a luglio e incassi 60.000 euro entro dicembre, resti sotto 85.000 e puoi mantenere il regime l’anno successivo (se non ricorrono altre cause di esclusione). Se superi 100.000 in qualunque mese, esci subito anche se hai iniziato a metà anno. Questa impostazione è coerente con il testo della Legge 190/2014 e con le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus: devo indicare qualcosa di diverso in fattura quando supero 100.000 euro?

Sì. Dalla fattura successiva al superamento, applichi l’IVA secondo l’aliquota propria dell’operazione e rimuovi le diciture tipiche del forfettario (ad esempio il riferimento all’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, “operazione in franchigia IVA”). Aggiorna anche i listini per indicare prezzi IVA esclusa o inclusa e verifica gli obblighi di registrazione, liquidazione e versamento dell’IVA secondo il DPR 633/1972. Se emetti fatture elettroniche, seleziona i codici natura corretti solo quando dovuti: da quel momento non userai più i codici di non imponibilità tipici del forfettario.

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