Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La marca da bollo da 2€ si applica alle fatture senza IVA superiori a 77,47€. Non si applica se l’operazione è soggetta a IVA (anche in reverse charge o split payment) o se l’importo è fino a 77,47€.
- Importo e soglia: 2€ per documento, obbligo solo oltre 77,47€ (DPR 642/1972, Tariffa allegato A, art. 13).
- Quando non si paga: operazioni con IVA, reverse charge (art. 17 DPR 633/1972), split payment (art. 17-ter DPR 633/1972), documenti fino a 77,47€.
- Elettronico: dal 2024 tutti i forfettari emettono e-fattura; il bollo è “virtuale” e si versa a trimestre con F24 (DM 17/06/2014 e provvedimenti Agenzia delle Entrate).
Che cos’è la marca da bollo in fattura e quando serve
La marca da bollo è un’imposta fissa dovuta su fatture, ricevute e documenti fiscali quando non si applica l’IVA e l’importo del documento supera 77,47€. La regola nasce dal DPR 642/1972, Tariffa allegato A, art. 13, consultabile su Normattiva.
Importo fisso significa che paghi sempre 2€, non una percentuale. La soglia di 77,47€ si riferisce al totale del documento. Se il totale è pari o inferiore, non devi il bollo.
Se il documento contiene anche solo una riga soggetta a IVA, l’imposta di bollo non è dovuta sull’intero documento. Questo perché la fattura è “rilevante IVA”.
Quando non si paga il bollo: casi pratici e norme
Fatture con IVA
Se l’operazione è imponibile IVA, non si paga il bollo. Vale anche per regimi particolari come il margine, agenzie di viaggio o beni usati, perché l’operazione resta soggetta a IVA (DPR 633/1972).
Reverse charge e split payment
Nel reverse charge (art. 17 DPR 633/1972) l’IVA la assolve il cliente. Tu emetti fattura senza addebitare l’IVA, ma l’operazione è soggetta a IVA. Niente bollo.
Nello split payment verso PA o società incluse (art. 17-ter DPR 633/1972) l’IVA è trattenuta dal cliente. Anche qui la fattura è soggetta a IVA. Niente bollo.
Documenti fino a 77,47€
Sotto o pari a 77,47€ non si paga mai la marca da bollo, anche se la fattura è senza IVA. La soglia è fissata dalla Tariffa del DPR 642/1972, art. 13.
Quando si paga il bollo: attenzione a “esenti”, “non imponibili”, “fuori campo”
Operazioni esenti IVA
Le operazioni esenti (art. 10 DPR 633/1972) non applicano l’IVA. Esempi: alcune prestazioni sanitarie, educative, finanziarie. Se la fattura supera 77,47€, devi il bollo da 2€.
Operazioni non imponibili IVA
Le esportazioni e i servizi internazionali (artt. 8, 8-bis, 9 DPR 633/1972) e le cessioni intra-UE di beni (art. 41 DL 331/1993) sono non imponibili. Se il documento supera 77,47€, il bollo è dovuto.
È un errore comune pensare che l’export o la cessione intra-UE non paghino il bollo. Sono operazioni senza IVA e rientrano nell’obbligo se superano la soglia.
Operazioni fuori campo IVA
Prestazioni fuori campo per carenza del presupposto territoriale (artt. 7-ter e seguenti DPR 633/1972) o per natura diversa dal tributo rientrano nell’obbligo di bollo oltre 77,47€.
Regime forfettario
Nel regime forfettario (L. 190/2014, commi 54-89) non addebiti IVA in fattura. Perciò, se la fattura supera 77,47€, devi la marca da bollo. Dal 2024 i forfettari emettono solo fatture elettroniche, quindi il bollo è virtuale.
Fattura mista: come si applica il bollo
Se il documento contiene almeno una voce con IVA, non si applica il bollo, anche se altre voci sono esenti o non imponibili. La fattura, nel complesso, è soggetta a IVA.
Se tutte le voci sono senza IVA (esenti, non imponibili, fuori campo) e il totale supera 77,47€, il bollo è dovuto. Se non supera la soglia, non è dovuto.
Marca da bollo cartacea o virtuale: cosa cambia nel 2026
Cartacea
Si usa solo su documenti analogici. Applichi il contrassegno da 2€ sull’originale. Sulle copie scrivi “Imposta di bollo assolta sull’originale”.
Dal 2024 i forfettari devono emettere e-fatture. Quindi, per loro, la cartacea è eccezione (per esoneri specifici). In tutti gli altri casi si usa il bollo virtuale.
Virtuale su fattura elettronica
Il bollo virtuale si attiva nel tracciato XML della e-fattura indicando il blocco DatiBollo, con BolloVirtuale “SI” e ImportoBollo “2.00”. Le regole sono nelle specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate in vigore nel 2026 e nel DM 17 giugno 2014.
L’Agenzia calcola trimestralmente l’importo dovuto, visibile nell’area Fatture e Corrispettivi. Puoi versare con F24 telematico. I codici tributo sono 2521, 2522, 2523 e 2524 per i quattro trimestri; 2525 e 2526 per interessi e sanzioni in caso di ravvedimento.
Scadenze, rinvii e pagamento con F24
Scadenze trimestrali
Le scadenze ordinarie sono: 31 maggio (I trimestre), 30 settembre (II), 30 novembre (III), 28 febbraio dell’anno successivo (IV). Le trovi nei provvedimenti periodici dell’Agenzia delle Entrate.
Rinvii per importi contenuti
Se il dovuto del primo trimestre non supera 250€, puoi versarlo con il secondo entro il 30 settembre. Se la somma di primo e secondo non supera 250€, puoi pagare i primi tre trimestri insieme entro il 30 novembre. La regola è nei decreti MEF e nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Come si compila l’F24
Compili la sezione Erario; inserisci il codice tributo del trimestre, l’anno di riferimento e l’importo calcolato. I titolari di partita IVA devono usare i canali telematici: home banking abilitato o servizi dell’Agenzia delle Entrate.
Controlli, errori e sanzioni
Controlli automatici SDI
Il Sistema di Interscambio verifica la coerenza tra natura IVA delle righe e presenza del bollo. Se individua bollo mancante, l’Agenzia lo comunica nell’area riservata e lo include nel calcolo trimestrale, invitando al versamento.
Ravvedimento operoso
Se paghi tardi, puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997). Versi l’imposta, gli interessi legali giorno per giorno e la sanzione ridotta con i codici 2525 e 2526.
Sanzioni ordinarie
In assenza di ravvedimento, si applicano le sanzioni del DPR 642/1972: dal 100% al 500% dell’imposta non assolta, oltre agli interessi. In caso di ripetute omissioni, i controlli diventano più stringenti.
Regola decisionale rapida
Logica in 5 passi
- La fattura contiene almeno una riga con IVA? Sì: niente bollo. No: vai al passo 2.
- La natura IVA delle righe è N6 (reverse charge) o lo schema è split payment? Sì: niente bollo. No: vai al passo 3.
- La natura IVA è esente (N4), non imponibile (N3.*), fuori campo (N2.1/N2.2) o esclusa (N1)? Sì: vai al passo 4. No: verifica il caso specifico.
- Il totale documento è superiore a 77,47€? Sì: bollo da 2€ dovuto. No: niente bollo.
- Fattura elettronica? Imposta DatiBollo: BolloVirtuale “SI” e ImportoBollo “2.00” e versa a trimestre. Fattura cartacea? Applica contrassegno da 2€ sull’originale.
Fonti normative per orientarsi
- DPR 642/1972, Tariffa allegato A, art. 13 (imposta di bollo su fatture, ricevute e simili) su Normattiva.
- DPR 633/1972: art. 10 (esenzioni), artt. 8, 8-bis, 9 (non imponibili), art. 17 (reverse charge), art. 17-ter (split payment) su Normattiva.
- DL 331/1993, art. 41 (cessioni intra-UE) su Normattiva.
- DM 17 giugno 2014 e provvedimenti Agenzia delle Entrate sulle modalità del bollo virtuale e scadenze.
Indicazioni operative per chi emette fatture elettroniche
Compilazione corretta dell’XML
Imposta il blocco DatiBollo solo se il documento è senza IVA e supera 77,47€. Non usare ImportoBollo se il documento è con IVA o se non supera la soglia. Evita errori ripetitivi: generano addebiti non dovuti.
Come gestire le fatture estere
Per operazioni fuori campo per territorialità (N2.1), se sopra soglia, indica il bollo. Per acquisti esteri con autofattura, il bollo non si applica se l’autofattura è per IVA (reverse charge interno o art. 17): è operazione soggetta a IVA.
Addebito al cliente
Puoi addebitare 2€ al cliente come “imposta di bollo addebitata in rivalsa”. Non è obbligatorio ma è prassi. In contabilità resta un’imposta che versi tu, anche se addebitata.
| Scenario | Riferimento normativo | Bollo dovuto? | Note operative e tempistiche |
|---|---|---|---|
| Prestazione professionale esente (es. sanitaria) € 200 | DPR 633/1972, art. 10 | Sì, 2€ | E-fattura: DatiBollo “SI”, ImportoBollo “2.00”. Versamento I trimestre entro 31/05; possibili rinvii se importi ≤ 250€. |
| Cessione intra-UE beni € 5.000 | DL 331/1993, art. 41 (non imponibile) | Sì, 2€ | Indica natura N3.2. Attiva bollo virtuale. Pagamento con F24 codice tributo del trimestre. |
| Fattura con reverse charge interno € 1.000 | DPR 633/1972, art. 17 | No | Natura N6.*. Operazione soggetta a IVA per inversione contabile. Nessun bollo. |
| Fattura mista: riga con IVA + riga esente € 300 | DPR 633/1972 | No | Documento rilevante IVA per presenza di imponibile. Vietato applicare bollo su documento con IVA. |
| Prestazione fuori campo per territorialità € 120 | DPR 633/1972, artt. 7-ter e seguenti | Sì, 2€ | Natura N2.1 o N2.2. Se totale documento > 77,47€, inserisci bollo virtuale e versa a trimestre. |
| Regime forfettario: parcella € 90 | L. 190/2014, commi 54-89 | No | Importo ≤ 77,47€. Niente bollo. Indica diciture forfettario previste dalla legge. |
FAQ
Devo applicare il bollo su fatture non imponibili per esportazioni o cessioni intra-UE?
Sì, se il totale documento supera 77,47€. Le esportazioni (art. 8 DPR 633/1972) e le cessioni intra-UE (art. 41 DL 331/1993) sono operazioni non imponibili, cioè senza addebito IVA. La Tariffa del DPR 642/1972 prevede la marca da bollo sui documenti senza IVA oltre soglia. Fai attenzione a non confonderti con il reverse charge: lì l’operazione è soggetta a IVA, solo che la versa il cliente. In export e intra-UE, invece, l’IVA non si applica proprio in Italia. Perciò, se superi 77,47€, devi il bollo da 2€. Nella e-fattura imposta DatiBollo “SI” e ImportoBollo “2.00”, con natura N3 corretta.
Come funziona il controllo dell’Agenzia se dimentico di mettere il bollo in e-fattura?
Il Sistema di Interscambio incrocia la natura IVA delle righe (N1, N2.1, N2.2, N3.*, N4, N6…) con l’eventuale DatiBollo “SI”. Se rileva una fattura senza IVA e sopra soglia senza bollo, la segnala nell’area Fatture e Corrispettivi. L’Agenzia può includere quell’importo nel conteggio trimestrale dovuto e inviarti una comunicazione. Se paghi entro le scadenze, eviti contestazioni. Se sei in ritardo, puoi usare il ravvedimento operoso (art. 13 D.Lgs. 472/1997) versando imposta, interessi legali e sanzione ridotta con i codici 2525 e 2526 in F24. In caso di mancato versamento prolungato, valgono le sanzioni del DPR 642/1972 (dal 100% al 500% dell’imposta).
Sulla fattura mista con parte imponibile e parte esente devo mettere il bollo?
No. Se nel documento c’è almeno una voce con IVA, l’intera fattura è esclusa dall’imposta di bollo. È una regola pratica che deriva dall’impostazione del DPR 642/1972: la marca da bollo colpisce i documenti non soggetti a IVA. In un documento “misto”, la presenza di imponibile rende il documento rilevante IVA, quindi niente bollo. Se separi in due documenti distinti (uno con IVA e uno senza), la valutazione torna per documento: sul documento senza IVA, se sopra 77,47€, il bollo è dovuto. Per evitare confusione, molti preferiscono emettere un solo documento quando possibile.
Per i forfettari nel 2026 vale ancora la fatturazione elettronica obbligatoria? Come si paga il bollo?
Sì. Dal 1° gennaio 2024 la fatturazione elettronica è obbligatoria anche per tutti i contribuenti in regime forfettario, salvo rari casi di esonero. Quindi il bollo si assolve in modo virtuale. Nel tracciato XML imposti DatiBollo “SI” e ImportoBollo “2.00” se la fattura supera 77,47€ e non c’è IVA. L’Agenzia delle Entrate calcola il totale a trimestre, visibile nell’area riservata. Versi con F24 telematico usando i codici tributo del trimestre (2521-2524). Se il primo trimestre è fino a 250€, puoi rinviare il pagamento al 30 settembre; se la somma dei primi due trimestri resta fino a 250€, puoi pagare i primi tre entro il 30 novembre. Le regole derivano dal DM 17 giugno 2014 e dai provvedimenti attuativi dell’Agenzia.
Quale importo considero per la soglia di 77,47€ e cosa scrivo in fattura?
Consideri il totale documento. Se il totale è superiore a 77,47€ e la fattura è senza IVA, il bollo è dovuto. Nella e-fattura non serve una dicitura testuale: bastano i campi XML DatiBollo. Sulla fattura cartacea, invece, applichi il contrassegno da 2€ sull’originale e sulle copie scrivi “Imposta di bollo da € 2,00 assolta sull’originale” oppure “Imposta di bollo assolta ai sensi del DPR 642/1972”. Se addebiti i 2€ al cliente, puoi inserire una riga “Imposta di bollo addebitata in rivalsa € 2,00”. Ricorda: l’obbligo verso il fisco resta tuo; l’addebito è solo una rivalsa nei confronti del cliente.
