Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Puoi ottenere l’esenzione dal canone RAI se non hai TV, se hai 75 anni con reddito familiare sotto 8.000 euro, se sei diplomatico o militare NATO, o se sei rivenditore/riparatore. Domanda all’Agenzia delle Entrate.
- Esenzioni principali: non detenzione dell’apparecchio, over 75 con reddito familiare basso, categorie protette (diplomatici/NATO), rivenditori e riparatori.
- Invio domanda: telematico con SPID/CIE/CNS sull’Agenzia delle Entrate, tramite intermediario abilitato, oppure raccomandata a Torino S.A.T.
- Finestra temporale decisiva: la data di invio sposta l’effetto dell’esenzione (semestre in corso o anno successivo). Possibile rimborso se già addebitato.
Cos’è il canone RAI e su quale base normativa si paga
Il canone RAI è un’imposta di possesso dell’apparecchio TV. Non conta se guardi o no la TV. Conta se detieni un dispositivo atto a ricevere segnali radiotelevisivi.
La regola storica nasce dal Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246, che disciplina gli abbonamenti alle radioaudizioni. La normativa recente ha aggiornato modalità di riscossione e controlli.
Dal 2016 l’addebito ordinario avviene, salvo esenzioni, nella fattura dell’energia elettrica dell’utenza domestica residenziale. Lo prevedono la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1, commi 152-159, e i provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate e del MEF. Le regole attuali sono consultabili sul portale Normattiva, sul sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Esiste anche il “canone speciale”. È l’imposta dovuta quando la TV è usata in locali aperti al pubblico o per attività imprenditoriali (es. bar, hotel). Non riguarda le famiglie. I rivenditori e i riparatori, per gli apparecchi in esposizione o riparazione, non devono il canone per questi dispositivi perché non ne sono fruitori domestici.
Chi ha diritto all’esenzione
1) Non detieni l’apparecchio TV
La “dichiarazione di non detenzione” è un’autocertificazione in cui affermi di non avere in casa TV o altri apparecchi atti a ricevere il segnale televisivo. Il PC, il tablet o lo smartphone senza sintonizzatore TV non contano come TV. Lo stabiliscono i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate basati sulla definizione di “apparecchio atto alla ricezione”.
Base normativa: Legge n. 208/2015, art. 1, comma 153, e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate che hanno approvato il modello di dichiarazione sostitutiva e le scadenze operative.
2) Hai almeno 75 anni e reddito familiare basso
Se hai 75 anni (o li compi entro l’anno) e il reddito complessivo proprio e del coniuge/parte dell’unione civile non supera 8.000 euro, puoi chiedere l’esenzione. Reddito complessivo significa il reddito che emerge dal modello dichiarativo IRPEF prima delle detrazioni. Vanno considerati anche redditi esenti se previsti dalle regole specifiche.
Base normativa: Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 132, come modificato da norme successive. L’Agenzia delle Entrate ha fornito istruzioni operative e modulistica.
3) Sei diplomatico o personale delle forze NATO
Gli agenti diplomatici e consolari godono di immunità e agevolazioni secondo la Convenzione di Vienna del 1961 e del 1963. Il personale delle Forze NATO non residente e di cittadinanza non italiana ha esenzioni in base allo Status of Forces Agreement (NATO SOFA) recepito in Italia con Legge 30 novembre 1955, n. 804.
Serve presentare dichiarazione e documentazione che prova lo status, come indicato dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
4) Sei rivenditore o riparatore TV
Non paghi il canone per gli apparecchi collocati nel negozio o in laboratorio. Quegli apparecchi non sono “detenuti” per uso domestico. Il principio nasce dalla normativa storica sul canone e dalle istruzioni operative RAI/Agenzia.
Se nel locale aperto al pubblico usi una TV per la clientela (es. bar), non sei esente: si applica il canone speciale, con regole e importi differenti.
Come si presenta la domanda di esenzione
Modulistica e canali
Usi la “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”. Il modello ha sezioni (quadri) diverse:
- Quadro A: non detieni apparecchi TV.
- Quadro B: altra utenza elettrica in famiglia: eviti doppi addebiti dichiarando chi paga già.
- Quadro C: richiesta di rimborso per addebiti non dovuti.
Puoi inviare la domanda in tre modi:
- Online nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. In passato si parlava di Fisconline; oggi si usa identità digitale.
- Tramite un intermediario abilitato (commercialista o CAF).
- Con raccomandata senza busta a: Agenzia delle Entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino, allegando documento d’identità.
Prove e responsabilità
L’esenzione si basa su autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Le dichiarazioni false hanno conseguenze penali (art. 76 D.P.R. 445/2000) e fanno perdere i benefici. Conserva i documenti a supporto (es. attestazioni di reddito, certificazioni MAECI per diplomatici, documenti NATO).
Scadenze e decorrenza dell’esenzione
Non detenzione e utenze multiple (Quadri A e B)
Le scadenze seguono finestre semestrali:
- Domanda inviata dal 1 febbraio al 30 giugno: esonero dal pagamento del secondo semestre dello stesso anno.
- Domanda inviata dal 1 luglio al 31 gennaio dell’anno successivo: esonero per tutto l’anno successivo.
La dichiarazione di non detenzione vale per l’anno d’imposta indicato. Per evitare nuovi addebiti l’anno dopo, rinnova la dichiarazione ogni anno se la situazione non cambia.
Over 75
Per chi ha 75 anni e reddito entro 8.000 euro, le scadenze operative sono più articolate, secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:
- Domanda entro il 30 aprile: esenzione per l’intero anno.
- Domanda dal 1 maggio al 31 luglio: esenzione dal secondo semestre.
- Domanda dal 1 agosto al 31 gennaio successivo: esenzione per l’intero anno successivo.
Di norma la richiesta non si ripresenta ogni anno se i requisiti restano. Se i requisiti decadono (es. aumento del reddito), devi comunicarlo e riprendere i pagamenti.
Diplomatici e NATO
La decorrenza dipende dalla data di acquisizione dello status e dalla presentazione della richiesta con i documenti previsti dalle prassi MAECI e Agenzia delle Entrate. Vale il principio della tempestività dell’istanza.
Rimborso se l’addebito è già avvenuto
Se hai i requisiti ma il canone è stato addebitato, puoi chiedere rimborso con il modello di “Richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture per energia elettrica”. Indica la causale corretta (es. non detenzione, over 75, doppio addebito). Allegalo in via telematica o via raccomandata a Torino S.A.T., seguendo le istruzioni dell’Agenzia.
Dopo i controlli, il rimborso arriva tramite il fornitore di energia elettrica. Le tempistiche dipendono dall’esito delle verifiche. Le basi operative sono nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e nei provvedimenti applicativi del MEF.
Altri casi pratici frequenti
Seconde case e utenze multiple
Il canone ordinario si paga una sola volta per nucleo familiare anagrafico. Le seconde case non generano un secondo canone. Se hai più utenze elettriche, usa il Quadro B per evitare doppi addebiti.
Convivenze e cambi di residenza
Se ti trasferisci in un’abitazione dove il canone è già pagato da un familiare, dichiara la situazione con il Quadro B. Se chiude l’utenza l’intestatario che pagava, presenta tu la dichiarazione per evitare addebiti errati in fase di subentro.
PC, smartphone e smart TV
Paghi il canone solo se detieni un apparecchio con sintonizzatore TV. PC, tablet o smartphone senza sintonizzatore non fanno scattare il canone. Le smart TV hanno sintonizzatore: contano come TV.
Decesso dell’intestatario
In caso di decesso, informa il fornitore di energia e l’Agenzia delle Entrate. Se subentri nell’utenza e non hai TV, invia subito la non detenzione per non ritrovarti gli addebiti in fattura.
Sanzioni
Se non paghi senza averne diritto puoi subire sanzioni e recuperi. Le false autocertificazioni comportano responsabilità penale (art. 76 D.P.R. 445/2000). In caso di dubbi, chiedi supporto a un professionista.
Regola decisionale rapida
Domande sì/no per decidere cosa fare
1) Hai in casa una TV o un apparecchio con sintonizzatore? Se sì, il canone è dovuto, salvo categorie protette. Se no, vai al punto 2.
2) Non hai TV? Presenta la dichiarazione di non detenzione (Quadro A). Rispetta le finestre: 1 febbraio–30 giugno per il secondo semestre; 1 luglio–31 gennaio per l’anno dopo.
3) Hai 75 anni e reddito familiare entro 8.000 euro? Se sì, presenta l’istanza over 75 entro il 30 aprile per l’anno intero, entro il 31 luglio per il secondo semestre, o entro il 31 gennaio per l’anno successivo.
4) Sei diplomatico o personale NATO non residente e non italiano? Se sì, presenta la richiesta con i documenti di status per l’esenzione.
5) Sei rivenditore o riparatore TV? Non paghi per apparecchi in esposizione o riparazione. Se usi TV per il pubblico nel locale, si applica il canone speciale.
6) Ti hanno già addebitato il canone ma avevi diritto all’esenzione? Presenta richiesta di rimborso con il modello dedicato e la causale corretta.
Riferimenti normativi e prassi utili
Fonti ufficiali da consultare
– Regio Decreto-Legge 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina storica dell’abbonamento radiotelevisivo) – consultabile su Normattiva.
– Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 152-159 (addebito in bolletta e regole di riscossione) – Normattiva.
– Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 132, e successive modifiche (esenzione over 75) – Normattiva.
– Provvedimenti e guide dell’Agenzia delle Entrate su dichiarazioni sostitutive, scadenze e rimborsi del canone TV.
– Convenzione di Vienna del 1961 e del 1963 (status diplomatico) e NATO SOFA recepito con Legge 30 novembre 1955, n. 804 (personale NATO).
| Scenario | Requisito documentale | Finestra temporale di invio | Decorrenza dell’esenzione |
|---|---|---|---|
| Non detieni TV (Quadro A) | Dichiarazione sostitutiva + documento d’identità | 1 febbraio–30 giugno oppure 1 luglio–31 gennaio | Secondo semestre stesso anno oppure intero anno successivo |
| Over 75 con reddito familiare ≤ 8.000 euro | Dichiarazione sostitutiva + autocertificazione reddito | Entro 30 aprile; 1 maggio–31 luglio; 1 agosto–31 gennaio | Anno intero; secondo semestre; anno successivo |
| Diplomatici/Consolari/NATO | Attestazioni MAECI/NATO + dichiarazione | Appena acquisito lo status o alla variazione | Dalla data riconosciuta in base all’istanza |
| Rivenditori/Riparatori | Dichiarazione della condizione + eventuale visura | Quando necessario per evitare addebiti | Finché gli apparecchi sono in esposizione/riparazione |
| Rimborso addebito non dovuto (Quadro C) | Modello rimborso + causale + allegati | Appena rilevato l’addebito | Rimborso tramite fornitore dopo verifica |
FAQ
Devo pagare il canone se ho più utenze elettriche o una seconda casa?
No, il canone ordinario si paga una volta sola per nucleo familiare anagrafico. Se hai più utenze elettriche, il rischio è il doppio addebito. Per evitarlo compila il Quadro B della dichiarazione sostitutiva e indica l’utenza su cui il canone è già addebitato. La seconda casa non genera un secondo canone. Se noti un addebito extra in bolletta di un’altra utenza, presenta anche la richiesta di rimborso (Quadro C) con la causale “doppio addebito” e allega la documentazione che dimostra dove il canone è stato già pagato.
Non ho la TV, ma ho PC e smartphone: sono tenuto a pagare?
Il canone è dovuto solo se detieni un apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo. Una TV con sintonizzatore è sempre rilevante. PC, tablet o smartphone senza sintonizzatore non fanno scattare il canone. Le smart TV in genere hanno il sintonizzatore: contano come TV anche se usi solo app in streaming. Se non detieni alcun apparecchio idoneo, invia ogni anno la dichiarazione di non detenzione (Quadro A) nelle finestre previste. Conserva una prova dell’assenza di TV, come ricevute di cessione o smaltimento, nel caso di controlli.
Ho 75 anni: come calcolo il reddito familiare di 8.000 euro e quali scadenze devo rispettare?
Il reddito complessivo è quello tuo e del coniuge/parte dell’unione civile risultante ai fini IRPEF, prima delle detrazioni. Includi pensioni, redditi fondiari, rendite, assegni imponibili e altri redditi soggetti a IRPEF. Escludi le somme effettivamente esenti per legge se così previsto dalle istruzioni dell’Agenzia. Se presenti la richiesta entro il 30 aprile, ottieni l’esonero per l’intero anno. Se la presenti dal 1 maggio al 31 luglio, l’esenzione parte dal secondo semestre. Se invii dal 1 agosto al 31 gennaio dell’anno successivo, l’esonero vale per l’intero anno successivo. Di solito non devi ripresentarla ogni anno, ma se superi la soglia o cambiano le condizioni, devi comunicarlo e riprendere i pagamenti.
Come invio la domanda online e cosa succede dopo?
Accedi all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con SPID, CIE o CNS. Seleziona la funzione dedicata al canone TV e compila il modello elettronico. Indica il quadro corretto (A, B o C) e allega i documenti richiesti. Ricevi una ricevuta di invio. L’Agenzia incrocia i dati con l’Anagrafe tributaria e con il fornitore di energia. Se l’istanza è accolta, smette l’addebito secondo le finestre temporali. Se avevi pagato somme non dovute, puoi chiedere rimborso: dopo le verifiche, il fornitore di energia accredita l’importo in bolletta o con altra modalità prevista. In caso di scarti o richieste di integrazione, controlla le comunicazioni dell’Agenzia nella tua area riservata.
Sono diplomatico o personale NATO: quali documenti servono e da quando vale l’esenzione?
Per gli agenti diplomatici e consolari servono attestazioni rilasciate dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che certificano lo status e i relativi privilegi. Per il personale delle forze NATO non residente e non italiano valgono i documenti previsti dal NATO SOFA (Legge n. 804/1955) e dalle prassi interne dell’Amministrazione. Allegali alla dichiarazione per l’Agenzia delle Entrate. L’esenzione decorre dalla data riconosciuta in base allo status e alla tempestività dell’istanza. Se cambia lo status, informa subito l’Agenzia per evitare addebiti o per regolarizzare la posizione.
