Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Intrastat serve per operazioni UE B2B: servizi resi sempre da dichiarare; beni e acquisti solo sopra soglie statistiche. In forfettario, obbligo principale sui servizi resi B2B; per il resto scatta solo oltre soglia.
- Servizi B2B resi a soggetti UE: va presentato il modello Intra-1 quater, a prescindere dal regime fiscale e dall’importo.
- Acquisti da UE: i modelli Intra-2 scattano solo per finalità statistiche oltre soglie trimestrali (200.000 beni, 100.000 servizi).
- Periodicità forniture UE: soglia 50.000 euro determina il passaggio da trimestrale a mensile per cessioni di beni e servizi resi.
Cos’è l’Intrastat e perché ti riguarda
L’Intrastat è l’elenco riepilogativo delle operazioni intracomunitarie. Raccoglie dati fiscali e statistici su acquisti e vendite di beni e servizi tra soggetti IVA stabiliti in Stati membri UE.
I modelli sono quattro: Intra-1 bis (cessioni di beni), Intra-1 quater (servizi resi), Intra-2 bis (acquisti di beni), Intra-2 quater (servizi ricevuti). Si trasmettono in via telematica all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con flussi diretti anche a ISTAT.
La cornice normativa è nel D.L. 331/1993, articoli 50 e 50-bis, e nella prassi tecnica ADM/ISTAT. Le regole sui servizi “generici” B2B dipendono dall’art. 7-ter del DPR 633/1972 (luogo di tassazione presso il committente).
Riferimenti normativi aggiornati
Per inquadrare correttamente gli obblighi, considera: D.L. 331/1993, art. 41 (cessioni intracomunitarie non imponibili), art. 50 e 50-bis (elenchi Intrastat); DPR 633/1972, art. 7-ter (regola generale servizi B2B); determinazioni congiunte ADM/ISTAT n. 13799/RU del 7 febbraio 2017 e aggiornamenti, tra cui n. 493869/RU del 23 dicembre 2021, che fissano soglie e semplificazioni; prassi dell’Agenzia delle Entrate richiamata sui portali istituzionali. Le versioni vigenti sono consultabili su Normattiva, sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e ISTAT.
Obblighi nel regime IVA ordinario
Cessioni di beni verso soggetti IVA UE
Se effettui una cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41, D.L. 331/1993), devi presentare l’Intra-1 bis. Serve che:
- il cliente sia titolare di partita IVA attiva e iscritto al sistema VIES;
- la merce sia spedita o trasportata in un altro Stato membro;
- tu sia identificato IVA in Italia e risulti nel VIES.
La periodicità è mensile se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti per le cessioni; altrimenti è trimestrale.
Servizi resi a soggetti IVA UE (B2B)
I servizi “generici” B2B (art. 7-ter DPR 633/1972) si tassano nel Paese del cliente. In Italia non addebiti IVA. Devi però presentare l’Intra-1 quater. La periodicità segue la stessa soglia: mensile oltre 50.000 euro, altrimenti trimestrale.
Attenzione: i servizi esclusi dalla regola generale (ad esempio immobiliari, trasporto passeggeri, ristorazione, culturali, ecc.) non rientrano nell’Intra-1 quater. Controlla sempre l’inquadramento dell’operazione.
Acquisti intracomunitari di beni (Intra-2 bis)
Per gli acquisti di beni da fornitori UE, l’Intra-2 bis oggi ha solo finalità statistiche. Lo presenti solo se, nel trimestre di riferimento, superi 200.000 euro di acquisti di beni. Sotto la soglia non lo presenti.
Resta fermo l’obbligo IVA di integrazione/RC interno in contabilità. L’Intrastat non sostituisce la gestione IVA.
Servizi ricevuti da soggetti IVA UE (Intra-2 quater)
L’Intra-2 quater sugli acquisti di servizi B2B si presenta per finalità statistiche se, nel trimestre, superi 100.000 euro di servizi ricevuti. Sotto la soglia non lo presenti. Rimangono gli adempimenti IVA nazionali (reverse charge interno).
Come cambiano gli obblighi nel regime forfettario
Il regime forfettario è un regime agevolato per persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni. Non addebita IVA in fattura e semplifica gli adempimenti. Resti però un “soggetto passivo” ai fini UE. Questo incide sugli Intrastat.
Servizi resi B2B a clienti UE
Se presti servizi “generici” B2B a un soggetto IVA UE, si applica l’art. 7-ter DPR 633/1972: il servizio si considera effettuato all’estero e non applichi IVA in Italia. Devi presentare l’Intra-1 quater, indipendentemente dall’importo. La periodicità segue la soglia 50.000 euro per il passaggio a mensile.
Acquisti da fornitori UE (beni e servizi)
Per gli acquisti da UE, gli Intrastat hanno oggi finalità statistiche. Quindi, anche nel forfettario:
- Intra-2 bis (beni): si presenta solo se nel trimestre superi 200.000 euro di acquisti di beni.
- Intra-2 quater (servizi): si presenta solo se nel trimestre superi 100.000 euro di acquisti di servizi.
Gli obblighi IVA interni (integrazione o autofattura e imposta dovuta senza detrazione) restano. L’Intrastat non li sostituisce.
Cessioni di beni a soggetti IVA UE e iscrizione VIES
Se effettui una cessione di beni con spedizione in UE e sei iscritto al VIES, l’operazione può qualificare come cessione intracomunitaria non imponibile (art. 41, D.L. 331/1993). In questo caso, presenti l’Intra-1 bis seguendo le regole generali di periodicità.
Se non sei iscritto al VIES, in assenza dei presupposti, l’operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 e l’Intra-1 bis non si presenta. Valuta sempre l’inquadramento, perché l’iscrizione VIES e la prova del trasporto sono elementi decisivi.
Attività esenti IVA: quando l’Intrastat non serve
Se svolgi esclusivamente operazioni esenti da IVA ex art. 10 DPR 633/1972 (ad esempio, molte prestazioni sanitarie) e non effettui cessioni intracomunitarie di beni né prestazioni di servizi “generici” B2B verso clienti UE, non hai obbligo Intrastat.
Se invece eroghi servizi B2B rientranti nell’art. 7-ter verso soggetti UE, l’Intra-1 quater è dovuto anche se la tua attività tipica è esente nel territorio nazionale. Conta la natura dell’operazione UE.
Periodicità, scadenze e sanzioni
Per cessioni di beni e servizi resi (Intra-1): periodicità trimestrale di default, mensile se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti per la specifica categoria.
Per acquisti di beni e servizi (Intra-2): obbligo solo statistico e solo oltre soglia nel trimestre (200.000 beni, 100.000 servizi). Se scatta, la periodicità è mensile.
Le scadenze coincidono con il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La trasmissione è via Servizio Telematico Doganale.
Le sanzioni per omissioni, errori o ritardi si applicano ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997, con possibilità di riduzione tramite ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997). L’entità varia in base alla violazione e al tempo del ravvedimento.
Aggiornamento operativo 2026: e-fattura ed esterometro
Dal 2024 l’e-fattura è generalizzata anche ai contribuenti forfettari. Nel 2026 restano in vigore i tracciati e i documenti integrazione/autofattura (codici TD17, TD18, TD19) per operazioni con soggetti esteri via Sistema di Interscambio, in attuazione del D.Lgs. 127/2015 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
Questi adempimenti non sostituiscono l’Intrastat. Gli elenchi Intrastat rispondono anche a finalità statistiche gestite da ADM/ISTAT. Pertanto, anche se trasmetti le integrazioni via SDI, devi presentare gli Intrastat quando ne ricorrono i presupposti sopra indicati.
Regola decisionale rapida
Dal tipo di operazione all’obbligo Intrastat in 7 passaggi
1) Identifica la controparte: ha partita IVA UE attiva? Se no, è B2C e in genere l’Intrastat non si presenta.
2) Identifica l’oggetto: bene fisico o servizio. Per i servizi, verifica se sono “generici” (art. 7-ter) o con regole speciali.
3) Servizi resi B2B UE e art. 7-ter: Intra-1 quater sempre, entrambi i regimi (ordinario e forfettario).
4) Cessioni di beni: se ci sono i requisiti dell’art. 41 (trasporto in UE, controparti VIES, tuo VIES), Intra-1 bis. Se manca un requisito, niente Intra-1 bis.
5) Acquisti di beni da UE: Intra-2 bis solo se nel trimestre superi 200.000 euro (finalità statistica).
6) Servizi ricevuti da UE: Intra-2 quater solo se nel trimestre superi 100.000 euro (finalità statistica).
7) Periodicità forniture (Intra-1): mensile se superi 50.000 euro in uno dei quattro trimestri precedenti; altrimenti trimestrale. Per Intra-2, la periodicità è mensile quando l’obbligo scatta.
Fonti: D.L. 331/1993, artt. 41, 50 e 50-bis; DPR 633/1972, art. 7-ter; determinazioni ADM/ISTAT 2017 e successive (ad es. 493869/RU 23 dicembre 2021); portali Normattiva, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ISTAT.
| Scenario | Modello Intrastat | Soglie e periodicità | Scadenza e note operative |
|---|---|---|---|
| Servizi “generici” resi B2B a soggetti IVA UE (ordinario o forfettario) | Intra-1 quater | Mensile se > 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti trimestrale | 25 del mese successivo al periodo; no IVA italiana; indicare partita IVA UE cliente |
| Cessioni intracomunitarie di beni art. 41 (soggetto iscritto VIES; merce spedita in UE) | Intra-1 bis | Mensile se > 50.000 euro in uno dei 4 trimestri precedenti; altrimenti trimestrale | 25 del mese successivo; conserva prove di trasporto; verifica VIES tuo e del cliente |
| Acquisti intracomunitari di beni | Intra-2 bis | Obbligo solo statistico: mensile se nel trimestre ≥ 200.000 euro; nessun invio sotto soglia | 25 del mese successivo; in Italia integri la fattura e versi l’IVA (senza detrazione in forfettario) |
| Servizi B2B ricevuti da soggetti IVA UE | Intra-2 quater | Obbligo solo statistico: mensile se nel trimestre ≥ 100.000 euro; nessun invio sotto soglia | 25 del mese successivo; emetti autofattura/integrazione (reverse charge interno) |
| Attività esclusivamente esenti art. 10 DPR 633/1972, senza operazioni UE B2B rilevanti | Nessun modello | N/A | Nessun Intrastat; verifica però eventuali servizi B2B resi che ricadono nell’art. 7-ter |
| Forfettario non iscritto VIES che vende beni a clienti UE | Di norma nessun Intra-1 bis | N/A | Senza VIES e senza requisiti art. 41, non c’è cessione intracomunitaria; valuta caso per caso |
FAQ
1) Sono in regime forfettario: devo iscrivermi al VIES? Cambia qualcosa per l’Intrastat?
L’iscrizione al VIES non è automatica. Devi richiederla all’Agenzia delle Entrate. Se vendi beni a soggetti IVA UE e vuoi applicare la non imponibilità dell’art. 41 (cessione intracomunitaria), l’iscrizione VIES è necessaria, insieme alla verifica VIES del cliente e alla prova della spedizione in UE. Se mancano questi requisiti, l’operazione non si qualifica come cessione intracomunitaria e, quindi, non presenti l’Intra-1 bis.
Per i servizi “generici” B2B resi verso UE (art. 7-ter), l’obbligo d’Intra-1 quater prescinde dal VIES in senso stretto, ma di fatto lavorerai con controparti identificate IVA in UE. In sintesi: VIES è determinante per le cessioni di beni; per i servizi B2B l’elemento chiave è che il cliente sia un soggetto IVA UE e che il servizio rientri nell’art. 7-ter.
2) Vendo servizi a consumatori privati UE (B2C): devo presentare l’Intrastat?
No. L’Intrastat riguarda operazioni tra soggetti IVA (B2B). Se vendi servizi a privati UE, l’Intrastat non si presenta. Tuttavia, verifica le regole specifiche sul luogo di tassazione dei servizi B2C e, per alcune tipologie digitali, i regimi speciali OSS. Queste aree non attivano Intrastat, ma possono richiedere adempimenti diversi. La base giuridica resta il DPR 633/1972 sul luogo di tassazione e la normativa UE di attuazione; consulta le fonti istituzionali per i dettagli applicabili alla tua casistica.
3) Sono un medico/operatore sanitario in ordinario ed emetto fatture esenti: devo preoccuparmi dell’Intrastat?
Se svolgi solo prestazioni esenti in Italia e non hai scambi UE rilevanti B2B, non presenti Intrastat. Se però presti servizi “generici” B2B a un cliente con partita IVA UE (ad esempio attività di consulenza sanitaria non rientrante in esenzione nello Stato del committente e inquadrabile nell’art. 7-ter), l’Intra-1 quater è dovuto. Se vendi o acquisti beni con spedizione/trasporto in UE, si applicano le regole generali: Intra-1 bis per cessioni intracomunitarie se ricorrono i presupposti dell’art. 41; Intra-2 bis sugli acquisti di beni solo oltre la soglia statistica trimestrale di 200.000 euro. La verifica di merito sulla natura del servizio è il passaggio chiave.
4) Ho superato la soglia trimestrale per gli acquisti da UE: cosa succede e quali sanzioni rischio se non invio?
Se superi 200.000 euro di acquisti di beni o 100.000 euro di servizi da UE nel trimestre, devi presentare rispettivamente Intra-2 bis o Intra-2 quater con periodicità mensile. L’omessa o tardiva presentazione è sanzionata ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 471/1997. Puoi ridurre le sanzioni col ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997) presentando gli elenchi mancanti e versando la sanzione ridotta in base al tempo trascorso. Ricorda che l’Intrastat è distinto dagli obblighi IVA interni: anche se regolarizzi la parte IVA, devi comunque regolarizzare l’Intrastat.
5) Con l’e-fattura e i documenti TD17/TD18/TD19 devo ancora fare l’Intrastat?
Sì. L’invio di integrazioni/autofatture via SDI (documenti TD17 per servizi dall’estero, TD18 per acquisti intracomunitari di beni, TD19 per acquisti da soggetti esteri con particolari regole) deriva dal D.Lgs. 127/2015 e dai provvedimenti attuativi. Serve per la corretta applicazione dell’IVA interna e per l’esterometro. L’Intrastat ha anche una funzione statistica per ISTAT e una funzione di controllo doganale. Per questo, se ricorrono i presupposti (servizi B2B resi, cessioni intracomunitarie di beni, acquisti oltre soglia), devi presentare gli elenchi Intrastat entro il 25 del mese successivo, anche se hai già trasmesso i documenti elettronici via SDI. Fonti: D.L. 331/1993; determinazioni ADM/ISTAT; D.Lgs. 127/2015; portali istituzionali.
