Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
La fattura accompagnatoria è una fattura che funge anche da documento di trasporto. Si usa solo per cessioni di beni. Oggi conviene spesso usare DDT + fattura differita per ridurre rischi e ritardi.
- Base legale: contenuti della fattura ex art. 21 del DPR 633/1972 (IVA) e regole del documento di trasporto ex DPR 472/1996, consultabili sul portale Normattiva.
- Ambito: solo beni in movimento. Per i servizi non è ammessa; si usa fattura immediata o differita (art. 21, comma 4, DPR 633/1972).
- E-fattura: si trasmette con codice TD01 tramite SdI dell’Agenzia delle Entrate. Per il viaggio serve una copia che accompagni fisicamente la merce o un DDT.
Cos’è la fattura accompagnatoria e perché esiste
La fattura accompagnatoria è un documento ibrido. Unisce i dati fiscali di una fattura e le informazioni logistiche del trasporto. Così la merce viaggia “giustificata” e la vendita risulta fatturata.
La normativa IVA richiede precisi contenuti in fattura. Li trovi nell’art. 21 del DPR 633/1972, reperibile sul portale Normattiva. Il documento di trasporto (DDT) è disciplinato dal DPR 472/1996, sempre consultabile su Normattiva.
Perché serve? Durante il trasporto la Guardia di Finanza può controllare la merce. Senza un documento idoneo scatta la presunzione di cessione, regolata dal DPR 441/1997. Un documento corretto evita contestazioni e sanzioni.
Quando puoi farla (e quando no)
Cessioni di beni: via libera
La fattura accompagnatoria si usa quando vendi beni materiali e li spedisci o li consegni in un secondo momento. Esempi: e-commerce con spedizione posticipata, consegna tramite corriere, ritiro programmato in magazzino.
In questi casi la fattura vale anche come documento che accompagna il viaggio. Indica quantità, descrizione, data di spedizione e chi trasporta la merce.
Prestazioni di servizi: non ammessa
Per i servizi non c’è trasporto di beni. Quindi non puoi emettere fattura accompagnatoria. Devi usare la fattura immediata o la fattura differita.
La fattura immediata si trasmette entro 12 giorni dall’esecuzione del servizio. La fattura differita si emette entro il giorno 15 del mese successivo, se supportata da documenti idonei. Riferimento: art. 21, comma 4, DPR 633/1972, consultabile su Normattiva.
Altri casi tipici
Acconti: puoi incassare un acconto e poi spedire i beni. In e-fattura userai TD02 per l’acconto e TD01 per la fattura accompagnatoria o TD24 per la fattura differita.
Conto visione o conto deposito: in questi casi usa di norma un DDT con causale specifica. La fattura arriverà dopo, quando maturano i presupposti di cessione. La fattura accompagnatoria non è lo strumento ideale.
Come si compila passo per passo
Dati obbligatori “lato fattura”
Inserisci tutti gli elementi previsti dall’art. 21 DPR 633/1972: data, numero, tuoi dati e del cliente, partita IVA/codice fiscale, descrizione dei beni, imponibile, aliquota IVA o titolo di esenzione, imposta, totale.
Se applichi ritenuta d’acconto o regole speciali (ad esempio reverse charge), indicale chiaramente. Spiega sempre i termini tecnici. Per esempio, “reverse charge” vuol dire che l’IVA la versa il cliente in luogo tuo.
Dati obbligatori “lato trasporto”
Riporta gli elementi tipici del DDT secondo il DPR 472/1996: data e ora di consegna o spedizione, luogo di partenza e arrivo, descrizione dettagliata dei beni, quantità, generalità del vettore incaricato, eventuale causale del trasporto.
Queste informazioni devono permettere a chi controlla di capire subito cosa viaggia, da dove a dove, e per conto di chi.
Compilazione della e-fattura accompagnatoria
Nell’e-fattura usa il tipo documento TD01. Non esiste un codice “TD” dedicato alla fattura accompagnatoria. Perciò inserisci i dati di trasporto nel campo “Causale” e, se serve, negli “AltriDatiGestionali”.
Indica: data e ora di spedizione, luogo di carico e scarico, vettore, targa o riferimento spedizione, colli e pesi se rilevanti. Stampa una copia di cortesia da consegnare al vettore o da inserire nei colli.
Così la merce viaggia con un documento chiaro. Ricorda che la copia di cortesia non sostituisce l’invio tramite SdI dell’Agenzia delle Entrate, che rimane obbligatorio.
E-fattura, SdI e tempi: cosa cambia nella pratica
Con la fatturazione elettronica B2B e B2C, introdotta dal D.Lgs. 127/2015 e dai successivi provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate, la fattura si considera emessa con la trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SdI).
La consegna della fattura al cliente può richiedere qualche ora. A volte anche più tempo. Nel frattempo la merce potrebbe già essere in viaggio.
Per il trasporto serve comunque un documento leggibile in ispezione. Due strade pratiche: attendere la ricevuta di consegna SdI e spedire subito dopo, oppure far viaggiare la merce con un DDT e fatturare con calma (fattura differita entro il 15 del mese successivo).
Nella maggior parte dei casi, il binomio DDT + fattura differita è più fluido. Riduce il rischio di incongruenze tra tempi logistici e tempi di consegna SdI.
Regola decisionale rapida
Scelta del documento in base allo scenario
Se spedisci beni e vuoi chiudere subito la vendita: valuta fattura accompagnatoria (TD01) + copia di cortesia nel collo. Pro: tutto in un documento. Contro: devi gestire bene i tempi SdI.
Se spedisci beni ma i tempi sono stretti: usa DDT al momento della spedizione. Poi emetti fattura differita (TD24) entro il 15 del mese successivo, richiamando numero e data del DDT nei “DatiDDT”.
Se vendi servizi: niente accompagnatoria. Emissione immediata entro 12 giorni o differita entro il 15 del mese successivo, se hai documenti idonei a provare l’esecuzione.
Se gestisci acconti: fattura acconto (TD02) quando incassi. Alla consegna beni usa DDT o fattura accompagnatoria secondo necessità. A saldo emetti fattura finale, con richiamo dell’acconto.
Errori comuni e come evitarli
Mancata indicazione dei dati di trasporto
Se usi la fattura come documento di viaggio ma non indichi dati del trasporto, rischi contestazioni. Inserisci sempre luogo, data, vettore, quantità. È il cuore del documento “accompagnatorio”.
Trasporto senza documento idoneo
Una merce che viaggia senza DDT o senza una fattura che svolge tale funzione può subire la presunzione di cessione ex DPR 441/1997. Potresti incorrere in recuperi IVA e sanzioni del D.Lgs. 471/1997.
Codice TD errato
Usare TD01 per la fattura accompagnatoria è corretto. Evita TD24 se non è una fattura differita supportata da DDT. Evita TD02 se non è un acconto.
Date non allineate
Allinea data di spedizione e data documento. Se emetti la fattura accompagnatoria oggi ma spedisci domani, specifica chiaramente l’ora e la data di partenza. Eviti dubbi in caso di controllo.
Conservazione e archiviazione
Conserva le fatture per 10 anni. Base legale: art. 2220 del Codice civile. La conservazione elettronica va fatta secondo le regole tecniche vigenti e le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Conserva anche i DDT collegati. Servono per giustificare fatture differite e movimenti di magazzino. Senza DDT, la fattura differita perde copertura documentale.
Riferimenti normativi e prassi utili
Testi e prassi da conoscere
DPR 633/1972, art. 21: cosa deve contenere la fattura e termini di emissione (Normattiva). DPR 472/1996: regole del documento di trasporto (Normattiva). DPR 441/1997: presunzioni di cessione.
D.Lgs. 127/2015: fatturazione elettronica e SdI. Provvedimenti e circolari dell’Agenzia delle Entrate: specifiche tecniche FatturaPA e chiarimenti operativi su TD01, TD02, TD24.
| Scenario operativo | Documento al momento della spedizione | Tipo documento SdI / Codice | Scadenza emissione fattura | Note operative |
|---|---|---|---|---|
| Vendita beni con spedizione differita | DDT con data, luogo, vettore, quantità | Fattura differita TD24 | Entro il 15 del mese successivo | Indica in fattura numero e data del DDT nei “DatiDDT”. |
| Vendita beni con accompagnatoria | Fattura accompagnatoria stampata come copia di cortesia | Fattura TD01 | Trasmissione a SdI contestuale alla spedizione | Riporta in “Causale” dati trasporto; allega copia al collo o al vettore. |
| Prestazione di servizi | Nessun DDT (non c’è trasporto di beni) | TD01 (immediata) o TD24 se differita con documenti idonei | Immediata entro 12 giorni; differita entro il 15 del mese successivo | Descrivi la prestazione; non usare accompagnatoria. |
| Acconto su beni con spedizione successiva | Ricevuta incasso + eventuale DDT alla spedizione | Acconto TD02; poi TD24 o TD01 | Acconto al pagamento; saldo secondo scelta (immediata/differita) | Richiama l’acconto nella fattura finale. |
| Ritiro immediato presso punto vendita | Fattura al banco o scontrino/ricevuta idonei | TD01 | Al momento della consegna | Nessun DDT necessario se la vendita si perfeziona al banco. |
| Cessioni intracomunitarie di beni | DDT/CMR firmato come prova di trasporto | TD01 o TD24 (non imponibile art. 41 DL 331/1993) | Immediata o differita entro il 15 del mese successivo | Conserva prova di uscita per la non imponibilità. |
FAQ
La fattura accompagnatoria è ancora utile con l’e-fattura obbligatoria per quasi tutti?
Sì, ma in casi mirati. La fattura accompagnatoria resta lecita e valida. Unisce fattura e documento di trasporto in un unico atto. Tuttavia l’e-fattura viaggia tramite SdI. La ricevuta può arrivare dopo la partenza della merce. Questo crea un disallineamento temporale. Se devi spedire subito, è spesso più pratico far viaggiare la merce con un DDT e poi emettere fattura differita entro il 15 del mese successivo. Così eviti attese, allinei la logistica con la contabilità e riduci errori. Se invece vuoi chiudere la vendita all’istante e hai processi ben rodati, la fattura accompagnatoria funziona bene. Ricorda di inserire nel file XML tutti i dati richiesti e di stampare una copia di cortesia che segua il collo.
Quali dati minimi devo riportare per far valere la fattura anche come documento di trasporto?
Oltre agli elementi della fattura ex art. 21 DPR 633/1972, devi indicare gli elementi tipici del DDT previsti dal DPR 472/1996. In pratica: data e ora di spedizione, luogo di partenza e di arrivo, descrizione chiara e quantità dei beni, generalità del vettore (o chi consegna), eventuale causale del trasporto. Nel tracciato e-fattura non c’è un campo “DDT integrato” dedicato alla accompagnatoria. Usa il campo “Causale” per descrivere il trasporto e gli “AltriDatiGestionali” per dettagli aggiuntivi. Stampa e metti la copia di cortesia nel collo o consegnala al vettore. In questo modo, in caso di controllo su strada, il documento è immediatamente leggibile.
Se la merce viaggia senza DDT e senza fattura accompagnatoria, cosa rischio?
Rischi la presunzione di cessione prevista dal DPR 441/1997. In parole semplici, l’amministrazione può ritenere che tu abbia venduto la merce senza documenti e quindi senza IVA. Potresti subire il recupero dell’imposta e sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. 471/1997. Per evitare problemi, fai sempre viaggiare la merce con un documento idoneo: DDT oppure fattura che riporti anche i dati del trasporto. Se usi il DDT, conserva numero e data e richiamali in fattura differita. Se usi la fattura accompagnatoria, cura la completezza delle informazioni e la sincronizzazione con l’invio tramite SdI.
Posso usare la fattura differita anche se ho fatto più consegne nello stesso mese?
Sì. La fattura differita serve proprio per aggregare più consegne. Devi però avere un DDT per ogni consegna, con data e numero. Entro il 15 del mese successivo, emetti una sola fattura che riepiloga tutte le consegne del mese precedente. Nel file e-fattura usa il tipo documento TD24. Compila il blocco “DatiDDT” elencando numero e data di ogni DDT. Questa procedura è prevista dall’art. 21, comma 4, DPR 633/1972. Vantaggi: meno documenti contabili, meno rischi di errori sulle aliquote ripetute, riconciliazione logistica più semplice.
Come mi regolo con esportazioni e cessioni intracomunitarie se uso l’accompagnatoria?
Nelle esportazioni (art. 8 DPR 633/1972) e nelle cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993) la priorità è provare l’uscita o la spedizione dei beni. La fattura accompagnatoria resta possibile, ma devi curare la prova del trasporto: CMR firmato, documenti del vettore, tracking, dichiarazioni di ricezione. L’aliquota IVA sarà non imponibile se ricorrono i requisiti di legge. In pratica molti operatori preferiscono DDT + documentazione di trasporto (CMR, DAE per accise quando serve) e poi fattura differita. Così allineano tempistiche e raccolgono le prove necessarie per la non imponibilità. Se scegli l’accompagnatoria, inserisci comunque tutti i riferimenti di spedizione in “Causale” e conserva attentamente la prova di uscita.
