Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Esci dal forfettario se superi 85.000 euro (dal prossimo anno) o 100.000 euro (subito), se ricadi in una causa di esclusione (lavoro dipendente oltre soglia, collaboratori oltre 20.000, partecipazioni vietate, regimi IVA speciali, residenza estera senza requisiti).
- Soglia ricavi/compensi: oltre 85.000 euro esci l’anno dopo; oltre 100.000 euro esci nell’anno stesso e applichi IVA dalla fattura che fa superare il limite.
- Casi di esclusione tipici: spese per dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro, redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro (salvo eccezioni), controllo in Srl con attività riconducibile, regimi IVA speciali, residenza estera senza 75% redditi Italia.
- Uscita comporta: IVA ordinaria, obblighi contabili, e IRPEF per scaglioni 2026 (23% fino a 28.000 euro; 33% 28.001–50.000; 43% oltre 50.000), oltre a addizionali e contributi.
Cos’è il regime forfettario e come funziona la “flat tax”
Il regime forfettario è un regime agevolato per Partite IVA individuali. La base imponibile si calcola con il coefficiente di redditività. È una percentuale che stima il guadagno sul fatturato in base al codice ATECO.
L’imposta è sostitutiva. Sostituisce IRPEF, addizionali e IRAP. L’aliquota è 15%. Scende al 5% per i primi 5 anni se rispetti le condizioni di start-up (nessuna attività simile nei 3 anni precedenti, attività nuova e non mera prosecuzione, e rispetto degli altri requisiti).
Si applica il principio di cassa. Significa che contano gli incassi effettivi dell’anno, non solo le fatture emesse. La norma principale è la Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da leggi successive consultabili su Normattiva.
Requisiti e cause di esclusione: cosa ti fa perdere il forfettario
Ricavi/compensi: soglie 85.000 e 100.000 euro
Se superi 85.000 euro di ricavi/compensi nell’anno, esci dal forfettario dall’anno successivo. Se superi 100.000 euro, il regime cessa nell’anno stesso. Da quella fattura in poi devi applicare l’IVA.
Per l’anno del superamento dei 100.000 euro, il reddito non è più tassato con l’imposta sostitutiva ma con le regole ordinarie IRPEF. Questa disciplina discende dalla Legge 197/2022 (legge di bilancio 2023) che ha portato la soglia a 85.000 e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000.
Il calcolo del limite avviene a incasso (principio di cassa). Vanno conteggiati tutti i corrispettivi inerenti, anche esteri, esclusi quelli esclusi per legge. Per prudenza conserva un prospetto degli incassi mese per mese.
Lavoro dipendente, collaboratori e altre cause oggettive
Spese per dipendenti e collaboratori oltre 20.000 euro lordi annui ti escludono. Attenzione: nel conteggio rientrano co.co.co., lavoro accessorio, compensi a familiari coadiuvanti, e altri costi per lavoro.
Redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre 30.000 euro nell’anno precedente sono causa di esclusione. Fai eccezione se il rapporto è cessato entro l’anno precedente e non ne hai uno nuovo. Questo limite è previsto dalla Legge 190/2014 e succ. mod., e non risulta elevato a 35.000 euro alla data di agosto 2026.
Non puoi stare nel forfettario se applichi regimi speciali IVA o regimi forfetari di reddito diversi da questo (per esempio agricoltura, agenzie di viaggio, editoria, vendite sali e tabacchi ecc.). La base è nel DPR 633/1972 (IVA) e nella Legge 190/2014.
Partecipazioni societarie: quando bloccano il regime
È causa di esclusione possedere partecipazioni in società di persone o associazioni equiparate che producono reddito d’impresa. Inoltre, se controlli direttamente o indirettamente una Srl che svolge attività riconducibile alla tua, non puoi adottare il forfettario.
Controllo non significa solo “maggioranza formale”. Conta anche il controllo di fatto, patti parasociali o partecipazioni aggregate con familiari. Verifica sempre se l’attività della Srl è, anche solo in parte, sovrapponibile alla tua.
Queste regole derivano dalla Legge 190/2014 come modificata, e dalle prassi dell’Agenzia delle Entrate. Le trovi riassunte sui documenti di prassi e su Normattiva.
Residenza fiscale estera: eccezione UE/SEE con 75% redditi Italia
I non residenti sono esclusi. Eccezione: residenti in UE o SEE che assicurano scambio di informazioni, se producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivo. La residenza fiscale si determina secondo il TUIR (DPR 917/1986) e l’iscrizione all’AIRE è un indizio, non l’unico.
Se trasferisci la residenza all’estero senza rispettare questa regola, perdi il regime dal periodo d’imposta in cui diventi non residente. Fai attenzione alle convenzioni contro le doppie imposizioni.
Cosa succede quando esci: IVA, IRPEF, adempimenti
IVA da quando e come
Oltre 85.000 euro: IVA dall’anno successivo. Oltre 100.000: IVA da subito, dalla fattura che fa sforare. Devi addebitare l’imposta in fattura, registrarla e liquidarla periodicamente.
Se emetti fatture senza IVA dopo aver superato i 100.000, dovrai rettificarle. Valuta la nota di variazione per integrare l’imposta. Gli obblighi derivano dal DPR 633/1972 e successive modifiche.
IRPEF e scaglioni 2026
Nel regime ordinario paghi l’IRPEF per scaglioni e le addizionali. Al 2026 gli scaglioni risultano: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. La disciplina discende dal TUIR, come modificato dalle leggi di bilancio recenti consultabili su Normattiva.
Oltre all’IRPEF, considera contributi previdenziali e imposte indirette. Se eri in riduzione contributiva del 35% (artigiani/commercianti), la misura resta su domanda ma si applica ai contributi dovuti, non all’imposta.
Fatturazione elettronica e altri adempimenti
La fatturazione elettronica è ormai obbligatoria per tutti, inclusi i forfettari, dal 2024 in avanti. La base normativa è nel Decreto-Legge 36/2022, art. 18, e successive estensioni. In ordinario restano obblighi di registri IVA, liquidazioni e dichiarazioni periodiche.
In uscita dal forfettario, verifica il passaggio alla contabilità semplificata o ordinaria. Scelta che incide su registrazioni, deduzioni e gestione cassa/competenza.
Vantaggi del forfettario: quali restano finché sei dentro
Cosa non paghi e cosa semplifichi
Finché resti nel forfettario non addebiti IVA in fattura e non subisci ritenuta d’acconto. Sei fuori dagli ISA (ex studi di settore) e hai meno obblighi contabili. Restano comunque gli obblighi tipici di tenuta documentale e conservazione.
Il calcolo forfettario dei costi ti evita di tracciare ogni spesa deducibile. La quota di reddito imponibile deriva dal coefficiente di redditività applicato al fatturato incassato.
Se sei artigiano o commerciante puoi chiedere la riduzione del 35% dei contributi INPS fissi e variabili. La riduzione non è automatica: va richiesta e confermata ogni anno secondo le regole INPS.
Regola decisionale rapida
Decidi in 60 secondi se puoi restare o entrare nel forfettario
- Hai incassato più di 100.000 euro quest’anno? Sì: esci subito, applichi IVA da ora, e per l’anno paghi l’IRPEF ordinaria. No: passa al punto seguente.
- Hai incassato tra 85.001 e 100.000 euro? Sì: resti forfettario quest’anno, esci dall’anno prossimo. No: passa al punto seguente.
- Hai spese per dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro lordi l’anno scorso? Sì: non puoi stare nel forfettario. No: passa al punto seguente.
- Hai redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro l’anno scorso (e non hai cessato il rapporto)? Sì: escluso. No: passa al punto seguente.
- Applichi regimi IVA speciali o controlli una Srl con attività riconducibile alla tua? Sì: escluso. No: passa al punto seguente.
- Sei non residente senza l’eccezione UE/SEE 75% redditi Italia? Sì: escluso. No: puoi usare o mantenere il forfettario se rispetti ogni altro requisito.
Fonti normative di riferimento: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89; Legge 197/2022; DPR 633/1972 (IVA); DPR 917/1986 (TUIR). Testi e aggiornamenti consultabili su Normattiva e documenti dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Cosa succede fiscalmente | Da quando decorre | Riferimento normativo |
|---|---|---|---|
| Ricavi/compensi 85.001–100.000 euro | Rimani forfettario nell’anno; esci al regime ordinario l’anno successivo; IVA da applicare dall’anno successivo. | Dal 1° gennaio dell’anno seguente | Legge 190/2014, come mod.; Legge 197/2022 |
| Ricavi/compensi oltre 100.000 euro | Cessazione immediata del forfettario; IVA da quella fattura; tassazione ordinaria IRPEF per l’intero anno. | Dalla fattura che fa superare il limite (IVA); per imposte dirette nell’anno in corso | Legge 197/2022; DPR 633/1972; DPR 917/1986 |
| Redditi di lavoro dipendente oltre 30.000 euro (senza cessazione) | Esclusione dal forfettario | Dall’anno successivo a quello in cui si supera la soglia | Legge 190/2014, art. 1, commi 57 e seguenti |
| Spese per dipendenti/collaboratori oltre 20.000 euro lordi | Esclusione dal forfettario | Dall’anno successivo al superamento | Legge 190/2014, art. 1, comma 57 |
| Controllo in Srl con attività riconducibile | Incompatibilità con il forfettario | Dall’anno in cui sussistono controllo e riconducibilità | Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d) |
| Applicazione di regimi IVA speciali (es. agricoltura, editoria, agenzie viaggio) | Incompatibilità con il forfettario | Per i periodi d’imposta in cui si applica il regime speciale | DPR 633/1972; Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. a) |
| Residenza fiscale estera (no UE/SEE o senza 75% redditi Italia) | Esclusione dal forfettario | Dal periodo d’imposta di non residenza | DPR 917/1986 (TUIR); Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. b) |
FAQ
Come si calcola il limite di 85.000/100.000 euro se incasso a cavallo d’anno o con acconti?
Conta quando incassi, non quando emetti la fattura. Se emetti a dicembre e incassi a gennaio, l’incasso rileva per il nuovo anno. Gli acconti incassati rilevano al momento dell’incasso. Se a novembre incassi l’acconto che fa superare 100.000 euro, da quella ricevuta devi applicare IVA alle operazioni successive. Questo perché il forfettario usa il principio di cassa. Conserva le pezze giustificative degli incassi (contabili bancarie, ricevute POS) per dimostrare le date. Base legale: Legge 190/2014 e documentazione dell’Agenzia delle Entrate.
Se supero i 100.000 euro a metà anno, devo integrare con IVA anche le fatture già emesse e incassate prima?
No, l’IVA si applica dalle operazioni che determinano il superamento in avanti. Le operazioni anteriori restano senza IVA se legittimamente emesse in forfettario. Può essere necessario integrare le fatture emesse dopo il superamento se prive di IVA o con dicitura errata. Per le imposte dirette, però, l’anno è tassato in ordinario. Quindi preparati a gestire contabilità e deduzioni secondo le regole ordinarie dal punto di vista delle imposte sui redditi, pur con il vincolo di cassa/competenza in base al regime contabile adottato. Fonti: Legge 197/2022, DPR 633/1972 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
La soglia dei 30.000 euro per il lavoro dipendente è ancora valida nel 2026? E cosa si intende per “cessazione” del rapporto?
Sì, al 2026 la soglia risulta a 30.000 euro di redditi di lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente. Se superi la soglia e il rapporto non è cessato, non puoi essere forfettario. Se il rapporto è cessato entro l’anno precedente e non ne hai uno nuovo, la soglia non ti esclude. La cessazione richiede un termine formale del contratto e la chiusura effettiva della prestazione. Indennità di fine rapporto o arretrati possono incidere: valuta la loro qualificazione fiscale. Base: Legge 190/2014, art. 1, commi su cause di esclusione; TUIR (DPR 917/1986) per definizioni dei redditi assimilati.
Come si misura il tetto dei 20.000 euro per dipendenti e collaboratori? Cosa rientra e cosa no?
Si sommano i costi lordi annui per lavoro. Includi retribuzioni e contributi a dipendenti, compensi a co.co.co., lavoro accessorio, compensi a familiari coadiuvanti e praticanti retribuiti. Includi anche oneri previdenziali e premi assicurativi obbligatori legati al lavoro. Non rientrano compensi a professionisti esterni con parcella (sono costi per servizi, non lavoro dipendente/collaborazioni), salvo che il rapporto sia qualificabile come collaborazione coordinata. Il tetto si valuta sull’anno precedente al regime. Fonte: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, e prassi interpretative dell’Agenzia delle Entrate.
Ho quote in una Srl: quando scatta l’incompatibilità per “controllo” e “attività riconducibile”?
L’incompatibilità richiede due elementi insieme: controllo (diretto o indiretto) e riconducibilità dell’attività della Srl a quella svolta individualmente. Controllo può esserci anche senza maggioranza assoluta, ad esempio con patti parasociali o congiuntamente a familiari. La riconducibilità si verifica se la Srl offre gli stessi servizi o beni del titolare, o se l’attività è integrata al punto da spostare ricavi tra le due posizioni. Se possiedi una quota di minoranza senza controllo e la Srl opera in settore diverso, in linea di massima non c’è incompatibilità. Serve un esame caso per caso, anche alla luce di documenti societari e della filiera dei clienti. Base: Legge 190/2014, art. 1, comma 57, lett. d), e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Trasferisco la residenza in un Paese UE: posso restare nel forfettario con la regola del 75%?
Sì, se il Paese è UE o SEE con scambio di informazioni e produci in Italia almeno il 75% del tuo reddito complessivo, puoi applicare il forfettario. Devi poterlo dimostrare con documenti contabili e dichiarativi sia italiani sia esteri. Se in un anno scendi sotto il 75%, perdi il regime per quell’anno. Attenzione alla residenza fiscale: conta dove hai il centro degli interessi vitali e la presenza per più di 183 giorni, secondo TUIR e convenzioni. Le amministrazioni possono incrociare dati. Fonti: TUIR (DPR 917/1986), Legge 190/2014 sulle condizioni per non residenti, Ministero dell’Economia e Normattiva per i testi aggiornati.
Posso rientrare nel forfettario dopo l’uscita? Quando e come conviene?
Puoi rientrare se torni a rispettare tutti i requisiti e non ricadi in cause di esclusione. Se sei uscito per superamento di 85.000 euro, potrai rientrare dall’anno in cui i ricavi dell’anno precedente tornano sotto il limite. Se sei uscito per superamento di 100.000 euro, valgono le stesse regole ma verifica eventuali vincoli con partecipazioni societarie o lavoro dipendente. Valuta anche l’effetto della riduzione al 5%: non si “riattiva” automaticamente, serve rispettare le condizioni di start-up. Considera i costi/benefici: IVA detraibile in ordinario può essere utile se hai molti acquisti, mentre in forfettario non detrai ma semplifichi adempimenti. Fonti: Legge 190/2014 e prassi AdE.
