Esterometro: cos’è, chi deve farlo e cosa cambia dall’Intrastat?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

L’esterometro non esiste più: oggi comunichi le operazioni estere con la fattura elettronica (o con TD17–TD19 per gli acquisti). L’Intrastat resta per scambi UE, con regole e soglie diverse.

  • Per vendite a soggetti esteri: invia e-fattura via SdI con codice destinatario XXXXXXX, IdPaese del cliente e CAP 00000.
  • Per acquisti dall’estero: usa documenti TD17 (servizi), TD18 (beni intraUE), TD19 (beni extraUE) entro il 15 del mese successivo.
  • Intrastat: obbligo per cessioni e acquisti intraUE secondo le regole ADM/ISTAT; scadenza ordinaria il 25 del mese successivo.

Esterometro: cos’è cambiato e su quale base normativa

Dal 1° luglio 2022 l’“esterometro” è stato sostituito dalla Comunicazione delle Operazioni Transfrontaliere tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Non esiste più un file periodico separato: oggi comunichi i dati con fatture elettroniche o con specifici documenti integrativi/autofatture.

La base normativa è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015, come modificato da interventi successivi. Le regole tecniche sono nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sul formato XML FatturaPA e nei chiarimenti operativi. Le sanzioni sono nell’art. 11, D.Lgs. 471/1997.

Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria per tutti i titolari di Partita IVA, inclusi i forfettari, con l’eccezione delle prestazioni sanitarie da inviare al Sistema Tessera Sanitaria. Le fonti sono rintracciabili su Normattiva (D.Lgs. 127/2015 e leggi di bilancio 2023–2024) e nei provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Chi è obbligato oggi

Se emetti o ricevi fatture con controparti non stabilite in Italia, devi comunicare l’operazione via SdI. Per le vendite usi una normale e-fattura con parametri esteri. Per gli acquisti crei documenti TD17–TD19 per integrare o autofatturare l’IVA, quando richiesto.

Non usi più l’esterometro periodico. Comunichi operazione per operazione, rispettando le scadenze specifiche. Questo vale per tutti i regimi fiscali.

Fatture elettroniche verso l’estero: come compilarle

Quando vendi a clienti non stabiliti in Italia, emetti e invii una fattura elettronica in formato XML tramite SdI. Indichi parametri obbligatori per i soggetti esteri.

Tre parametri tecnici indispensabili

Codice destinatario: inserisci “XXXXXXX”. È il codice convenzionale per soggetti esteri non censiti su SdI.

IdPaese: valorizza il campo con la sigla ISO del Paese del cliente (es. FR, DE, US). Serve a identificare la residenza fiscale estera.

CAP: se il sistema richiede il CAP e il Paese estero non lo usa o non è noto, inserisci “00000”.

Altri campi da presidiare

Dati anagrafici: inserisci denominazione completa, indirizzo e, se disponibile, la partita IVA/Tax ID estera. Se il cliente è un consumatore estero (B2C), indica un identificativo coerente (es. codice fiscale locale, se noto).

Data e numerazione: segui la tua progressione interna. Rispetta i tempi di emissione previsti (immediata entro 12 giorni dall’operazione, o differita entro il 15 del mese successivo per DDT e simili).

Codice Natura IVA: indica la “Natura” corretta quando non applichi IVA italiana. Esempi pratici qui sotto.

Codici Natura più usati nelle vendite estere

N3.1: cessioni all’esportazione (art. 8, DPR 633/1972), tipico per beni spediti fuori UE con dogana.

N3.2: cessioni intraUE di beni (art. 41, DL 331/1993). Valido se il cliente è soggetto passivo UE e la merce viaggia da Italia a altro Stato membro.

N2.2: operazioni non soggette per territorialità (artt. 7–7-septies, DPR 633/1972). Usato spesso per servizi generici B2B resi a clienti UE/extraUE con inversione contabile nel Paese del cliente.

N3.5/N3.6: operazioni assimilate/non imponibili specifiche (es. triangolazioni). Usa solo se il caso rientra nelle fattispecie previste.

La scelta della Natura discende dalla territorialità IVA e dal tipo di operazione. Le regole sono nel DPR 633/1972 e nel DL 331/1993 (consultabili su Normattiva) e nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate.

Acquisti dall’estero: integrazione/autofattura elettronica

Per acquisti da fornitori non stabiliti in Italia, devi integrare o autofatturare in e-fattura usando i tipi documento dedicati. Il fine è assolvere correttamente l’IVA con il meccanismo del reverse charge.

Quale tipo documento usare

TD17: servizi acquistati da fornitori esteri (UE o extraUE). Indichi base imponibile e applichi l’aliquota IVA italiana pertinente.

TD18: acquisto di beni intracomunitari (da fornitore UE). L’IVA si assolve in Italia con integrazione.

TD19: acquisto di beni extraUE in regime di importazione, per regolarizzazioni particolari o estrazioni da depositi IVA. Segui le istruzioni operative del tuo spedizioniere e della dogana.

Altri documenti speciali (TD20, TD28, ecc.) si usano in casi specifici di regolarizzazione. Verifica le ultime specifiche tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Scadenze operative

TD17–TD19: invio entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione del documento estero o di effettuazione dell’operazione. La base è l’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. 127/2015 e relativi provvedimenti attuativi.

Registrazione IVA: registra nei registri IVA vendite/acquisti secondo il tuo regime contabile. Se sei in forfettario, registri a fini del monitoraggio e conservazione, ma non detrai IVA.

Intrastat: cosa rimane da fare nel 2026

L’Intrastat non è stato abolito. Serve per le statistiche e per alcuni controlli fiscali sugli scambi intraUE di beni e servizi. La disciplina è definita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e da ISTAT, con atti periodicamente aggiornati.

In generale, per servizi resi a soggetti passivi UE va presentato il modello relativo, mentre per cessioni e acquisti di beni intraUE l’obbligo dipende da soglie e periodicità. Le soglie e i dettagli applicativi derivano dalla Determinazione ADM n. 493869/RU del 23 dicembre 2021 (in vigore dal 2022) e successivi aggiornamenti confermati nei provvedimenti 2024–2026.

Periodicità e scadenze

La scadenza ordinaria è il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità (mensile o trimestrale) dipende dai volumi e dalle soglie stabilite da ADM/ISTAT.

Per gli acquisti, le soglie statistiche sono elevate rispetto al passato (ad esempio beni oltre 350.000 euro e servizi oltre 100.000 euro su base trimestrale). Verifica sempre la soglia in vigore per il tuo periodo.

Regola decisionale rapida

Domanda 1: la controparte è stabilita fuori dall’Italia?

Sì: comunica via SdI.

  • Vendita: emetti e-fattura con XXXXXXX, IdPaese e CAP 00000. Scegli la Natura corretta.
  • Acquisto: invia TD17/TD18/TD19 entro il 15 del mese successivo.

Domanda 2: l’operazione è intraUE?

Sì: oltre alla comunicazione via SdI, valuta l’Intrastat.

  • Servizi resi B2B UE: Intrastat servizi resi normalmente dovuto.
  • Beni intraUE: Intrastat beni secondo soglie e periodicità ADM/ISTAT.
  • Servizi/beni acquistati UE: Intrastat acquisti se superi le soglie statistiche in vigore.

Domanda 3: è un’operazione extraUE?

Sì: non c’è Intrastat. Restano e-fattura per vendite e TD17/TD19 per acquisti. Per esportazioni beni applica le norme doganali.

Sanzioni: cosa rischi e come rimediare

Per omessa o errata comunicazione delle operazioni transfrontaliere è prevista la sanzione di 2 euro per fattura, fino a 400 euro mensili. Se regolarizzi entro 15 giorni, la sanzione è dimezzata. Riferimento: art. 11, D.Lgs. 471/1997.

Per Intrastat, le sanzioni sono previste dal D.Lgs. 322/1989 e dalla normativa doganale. In caso di errori formali è spesso possibile inviare un modello rettificativo entro tempi utili, riducendo i rischi.

Casi particolari e note operative 2026

Vendite tramite marketplace

Se il marketplace è “facilitatore” e si interpone nell’operazione, valuta chi emette la fattura al cliente finale e chi comunica a SdI. Le regole dipendono dal modello operativo e dalla normativa IVA UE sul commercio elettronico.

San Marino e Città del Vaticano

San Marino ha flussi e-fattura dedicati e non sempre si usa XXXXXXX. Segui le regole del DM San Marino e le specifiche tecniche. La Città del Vaticano segue discipline particolari: verifica il trattamento IVA e la Natura.

Regno Unito post-Brexit

Il Regno Unito è extraUE. Non c’è Intrastat. Applica le regole di esportazione/importazione o servizi extraUE. Usa N3.1 per esportazioni beni e N2.2 per servizi fuori campo territorialità, quando ricorrono i presupposti.

Professionisti sanitari

Le prestazioni sanitarie a persone fisiche residenti in Italia transitano nel Sistema Tessera Sanitaria. Per operazioni estere, verifica se rientri negli obblighi STS o in e-fattura transfrontaliera in base alla natura della prestazione e alla residenza del cliente.

Forfettari

I forfettari emettono e ricevono fatture elettroniche. Non detragono IVA, ma devono comunque inviare TD17–TD19 quando richiesto per legge. Conservano i documenti per i controlli fiscali.

Scenario Documento da emettere Requisiti tecnici chiave Scadenza
Vendita di servizi B2B a cliente UE Fattura elettronica via SdI XXXXXXX; IdPaese UE; CAP 00000; Natura N2.2 (art. 7-ter) Emissione nei termini ordinari; valutare Intrastat servizi resi entro il 25
Vendita di beni a cliente UE (cessione intraUE) Fattura elettronica via SdI XXXXXXX; IdPaese UE; CAP 00000; Natura N3.2; prova del trasporto Emissione nei termini ordinari; Intrastat beni secondo periodicità ADM
Acquisto di servizi da fornitore USA TD17 (autofattura) Base imponibile in euro; aliquota IVA italiana; riferimenti del documento estero Entro il 15 del mese successivo a ricezione/effettuazione
Acquisto di beni da fornitore tedesco TD18 (integrazione) Dati fornitore UE; base imponibile; aliquota italiana; riferimento fattura UE Entro il 15 del mese successivo a ricezione
Esportazione beni verso Canada Fattura elettronica via SdI XXXXXXX; IdPaese CA; CAP 00000; Natura N3.1; documenti doganali Emissione nei termini; no Intrastat
Acquisto di beni extraUE con importazione TD19 (autofattura/integrazione) Estremi bolletta doganale; eventuale deposito IVA; aliquota corretta Entro il 15 del mese successivo o secondo caso doganale

FAQ

Devo ancora inviare l’esterometro trimestrale come file separato?

No. L’esterometro come file periodico è stato superato dal 1° luglio 2022. Oggi comunichi ogni operazione estera al momento giusto usando il canale SdI. Se vendi all’estero, emetti una fattura elettronica con i campi esteri corretti. Se acquisti dall’estero, crei e invii un TD17 (servizi), un TD18 (beni intraUE) o un TD19 (beni extraUE). Così l’Agenzia delle Entrate riceve i dati in tempo reale. La base normativa è l’art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 127/2015 e i provvedimenti tecnici sul formato FatturaPA. Le vecchie comunicazioni periodiche esistono solo come memoria storica: non vanno più fatte.

Quali sono i termini esatti per inviare TD17–TD19 sugli acquisti esteri?

Devi trasmettere il documento elettronico entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura estera o di effettuazione dell’operazione. Esempio: ricevi una fattura di servizi da un fornitore USA il 10 marzo. Entro il 15 aprile invii un TD17 con la base imponibile in euro e l’aliquota IVA italiana. Se ritardi, si applicano le sanzioni per omessa/errata comunicazione di operazioni transfrontaliere (2 euro per fattura, massimo 400 euro mensili, ridotte della metà se invii entro 15 giorni dal termine). Il riferimento sanzionatorio è l’art. 11 del D.Lgs. 471/1997.

Quando devo presentare l’Intrastat e quando no?

L’Intrastat riguarda solo scambi intraUE. Per servizi resi a soggetti passivi UE, il modello Intrastat servizi resi è normalmente dovuto. Per le cessioni e gli acquisti di beni intraUE, l’obbligo e la periodicità dipendono dalle soglie fissate da ADM/ISTAT. In generale, per gli acquisti le soglie statistiche sono elevate (beni 350.000 euro e servizi 100.000 euro su base trimestrale, secondo la Determinazione ADM 493869/RU del 23 dicembre 2021 e aggiornamenti successivi). La scadenza ordinaria è il 25 del mese successivo al periodo di riferimento. Non c’è Intrastat per extraUE (come Regno Unito, USA, Svizzera). Ricorda che l’Intrastat convive con la comunicazione via SdI: sono due obblighi diversi con finalità diverse.

Come scelgo il “codice Natura” IVA in una fattura estera?

La scelta dipende da due fattori: dove è territorialmente imponibile l’operazione e quale norma la regola. Se vendi beni spediti fuori UE, applichi N3.1 (esportazioni, art. 8 DPR 633/1972). Se vendi beni a un soggetto UE con trasporto dal territorio italiano, applichi N3.2 (cessioni intraUE, art. 41 DL 331/1993) e rispetti gli oneri probatori sul trasporto. Se fornisci servizi generici B2B a un soggetto UE o extraUE, di regola l’operazione non è territorialmente rilevante in Italia (art. 7-ter DPR 633/1972) e usi N2.2. In casi speciali (servizi immobiliari, trasporti, eventi), la territorialità cambia: controlla sempre gli articoli 7 e seguenti del DPR 633/1972 e gli orientamenti dell’Agenzia delle Entrate. In dubbio, annota il riferimento normativo nella descrizione per facilitare i controlli.

Sono in regime forfettario: devo comunque fare e-fattura estera, TD17–TD19 e Intrastat?

Sì alla e-fattura estera e ai TD17–TD19 quando previsti; “forfettario” indica un regime di tassazione semplificata, non un’esenzione dagli adempimenti documentali. Anche se non detrai l’IVA, devi comunicare le operazioni estere via SdI e conservare i documenti. Quanto a Intrastat, l’obbligo non dipende dal regime forfettario ma dal tipo di operazione (beni/servizi) e dai volumi/soglie definite da ADM/ISTAT per gli scambi intraUE. Se effettui servizi resi B2B UE, in genere devi presentare il relativo modello; per gli acquisti intraUE verifica le soglie in vigore. Consulta sempre le fonti ufficiali: Normattiva per le leggi IVA, i provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate per il tracciato FatturaPA e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’Intrastat.

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