Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura di un avvocato cambia con il regime fiscale: in forfettario niente IVA né ritenuta (con bollo), in ordinario IVA 22% e ritenuta 20%. Sempre contributo integrativo Cassa Forense 4% ed e-fattura.
- Contributo integrativo Cassa Forense 4% sempre in fattura, anche in forfettario. Base giuridica: L. 576/1980 e Regolamento Cassa Forense.
- Forfettario: niente IVA e ritenuta (art. 1, commi 54-89, L. 190/2014). Bollo 2 euro se > 77,47 euro.
- Ordinario: IVA 22% (DPR 633/1972) e ritenuta 20% (art. 25, DPR 600/1973). E-fattura obbligatoria per tutti (D.Lgs. 127/2015 e DL 36/2022).
Fattura dell’avvocato: cosa non può mancare
Una fattura professionale deve contenere alcuni dati base. Data e numero progressivo. I tuoi dati e quelli del cliente. La descrizione chiara dell’attività svolta.
Indica il compenso pattuito. Aggiungi il rimborso spese generali del 15%. È una maggiorazione forfetaria prevista per coprire spese di studio. Si applica ai sensi dei Parametri forensi (D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8 marzo 2018 n. 37 e dal D.M. 13 agosto 2022 n. 147).
Indica il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense. È la maggiorazione previdenziale che versi alla Cassa. La legge istitutiva è la L. 576/1980 e il Regolamento di attuazione della Cassa Forense.
Applica o meno l’IVA in base al regime fiscale e alla territorialità. L’IVA è disciplinata dal DPR 633/1972 (art. 1, art. 13 sulla base imponibile, art. 21 per i contenuti della fattura, art. 7-ter e seguenti per la territorialità).
Gestisci la ritenuta d’acconto quando il cliente è un sostituto d’imposta. La regola è nell’art. 25 del DPR 600/1973.
Fatturazione elettronica e scadenze
L’e-fattura è obbligatoria per tutti, anche in forfettario. Lo prevede il D.Lgs. 127/2015, come modificato dall’art. 18 del DL 36/2022. Usi il Sistema di Interscambio.
Emetti la fattura entro 12 giorni dalla data dell’operazione. La regola è nell’art. 21, comma 4, del DPR 633/1972, come aggiornato dal DL 119/2018. Conserva la fattura in modalità digitale a norma.
Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Base normativa: DPR 642/1972 (Tariffa, Allegato A, art. 13) e DM 17 giugno 2014 per i documenti informatici. Il pagamento avviene trimestralmente tramite l’Agenzia delle Entrate.
Per errori o ritardi si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurle con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997).
Regime forfettario: come si compila la fattura
Il regime forfettario è un regime agevolato. Applichi un’imposta sostitutiva al 15% (o 5% per start-up). La base legale è l’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificata da L. 208/2015, L. 145/2018 e L. 197/2022.
In fattura non applichi l’IVA. Inserisci nelle note la dicitura di legge: “Operazione senza applicazione dell’IVA, effettuata ai sensi dell’articolo 1, commi da 54 a 89, L. n. 190/2014, come modificata”. È la dicitura standard.
Non subisci ritenuta d’acconto. Devi però consegnare al cliente sostituto d’imposta la dichiarazione che attesti il regime agevolato. La ritenuta è esclusa dal comma 67 della L. 190/2014.
Restano il rimborso spese generali 15% e il contributo integrativo Cassa Forense 4%. La marca da bollo da 2 euro si applica se il totale senza IVA supera 77,47 euro. L’imposta di bollo si versa in modo virtuale secondo le regole del DM 17 giugno 2014.
Esempio numerico in forfettario
Ipotizziamo un compenso di 2.000 euro. Il rimborso spese generali è 15% del compenso: 300 euro. Il contributo integrativo Cassa Forense è il 4% calcolato sul compenso aumentato delle spese generali: 2.300 x 4% = 92 euro.
Nessuna IVA. Marca da bollo 2 euro (perché superi 77,47 euro). Totale da pagare: 2.000 + 300 + 92 + 2 = 2.394 euro.
Ricorda: il contributo integrativo non è una tassa aggiuntiva “facoltativa”. È un obbligo previdenziale e va indicato in fattura.
Regime ordinario: come si compila la fattura
Nel regime ordinario applichi l’IVA al 22% (salvo eccezioni di territorialità o esenzioni). La norma è nel DPR 633/1972. Applichi la ritenuta d’acconto del 20% se il cliente è sostituto d’imposta (art. 25, DPR 600/1973).
Il rimborso spese generali 15% si somma al compenso. Il contributo integrativo 4% si addebita in via di rivalsa. Ai fini IVA, la base imponibile include il contributo integrativo, in quanto maggiorazione del corrispettivo (art. 13, DPR 633/1972). Ai fini ritenuta, invece, il contributo integrativo non entra nella base di calcolo.
La marca da bollo non si applica se la fattura è con IVA. Si applica solo su fatture senza IVA che superano 77,47 euro.
Esempio numerico in ordinario
Compenso: 2.000 euro. Spese generali 15%: 300 euro. Imponibile parziale: 2.300 euro. Contributo integrativo 4%: 92 euro.
Base IVA: 2.300 + 92 = 2.392 euro. IVA 22%: 2.392 x 22% = 526,24 euro. Ritenuta d’acconto 20%: 20% su 2.300 = 460,00 euro (non si calcola su contributo né su IVA).
Totale fattura: 2.300 + 92 + 526,24 − 460,00 = 2.458,24 euro. L’importo da pagare dal cliente è il totale al netto della ritenuta.
Spese vive e anticipazioni: quando sono fuori IVA e ritenuta
Alcune spese sono “anticipazioni in nome e per conto del cliente”. Esempi: contributo unificato, diritti di copia, marche da bollo processuali.
Queste somme sono escluse da IVA e da ritenuta se hai la documentazione intestata al cliente e rispetti l’art. 15 del DPR 633/1972. In fattura le indichi separatamente come “spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972”.
Non confondere queste spese con il rimborso spese generali del 15%. Le spese generali sono parte del compenso. Sono imponibili IVA e contano per la ritenuta nel regime ordinario.
Regola decisionale rapida
In tre passi capisci subito cosa inserire
1) Verifica il tuo regime fiscale:
- Se sei in forfettario: niente IVA, niente ritenuta (con dichiarazione). Inserisci il bollo da 2 euro se il totale senza IVA supera 77,47 euro. Sempre 4% Cassa Forense.
- Se sei in ordinario: applica IVA 22%. Applica ritenuta 20% se il cliente è sostituto d’imposta. Niente bollo se c’è IVA. Sempre 4% Cassa Forense.
2) Verifica il tipo di cliente e la territorialità:
- Cliente privato italiano: in ordinario niente ritenuta; in forfettario resta senza IVA e con bollo se dovuto.
- Cliente business UE/extra-UE: controlla l’art. 7-ter e seguenti del DPR 633/1972. Spesso la prestazione è fuori campo in Italia (B2B estero). No IVA italiana, bollo se > 77,47 euro, niente ritenuta.
- Pubblica Amministrazione: niente split payment per i professionisti. In ordinario, la PA applica la ritenuta come sostituto d’imposta. IVA ordinaria dovuta dal professionista.
3) Gestisci le spese:
- Spese generali 15%: sempre in fattura. In ordinario: imponibili IVA e nella base ritenuta. In forfettario: senza IVA e senza ritenuta.
- Spese anticipate ex art. 15 DPR 633/1972: indicate a parte. Sempre fuori IVA e fuori ritenuta, con documenti intestati al cliente.
Fonti utili testuali: Normattiva (per DPR 633/1972, DPR 600/1973, DPR 642/1972, D.Lgs. 127/2015, DL 36/2022, DL 119/2018, D.Lgs. 471/1997, D.Lgs. 472/1997); Ministero della Giustizia (D.M. 55/2014 e aggiornamenti); Cassa Forense (Regolamenti attuativi); Agenzia delle Entrate (portale Fatture e Corrispettivi e documenti di prassi).
| Scenario | Cosa inserire in fattura | IVA, Bollo, Ritenuta | Tempistiche e note operative |
|---|---|---|---|
| Forfettario → Cliente business italiano | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, dicitura forfettario, eventuali spese ex art. 15 | IVA: no. Bollo: sì se > 77,47 euro. Ritenuta: no (con dichiarazione regime). | E-fattura via SDI. Emissione entro 12 giorni. Versamento bollo trimestrale in AE. |
| Ordinario → Cliente business italiano (sostituto d’imposta) | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, IVA 22%, ritenuta 20%, eventuali spese ex art. 15 | IVA: sì (base = compenso + spese + contributo). Bollo: no. Ritenuta: sì su compenso + spese generali. | E-fattura via SDI. Emissione entro 12 giorni. Il cliente trattiene la ritenuta e la versa. |
| Ordinario → Cliente privato consumatore | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, IVA 22%, eventuali spese ex art. 15 | IVA: sì. Bollo: no. Ritenuta: no (non è sostituto). | E-fattura via SDI. Pagamento integrale dal cliente, senza trattenute. |
| Forfettario/Ordinario → Pubblica Amministrazione | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, CIG/CUP se richiesti, eventuali spese ex art. 15 | IVA: ordinario sì; forfettario no. Nessuno split payment per professionisti. Ritenuta: la PA applica la ritenuta in ordinario. | Formato FPA via SDI. Tempi di accettazione PA. Eventuali codici ufficio obbligatori. |
| B2B UE (cliente con VAT estera) | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, dicitura non imponibile per territorialità, eventuali spese ex art. 15 | IVA: no in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972). Bollo: sì se > 77,47 euro. Ritenuta: no. | E-fattura via SDI (valuta obblighi). Integrazioni fiscali nel Paese del cliente a suo carico. |
| B2B Extra-UE | Compenso, spese generali 15%, contributo integrativo 4%, dicitura fuori campo IVA Italia, eventuali spese ex art. 15 | IVA: no in Italia (territorialità). Bollo: sì se > 77,47 euro. Ritenuta: no. | E-fattura via SDI. Verifica eventuale ritenuta estera da convenzione. |
| Gratuito patrocinio a spese dello Stato | Compenso secondo decreto liquidazione, spese generali 15% se dovute, contributo integrativo 4% | Regole specifiche per IVA e ritenute secondo provvedimento di liquidazione e prassi AE. | Fattura verso Amministrazione competente. Segui le istruzioni del provvedimento del giudice. |
FAQ: domande frequenti sulla fattura dell’avvocato
Come calcolo correttamente le spese generali del 15% e come incidono su IVA e ritenuta?
Le spese generali del 15% si calcolano sul compenso. Esempio: compenso 1.500 euro → spese generali 225 euro. In regime ordinario, queste spese sono parte del corrispettivo. Quindi sono imponibili IVA e rientrano nella base della ritenuta d’acconto. La base della ritenuta, in ordinario, è il compenso più le spese generali, esclusi il contributo integrativo e l’IVA (art. 25, DPR 600/1973). In forfettario non applichi IVA e non subisci ritenuta. Le spese generali restano però da indicare e da incassare.
Il contributo integrativo Cassa Forense 4% è sempre obbligatorio? Su cosa si calcola?
Sì. Il contributo integrativo si applica sempre sulle prestazioni dell’avvocato. Lo prevede la L. 576/1980 e il Regolamento della Cassa Forense. Si calcola, in via ordinaria, sul corrispettivo complessivo della prestazione, cioè compenso più spese generali. In ordinario, ai fini IVA, la base imponibile include anche questo contributo perché è una maggiorazione del corrispettivo (art. 13, DPR 633/1972). Ai fini della ritenuta, invece, non si considera. In forfettario il contributo si indica ugualmente, pur senza IVA e senza ritenuta. Ricorda che l’importo riscosso a titolo di contributo integrativo non è un “rimborso puro”, ma una rivalsa previdenziale da riversare alla Cassa.
Quando si applica la ritenuta d’acconto del 20% e quando no?
La ritenuta si applica se il cliente è un sostituto d’imposta. Tipici casi: società, ditte individuali con dipendenti, professionisti, enti, Pubblica Amministrazione. La norma è l’art. 25 del DPR 600/1973. La ritenuta è il 20% del compenso più spese generali, esclusi contributo integrativo e IVA. Non si applica se il cliente è un privato consumatore o un soggetto estero senza stabile organizzazione che non agisce come sostituto. In forfettario non si applica mai, se consegni al cliente la dichiarazione che attesta il regime agevolato (comma 67 della L. 190/2014). Se il cliente trattiene la ritenuta per errore, puoi chiederne lo storno con nota di credito o conguaglio, coordinandoti con il suo ufficio paghe/contabilità.
Marca da bollo da 2 euro: quando va indicata in fattura elettronica e come si paga?
L’imposta di bollo da 2 euro si applica sulle fatture senza IVA con importo superiore a 77,47 euro. Base normativa: DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, art. 13, e DM 17 giugno 2014 per i documenti informatici. Esempi tipici: fatture in forfettario; fatture non imponibili per territorialità; fatture esenti. Nelle e-fatture, il bollo è “virtuale”: indichi l’assolvimento nel tracciato XML. L’Agenzia delle Entrate riepiloga gli importi dovuti e li addebita con F24 secondo le scadenze trimestrali. Se dimentichi di indicarlo, puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997), pagando imposta e sanzione ridotta.
Come correggo una fattura sbagliata (IVA, ritenuta o contributo indicati male)?
Usa la nota di variazione elettronica. Se hai esposto troppa IVA o una ritenuta errata, emetti una nota di credito o di debito tramite SDI, richiamando la fattura originaria. La disciplina è nell’art. 26 del DPR 633/1972 per l’IVA. Rispetta i tempi fiscali e civilistici. Se l’errore comporta tardiva fatturazione o invio, valuta il ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni (D.Lgs. 471/1997 e D.Lgs. 472/1997). Conserva sempre gli scambi con il cliente per dimostrare la buona fede e la tracciabilità delle correzioni. In caso di ritenuta applicata o non applicata per errore, coordina la rettifica anche con il sostituto d’imposta, perché dovrà gestire eventuali certificazioni e versamenti correttivi.
