Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura documenta la vendita di beni o servizi e va emessa con contenuti obbligatori; cambiano note, IVA, ritenuta e bollo in base al regime fiscale. L’e-fattura è obbligatoria per quasi tutti i titolari di partita IVA.
- Contenuto minimo obbligatorio definito dall’art. 21 del DPR 633/1972: data, numero, dati delle parti, descrizione, imponibile, aliquota o natura, imposta o titolo di non applicazione.
- Forfettario: niente IVA né ritenuta, dicitura di legge e bollo da 2 euro oltre 77,47 euro; ordinario: IVA e, se il cliente è sostituto, ritenuta d’acconto 20%.
- E-fattura via SdI obbligatoria dal 2019 (Legge 205/2017) ed estesa ai forfettari dal 2024 (DL 36/2022); termini: immediata entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo.
Che cos’è la fattura e quando devi emetterla
La fattura è il documento fiscale che certifica la cessione di beni o la prestazione di servizi. Serve a provare il diritto al pagamento del prezzo indicato in “totale fattura”.
Per i professionisti vale il principio di cassa. Significa che tassazione e ritenute seguono l’incasso, non la data del lavoro svolto. Per le imprese vale il principio di competenza. Significa che contano le date di consegna e maturazione dei ricavi.
La regola base è nell’art. 21 del DPR 633/1972 (Normattiva). La fattura si emette al momento di effettuazione dell’operazione. Per i servizi, di solito coincide con il pagamento o con l’ultimazione. Per i beni, con la consegna o spedizione.
Fattura immediata e differita
Fattura immediata: la trasmetti entro 12 giorni dall’effettuazione. Fattura differita: entro il 15 del mese successivo, se supportata da documenti di trasporto o altri documenti idonei.
Queste scadenze valgono anche in formato elettronico via Sistema di Interscambio (SdI) dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: DPR 633/1972, art. 21 e prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Contenuto obbligatorio della fattura
Gli elementi minimi sono fissati dall’art. 21 del DPR 633/1972. Devi riportare:
- Data e numero progressivo del documento. La numerazione deve essere univoca e continua per anno.
- I dati tuoi e del cliente: denominazione, indirizzo, partita IVA o codice fiscale.
- Descrizione chiara di beni o servizi, quantità e corrispettivo.
- Imponibile, aliquota IVA applicata o natura operazione senza IVA, imposta esposta o indicazione del titolo di non applicazione.
- Eventuali sconti, contributi integrativi previdenziali, bollo se dovuto, totale fattura.
Se applichi una cassa previdenziale privata, indica il contributo integrativo (ad esempio 4% per Avvocati con Cassa Forense). Il contributo integrativo è la rivalsa obbligatoria prevista dal regolamento della cassa.
Termini e sanzioni
Per l’invio oltre i termini o per errori, si applicano le sanzioni del D.Lgs. 471/1997, art. 6. Puoi ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso, previsto dal D.Lgs. 472/1997, art. 13.
Fattura in regime forfettario: cosa cambia
Il regime forfettario è il regime agevolato per chi rispetta i requisiti di fatturato e le altre condizioni della Legge 190/2014, art. 1, commi 54-89, come modificata da L. 208/2015 e L. 145/2018 (Normattiva).
Nella fattura forfettaria non indichi l’IVA perché non sei soggetto all’imposta. Non applichi la ritenuta d’acconto. Inserisci la dicitura che spiega il motivo della non applicazione dell’IVA richiamando la legge.
Se la fattura supera 77,47 euro e non c’è IVA, applichi l’imposta di bollo da 2 euro. Per la fattura elettronica, l’imposta di bollo è virtuale e si paga trimestralmente. Fonti: DPR 642/1972 e decreti MEF sul bollo in e-fattura.
Esempio pratico forfettario con cassa
Avvocato in forfettario con compenso di 1.000 euro:
- Imponibile prestazione: 1.000 euro.
- Contributo integrativo 4%: 40 euro (secondo regolamento Cassa Forense).
- Imposta di bollo: 2 euro (fattura senza IVA oltre 77,47 euro).
- Totale fattura: 1.042 euro.
- Note: dicitura di legge sul regime forfettario e non applicazione IVA.
Fattura in regime ordinario: IVA e ritenuta
Nel regime ordinario applichi l’IVA con l’aliquota corretta (ad esempio 22% ordinaria, salvo aliquote ridotte o esenzioni). La base normativa è il DPR 633/1972.
Se il cliente è un sostituto d’imposta, applichi la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso per lavoro autonomo. Sostituto d’imposta significa soggetto che trattiene imposte per conto del professionista e le versa allo Stato. Base normativa: DPR 600/1973, art. 25.
Esempio pratico ordinario
Professionista in ordinario che fattura 1.000 euro a un cliente sostituto d’imposta:
- Imponibile prestazione: 1.000 euro.
- IVA 22%: 220 euro.
- Ritenuta 20% su 1.000 euro: -200 euro (trattenuta dal cliente e versata all’Erario).
- Totale da pagare dal cliente: 1.020 euro.
- Niente bollo, perché la fattura ha IVA.
Fatturazione elettronica: obblighi, strumenti e tempi
Dal 1° gennaio 2019 l’e-fattura B2B e B2C è obbligatoria per i soggetti IVA residenti e stabiliti, tramite il Sistema di Interscambio (SdI). Base: Legge 205/2017, art. 1, commi 909-916.
Dal 1° luglio 2022 l’obbligo ha riguardato anche molti forfettari sopra soglia e, dal 1° gennaio 2024, tutti i forfettari. Base: DL 36/2022, convertito in Legge 79/2022, e successive estensioni dell’Agenzia delle Entrate.
Verso la Pubblica Amministrazione, l’e-fattura è obbligatoria dal 2014 con tracciato FatturaPA. Base: DM 55/2013 (MEF) e linee guida della PA.
Come si emette l’e-fattura
Puoi usare tre canali: servizio web o app “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate, software gestionale accreditato, oppure invio via PEC al SdI. Il formato è XML con campi standard validati dal SdI.
Rispetta i tempi: fattura immediata entro 12 giorni, differita entro il 15 del mese successivo. La data di effettuazione e la data documento devono essere coerenti.
Imposta di bollo: quando si applica e come si paga
Sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è dovuta l’imposta di bollo di 2 euro. La base è il DPR 642/1972 e i decreti attuativi del MEF.
Per la fattura elettronica, l’imposta si assolve in modo virtuale. L’Agenzia calcola trimestralmente il dovuto e lo rende disponibile. Paghi con addebito su conto o modello F24. Riferimenti: provvedimenti Agenzia delle Entrate su imposta di bollo in e-fattura.
Puoi addebitare il bollo al cliente come voce in fattura. Ricorda però che il responsabile del versamento resta l’emittente.
Regola decisionale rapida
Scelta dei campi fiscali in base al caso concreto
- Se sei in regime forfettario e l’importo supera 77,47 euro: inserisci la dicitura di legge sul regime, non indicare IVA, non applicare ritenuta, aggiungi bollo da 2 euro.
- Se sei in ordinario e il cliente è un’azienda o professionista sostituto d’imposta: applica IVA, indica ritenuta 20% sul compenso professionale, niente bollo.
- Se vendi beni con consegne nel mese e DDT: puoi emettere fattura differita entro il 15 del mese successivo, riepilogando le consegne.
- Se fatturi alla Pubblica Amministrazione: usa il tracciato FatturaPA, indica il codice ufficio, rispetta le regole del DM 55/2013.
- Se l’operazione è non imponibile, esente o non soggetta: non indicare l’IVA, compila la natura dell’operazione e cita la norma (DPR 633/1972, articoli pertinenti).
Errori frequenti e come evitarli
Data e numero incoerenti creano buchi di numerazione. Mantieni una numerazione continua per anno e conserva i progressivi per tipo di registro.
Ritenuta applicata al cliente privato non sostituto è un errore. Verifica sempre se il cliente è sostituto d’imposta prima di applicare la ritenuta.
Bollo dimenticato nelle fatture senza IVA oltre 77,47 euro genera sanzioni. Controlla il totale e pianifica il pagamento trimestrale.
Note di credito e correzioni
Se sbagli importo o aliquota, emetti una nota di credito elettronica. La base è l’art. 26 del DPR 633/1972. Indica il riferimento della fattura da rettificare.
Per errori solo formali (ad esempio una dicitura), puoi emettere una nota integrativa o rifatturare annullando con nota di credito, a seconda dei casi.
Fonti normative utili (solo testuali)
DPR 633/1972, art. 21 e 26; DPR 600/1973, art. 25; DPR 642/1972; Legge 190/2014 e modifiche L. 208/2015, L. 145/2018; Legge 205/2017, commi 909-916; DL 36/2022 convertito in L. 79/2022; DM 55/2013; D.Lgs. 471/1997, art. 6; D.Lgs. 472/1997, art. 13. Consulta i testi su Normattiva, il sito dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
| Scenario | Quando si applica | Elementi da indicare | Scadenza emissione | Ritenuta/Bollo/IVA | Fonte normativa (testuale) |
|---|---|---|---|---|---|
| Professionista forfettario senza cassa | Prestazioni di servizi in regime forfettario | Data, numero, dati parti, descrizione, imponibile, dicitura regime forfettario | Immediata entro 12 giorni o differita entro il 15 mese successivo | Nessuna ritenuta; bollo 2 euro oltre 77,47 euro; no IVA | Legge 190/2014; DPR 642/1972; DPR 633/1972 art. 21 |
| Professionista forfettario con cassa (es. Avvocato) | Prestazioni soggette a contributo integrativo | Come sopra + contributo integrativo (es. 4%) | Stesse regole | Rivalsa contributiva; bollo 2 euro; no IVA né ritenuta | Regolamenti casse; Legge 190/2014; DPR 642/1972 |
| Professionista ordinario verso sostituto d’imposta | Prestazioni a imprese/professionisti sostituti | Imponibile, aliquota IVA, imposta, ritenuta 20% | Immediata entro 12 giorni o differita entro il 15 mese successivo | IVA esposta; ritenuta 20%; no bollo | DPR 633/1972 art. 21; DPR 600/1973 art. 25 |
| Professionista ordinario verso privato | Prestazioni a cliente privato non sostituto | Imponibile, IVA, totale | Stesse regole | IVA esposta; nessuna ritenuta; no bollo | DPR 633/1972 |
| Commerciante ordinario (cessioni con DDT) | Più consegne nello stesso mese | Fattura differita riepilogativa con riferimenti DDT | Entro il 15 del mese successivo | IVA sulle cessioni; no ritenuta; no bollo | DPR 633/1972 art. 21 |
| Fattura alla Pubblica Amministrazione | Cessioni/prestazioni verso PA | Tracciato FatturaPA, codice ufficio, CIG/CUP se previsti | Secondo regole PA; trasmissione via SdI | IVA secondo natura; no ritenuta da parte del professionista | DM 55/2013; Linee guida PA |
FAQ
Entro quando devo emettere la fattura e qual è la differenza tra data operazione e data documento?
Devi emettere la fattura immediata entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Per i beni, l’operazione si considera effettuata alla consegna o spedizione. Per i servizi, al pagamento o all’ultimazione, secondo il DPR 633/1972. La fattura differita si emette entro il 15 del mese successivo se hai DDT o documenti equivalenti che provano consegne o prestazioni nel mese.
La data operazione è quando cedi il bene o completi il servizio. La data documento è la data riportata in fattura. Nell’e-fattura, entrambe devono essere coerenti. Se usi la fattura differita, nella descrizione indica i riferimenti ai DDT e le date. Se incassi un acconto, puoi emettere una fattura di acconto alla data dell’incasso e poi una finale a saldo.
Come funziona la ritenuta d’acconto del 20% e quando non si applica?
La ritenuta d’acconto si applica alle prestazioni di lavoro autonomo quando il cliente è un sostituto d’imposta (impresa, professionista, ente). Trattiene il 20% del compenso e lo versa all’Erario. Tu ricevi meno cassa, ma la ritenuta riduce le imposte dovute in dichiarazione. La base è l’art. 25 del DPR 600/1973.
Non si applica se il cliente è un privato non sostituto. Non si applica ai contribuenti in regime forfettario, perché la legge esclude la ritenuta. Se hai una cassa previdenziale, la base della ritenuta è di norma il compenso al netto dei rimborsi fuori campo e al lordo della rivalsa. Verifica sempre il contratto e la prassi della tua cassa.
Ho una fattura senza IVA oltre 77,47 euro: come gestisco la marca da bollo in e-fattura?
Se la fattura non ha IVA e supera 77,47 euro, devi l’imposta di bollo da 2 euro. Nella fattura elettronica, indichi l’assolvimento virtuale del bollo. L’Agenzia delle Entrate calcola trimestralmente l’importo complessivo dovuto e ti mette a disposizione l’importo da pagare. Puoi saldare con addebito su conto o con modello F24.
Puoi addebitare il bollo al cliente come voce in fattura, ma il responsabile del versamento resta l’emittente. Se dimentichi il bollo, puoi regolarizzare tramite ravvedimento operoso per ridurre le sanzioni. Le regole derivano dal DPR 642/1972 e dai provvedimenti attuativi del MEF e dell’Agenzia delle Entrate.
Quali sono gli errori più comuni nel tracciato XML dell’e-fattura e come evitarli?
Gli errori più comuni sono: partita IVA o codice fiscale errati, CAP o indirizzo mancanti, incoerenza tra imponibile, aliquota e IVA calcolata, natura dell’operazione non coerente (ad esempio “senza IVA” ma senza riferimento normativo), data operazione troppo lontana dalla data documento. Il SdI può scartare il file, e l’operazione è come non fatturata fino a nuovo invio corretto.
Per evitarli: compila sempre i campi anagrafici completi, usa codici IVA e nature coerenti con il tuo caso, verifica automatici gli importi, cita la norma nelle “Causali” (per esempio legge sul forfettario o articolo di esenzione), controlla i termini di 12 giorni o del 15 del mese successivo. Se lo scarto arriva oltre i termini, emetti un nuovo documento con la data corretta e valuta il ravvedimento per limitare sanzioni (D.Lgs. 472/1997, art. 13).
Come fatturo clienti esteri UE o extra-UE e cosa cambia con l’e-fattura e l’esterometro?
Per clienti UE soggetti passivi, le prestazioni di servizi generiche sono di regola tassate nel Paese del cliente. Emetti fattura senza IVA con inversione contabile a destino e indichi la natura “operazione senza IVA” con riferimento normativo del DPR 633/1972 (norme sulla territorialità). Per cessioni di beni intracomunitarie, l’operazione è non imponibile se rispetti requisiti sostanziali e formali previsti dal DL 331/1993.
Per clienti extra-UE, molte prestazioni di servizi sono non soggette in Italia per effetto delle norme di territorialità (ad esempio art. 7-ter del DPR 633/1972). Dal punto di vista degli adempimenti, comunichi le operazioni transfrontaliere tramite il canale SdI con i tipi documento previsti o, se non usi l’e-fattura, con la comunicazione delle operazioni transfrontaliere secondo le regole dell’Agenzia delle Entrate. Controlla sempre le regole aggiornate sul portale dell’Agenzia delle Entrate e su Normattiva per la base normativa.
