Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
L’autofattura si emette in elettronico via SDI per reverse charge, integrazione o regolarizzazione. Inserisci dati tuoi come cedente/cessionario, riferimenti della fattura estera/originale, imponibile, aliquota IVA e tipo documento corretto.
- L’autofattura è obbligatoria per servizi ricevuti da estero, beni intracomunitari, reverse charge interno, regolarizzazioni, autoconsumo/omaggi, acquisti da San Marino senza IVA.
- Si trasmette in formato XML via Sistema di Interscambio usando i tipi documento previsti (es. TD16, TD17, TD18, TD19, TD27, TD28).
- Termine ordinario: entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione; sanzioni in caso di ritardo secondo D.Lgs. 471/1997, con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Cos’è l’autofattura e quando serve
L’autofattura è una fattura che emetti a te stesso. Tu risulti sia fornitore sia cliente. Serve per assolvere l’IVA quando la legge sposta l’obbligo sul destinatario, o per sanare errori.
La base normativa è nel D.P.R. 633/1972, art. 17 (inversione contabile), nel D.L. 331/1993, artt. 38 e 46-47 (scambi intracomunitari), e nel D.Lgs. 127/2015 sull’obbligo di fatturazione elettronica. Puoi consultare i testi su Normattiva.
Nei casi tipici non ricevi una fattura con IVA italiana. Devi quindi integrare o “autofatturarti” l’IVA, versarla e, se sei in regime ordinario, detrarla. In regime forfettario non detrai l’IVA pagata.
Operazioni che richiedono l’autofattura
– Servizi ricevuti da fornitore estero (UE o extra-UE): reverse charge sul committente italiano (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972). Tipo documento: TD17.
– Acquisti di beni intracomunitari: integri l’IVA in Italia (artt. 38, 46-47, D.L. 331/1993). Tipo documento: TD18.
– Reverse charge interno su specifici settori (es. subappalti edili, rottami, cessioni particolari): integrazione a carico del cessionario/committente (art. 17). Tipo documento: TD16.
– Acquisti da San Marino senza IVA: si usa il canale elettronico e il tipo documento dedicato previsto dalle specifiche tecniche. Spesso si parla di “autofattura/integrazione San Marino”.
– Autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa: si emette autofattura per assolvere l’IVA sull’uso personale o sull’omaggio. Tipo documento: TD27.
– Regolarizzazione di fatture mancanti o irregolari: autofattura di regolarizzazione ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, secondo i tipi documento previsti dall’Agenzia delle Entrate.
Obbligo di fattura elettronica e codici “TD”
Dal D.Lgs. 127/2015 e dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 (e successive modifiche), l’autofattura è elettronica. La invii in XML tramite il Sistema di Interscambio (SDI). Non basta più il PDF o la carta.
Nel file indichi un “tipo documento” (TD) coerente con il caso:
– TD16: integrazione per reverse charge interno.
– TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero.
– TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari.
– TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972 (casistiche residuali di acquisti da soggetti non stabiliti).
– TD27: autofattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa.
– Documento dedicato per acquisti da San Marino senza IVA (gestito con specifico tipo secondo le specifiche tecniche vigenti).
– Documento per regolarizzazione di fatture mancanti/irregolari (previsto dalle specifiche tecniche, con riferimento all’art. 6, D.Lgs. 471/1997).
Le specifiche tecniche aggiornate sono emanate dall’Agenzia delle Entrate e richiamano i tipi documento nell’Allegato A. Verifica sempre l’ultima versione.
Come compilare l’autofattura: passo per passo
Dati obbligatori
– Cedente/prestatore: inserisci i tuoi dati fiscali (denominazione, partita IVA, sede). Qui rappresenti “il fornitore”.
– Cessionario/committente: inserisci nuovamente i tuoi dati. Qui rappresenti “il cliente”.
– Numerazione: usa un sezionale dedicato (es. “AF/2026-0001”). La numerazione delle autofatture è separata dalle fatture di vendita.
– Data documento: la data in cui emetti l’autofattura. Serve a rispettare le scadenze.
– Riferimenti: indica numero e data della fattura del fornitore estero o dell’operazione originaria. Questo crea il collegamento logico.
– Descrizione: spiega il motivo (es. “Integrazione IVA acquisto servizi da fornitore UE – art. 17, c. 2, D.P.R. 633/1972”).
– Imponibile: riprendi l’importo netto della fattura estera o dell’operazione.
– Aliquota IVA: applica l’aliquota italiana corretta (es. 22%, 10%, 5%, 4% a seconda del bene/servizio). Se l’operazione è non imponibile, usa la natura corretta prevista dalle specifiche tecniche.
– Totali e contropartite: il software calcola IVA a debito. Se sei in regime ordinario, la stessa IVA è detraibile nei registri, con effetto neutro. In forfettario l’IVA rimane costo, perché non detrai.
Esempio numerico semplice
Ricevi un servizio marketing da agenzia tedesca: imponibile 1.000,00 euro. Emetti TD17 entro i termini. Applichi IVA 22%: 220,00 euro. Risultato: IVA a debito 220,00.
– Regime ordinario: registri a debito 220,00 e a credito 220,00. Effetto economico nullo se detrazione piena.
– Regime forfettario: versi 220,00 come costo indetraibile. Non puoi portarli in detrazione o in credito.
Quando rileva l’operazione ai fini IVA
Il momento di effettuazione è regolato dall’art. 6 del D.P.R. 633/1972: per i servizi, coincide con pagamento o maturazione del corrispettivo; per i beni, con consegna/spedizione. Questo incide sulla scadenza di emissione.
Per operazioni estere integrate via SDI, la prassi operativa è emettere l’autofattura entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento o all’effettuazione dell’operazione, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Tempistiche, registrazioni e conservazione
– Termine di emissione: regola pratica “entro il 15 del mese successivo” per TD16, TD17, TD18, TD19. Se regolarizzi, emetti appena rilevi l’errore.
– Registri IVA: registra l’autofattura sia nel registro vendite (per l’IVA a debito) sia nel registro acquisti (per l’IVA a credito, se detraibile). In forfettario non c’è detrazione.
– Conservazione: conserva le e-fatture a norma per 10 anni (art. 2220 c.c. e regole di conservazione elettronica). Il file XML e le ricevute SDI fanno fede.
Sanzioni, errori comuni e come rimediare
– Omessa/errata autofattura o integrazione: sanzione dal 90% al 180% dell’IVA non assolta (art. 6, D.Lgs. 471/1997). In caso di operazioni transfrontaliere non comunicate correttamente via SDI, si applicano anche le sanzioni previste per l’adempimento sostitutivo dell’esterometro (2 euro per documento, con tetti e riduzioni se si regolarizza entro 15 giorni).
– Ravvedimento operoso: puoi ridurre le sanzioni se ti regolarizzi spontaneamente prima dei controlli, secondo l’art. 13 del D.Lgs. 472/1997. Emissione dell’autofattura di regolarizzazione, versamento IVA e sanzioni/interesti ridotti.
– Errori frequenti: usare il tipo documento sbagliato; non indicare il riferimento alla fattura estera; numerazione non separata; aliquota errata; mancato invio via SDI.
– Correzioni: emetti documento di regolarizzazione previsto dalle specifiche tecniche e integra la contabilità. Annota la causale e conserva le ricevute SDI.
Regola decisionale rapida
Scelte pratiche caso per caso
1) Il tuo fornitore è italiano? Di norma non fai autofattura. Eccezione: settori in reverse charge interno (art. 17). Allora emetti integrazione via TD16.
2) Il tuo fornitore è UE o extra-UE e ti presta servizi? Sei committente italiano soggetto passivo. Emetti TD17. Applica aliquota IVA italiana.
3) Acquisti beni da fornitore UE? Emetti TD18 e integri l’IVA in Italia. Verifica luogo di consegna e resa.
4) Acquisti beni da fornitore extra-UE? Paghi l’IVA in dogana. In genere non fai autofattura. Controlla la bolla doganale.
5) Fattura da San Marino senza IVA? Usa il tipo documento dedicato per l’integrazione prevista dalle regole SDI.
6) Hai ricevuto fattura irregolare o mancante? Emetti autofattura di regolarizzazione come da art. 6 del D.Lgs. 471/1997 e specifiche tecniche SDI.
7) Omaggi o autoconsumo? Emetti TD27, applica l’aliquota corretta e, se dovuta, versa l’IVA.
Fonti normative: D.P.R. 633/1972 (artt. 6 e 17), D.L. 331/1993 (artt. 38, 46-47), D.Lgs. 127/2015, Provvedimenti Agenzia delle Entrate in materia di fatturazione elettronica e Allegato A “Tipi documento”, D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997. Testi consultabili su Normattiva e documentazione dell’Agenzia delle Entrate.
| Scenario | Tipo documento SDI | Termine di emissione | IVA e note contabili |
|---|---|---|---|
| Servizi ricevuti da fornitore estero (UE/extra-UE) | TD17 | Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione | IVA italiana a debito; detraibile in ordinario, indetraibile in forfettario; doppia registrazione vendite/acquisti |
| Acquisto beni intracomunitari | TD18 | Entro il 15 del mese successivo | Integrazione IVA in Italia su imponibile UE; detraibilità in ordinario; valuta resa e momento di effettuazione |
| Reverse charge interno (es. edilizia, rottami) | TD16 | Entro il 15 del mese successivo | Cessionario integra l’IVA; operazione neutra in ordinario, costo in forfettario |
| Acquisti da San Marino senza IVA | Tipo dedicato previsto dalle specifiche | Entro il 15 del mese successivo | Integrazione/assolvimento IVA secondo prassi SDI; conserva fattura e ricevute |
| Autoconsumo o omaggi senza rivalsa | TD27 | Contestuale all’operazione o entro i termini del periodo | Assolvi l’IVA sull’uso proprio/cessione gratuita; non c’è corrispettivo |
| Regolarizzazione fattura mancante/irregolare | Documento di regolarizzazione previsto | Appena rilevi l’irregolarità, nei limiti dell’art. 6 D.Lgs. 471/1997 | Versi IVA dovuta; possibile ravvedimento operoso ex D.Lgs. 472/1997 |
FAQ
1) Qual è la differenza tra “integrazione” e “autofattura” e quale devo usare?
Nell’uso comune, “integrazione” indica l’aggiunta dell’IVA italiana su una fattura ricevuta senza IVA (es. UE). “Autofattura” indica un documento che emetti senza avere o poter usare la fattura del fornitore, ad esempio per servizi extra-UE o per regolarizzare un’operazione irregolare. Con la fattura elettronica, la distinzione è meno formale perché in entrambi i casi trasmetti un file XML via SDI con tipi documento specifici (TD16, TD17, TD18, TD19, ecc.). La scelta dipende dal caso: beni UE (TD18) è integrazione; servizi da estero (TD17) è integrazione/autofattura; reverse charge interno (TD16) è integrazione; regolarizzazione usa il documento ad hoc. La base sono l’art. 17 del D.P.R. 633/1972 e gli artt. 38, 46-47 del D.L. 331/1993, oltre alle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.
2) Sono nel regime forfettario: devo fare l’autofattura? Pago l’IVA? Posso detrarla?
Sì, in alcuni casi devi emettere l’autofattura anche se sei in forfettario. Esempi tipici: servizi comprati da fornitori esteri e acquisti di beni intracomunitari. Applichi l’IVA italiana in reverse charge e la versi. In forfettario però non hai diritto alla detrazione dell’IVA. Quindi l’IVA che indichi in autofattura diventa un costo. Restano valide le soglie e le regole degli scambi intracomunitari previste dal D.L. 331/1993. Devi comunque inviare il file XML via SDI con il tipo documento corretto e conservare le ricevute. Le norme chiave: art. 17 D.P.R. 633/1972, D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti AE sulla fatturazione elettronica.
3) Entro quando devo emettere l’autofattura e cosa rischio se sforo i termini?
Regola pratica: entro il 15 del mese successivo alla ricezione del documento estero o all’effettuazione dell’operazione. Questo vale per TD16, TD17, TD18 e TD19 secondo le istruzioni operative dell’Agenzia delle Entrate. Se superi i termini, si applicano le sanzioni dell’art. 6 del D.Lgs. 471/1997, proporzionate all’IVA non assolta. Per le operazioni transfrontaliere comunicate in modo errato o tardivo via SDI si applicano anche le sanzioni sostitutive dell’esterometro (importi fissi per documento, con tetti e riduzioni). Puoi limitare i danni usando il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997): emetti subito il documento corretto, versi l’IVA e aggiungi sanzioni e interessi ridotti in base al ritardo.
4) Come compilo correttamente i campi dell’autofattura elettronica in pratica?
Apri il tuo software e crea un documento con sezionale dedicato. Imposta te stesso come cedente e come cessionario. Inserisci numero e data del documento estero o dell’operazione. Descrivi la causale (es. “Reverse charge servizi esteri – art. 17, c. 2”). Indica l’imponibile e scegli l’aliquota IVA italiana corretta. Se l’operazione è non imponibile o esente, seleziona la natura IVA prevista. Seleziona il tipo documento adatto (TD16, TD17, TD18, TD19, TD27 o quello dedicato a San Marino/regolarizzazione). Invia via SDI e conserva le ricevute (consegna, scarto, esito). Registra poi il documento in acquisti e vendite se sei in ordinario. In forfettario registri secondo le tue regole interne, senza detrazione dell’IVA.
5) Quali sono gli errori più comuni nell’autofattura e come li correggo senza generare contenziosi?
Gli errori tipici sono: scelta sbagliata del tipo documento; mancato riferimento al documento originario; aliquota errata; numerazione confusa non separata dalle fatture di vendita; invio solo in PDF senza SDI; omessa duplicazione registri vendite/acquisti. Per correggere: emetti un documento di regolarizzazione previsto dalle specifiche tecniche (richiamando l’art. 6 del D.Lgs. 471/1997), invialo via SDI, registra le scritture di storno/integrazione e attiva il ravvedimento operoso se dovuto. Conserva sempre il file XML e le ricevute SDI. Richiama le fonti normative (D.P.R. 633/1972, D.L. 331/1993, D.Lgs. 127/2015, D.Lgs. 471/1997 e 472/1997) nella documentazione interna per dare tracciabilità alle scelte effettuate.
