Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Esci subito dal forfettario se incassi oltre 100.000 euro nell’anno; esci dall’anno successivo se stai tra 85.000,01 e 100.000 o ricadi in specifiche cause ostative (partecipazioni, ex datore di lavoro prevalente, altre esclusioni).
- Superi 100.000 euro in corso d’anno: scatta l’uscita immediata; addebiti l’IVA da quell’operazione e passi all’IRPEF ordinaria sull’intero anno.
- Ricavi/compensi 85.000,01-100.000: rimani forfettario per l’anno in corso; dal 1° gennaio successivo passi all’ordinario.
- Cause ostative extra-soglia: partecipazioni in società (persone/trasparenti), controllo di S.r.l. “riconducibile”, prevalenza verso ex datore, altri casi previsti dalla legge.
Quadro normativo e principi di base
Il regime forfettario è disciplinato dall’articolo 1, commi 54-89, della Legge 190/2014, come modificata dalle leggi di bilancio successive. La Legge 197/2022 ha elevato la soglia a 85.000 euro e introdotto l’uscita immediata oltre 100.000 euro. Puoi consultare i testi ufficiali su Normattiva e gli approfondimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Per “regime forfettario” intendiamo il regime con imposta sostitutiva (15% o 5% start-up), senza IVA in fattura e con semplificazioni contabili. Si applica il principio di cassa, cioè consideri gli incassi effettivi nell’anno.
Due sono i momenti di esclusione: immediato (se superi i 100.000 euro) e dall’anno successivo (se stai tra 85.000,01 e 100.000 o ricadi in una causa ostativa). Queste regole sono state chiarite dall’Agenzia delle Entrate anche con prassi ufficiale, ad esempio la Circolare 32/E del 2023.
Uscita immediata: superamento di 100.000 euro
Se i tuoi incassi 2026 superano 100.000 euro, esci dal forfettario “da quel momento”. Significa che l’operazione che fa superare la soglia deve già recare IVA. Da lì in poi emetti fatture con IVA, versi l’IVA periodica e torni alle ritenute d’acconto quando previste.
Per le imposte dirette, non applichi più l’imposta sostitutiva. Calcoli l’IRPEF ordinaria sull’intero reddito 2026. Puoi dedurre i costi reali dell’attività e detrarre gli oneri personali secondo le regole ordinarie. La base normativa generale è nel TUIR (DPR 917/1986) e nelle leggi di bilancio 2024-2026 per le aliquote.
Per l’IVA, valgono le regole del DPR 633/1972. Dal superamento in avanti detrai l’IVA sugli acquisti. Valuta la “rettifica della detrazione” su rimanenze e beni ammortizzabili, se ne ricorrono i presupposti (articolo 19-bis2 del DPR 633/1972).
Uscita dall’anno successivo: ricavi tra 85.000,01 e 100.000
Se a fine 2026 i ricavi/compensi sono superiori a 85.000 ma non oltre 100.000 euro, mantieni il forfettario per tutto il 2026. Dal 1° gennaio 2027 transiti nel regime ordinario. L’uscita opera “ex lege”, senza opzioni, perché non rispetti più il requisito di permanenza.
Il controllo si fa sul totale degli incassi dell’anno, perché il forfettario usa il principio di cassa. Non serve guardare le fatture emesse ma non incassate.
Altre cause ostative: partecipazioni e rapporti di lavoro
Oltre ai limiti economici, la legge prevede esclusioni oggettive e soggettive (commi 57 e seguenti, Legge 190/2014). In sintesi:
- Partecipazioni in società di persone, associazioni professionali o S.r.l. in trasparenza: se partecipi, sei escluso.
- Controllo diretto o indiretto di una S.r.l. che svolge attività riconducibile alla tua: se controlli e c’è “riconducibilità”, sei escluso.
- Attività svolta prevalentemente per il tuo datore di lavoro attuale o per chi è stato datore nei due anni precedenti: è causa ostativa.
- Redditi di lavoro dipendente e assimilati oltre una certa soglia annua: la soglia di base è 30.000 euro, salvo deroghe specifiche previste dal legislatore per periodi limitati. Verifica sempre le istruzioni aggiornate dell’Agenzia delle Entrate per il 2026.
- Regimi speciali IVA, non residenti non UE/SEE senza il requisito del 75% del reddito prodotto in Italia, e attività prevalente di cessione di fabbricati o terreni edificabili: ulteriori esclusioni.
Nota operativa: il vecchio limite di 20.000 euro per compensi a collaboratori non è più un requisito di accesso/permanenza nel forfettario, perché superato dalle riforme intervenute. Fai sempre riferimento al testo aggiornato su Normattiva e ai documenti dell’Agenzia delle Entrate.
Regola decisionale rapida
Usa questi passaggi logici per capire subito cosa fare:
- 1) Ho superato 100.000 euro di incassi quest’anno? Se sì: esco subito. Applico IVA dall’operazione che fa superare la soglia. Calcolo IRPEF ordinaria su tutto l’anno.
- 2) Sono tra 85.000,01 e 100.000 a fine anno? Se sì: rimango forfettario per l’anno in corso. Dal 1° gennaio successivo passo all’ordinario.
- 3) Ho una causa ostativa (partecipazioni, controllo di S.r.l. riconducibile, prevalenza verso ex datore, ecc.)? Se sì: sono escluso dal regime a partire dall’anno in cui la causa si verifica.
- 4) Non ho superato 85.000 e non ho cause ostative? Posso restare o rientrare nel forfettario dall’anno successivo, se i requisiti sono rispettati al 31 dicembre.
Come si calcolano le imposte dopo l’uscita immediata
Dopo l’uscita immediata, l’imposta sostitutiva non si applica. Devi determinare il reddito con le regole ordinarie:
- Professionisti: principio di cassa, deduci i costi inerenti effettivamente sostenuti (compensi terzi, canoni, software, formazione, ecc.).
- Imprese in semplificata: principio di cassa “rafforzato” (regime di cassa per imprese minori ex TUIR), rimanenze semplificate, regole su ammortamenti.
Aliquote IRPEF 2026: 23% fino a 28.000 euro; 33% da 28.001 a 50.000 euro; 43% oltre 50.000 euro. Queste aliquote derivano dalla riforma Irpef recepita nelle ultime leggi di bilancio. Le istruzioni ufficiali sono pubblicate dal MEF e dall’Agenzia delle Entrate.
Contributi previdenziali: continui a versarli al tuo ente (INPS gestione artigiani/commercianti o Gestione Separata, casse professionali). Restano deducibili dal reddito complessivo. La gestione degli acconti e saldi segue il calendario ordinario (giugno-luglio e novembre).
Incassi, pro-rata temporale e casi pratici
Nel forfettario parliamo di incassi, non di fatturato emesso. Conta ciò che “entra” nel 2026, anche tramite POS o bonifici. I limiti di 85.000 e 100.000 si valutano sull’anno solare.
Il limite di 100.000 euro per l’uscita immediata non si proroga in base ai mesi di attività. Se apri ad aprile, il limite resta 100.000 sull’anno. Superarlo fa scattare l’IVA da quell’operazione.
Esempio 1. Apri la partita IVA ad aprile 2026 e incassi 60.000 euro entro dicembre. Non superi 100.000, quindi non esci nell’anno. Se resti entro 85.000, nel 2027 puoi continuare col forfettario (salvo cause ostative).
Esempio 2. A novembre 2026 incassi una parcella che ti porta da 98.500 a 101.500 euro. Quella fattura deve avere l’IVA. Dal giorno stesso passi all’ordinario per IVA e, a fine anno, calcoli l’IRPEF ordinaria su tutto il 2026 con i costi deducibili.
Esempio 3. A fine 2026 chiudi a 92.000 euro. Resti forfettario fino al 31 dicembre 2026. Dal 1° gennaio 2027 adotterai l’ordinario.
Adempimenti quando esci dal forfettario
Dopo l’uscita, cambiano gli obblighi periodici:
- Fatture con IVA dalle operazioni successive al superamento dei 100.000 euro, indicando aliquota, imposta e natura operazione.
- Liquidazioni IVA periodiche (trimestrali o mensili), dichiarazione annuale IVA, esterometro per eventuali operazioni con soggetti esteri secondo normativa vigente.
- Ritorno alle ritenute d’acconto per compensi percepiti come professionista da sostituti d’imposta, dalla prima operazione ordinaria in poi.
- Valutazione rettifiche IVA su rimanenze e beni ammortizzabili (art. 19-bis2, DPR 633/1972) e gestione del pro-rata, se necessario.
- Fatturazione elettronica: resta obbligatoria. L’obbligo per i forfettari è stato esteso dal DL 36/2022 (convertito in Legge 79/2022) e oggi riguarda tutti.
Se esci dall’anno successivo, preparati al cambio dal 1° gennaio: aggiorna anagrafiche, numerazioni e sistemi di fatturazione, predisponi i registri IVA e pianifica gli acconti IRPEF e IVA per il nuovo regime.
Fonti e verifiche ufficiali
Per verificare i riferimenti, consulta: Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89 (Normattiva); Legge 197/2022 per soglia 85.000 e uscita oltre 100.000; DPR 633/1972 per l’IVA; DPR 917/1986 (TUIR) per IRPEF; circolari dell’Agenzia delle Entrate; documenti e comunicati del MEF. I testi aggiornati sono disponibili sui portali istituzionali citati.
| Scenario | Quando esci dal forfettario | Gestione IVA | Imposte dirette 2026 e adempimenti |
|---|---|---|---|
| Incassi oltre 100.000 euro in corso d’anno | Immediata, dalla prima operazione che fa superare la soglia | Addebiti IVA da quell’operazione; detrai IVA sugli acquisti successivi; valuta rettifiche art. 19-bis2 | IRPEF ordinaria su tutto il 2026; deduci costi reali; ritenute d’acconto tornano operanti; liquidazioni IVA e dichiarazione annuale |
| Incassi tra 85.000,01 e 100.000 a fine anno | Dal 1° gennaio dell’anno successivo | Nessuna IVA in fattura nell’anno in corso; dal 1° gennaio successivo applichi IVA | Nell’anno in corso imposta sostitutiva; dall’anno successivo IRPEF ordinaria; predisponi registri IVA e nuovi adempimenti |
| Controllo di S.r.l. con attività riconducibile | Dall’anno in cui sussiste il controllo | Se escluso, applichi l’IVA secondo le regole ordinarie dall’inizio dell’anno | Non applichi l’imposta sostitutiva; IRPEF ordinaria e contabilità ordinaria/semplificata a seconda dei casi |
| Attività prevalente verso datore di lavoro attuale o dei due anni precedenti | Dall’anno in cui si verifica la prevalenza | Applichi IVA secondo il regime ordinario per tutto l’anno | IRPEF ordinaria; attenzione a ritenute e corretta qualificazione dei rapporti |
| Redditi di lavoro dipendente oltre soglia (base 30.000 euro, salvo deroghe) | Dall’anno in cui superi la soglia (salvo cessazione del rapporto) | Regime ordinario IVA per l’intero anno | IRPEF ordinaria; verifica le istruzioni AE per l’anno di riferimento |
FAQ
Devo riproporzionare i limiti di 85.000 e 100.000 euro se apro la partita IVA a metà anno?
No. I limiti sono annuali e non si ragguagliano ai mesi di attività. Se apri ad aprile, il tetto per l’uscita immediata resta 100.000 euro sull’anno solare. Il controllo dei 85.000 per la permanenza/uscita l’anno dopo si fa sul totale incassato al 31 dicembre. La normativa parla di “ricavi/compensi conseguiti nell’anno”, senza richiamo a pro-rata mensili. Questa interpretazione è coerente con i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate dopo le modifiche introdotte dalla Legge 197/2022 (consulta le circolari AE pubblicate sui portali istituzionali).
Cosa faccio se ho già emesso una fattura senza IVA e poi, con l’incasso successivo, supero i 100.000 euro?
La regola è che l’IVA si applica dall’operazione che fa superare la soglia. Se la fattura “di superamento” l’hai già emessa senza IVA per errore, devi emettere una nota di variazione per stornarla e riemettere il documento con IVA. Agisci tempestivamente per evitare sanzioni. Dalla fattura successiva in poi, emetti con IVA. Per operazioni prima del superamento, resta corretto il trattamento “senza IVA”. In caso di dubbi, controlla le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e il DPR 633/1972 (Normattiva) sulle note di variazione.
Come calcolo IRPEF e contributi nell’anno di uscita immediata dal forfettario?
Nel 2026 applichi aliquote IRPEF 23%-33%-43%. Determini il reddito con regole ordinarie. Esempio semplificato: incassi 120.000 euro; costi deducibili 35.000; contributi previdenziali versati 12.000. Reddito imponibile: 120.000 – 35.000 – 12.000 = 73.000 euro. Applichi gli scaglioni IRPEF (23 fino a 28.000; 33 tra 28.001 e 50.000; 43 oltre). Aggiungi addizionali regionali e comunali. I contributi restano deducibili. Se sei professionista, applichi il principio di cassa; se sei impresa minore, segui il regime di cassa per le imprese minori previsto dal TUIR. Per la parte IVA, versi l’imposta solo sulle operazioni dal superamento in poi e detrai l’IVA degli acquisti successivi; valuta la rettifica art. 19-bis2 per rimanenze e beni.
Posso rientrare nel forfettario dopo essere uscito? Come e quando?
Sì, se al 31 dicembre dell’anno precedente rispetti di nuovo tutti i requisiti e non hai cause ostative. Il rientro non richiede una “opzione” formale: applichi il forfettario dal 1° gennaio, indicando in fattura il regime. Verifica che gli incassi dell’anno precedente non superino 85.000 euro e che non sussistano partecipazioni vietate, controllo di S.r.l. riconducibile o prevalenza verso ex datore. Ricorda che eventuali agevolazioni “start-up 5%” si applicano solo se rispetti le condizioni specifiche previste dalla Legge 190/2014. Consulta le istruzioni AE aggiornate per gli adempimenti di passaggio, inclusi i corretti codici documento in fatturazione elettronica.
Ho un lavoro dipendente e una partita IVA forfettaria: quando scatta l’esclusione?
La causa ostativa si verifica se i redditi di lavoro dipendente e assimilati superano la soglia prevista dalla legge (base 30.000 euro, salvo deroghe specifiche) e il rapporto non è cessato. Inoltre, sei escluso se l’attività autonoma è svolta “prevalentemente” per l’attuale datore o per chi lo è stato nei due anni precedenti. “Prevalente” significa di regola oltre il 50% dei compensi. Valuta entrambi i profili: ammontare del reddito da lavoro e prevalenza del committente datore. Riferimenti: commi 57 e seguenti della Legge 190/2014 (Normattiva) e prassi dell’Agenzia delle Entrate. In caso di cambi contrattuali o cessazioni, potresti rientrare nei requisiti dall’anno successivo.
