Ultimo aggiornamento: agosto 2026.
Per la fattura dell’avvocato in forfettario indica dati e numero, compenso, 15% spese generali (se previsto), rivalsa Cassa Forense 4%, marca da bollo da 2 euro, e diciture su IVA e ritenuta.
- Elementi obbligatori: dati completi, numerazione progressiva, descrizione prestazione, compenso, 15% spese generali (se previsto), 4% Cassa, bollo, diciture di legge.
- Fattura elettronica via SdI con Natura operazione non soggetta (forfettario), ritenuta d’acconto esclusa, bollo virtuale quando dovuto.
- Tassazione: coefficiente 78% per attività legali, imposta sostitutiva 15% (o 5% start-up), contributi Cassa Forense deducibili.
Regime forfettario dell’avvocato: quadro generale e fonti
Il regime forfettario è il regime fiscale agevolato per le partite IVA individuali. Lo definisce la legge 190/2014, commi 54-89, con modifiche delle leggi 208/2015, 145/2018 e 197/2022.
La soglia di accesso e permanenza è 85.000 euro annui di compensi. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito e l’IVA si applica dalla fattura che fa sforare la soglia. Fonte: Normattiva (legge di bilancio 2023).
Per le attività legali (ATECO 69.10.10) il coefficiente di redditività è 78%. Significa che il 78% degli incassi è reddito imponibile forfettario. Il restante 22% è costo figurativo.
L’imposta sostitutiva è 15%. Scende al 5% per i primi cinque anni se rispetti i requisiti start-up. Fonti: Normattiva; Agenzia delle Entrate.
L’avvocato versa i contributi alla Cassa Forense (non all’INPS gestione separata). La Cassa prevede contributo soggettivo, integrativo (4% in rivalsa) e maternità. Fonti: Cassa Forense, Regolamento contributi.
Struttura tecnica della fattura dell’avvocato in forfettario
Dati obbligatori e numerazione
Inserisci: data fattura, numero progressivo senza salti, i tuoi dati (denominazione, sede, CF e partita IVA, iscrizione Albo), dati del cliente (denominazione, indirizzo, CF/P.IVA), descrizione chiara dell’attività svolta, compenso, importi accessori, totale.
Per la numerazione usa una serie coerente per l’anno (es. 1/2026, 2/2026…). Conserva tutte le fatture emesse e ricevute. Fonte: DPR 633/1972, art. 21, per i contenuti minimi del documento.
Diciture obbligatorie per il forfettario
Inserisci sempre la dicitura che spiega l’assenza di IVA. Esempio semplice: “Operazione in franchigia IVA ai sensi dell’art. 1, commi 54-89, L. 190/2014, come modificata da L. 208/2015 e L. 145/2018”.
Aggiungi la dicitura sulla ritenuta: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 1, comma 67, L. 190/2014”. È obbligatoria quando il cliente è sostituto d’imposta.
Se applichi il bollo virtuale: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del D.M. 17 giugno 2014”. Fonti: Normattiva; MEF; Agenzia delle Entrate.
Compenso, spese generali 15% e anticipazioni
Il compenso è l’onorario pattuito per l’attività. Le spese generali al 15% sono un rimborso forfettario per piccole spese (telefono, cancelleria, trasporti). È prassi del settore e prevista nei parametri per la liquidazione giudiziale (D.M. 55/2014). Nella fattura privata è legittimo inserirle se concordate nel mandato o nelle condizioni economiche.
Distingui le anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972 (es. contributo unificato, diritti di copia intestati al cliente). Sono somme anticipate in nome e per conto del cliente. Non entrano nella base del 4% Cassa e non formano reddito.
Rivalsa del 4% Cassa Forense
La rivalsa del 4% è un contributo integrativo che puoi addebitare al cliente. Si calcola sui corrispettivi che non sono anticipazioni ex art. 15. In pratica: base = compenso + spese generali 15% + eventuali altri rimborsi “tuoi”.
Esempio: compenso 1.000 euro, spese generali 15% = 150 euro. Base 4% = 1.150 euro. Rivalsa 4% = 46 euro. Le anticipazioni ex art. 15 restano fuori.
Fonti: Regolamento contributi Cassa Forense; circolari Cassa Forense.
Marca da bollo da 2 euro
Se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro, devi assolvere l’imposta di bollo di 2 euro. Fonte: DPR 642/1972, tariffa allegata. Per la fattura elettronica, seleziona il bollo virtuale e paga trimestralmente. Fonte: D.M. 17/06/2014 e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Il bollo non rientra nella base del 4%. Non si applica due volte se la PA versa l’imposta in split? In e-fattura lo gestisci sempre tu con il flag e il versamento trimestrale.
Come compilare la fattura elettronica passo per passo
Canale e formato
Dal 1° gennaio 2024 l’e-fattura è obbligatoria anche per i forfettari. Usa il Sistema di Interscambio (SdI) con un software o servizi gratuiti. Fonti: DL 36/2022 convertito in L. 79/2022; Agenzia delle Entrate.
Scegli il tipo documento TD01 (fattura). Per le note di credito usa TD04. Per anticipazioni documentate puoi usare righe separate con Natura diversa, se necessario.
Campi IVA e Natura operazione
Non applichi l’IVA. Nel tracciato XML imposta l’aliquota a zero e indica la Natura operazione. Per i forfettari si usa di regola N2.2 (operazioni non soggette – altri casi). Verifica l’allineamento con il tuo gestionale.
Non inserire ritenute. Imposta il campo ritenuta a “no”. Inserisci le diciture in corpo fattura nelle note.
Bollo virtuale: flag e pagamento
Se l’importo non soggetto a IVA supera 77,47 euro, imposta BolloVirtuale “SI” e valorizza 2,00 nel campo dedicato. L’Agenzia calcola il dovuto trimestrale. Paghi con F24 o addebito automatico su Fatture e Corrispettivi. Codici tributo F24 trimestrali 2521-2526. Fonte: Agenzia delle Entrate.
Clienti esteri e Pubblica Amministrazione
Cliente UE con partita IVA: la prestazione legale è di regola territorialmente rilevante nel Paese del cliente (art. 7-ter DPR 633/1972). Per te l’operazione è fuori campo IVA in Italia. Emetti fattura elettronica via SdI con codice destinatario “XXXXXXX” e indicazione del cliente estero, oppure trasmetti i dati transfrontalieri via SdI secondo le regole vigenti. Fonte: Agenzia delle Entrate.
Cliente extra-UE: operazione fuori campo IVA in Italia. Emetti documento con dicitura “operazione non soggetta ex art. 7-ter DPR 633/1972”. Gestisci l’invio dati estero via SdI.
Pubblica Amministrazione: usa fattura PA (formato FPA). Inserisci Codice Univoco Ufficio, CIG/CUP se richiesti. Bollo virtuale se dovuto.
Esempio numerico completo
Compenso: 1.000 euro. Spese generali 15%: 150 euro. Rivalsa Cassa 4% su 1.150: 46 euro. Bollo: 2 euro. Totale: 1.198 euro. Note: dicitura forfettario, no ritenuta, bollo virtuale.
Se inserisci anche un’anticipazione ex art. 15 di 300 euro (con documento intestato al cliente), il totale diventa 1.498 euro, ma la base del 4% resta 1.150. Il bollo si applica comunque, perché la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro.
Tassazione: come si calcolano le imposte nel forfettario
Reddito imponibile e contributi deducibili
Reddito forfettario = incassi complessivi × coefficiente 78% − contributi previdenziali obbligatori pagati nell’anno (soggettivo e eventuali eccedenze). La rivalsa del 4% incassata è parte degli incassi.
Esempio: incassi annui 60.000 euro (incluso il 4%). Contributi Cassa versati 6.000 euro. Reddito = 60.000 × 78% − 6.000 = 46.800 − 6.000 = 40.800 euro.
Imposta sostitutiva al 15%: 6.120 euro. Se hai i requisiti start-up 5%: 2.040 euro. Fonti: L. 190/2014; Agenzia delle Entrate.
Soglie 85.000 e 100.000 euro
Se superi 85.000 ma non 100.000 euro, resti forfettario nell’anno e uscirai l’anno successivo. Se superi 100.000 euro, esci subito: IVA da applicare dalla fattura dello sforamento. Fonte: L. 197/2022.
Regola decisionale rapida
– Il cliente è italiano o estero? Se estero B2B, operazione fuori campo art. 7-ter: fattura senza IVA, invio tramite SdI con regole transfrontaliere. Se PA, usa formato PA.
– Hai previsto il 15% spese generali? Se sì, aggiungilo alla base dell’onorario. Non confonderle con anticipazioni ex art. 15.
– Devi applicare il 4% Cassa? Sì, sulla base: compenso + spese generali + rimborsi non ex art. 15. Calcola il 4% e aggiungi in rivalsa.
– L’importo non IVA supera 77,47 euro? Se sì, bollo da 2 euro. Flag bollo virtuale in e-fattura e paga trimestralmente.
– Il cliente è sostituto d’imposta? Inserisci la dicitura “non soggetto a ritenuta ex art. 1, comma 67, L. 190/2014”.
– Verifica soglia annua: se rischi 100.000 euro, monitora per evitare errori su IVA e regime.
Errori frequenti e come evitarli
Applicare il 4% solo sull’onorario
Errore tipico: calcolare il 4% solo sul compenso, escludendo il 15% spese generali. La prassi corretta include il 15%. Le sole anticipazioni ex art. 15 restano escluse.
Dimenticare il bollo virtuale
Molti dimenticano di flaggare il bollo e versarlo. Controlla ogni trimestre su Fatture e Corrispettivi. Le sanzioni esistono. Fonte: DPR 642/1972; Agenzia Entrate.
Ritenuta d’acconto per errore
Nel forfettario non si applica la ritenuta. Se il committente la trattiene comunque, devi fare nota di variazione o chiedere storno. Inserisci sempre la dicitura corretta.
Natura IVA sbagliata
Compilare un codice Natura errato crea scarti o incoerenze. Usa N2.2 per il forfettario, salvo casistiche speciali. Aggiorna il gestionale e le anagrafiche clienti.
Gestione estero incompleta
Le operazioni transfrontaliere vanno trasmesse via SdI secondo le regole in vigore. Imposta correttamente il codice destinatario estero e compila i campi obbligatori.
Fonti normative e amministrative utili (solo testuale)
– Normattiva: L. 190/2014; L. 208/2015; L. 145/2018; L. 197/2022; DPR 633/1972 (art. 7-ter e art. 15); DPR 642/1972 (imposta di bollo); D.M. 17 giugno 2014.
– Agenzia delle Entrate: provvedimenti SdI (es. n. 89757/2018 e s.m.i.), guida imposta di bollo, regole transfrontaliere, circolari sul forfettario.
– Cassa Forense: Regolamento contributi e circolari su contributo soggettivo e integrativo 4%.
| Scenario | Riferimento normativo | Cosa indicare in fattura | Tempistiche/Adempimenti |
|---|---|---|---|
| B2B Italia (cliente impresa/professionista) | L. 190/2014; DPR 633/1972 art. 21 | Diciture forfettario e no ritenuta; Natura N2.2; 4% Cassa; 15% spese generali se previste; bollo se >77,47 | Invio via SdI entro 12 giorni dall’operazione o entro incasso se principio di cassa contrattuale |
| B2C Italia (cliente privato) | L. 190/2014; DPR 633/1972 | Come sopra, senza ritenuta; verifica necessità di fattura su richiesta | Invio via SdI; consegna copia di cortesia al cliente |
| Pubblica Amministrazione | D.M. 55/2013; regole FatturaPA | Formato PA; CIG/CUP se richiesti; diciture forfettario; 4% Cassa; bollo virtuale | Invio via SdI-PA; tempi pagamento PA e split payment non si applica al forfettario |
| Cliente UE con P.IVA (B2B) | DPR 633/1972 art. 7-ter | Fuori campo IVA Italia; Natura coerente; diciture regime; 4% Cassa; no ritenuta | Trasmissione dati via SdI secondo flussi transfrontalieri |
| Cliente extra-UE (B2B/B2C) | DPR 633/1972 art. 7-ter | Fuori campo IVA Italia; note esplicative; 4% Cassa; bollo se dovuto | Invio dati estero via SdI; valuta clausole contrattuali |
| Fattura senza IVA > 77,47 euro | DPR 642/1972; D.M. 17/06/2014 | Bollo virtuale 2 euro; nota in fattura | Versamento trimestrale su Fatture e Corrispettivi/F24 (codici 2521-2526) |
| Anticipazioni ex art. 15 documentate | DPR 633/1972 art. 15 | Riga separata; escluse da base 4%; riportare estremi del documento | Conserva documenti intestati al cliente |
| Superamento 100.000 euro in anno | L. 197/2022 | Dalla fattura di sforamento applica IVA ordinaria | Comunicare il cambio regime; aggiornare il gestionale |
FAQ
Il rimborso spese generali del 15% è obbligatorio? Come lo giustifico in fattura?
Non è un obbligo fiscale. È una voce tipica del settore legale legata ai parametri forensi (D.M. 55/2014) per la liquidazione giudiziale. In ambito privatistico si applica se previsto nel mandato, nelle condizioni economiche o nella lettera di incarico. In fattura inseriscilo come riga separata, ad esempio “Rimborso forfettario spese generali 15%”. Questa voce è parte del corrispettivo e, di regola, rientra nella base del 4% Cassa Forense. Non confonderla con le anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972 (contributo unificato, diritti, marche), che sono somme anticipate in nome e per conto del cliente, documentate e intestate a lui. Quelle non entrano nella base 4% e non formano reddito.
Come calcolo e verso il contributo integrativo del 4% alla Cassa Forense?
In fattura addebiti al cliente il 4% sulla base composta da compenso e rimborsi non ex art. 15. Esempio: compenso 1.000 euro, spese generali 150, base 1.150, 4% = 46 euro. La rivalsa incassata entra tra i compensi ai fini fiscali. Nel modello contributivo della Cassa, il 4% concorre al calcolo dell’integrativo dovuto (minimi e conguagli), secondo le regole del Regolamento contributi. I contributi obbligatori versati (soggettivo e integrativo eventualmente eccedente) sono deducibili dal reddito forfettario. Conserva il dettaglio delle fatture per distinguere anticipazioni ex art. 15, che non incrementano la base contributiva.
Quando devo applicare la marca da bollo e come si paga sull’e-fattura?
Se la fattura è senza IVA e l’importo supera 77,47 euro, devi applicare il bollo da 2 euro. Nella fattura elettronica seleziona il bollo virtuale (campo BolloVirtuale = SI) e indica 2,00. L’Agenzia delle Entrate somma gli importi del trimestre sul portale Fatture e Corrispettivi. Paghi con F24 usando i codici tributo 2521-2526 oppure con addebito diretto, se attivato. Se ometti il bollo, è prevista una sanzione, riducibile con ravvedimento operoso. Fonti: DPR 642/1972; D.M. 17/06/2014; documentazione Agenzia Entrate.
Fatturo a un cliente UE con partita IVA: cosa cambia rispetto a un cliente italiano?
Per i servizi legali resi a soggetti passivi UE si applica la regola generale della territorialità (art. 7-ter DPR 633/1972). L’operazione è rilevante nel Paese del committente. Per te, in Italia, è fuori campo IVA. Emetti fattura senza IVA, con dicitura di non imponibilità territoriale e indicazioni del regime forfettario. Nel tracciato XML imposta Natura coerente e invia il documento via SdI seguendo le regole vigenti per le operazioni transfrontaliere. Non si applica la ritenuta d’acconto. La rivalsa Cassa 4% può essere addebitata, salvo diverse pattuizioni contrattuali con clienti esteri. Conserva la prova della soggettività passiva del cliente (numero IVA valido).
Supero 85.000 euro o 100.000 euro: come gestisco fatture e imposte?
Se chiudi l’anno tra 85.000 e 100.000 euro, resti forfettario per l’anno in corso e passi al regime ordinario dal 1° gennaio successivo. Nel frattempo continui a emettere fatture senza IVA, con bollo se dovuto. Se superi 100.000 euro in corso d’anno, esci subito: dalla fattura che fa sforare applichi l’IVA ordinaria e adegui tutte le diciture (niente più regime forfettario). Dovrai gestire liquidazioni IVA e registri per la parte dell’anno in ordinario. Tieni un monitoraggio degli incassi in tempo reale e, se ti avvicini a 100.000 euro, valuta la tempistica delle prestazioni e la pianificazione contrattuale per evitare errori formali e sanzioni. Fonti: L. 197/2022; Agenzia delle Entrate.
Devo indicare la ritenuta d’acconto nelle fatture al sostituto d’imposta? E con la PA?
No. Nel regime forfettario i compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto. Devi però scriverlo in chiaro nelle note: “Compenso non soggetto a ritenuta d’acconto ex art. 1, comma 67, L. 190/2014”. Vale anche verso la Pubblica Amministrazione. Con la PA usi il formato FatturaPA, inserisci il codice ufficio, gestisci il bollo virtuale se dovuto e non applichi ritenuta. Ricorda che lo split payment non riguarda i forfettari, perché non addebitano l’IVA. Fonti: Normattiva; Agenzia delle Entrate.
