Spese esenti per un avvocato: quali sono e come si gestiscono?

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Ultimo aggiornamento: agosto 2026.

Per l’avvocato, sono esenti le spese anticipate in nome e per conto del cliente, documentate, indicate a parte in fattura. Restano fuori da IVA, ritenuta, imposta sostitutiva e contributi previdenziali.

  • Base legale: art. 15 DPR 633/1972. Serve documento intestato al cliente, importo identico a quello pagato e separata evidenza in fattura.
  • Non confondere le spese esenti con il rimborso forfettario 15% (DM 55/2014): questo è imponibile, con IVA e ritenuta.
  • Fattura elettronica: usare natura N1 per art. 15. Contributo integrativo Cassa Forense 4% su compensi e 15%, mai sulle spese esenti.

Che cosa sono le “spese esenti” per l’avvocato

Le spese esenti sono anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente. In parole semplici: paghi al posto del cliente una spesa obbligatoria e poi la riaddebiti uguale in fattura.

La base normativa è l’art. 15 del DPR 633/1972. Queste somme restano fuori dal calcolo dell’IVA. E, per coerenza, non entrano nemmeno nella base per ritenuta d’acconto, IRPEF o imposta sostitutiva, né nei contributi previdenziali.

Per il settore legale, parliamo di costi “necessari e obbligatori” nel procedimento. Non sono un compenso. Sono un giroconto.

Requisiti pratici per l’esenzione (art. 15 DPR 633/1972)

Affinché la spesa sia davvero “esente”, devono esserci tutti questi elementi:

  • Documento intestato al cliente (es. contributo unificato a nome del cliente, diritti di copia intestati al cliente).
  • Mandato o incarico che preveda l’anticipazione per suo conto.
  • Addebito in pari importo, senza ricarichi o margini.
  • Indicazione separata in fattura con descrizione chiara (es. “Anticipazione art. 15 DPR 633/72 – contributo unificato”).
  • Tracciabilità e conservazione del giustificativo. Serve per eventuali controlli.

Esempi tipici di spese esenti dell’avvocato

Sono normalmente esenti: contributo unificato; marche da bollo sugli atti; diritti di copia e diritti di segreteria; diritti postali di notifica; visure obbligatorie intestate al cliente.

Attenzione: se il documento è intestato a te o non è “obbligatorio per legge”, l’esenzione non si applica. In quel caso è una spesa imponibile.

Spese esenti, spese documentate imponibili e “15% di spese generali”

Nel linguaggio comune, “spese” dice tutto e niente. In fattura, invece, ogni tipologia ha un regime diverso. Chiarirlo evita errori fiscali.

Spese esenti: sono le anticipazioni ex art. 15 DPR 633/1972. Stanno fuori da IVA, ritenuta e previdenza. Devi poterle provare con documenti a nome del cliente.

Altre spese documentate ma non ex art. 15: ad esempio biglietti, viaggi, alberghi intestati allo studio. Sono “spese tue”. Se le riaddebiti al cliente, diventano parte del compenso. Quindi IVA e ritenuta si applicano.

Il rimborso forfettario del 15% (parametri forensi)

Il rimborso spese generali del 15% è previsto dall’art. 2 del DM 55/2014 (parametri forensi), in attuazione dell’art. 13 della L. 247/2012. È una percentuale fissa calcolata sul compenso.

È sempre imponibile. Quindi:

  • si somma al compenso per la base IVA (DPR 633/1972);
  • subisce ritenuta d’acconto del 20% se il cliente è sostituto d’imposta e tu non sei in forfettario (art. 25 DPR 600/1973);
  • entra nella base su cui calcoli il contributo integrativo 4% della Cassa Forense (Regolamento Cassa Forense).

Impatto su IVA, ritenute e previdenza

In regime IVA ordinario: l’IVA al 22% si calcola su compenso + 15% + contributo integrativo 4%. Le spese esenti non entrano mai nella base IVA.

Ritenuta d’acconto 20% (art. 25 DPR 600/1973): si calcola su compenso + 15%. Non si applica su contributo integrativo e non si applica sulle spese esenti.

Cassa Forense: la rivalsa 4% è obbligatoria su compenso e 15%, mai sulle spese esenti. Il 4% incassato concorre al reddito; il versamento alla Cassa è onere deducibile (art. 10 TUIR; Regolamento Cassa Forense).

Fattura dell’avvocato nel 2026: dati obbligatori e compilazione

I contenuti minimi della fattura sono indicati nell’art. 21 del DPR 633/1972. Con la fattura elettronica, dal 2024 l’obbligo vale per tutti, inclusi i contribuenti forfettari (DL 36/2022 e Legge 197/2022). Usa il Sistema di Interscambio (SDI).

Elementi chiave da inserire:

  • Dati di emittente e cliente. Partita IVA o codice fiscale. Se il cliente è privato, serve il CF.
  • Descrizione del servizio e compenso (onorario) prima di contributi e ritenute.
  • Rimborso spese generali 15% (DM 55/2014), se applicato.
  • Contributo integrativo Cassa Forense 4% su compenso + 15% (Regolamento Cassa Forense).
  • IVA, se in regime ordinario. Aliquota 22% (salvo eccezioni di legge).
  • Ritenuta d’acconto 20% se il cliente è sostituto e tu non sei in forfettario (art. 25 DPR 600/1973).
  • Spese esenti documentate (art. 15 DPR 633/1972) con natura IVA N1 e indicazione separata.
  • Marca da bollo da 2 euro se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro (DPR 642/1972 e DM 17/06/2014). Sulle e-fatture, l’imposta di bollo si versa trimestralmente tramite l’Agenzia delle Entrate.

Come codificare le righe in fattura elettronica

  • Compenso, 15% e 4%: righe imponibili IVA (se non forfettario). Aliquota 22%.
  • Riga spese esenti art. 15: natura N1. Nessuna IVA. Nessuna ritenuta.
  • Ritenuta: indicare i dati nel blocco specifico della FE. Base ritenuta = compenso + 15%.
  • Se sei in forfettario: nessuna IVA, nessuna ritenuta subita. Inserisci dicitura normativa che esclude la ritenuta (art. 1, comma 67, L. 190/2014 e s.m.i.).

Esempio numerico completo (ordinario con IVA e ritenuta)

Ipotesi: compenso 1.000; spese generali 15% = 150; spese esenti documentate = 200.

  • Contributo integrativo 4% su (1.000 + 150) = 46.
  • Base IVA = 1.000 + 150 + 46 = 1.196; IVA 22% = 263,12.
  • Ritenuta 20% su (1.000 + 150) = 230.
  • Totale documento = 1.196 + 263,12 + 200 = 1.659,12.
  • Netto da pagare dal cliente = 1.659,12 – 230 = 1.429,12.

Nota: le spese esenti (200) non entrano in IVA, ritenuta, né nel 4%.

Esempio numerico (forfettario, senza IVA né ritenuta)

Ipotesi: compenso 1.000; spese generali 15% = 150; spese esenti = 200; bollo dovuto.

  • Contributo integrativo 4% su (1.000 + 150) = 46.
  • Niente IVA. Niente ritenuta.
  • Totale = 1.000 + 150 + 46 + 200 = 1.396.
  • Marca da bollo = 2 euro (se dovuta), totale = 1.398.

Regola decisionale rapida

Capisci se una spesa è “esente” in 5 passaggi

  • La spesa è obbligatoria per il procedimento? Se no, non è esente.
  • Hai un documento intestato al cliente? Se no, non è esente.
  • Hai agito in nome e per conto del cliente (mandato/incarico)? Se no, non è esente.
  • Riaddebiti lo stesso importo, senza ricarico? Se no, non è esente.
  • La indichi separatamente in fattura con riferimento all’art. 15? Se sì, è esente.

Se anche uno solo dei requisiti manca, il riaddebito è imponibile. Quindi rientra in base IVA, ritenuta (se dovuta) e 4% Cassa.

Norme e fonti di riferimento da conoscere

IVA e fatturazione: art. 15 e art. 21 del DPR 633/1972 (testo su Normattiva). Ritenuta d’acconto: art. 25 del DPR 600/1973 (testo su Normattiva). Marca da bollo: DPR 642/1972 e DM 17/06/2014 (Agenzia delle Entrate).

Ordinamento forense e parametri: art. 13 L. 247/2012 e DM 55/2014 sui parametri forensi (testi su Normattiva e Ministero della Giustizia). Contributo integrativo 4%: Regolamento di attuazione della Cassa Forense e delibere annuali (consultare il portale istituzionale della Cassa Forense).

Fattura elettronica per tutti, inclusi forfettari: DL 36/2022 e Legge 197/2022; prassi operative e istruzioni tecniche dell’Agenzia delle Entrate.

Casi particolari 2026: PA, estero, bollo e scadenze

Pubblica Amministrazione

Per prestazioni verso PA, lo “split payment” non si applica ai compensi soggetti a ritenuta d’acconto (art. 17-ter, DPR 633/1972). In pratica, se la PA ti opera la ritenuta, versi e incassi l’IVA in modo ordinario.

Le spese esenti art. 15 restano fuori base IVA anche verso PA. E si indicano sempre a parte.

Clienti esteri

Cliente UE soggetto passivo: regola generale del luogo del committente (art. 7-ter, DPR 633/1972). La prestazione è fuori campo IVA in Italia. Niente ritenuta d’acconto perché il cliente estero non è sostituto italiano.

Cliente extra-UE: logica simile, fuori campo IVA in Italia. Le spese esenti sostenute in Italia e intestate al cliente restano esenti ex art. 15 se rispettano i requisiti.

Imposta di bollo su e-fatture senza IVA

Sulle fatture senza IVA superiori a 77,47 euro, l’imposta di bollo è dovuta. Sulle fatture elettroniche, si versa trimestralmente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate, di norma entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre (salve soglie e differimenti ufficiali).

Tempistiche tipiche di versamento

  • Ritenute operate dal cliente: versamento con F24 a cura del cliente entro il 16 del mese successivo (art. 17 D.Lgs. 241/1997).
  • IVA: liquidazione mensile o trimestrale (DPR 633/1972). Tu la versi se sei in regime ordinario.
  • Contributo integrativo Cassa Forense: versamenti secondo scadenze del Regolamento Cassa Forense e delle delibere annuali.
  • Imposta di bollo su e-fatture: scadenze trimestrali come da provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Scenario Voci da inserire in fattura Base imponibile e calcoli Note operative e tempistiche
Ordinario con spese esenti documentate Compenso; 15% DM 55/2014; 4% Cassa; IVA 22%; Ritenuta 20% (se cliente sostituto); Spese esenti art. 15 (N1) IVA su (Compenso + 15% + 4%); Ritenuta su (Compenso + 15%); Spese esenti fuori da tutto Conserva i giustificativi intestati al cliente; IVA mensile/trimestrale; ritenuta versata dal cliente entro il 16 del mese successivo
Ordinario con “spese” non art. 15 Compenso; Riaddebiti spese tue; 15%; 4%; IVA 22%; Ritenuta 20% Riaddebiti e 15% entrano in IVA e ritenuta; 4% solo su (Compenso + 15%) Indica chiaramente che non sono ex art. 15; documenti intestati allo studio
Forfettario con spese esenti Compenso; 15%; 4% Cassa; Spese esenti art. 15 (N1); Bollo se dovuto Nessuna IVA; Nessuna ritenuta; Bollo 2 € se > 77,47 € Inserisci dicitura esclusione ritenuta (L. 190/2014); invio FE via SDI obbligatorio
Cliente UE soggetto passivo Compenso; 15%; 4%; Natura operazione fuori campo art. 7-ter; Spese esenti art. 15 Nessuna IVA in Italia; Niente ritenuta; 4% su (Compenso + 15%) Verifica status IVA del cliente; esterometro/FE secondo regole AdE; bollo se dovuto
Cliente PA con ritenuta Compenso; 15%; 4%; IVA 22%; Ritenuta 20%; Spese esenti art. 15 Niente split payment se c’è ritenuta (art. 17-ter); calcoli come ordinario Usa il canale FE verso PA; verifica CIG/CUP se richiesti; controlli automatici SDI
Anticipi fondi spese Acconti su compenso (imponibili); Spese esenti solo quando documentate e sostenute L’acconto è imponibile; la futura esente art. 15 sarà fuori base se documentata Meglio distinguere acconti su onorari da futuri rimborsi art. 15

FAQ: domande frequenti sulle spese esenti dell’avvocato

Come devo documentare una spesa per poterla trattare come “esente” ex art. 15?

Servono quattro cose: documento intestato al cliente, mandato/incarico che ti autorizza ad anticipare per suo conto, riaddebito dello stesso importo e indicazione separata in fattura con riferimento all’art. 15 del DPR 633/1972. Esempio: per il contributo unificato, chiedi che la ricevuta riporti i dati del cliente. Conserva il giustificativo insieme alla fattura. Se manca l’intestazione al cliente o se applichi un ricarico, l’esenzione non si applica. In quel caso, il riaddebito diventa imponibile IVA e rientra nella base della ritenuta (se dovuta) e nel calcolo del 4% Cassa Forense. Questa impostazione deriva dall’art. 15 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.

Il rimborso forfettario 15% dei parametri forensi è sempre dovuto? E come si tassa?

Il 15% è previsto dall’art. 2 del DM 55/2014 come rimborso spese generali. In concreto, molti giudici lo riconoscono in liquidazione. In rapporto contrattuale con il cliente, puoi disciplinarlo nel preventivo e nell’incarico, anche con eventuali variazioni. Dal lato fiscale, il 15% segue sempre il trattamento del compenso: è imponibile IVA in regime ordinario, sconta la ritenuta d’acconto del 20% quando il cliente è sostituto d’imposta e aumenta la base per il contributo integrativo 4% della Cassa Forense. Non rientra mai tra le spese esenti dell’art. 15, perché non è una mera anticipazione documentata in nome e per conto del cliente.

Se sono in regime forfettario, come gestisco spese esenti, ritenuta e contributo integrativo?

Nel forfettario non addebiti IVA e non subisci ritenuta d’acconto (art. 1, comma 67, L. 190/2014 e successive modifiche). In fattura inserisci la dicitura di legge per l’esclusione della ritenuta. Le spese esenti art. 15 restano fuori da tutto, a condizione di rispettare i requisiti. Il contributo integrativo 4% della Cassa Forense resta obbligatorio e si calcola su compenso + 15% (mai sulle spese esenti). L’imposta di bollo da 2 euro è dovuta se la fattura è senza IVA e supera 77,47 euro; sulle e-fatture si versa trimestralmente tramite l’Agenzia delle Entrate. Ricorda che il 4% incassato concorre ai ricavi, mentre i contributi previdenziali versati sono oneri deducibili dal reddito complessivo.

Come compilo la fattura elettronica: quali nature IVA e campi uso per ritenuta e spese esenti?

Per le spese esenti art. 15 usa la natura N1 (escluse ex art. 15 DPR 633/1972) e inseriscile in riga separata con descrizione chiara. Per compenso, 15% e 4% Cassa, se sei in regime ordinario, usa l’aliquota IVA applicabile (in genere 22%). La ritenuta d’acconto si indica nell’apposito blocco “Dati Ritenuta” della FE: base ritenuta = compenso + 15%. Il contributo integrativo 4% va come riga imponibile ai fini IVA ma esclusa dalla ritenuta. Se sei in forfettario, niente IVA e niente ritenuta; compila comunque la FE e, se dovuta, flagga l’imposta di bollo virtuale. Le regole tecniche sono quelle dei tracciati dell’Agenzia delle Entrate aggiornati al 2026.

E con clienti esteri o con la Pubblica Amministrazione? Cambia qualcosa per le spese esenti?

Con clienti UE soggetti passivi, si applica la regola del luogo del committente (art. 7-ter DPR 633/1972): la prestazione è fuori campo IVA in Italia. Non c’è ritenuta d’acconto italiana perché il cliente non è un sostituto d’imposta residente. Le spese esenti art. 15 restano tali, se documentate e intestate al cliente. Con clienti extra-UE vale una logica analoga: operazione fuori campo IVA in Italia, nessuna ritenuta italiana. Verso la PA, lo split payment non si applica ai compensi soggetti a ritenuta (art. 17-ter DPR 633/1972). Le spese esenti mantengono il loro status in tutti questi casi: l’elemento decisivo è sempre la documentazione a nome del cliente e l’addebito in pari importo.

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