Estremi e numero di marca da bollo telematica: quali sono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Gli “estremi” sono il numero identificativo della marca da bollo telematica (di solito inizia con 012). Sulle fatture elettroniche il bollo si assolve in modo virtuale e si paga trimestralmente con F24.

  • La marca da bollo telematica cartacea ha un ID univoco: riportalo sulla copia consegnata e conserva l’originale annullato.
  • Sulle e-fatture il bollo è “virtuale”: attiva l’opzione in XML e versalo a trimestre con F24 precompilato.
  • È dovuto su documenti senza IVA sopra 77,47 euro; sanzioni dal 100% al 500% se omesso (DPR 642/1972).

Cos’è la marca da bollo: telematica, digitale, virtuale

Definizioni operative semplici

Marca da bollo telematica: è la “marca” cartacea stampata dal tabaccaio in tempo reale. Ha un numero univoco (estremi) e un QR/codice. È collegata al sistema statale.

@e.bollo (bollo digitale): è l’imposta di bollo pagata online per atti e istanze presentati via web alla PA. Funziona tramite pagoPA e i prestatori abilitati.

Bollo virtuale su fatture elettroniche: non compri alcuna marca. Indichi in fattura che il bollo è assolto in modo virtuale. L’Agenzia delle Entrate calcola e ti fa pagare a trimestre.

Riferimenti normativi, solo testuali: DPR 642/1972 e Tariffa Allegato A (regole base dell’imposta di bollo); DM 17 giugno 2014 (documenti informatici e assolvimento del bollo, inclusa FatturaPA); Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 e successive modifiche (tag “DatiBollo” nelle e-fatture); Decreto MEF 4 dicembre 2020 (criteri e scadenze per il bollo sulle e-fatture). Le basi sono consultabili su Normattiva e sui portali dell’Agenzia delle Entrate e del MEF.

“Estremi” della marca da bollo telematica cartacea

Cosa sono e dove si trovano

Gli estremi sono il numero identificativo univoco stampato sulla marca. Inizia spesso con 012. Serve a tracciare l’emissione e il pagamento.

Quando applichi la marca su un’istanza o su una ricevuta cartacea, annota sulla copia rilasciata al cliente: numero della marca, data di emissione e luogo di acquisto. Annulla la marca con data e sigla.

Conserva l’originale del documento con la marca applicata. La copia al cliente deve riportare gli estremi per eventuali controlli. Fonte normativa, solo testuale: DPR 642/1972 e regole applicative disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

Bollo sulle fatture elettroniche: quando è dovuto

La soglia di 77,47 euro e il principio “senza IVA”

Il bollo di 2 euro è dovuto su fatture, note, conti e documenti simili che non recano IVA e superano 77,47 euro. “Senza IVA” significa esenti, non imponibili, non soggetti o fuori campo IVA.

La soglia di 77,47 euro vale per il documento. Non per la singola riga. Se la fattura contiene anche una sola riga con IVA, il documento “reca IVA” e il bollo non è dovuto.

Nei codici “Natura operazione” dell’e-fattura, il bollo è tipicamente dovuto per N1 (escluse art. 15 solo se l’intero documento è senza IVA), N2.x (non soggette), N3.x (non imponibili), N4 (esenti). L’Agenzia verifica i dati e propone gli importi dovuti.

Casi pratici frequenti

Prestazione professionale con ritenuta d’acconto e senza IVA: se l’imponibile supera 77,47 euro, il bollo è dovuto.

Fattura mista con una riga imponibile IVA e una riga esente: niente bollo perché il documento reca IVA.

Operazioni in reverse charge o split payment: la fattura reca IVA per natura dell’operazione. In genere il bollo non è dovuto. Verifica sempre il caso concreto.

Riferimento normativo, solo testuale: DPR 642/1972, Tariffa Allegato A, voce “Fatture, note e conti” e prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Come compilare l’e-fattura con il bollo virtuale

Impostazioni tecniche nel file XML

Nel tracciato XML compila il blocco DatiBollo. Imposta BolloVirtuale a “SI” quando il bollo è dovuto. L’importo standard è 2,00 euro.

Se usi il software dell’Agenzia, spunta “Bollo virtuale: sì”. Se usi un gestionale, attiva la spunta equivalente. Il Sistema di Interscambio registra l’informazione.

Nel PDF di cortesia inserisci la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del DPR 642/1972 e del DM 17/06/2014”. Non è obbligatoria per legge sul PDF, ma è utile per chiarezza.

Fonti tecniche, solo testuali: Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 30 aprile 2018 e specifiche tecniche e-fattura; DM 17 giugno 2014.

Pagamento trimestrale con F24: scadenze e modalità

Scadenze ordinarie e soglia minima

L’Agenzia delle Entrate calcola l’imposta di bollo dovuta sulle e-fatture del trimestre. Pubblica l’importo nell’area Fatture e Corrispettivi.

Scadenze ordinarie: primo trimestre entro il 31 maggio; secondo trimestre entro il 30 settembre; terzo trimestre entro il 30 novembre; quarto trimestre entro l’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo.

Regola importo minimo: se nel primo trimestre devi meno di 5 euro, puoi pagare con il secondo. Se la somma di primo e secondo è sotto 5 euro, puoi pagare con il terzo. Riferimento, solo testuale: Decreto MEF 4 dicembre 2020 e provvedimenti attuativi dell’Agenzia.

Come si paga

Puoi pagare l’F24 precompilato dall’Agenzia. Lo trovi nell’area riservata. I codici tributo sono già impostati per ciascun trimestre.

Paga via home banking, se abilitato all’F24, oppure con addebito su conto attivato sul portale dell’Agenzia. In alternativa usa i canali abilitati di intermediari fiscali.

Conserva la ricevuta di pagamento dell’F24 insieme alle fatture del periodo.

Sanzioni, controlli e come rimediare

Sanzioni e ravvedimento operoso

Se non paghi l’imposta di bollo dovuta, si applica la sanzione dal 100% al 500% dell’imposta, oltre interessi. Riferimento, solo testuale: DPR 642/1972, art. 25.

Puoi regolarizzare con il ravvedimento operoso. Paga l’imposta, gli interessi legali e la sanzione ridotta in base al ritardo. Riferimento, solo testuale: D.Lgs. 472/1997, art. 13.

Se hai errato l’indicazione del bollo in XML, adegua i pagamenti seguendo la comunicazione dell’Agenzia. In caso di controlli, esibisci F24, fatture e riepiloghi trimestrali.

Marca da bollo telematica: quando e come acquistarla

Tabaccaio ed @e.bollo

Acquista la marca telematica presso i tabaccai abilitati. Specifica il valore richiesto (es. 16 euro per atti e istanze). Riceverai una marca stampata in tempo reale, con estremi.

Per istanze online verso la PA puoi pagare con @e.bollo, tramite prestatori autorizzati e pagoPA. L’esercente rilascia una ricevuta digitale del bollo assolto.

Per le e-fatture non comprare marche: il bollo è solo virtuale e si paga via F24. Indicazione confermata dall’Agenzia delle Entrate.

Regola decisionale rapida

Se devi decidere in 30 secondi

1) La mia fattura reca IVA? Se sì, niente bollo. Se no, vai al punto 2.

2) Importo documento senza IVA sopra 77,47 euro? Se sì, bollo dovuto. Se no, niente bollo.

3) È una e-fattura? Se sì, spunta “bollo virtuale” e paga a trimestre con F24. Se no (documento cartaceo per istanze/atti), applica la marca telematica e annota gli estremi sulla copia.

4) L’importo di bollo trimestrale è sotto 5 euro? Puoi rinviare alla scadenza successiva, nei limiti indicati dal MEF.

Fonti, solo testuali: DPR 642/1972; DM 17 giugno 2014; Decreto MEF 4 dicembre 2020; Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Verifica su Normattiva e sul portale Fatture e Corrispettivi.

Scenario Quando si applica il bollo Come si compila/indica Scadenze e pagamento
Fattura elettronica B2B/B2C senza IVA (esente/non imponibile) di 250 euro Dovuto (soglia 77,47 superata, documento senza IVA) XML: DatiBollo = SI; PDF: dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale …” Trimestre di emissione: 31/5, 30/9, 30/11, fine febbraio (F24 precompilato)
Fattura con ritenuta d’acconto e senza IVA di 120 euro Dovuto (documento senza IVA, importo oltre 77,47) XML: spunta bollo; riga di rivalsa facoltativa per addebito al cliente Versamento trimestrale con F24; possibile rinvio se importo totale < 5 euro
Fattura mista: una riga con IVA e una esente Non dovuto (il documento reca IVA) Nessun DatiBollo; attenzione alla corretta natura IVA per ogni riga Nessun F24 per bollo riferito a questa fattura
Istanze e atti cartacei verso PA/enti (marca da 16 euro) Dovuto secondo Tariffa Allegato A Applica marca telematica; annota estremi su copia; annulla con data e sigla Pagamento contestuale all’acquisto/applicazione della marca
Istanze online verso PA (servizio @e.bollo) Dovuto se previsto dalla Tariffa Pagamento digitale tramite prestatori abilitati; ricevuta di assolvimento Contestuale alla presentazione online dell’istanza

FAQ

1) Cosa devo scrivere come “estremi” della marca da bollo telematica e dove li indico?

Gli estremi sono il numero identificativo univoco stampato sulla marca telematica. Spesso inizia con 012 e prosegue con una sequenza numerica. Indicalo sulla copia del documento rilasciata al cliente o all’ente, insieme alla data di emissione della marca e al luogo di acquisto (tabaccheria abilitata). Sull’originale applica fisicamente la marca e annullala con data e sigla. Conserva l’originale per controlli futuri. Se il documento è digitale e l’ente accetta @e.bollo, non ci sono estremi “cartacei”: avrai una ricevuta digitale di assolvimento. Per le e-fatture non si riportano estremi di marche perché il bollo è virtuale e tracciato nell’XML e nei riepiloghi dell’Agenzia delle Entrate. Riferimenti, solo testuali: DPR 642/1972 e indicazioni operative dell’Agenzia.

2) Qual è la differenza tra marca da bollo telematica, @e.bollo e bollo virtuale in fattura elettronica?

La marca telematica è fisica: la compri dal tabaccaio e la applichi su un documento cartaceo. @e.bollo è il pagamento digitale del bollo su atti/istanze presentati online alla PA, tramite prestatori e pagoPA; ricevi una ricevuta digitale. Il bollo virtuale sulle e-fatture è diverso da entrambi: non c’è marca da applicare. Spunti il “bollo virtuale” nell’XML e versi l’importo a trimestre con F24. Le basi stanno nel DM 17 giugno 2014 (documenti informatici), nel Provvedimento dell’Agenzia del 30 aprile 2018 (tracciato e-fattura) e nel Decreto MEF 4 dicembre 2020 (calcolo e scadenze). La scelta tra i tre dipende dal tipo di documento: cartaceo, istanza online o e-fattura.

3) Il bollo è dovuto sulle fatture con ritenuta d’acconto? Posso addebitare il bollo al cliente?

Sì, se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro. La presenza della ritenuta d’acconto non esclude il bollo. L’imposta di bollo è a carico dell’emittente per legge. Puoi però addebitarla in fattura come “rivalsa bollo” di 2 euro. È prassi ammessa. L’importo a titolo di rivalsa non è soggetto a IVA perché è un tributo. In e-fattura aggiungi una riga descrittiva da 2 euro, con natura coerente (di solito “N1 – escluse art. 15” per rivalsa bollo), e imposta DatiBollo = SI. Al trimestre pagherai l’F24. Riferimenti, solo testuali: DPR 642/1972; prassi Agenzia delle Entrate.

4) Ho emesso una fattura con bollo, poi ho fatto una nota di credito: come funziona il ricalcolo? E se ho dimenticato di spuntare il bollo in XML?

La nota di credito riduce la base documentale. Se la rettifica rende non più dovuto il bollo, l’Agenzia delle Entrate ricalcola gli importi del trimestre, tenendo conto di fatture e note. Verifica sempre il riepilogo nell’area Fatture e Corrispettivi prima della scadenza. Se hai dimenticato di spuntare il bollo in XML ma l’operazione lo richiedeva, l’Agenzia può rilevarlo dai dati di dettaglio (natura operazione e importi) e inserire la fattura tra quelle con bollo dovuto. Dovrai versare l’importo nel trimestre. Se l’errore ha generato un omesso o tardivo versamento, regolarizza con ravvedimento operoso (D.Lgs. 472/1997, art. 13), pagando imposta, interessi legali e sanzione ridotta in base ai giorni di ritardo.

5) Su quali documenti non si applica il bollo? E quali sono gli errori più comuni da evitare?

Il bollo non si applica quando il documento reca IVA. Quindi: fatture con IVA, anche se contengono spese escluse art. 15, non pagano bollo. Inoltre, non si applica se l’importo del documento senza IVA è uguale o inferiore a 77,47 euro. Errori da evitare: 1) applicare il bollo su fatture con IVA; 2) dimenticare il bollo su fatture esenti o non imponibili sopra soglia; 3) non spuntare il DatiBollo nell’XML mentre si addebita la rivalsa in PDF; 4) non controllare i riepiloghi trimestrali dell’Agenzia; 5) acquistare marche cartacee per e-fatture (inutile); 6) saltare la scadenza F24 confidando che importi piccoli non contino (la soglia di 5 euro rinvia, non esonera). Per sicurezza, prima della scadenza verifica su Fatture e Corrispettivi gli importi proposti e paga con F24. Fonti, solo testuali: DPR 642/1972; Decreto MEF 4 dicembre 2020; documentazione tecnica dell’Agenzia delle Entrate.

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